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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 12267/2024
Oggi 02/04/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta MONTANARI Parte_1
ALESSANDRO;
Per Avvocata Vargiu in sost. l'avv.ta GORINI Parte_2
SILVIA
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Dr addetto UPP Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
1 giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv.to Montanari precisa le conclusioni come da atto di appello.
L'Avvocata Vargiu precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e note autorizzate
L'Avvocato Montanari e l'Avvocata Vargiu discutono la causa riportandosi ai propri scritti. L'Avv.ta Vargiu evidenzia che in atti non sono presenti i rilievi tecnici. L'Avv.to Montanari evidenzia che il verbale fa prova fino a querela di falso e che eventuali richieste istruttorie di controparte avrebbero dovuto essere formulate in primo grado. L'Avv.ta Vargiu evidenzia che il verbale non fa prova fino a querela di falso per i rilievi svolti ex post. Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12267/2024 tra le parti:
Appellante: in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv.to MONTANARI ALESSANDRO
Appellato: , con l'Avv.ta GORINI SILVIA Parte_2
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
UN “ ” ricorre in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Bologna n. 47/2024, la quale ha accolto l'opposizione di contro il verbale Parte_2
n. 61614, con cui la Polizia Locale gli aveva contestato in data 16.08.2022 Parte_1 la violazione dell'art. 141, co. 2, Cds.
Secondo l'appellante, la giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare diversamente le risultanze acquisite.
Pertanto, UN “ ” chiede il rigetto dell'opposizione. Parte_1
si difende eccependo l'insussistenza dei presupposti della sanzione, in Parte_2 quanto la perdita del controllo del veicolo da lui condotto è dipesa da una improvvisa manovra del conducente del veicolo agricolo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello. Parte_2
2.
L'appello è fondato.
3 Il Tribunale osserva:
1) ai sensi dell'art. 141 comma II Cds “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”;
2) poiché il controllo sul veicolo dipende (anche) dalla velocità, la norma deve essere letta in relazione a quanto previsto al primo comma dello stesso articolo (Cassazione, sent. n. 15108/2010), nel senso che la velocità deve essere regolata in base alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e a ogni altra
“circostanza di qualsiasi natura”;
3) ha dichiarato in seguito all'incidente: “avevo già segnalato (ieri) al Parte_2 mio datore di lavoro che l'impianto freni necessitava di manutenzione. Preciso che durante la guida avevo già notato problemi durante la frenata”;
4) anche ad ammettere la repentinità della svolta a sinistra del trattore, l'ampio spazio di frenata (pari a 36 metri) e di scarrocciamento (pari a 25 metri) non consentono di ritenere assolto l'onere, gravante sull'appellato, di provare di essersi posto nelle condizioni di mantenere il controllo del veicolo;
5) si tratta di tracce che si riscontrano nella documentazione fotografica in atti, tenuto conto che: 5.1) la lunghezza dello spazio di frenata costituisce oggetto di accertamento fidefacente (è una grandezza misurabile, il cui vaglio non involge valutazioni); 5.2) in ogni caso, nel caso di specie, la misurazione degli agenti intervenuti appare proporzionata a quanto osservabile nei fotogrammi, non specificamente contestati quanto alla loro rispondenza alla situazione di fatto al momento dell'incidente; 5.3) non è verosimile che si trattasse di tracce lasciate, proprio in quel tratto di strada, da altri veicoli in altre circostanze (il manto stradale, peraltro, era appena stato rifatto, con ciò riducendosi l'arco temporale in cui si sarebbe potuta verificare questa insolita coincidenza);
6) lo spazio di frenata, in particolare, indica una velocità del veicolo condotto dall'appellato non adeguata in relazione alla causa di esonero della responsabilità, se si considera che, al momento della svolta del trattore, tra questo e la vettura vi era uno spazio (che si deduce dalla lunghezza della frenata) che avrebbe potuto consentire, appunto, con un impianto frenante funzionante, oppure, con un impianto frenante non funzionante ma con una velocità ridotta in considerazione di questo, di porre in essere una manovra di emergenza o comunque di arresto tempestivo, senza perdere il controllo del veicolo (che si accingeva a sorpassare un mezzo che avrebbe potuto effettuare manovre improvvise e di cui il guidatore si era senz'altro già avveduto).
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in osservanza del d.m. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, 1) in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione di al verbale Parte_2
N. V61614 N. Registro 2213413/2022 del 12/08/2022, elevato dal Corpo di P.M. dell' ; Parte_1
2) condanna a rifondere a UN “ ” le spese del Parte_2 Parte_1 giudizio di appello, liquidate in euro 350,00 (di cui 65,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 02/04/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
5
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 12267/2024
Oggi 02/04/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta MONTANARI Parte_1
ALESSANDRO;
Per Avvocata Vargiu in sost. l'avv.ta GORINI Parte_2
SILVIA
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Dr addetto UPP Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
1 giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv.to Montanari precisa le conclusioni come da atto di appello.
L'Avvocata Vargiu precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e note autorizzate
L'Avvocato Montanari e l'Avvocata Vargiu discutono la causa riportandosi ai propri scritti. L'Avv.ta Vargiu evidenzia che in atti non sono presenti i rilievi tecnici. L'Avv.to Montanari evidenzia che il verbale fa prova fino a querela di falso e che eventuali richieste istruttorie di controparte avrebbero dovuto essere formulate in primo grado. L'Avv.ta Vargiu evidenzia che il verbale non fa prova fino a querela di falso per i rilievi svolti ex post. Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12267/2024 tra le parti:
Appellante: in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv.to MONTANARI ALESSANDRO
Appellato: , con l'Avv.ta GORINI SILVIA Parte_2
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
UN “ ” ricorre in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Bologna n. 47/2024, la quale ha accolto l'opposizione di contro il verbale Parte_2
n. 61614, con cui la Polizia Locale gli aveva contestato in data 16.08.2022 Parte_1 la violazione dell'art. 141, co. 2, Cds.
Secondo l'appellante, la giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare diversamente le risultanze acquisite.
Pertanto, UN “ ” chiede il rigetto dell'opposizione. Parte_1
si difende eccependo l'insussistenza dei presupposti della sanzione, in Parte_2 quanto la perdita del controllo del veicolo da lui condotto è dipesa da una improvvisa manovra del conducente del veicolo agricolo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello. Parte_2
2.
L'appello è fondato.
3 Il Tribunale osserva:
1) ai sensi dell'art. 141 comma II Cds “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”;
2) poiché il controllo sul veicolo dipende (anche) dalla velocità, la norma deve essere letta in relazione a quanto previsto al primo comma dello stesso articolo (Cassazione, sent. n. 15108/2010), nel senso che la velocità deve essere regolata in base alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e a ogni altra
“circostanza di qualsiasi natura”;
3) ha dichiarato in seguito all'incidente: “avevo già segnalato (ieri) al Parte_2 mio datore di lavoro che l'impianto freni necessitava di manutenzione. Preciso che durante la guida avevo già notato problemi durante la frenata”;
4) anche ad ammettere la repentinità della svolta a sinistra del trattore, l'ampio spazio di frenata (pari a 36 metri) e di scarrocciamento (pari a 25 metri) non consentono di ritenere assolto l'onere, gravante sull'appellato, di provare di essersi posto nelle condizioni di mantenere il controllo del veicolo;
5) si tratta di tracce che si riscontrano nella documentazione fotografica in atti, tenuto conto che: 5.1) la lunghezza dello spazio di frenata costituisce oggetto di accertamento fidefacente (è una grandezza misurabile, il cui vaglio non involge valutazioni); 5.2) in ogni caso, nel caso di specie, la misurazione degli agenti intervenuti appare proporzionata a quanto osservabile nei fotogrammi, non specificamente contestati quanto alla loro rispondenza alla situazione di fatto al momento dell'incidente; 5.3) non è verosimile che si trattasse di tracce lasciate, proprio in quel tratto di strada, da altri veicoli in altre circostanze (il manto stradale, peraltro, era appena stato rifatto, con ciò riducendosi l'arco temporale in cui si sarebbe potuta verificare questa insolita coincidenza);
6) lo spazio di frenata, in particolare, indica una velocità del veicolo condotto dall'appellato non adeguata in relazione alla causa di esonero della responsabilità, se si considera che, al momento della svolta del trattore, tra questo e la vettura vi era uno spazio (che si deduce dalla lunghezza della frenata) che avrebbe potuto consentire, appunto, con un impianto frenante funzionante, oppure, con un impianto frenante non funzionante ma con una velocità ridotta in considerazione di questo, di porre in essere una manovra di emergenza o comunque di arresto tempestivo, senza perdere il controllo del veicolo (che si accingeva a sorpassare un mezzo che avrebbe potuto effettuare manovre improvvise e di cui il guidatore si era senz'altro già avveduto).
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in osservanza del d.m. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, 1) in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione di al verbale Parte_2
N. V61614 N. Registro 2213413/2022 del 12/08/2022, elevato dal Corpo di P.M. dell' ; Parte_1
2) condanna a rifondere a UN “ ” le spese del Parte_2 Parte_1 giudizio di appello, liquidate in euro 350,00 (di cui 65,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 02/04/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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