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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 7559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7559 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado, iscritta al numero 741 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2023 e vertente TRA Parte_1
(Avv.ti Prof. Avv. Andrea Zoppini e Giacinto Parisi PARTE APPELLANTE E
CP_1
(Avv. Andrea Magnanelli) PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO Le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta per l'udienza del 20.11.2025 e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., al giorno 27.11.2025. A detta udienza – tenuta in presenza - nessuno è comparso.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309, secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza, va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo. Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico di ciascuna parte. Così deciso in Roma, il giorno 11 dicembre 2025 Il Consigliere est. IL Presidente
(Avv.ti Prof. Avv. Andrea Zoppini e Giacinto Parisi PARTE APPELLANTE E
CP_1
(Avv. Andrea Magnanelli) PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO Le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta per l'udienza del 20.11.2025 e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., al giorno 27.11.2025. A detta udienza – tenuta in presenza - nessuno è comparso.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309, secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza, va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo. Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico di ciascuna parte. Così deciso in Roma, il giorno 11 dicembre 2025 Il Consigliere est. IL Presidente