Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 11/12/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 180/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
Donata CABRAS Presidente Tommaso PARISI Consigliere Valeria MISTRETTA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del sig. DA AR, nato a [...], il [...], C.F. [...], rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Luigi MACHIAVELLI (C.F. [...]pec g.machiavelli@pec.it), presso il cui studio, in Cagliari, via E. De Magistris, n.8, è elettivamente domiciliato.
Visto l’atto di citazione depositato il 15 novembre 2024, iscritto al n. 26276 del registro di Segreteria;
Uditi, nella pubblica udienza del 15 ottobre 2025, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Barbara BORGHERO, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Valeria MOTZO, e l’Avvocato Caterina USALA per delega dell’Avvocato Giovanni Luigi MACHIAVELLI nell’interesse del convenuto.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio il sig. DA AR, Graduato Aiutante dell’Esercito Italiano, per vederlo condannare al risarcimento della complessiva somma di euro 44.522,50 o di quella diversa che risulterà all’esito del giudizio, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio per il danno cagionato al Ministero della Difesa; con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.
Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Cagliari - Gruppo Tutela Spesa Pubblica - Sezione Anticorruzione, con nota del 15/11/2023 prot. n. 201350, di un’ipotesi di danno all’Erario a carico del convenuto per avere svolto attività extra-istituzionale, in particolare, per avere fatto parte del Consiglio di amministrazione della società Villaservice s.p.a., attualmente in liquidazione, senza una preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Dagli accertamenti condotti è emerso che il sig. AR è alle dipendenze del Ministero della Difesa - Esercito Italiano a tempo pieno e indeterminato dall’1/1/1999 e che, dal 14/10/2019 al 31/12/2022, ha ricoperto la carica di componente del Consiglio di amministrazione della società Villaservice s.p.a., società in house di alcuni Comuni (originariamente Villacidro, Guspini, Gonnosfanadiga, Arbus e Sanluri) costituita principalmente (ma non solo) per lo svolgimento di tutti i servizi di pubblica utilità a carattere ambientale e tecnologico di competenza dei predetti enti locali.
Per tale incarico extra-istituzionale il sig. AR ha percepito il compenso lordo di euro 44.522,50, come risultante dalle Certificazioni Uniche emesse dalla Società nei suoi confronti con riguardo alle annualità 2019 (euro 3.007,85), 2020 (euro 13.839,02), 2021 (euro 13.837,92) e 2022 (euro 13.837,71).
In data 14/10/2019 il prevenuto ha accettato l’incarico e presentato alla Società una specifica dichiarazione con la quale ha attestato l’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità e la non ricorrenza dei divieti di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.
Secondo l’Ufficio requirente, per lo svolgimento della predetta attività extra-istituzionale il sig. AR non avrebbe preventivamente chiesto alcuna autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza, con l’evidente intento di sottrarsi alle limitazioni previste dalla normativa vigente, di talché la stessa sarebbe venuta a conoscenza dello svolgimento dell’attività non autorizzata in parola solo in data 12/4/2023 (quando l’incarico era già cessato) in seguito alla notifica allo stesso dipendente, in data 8/4/2023, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito di un procedimento penale che lo ha visto coinvolto nel suo ruolo di amministratore della predetta Società.
Ritenendo sussistenti i necessari presupposti per una contestazione di danno erariale quantificato in un importo pari ai compensi percepiti, il P.M. ha proceduto alla notifica dell’invito a dedurre previsto dall’art. 67 del codice di giustizia contabile nei confronti del sig. AR, che ha presentato deduzioni scritte e ha chiesto di essere sentito in audizione personale, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del c.g.c.
L’audizione, fissata per il 9/7/2024, non si è tenuta per espressa rinuncia dell’invitato.
Le giustificazioni fornite con il deposito della memoria scritta non hanno consentito di superare i motivi di addebito e la Procura ha, conseguentemente, emesso l’atto di citazione per il danno erariale derivante dall’avere svolto un’attività extra-istituzionale senza chiedere e ottenere la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001.
Secondo la prospettazione accusatoria l’attività, peraltro, non sarebbe stata nemmeno autorizzabile, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, in forza del quale è fatto divieto al dipendente pubblico di accettare cariche in società costituite a fine di lucro. Infatti, al sig. AR era stato conferito dall’assemblea dei soci della società Villaservice s.p.a., ossia da un soggetto differente dalla propria Amministrazione (senza che potesse trovare applicazione la deroga di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 3/1957), l’incarico retribuito di componente del Consiglio di amministrazione della predetta Società nel cui oggetto sociale, oltre allo svolgimento di servizi di pubblica utilità a carattere ambientale e tecnologico, rientrava anche lo svolgimento di attività commerciale.
In ogni caso, a fronte della violazione degli obblighi di informativa, la Procura ha contestato a DA AR di avere dolosamente trattenuto i compensi ricevuti quale corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico non autorizzato senza riversarli all’Amministrazione di appartenenza, integrando l’ipotesi di responsabilità per danno all’Erario di cui all’art. 53, comma 7bis, del D.lgs. n. 165/2001, espressione del principio di esclusività su cui poggia il rapporto di impiego pubblico (art. 98 Cost.).
Sul punto, la Procura ha richiamato la recente sentenza di questa Sezione n. 130/2024 e la giurisprudenza, anche d’Appello, ivi indicata.
Secondo la prospettazione attorea, infatti, non appare credibile che il sig. AR non fosse a conoscenza dei divieti contenuti negli artt. 53 e 60 del D.P.R. n. 3/1957 che, stante la loro connotazione di principi generali, devono trovare applicazione anche nei confronti del personale militare, non essendo smentiti dagli artt. 894 e 896 del c.o.m. (in tal senso Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 93/2018; Sez. II App., sent. n. 295/2022). A tale proposito la Procura ha evidenziato che il sig. AR, in occasione del conferimento dell’incarico in questione, aveva dichiarato espressamente l’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità e la non ricorrenza dei divieti di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.
Il contegno in concreto assunto dal sig. AR deporrebbe per una consapevole violazione degli obblighi di legge.
Secondo la Procura, poi, la circostanza che il prevenuto avesse regolarmente dichiarato al Fisco gli introiti derivanti dall’attività extra-istituzionale sarebbe irrilevante rispetto al non assolto obbligo di informativa, non fosse altro in quanto all’Agenzia delle Entrate sono demandati compiti che trascendono il merito delle attività eventualmente incompatibili.
In riferimento all’eccezione avente a oggetto la quantificazione al lordo del danno arrecato all’Amministrazione di appartenenza, l’Ufficio requirente ha precisato che la questione della determinazione dell’ammontare da riversare nel caso di violazione dell’obbligo di informativa – se al lordo o al netto degli oneri – è stata risolta dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 13/2021 nel senso che esso deve ricomprendere anche la parte costituita dalle ritenute fiscali.
Il sig. DA AR si è costituito in giudizio a ministero dell’Avvocato Giovanni Luigi MACHIAVELLI con memoria depositata il 20 settembre 2025, nella quale preliminarmente ha chiesto che il giudizio sia definito ai sensi dell’art. 130 del c.g.c.
Nel libello difensivo si segnala, poi, che l’Amministrazione ha avviato il procedimento per il recupero in via amministrativa della somma richiesta dal Procuratore, mediante trattenute periodiche sul trattamento stipendiale e che il signor AR, in forza di tale decisione, ha già corrisposto la somma complessiva di euro 2.546,50, pur avendo formulato riserva all'esito del giudizio davanti a questa Corte.
In via preliminare e per inquadrare esattamente la vicenda, si rileva che, contrariamente a quanto affermato in citazione, la Villaservice s.p.a. non è una comune società commerciale. Infatti, nonostante la natura di società per azioni, si tratta di una società in house e, comunque, interamente partecipata da enti pubblici locali, per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse, come risulta dallo Statuto.
Inoltre, la designazione del sig. AR in seno al Consiglio di Amministrazione della Società, benché formalmente disposta dall'Assemblea (composta dai sindaci dei Comuni soci) è avvenuta su espressa designazione del Sindaco del Comune di residenza del medesimo e, quindi, al di là della veste privatistica della Società, sulla base di logiche e ragioni prettamente politiche. Tale circostanza sarebbe significativa soprattutto ai fini della mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito, per confermare la convinzione del convenuto circa il carattere “politico” e non amministrativo dell’incarico ricevuto.
Nel merito della vicenda, il difensore ha illustrato che, fin dai primi giorni del mese di ottobre 2019, quindi prima di accettare l’incarico di consigliere di Amministrazione della Villaservice s.p.a., il signor AR si sarebbe rivolto agli ufficiali in servizio presso il Comando del Reparto di appartenenza, per comunicare la sua imminente nomina e sapere se sarebbe incorso in eventuali incompatibilità: a tal fine, egli avrebbe interpellato gli ufficiali superiori addetti agli uffici amministrativi, Ten. Col. Giuseppe BUANNE e Maggiore Stefano SCROCCU, quest’ultimo anche deputato a fornire informazioni ai militari in servizio.
Dopo un breve approfondimento sulla natura dell’incarico, avvenuto su designazione di un organo politico e in seno a una società interamente partecipata da enti pubblici, gli ufficiali interpellati avrebbero rassicurato il sottufficiale sul fatto che egli non sarebbe incorso in alcuna incompatibilità e che non sarebbe stata necessaria alcuna comunicazione o autorizzazione.
In quell’occasione, al convenuto fu raccomandato unicamente di trasmettere all’Amministrazione l’atto di nomina appena fosse stato formalizzato, ciò che sarebbe accaduto regolarmente qualche giorno dopo la nomina. Tanto è vero, che il maresciallo AR ne ha potuto acquisire una copia autentica in sede di accesso, proprio presso il suo Comando di appartenenza.
Alla luce della ricostruzione fattuale rappresentata dalla difesa, pertanto, il sig. AR avrebbe interpellato gli uffici del suo Comando, dai quali avrebbe appreso che la richiesta di autorizzazione non avrebbe avuto seguito perché non necessaria e, come indicatogli nei colloqui avvenuti con i suoi superiori, avrebbe diligentemente trasmesso il verbale assembleare recante la sua nomina, senza che il procedimento di autorizzazione sia mai stato attivato, in conformità alle informazioni fornite al convenuto dagli stessi uffici.
Conseguentemente, dovrebbe escludersi ogni elemento soggettivo, e anche l’elemento oggettivo della mancata comunicazione, posto che sarebbero stati proprio gli uffici a informarlo che non avrebbero dato corso alla sua comunicazione, poiché la stessa non era necessaria.
Infine, secondo la prospettazione difensiva, dovrebbe escludersi in capo al convenuto l’intento di “sottrarsi alle limitazioni previste dalla normativa vigente” anche alla luce del suo comportamento sotto il profilo fiscale. Infatti, i compensi percepiti dal signor AR non risultano solo dalle ritenute fiscali operate alla fonte dalla Villaservice s.p.a., sulla base delle quali è centrata la contestazione, ma anche sui Modelli 730 presentati dallo stesso. Inoltre, per il periodo in contestazione, il signor AR avrebbe corrisposto maggiori imposte per euro 21.585,79, secondo il calcolo esposto nella memoria.
Non vi sarebbe stato alcun intento di tenere celato l’incarico né di sottrarsi alle limitazioni di legge, posto che egli ha informato il Comando di appartenenza, trasmesso tempestivamente l’incarico all’Amministrazione, sopportato le ritenute fiscali, dichiarato fiscalmente i compensi ricevuti e pagato i relativi oneri.
La difesa ha, quindi, chiesto l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito, in considerazione della bassa qualificazione professionale del convenuto, che gli impediva di valutare autonomamente quali adempimenti seguire nella vicenda in questione, la disponibilità e la buona fede manifestate nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza, con la tempestiva comunicazione dell’incarico ricevuto e con le interlocuzioni intrattenute ai fini della relativa richiesta di autorizzazione, che, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non ha avuto seguito.
In via istruttoria, nella memoria si deduce prova testimoniale come indicato alle pagine 7 e 8.
In conclusione, è stato chiesto: in via principale, di definire il giudizio ai sensi dell’art. 130 del D.lgs. n.174/2016; in via subordinata, di respingere tutte le domande formulate nei confronti del convenuto; in via ulteriormente subordinata, di ridurre l’addebito nella misura che sarà ritenuta congrua; in ogni caso, con ogni conseguenziale pronuncia come per legge, anche ai fini delle spese del giudizio.
All’udienza del 15 ottobre 2025 il P.M., richiamate le considerazioni svolte in sede di rito abbreviato in merito all’arricchimento e all’elemento psicologico, si è soffermato sugli aspetti relativi alla natura dell’incarico conferito al convenuto, precisando preliminarmente che, sia l’attività istruttoria, sia il deposito dell’atto di citazione sono intervenuti in epoca antecedente alla pronuncia delle Sezioni Riunite 1/2025/QM. Ha, quindi, ricostruito l’incarico contestato come non autorizzato e non autorizzabile, poiché il sig. AR è stato nominato nel C.d.A. di una società in house (Villaservice s.p.a.) che svolge anche attività commerciale, rientrando nel divieto assoluto di cui all’art. 60 D.P.R. 3/1957.
Pur prendendo atto dell’orientamento delle Sezioni Riunite, che limitano l’applicabilità dell’art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001, ai soli incarichi autorizzabili, la Procura ha manifestato il proprio dissenso, ritenendo che la norma si riferisca a ogni ipotesi di mancata autorizzazione, e ha ricordato che diverse Sezioni di questa Corte sono andate di contrario avviso rispetto alla pronuncia sopra citata delle Sezioni Riunite.
Nel merito, ha sottolineato che, nel caso in esame, nessuna richiesta formale di autorizzazione è stata presentata e che, in via generale, restringere la responsabilità ai soli casi di incarichi autorizzabili contrasterebbe con la ratio della disciplina.
In conclusione, il P.M. ha chiesto la condanna del convenuto e si è opposto all’ammissione delle prove testimoniali, ritenute irrilevanti ai fini del giudizio.
L’Avvocato USALA ha richiamato quanto già rappresentato in ordine all’elemento soggettivo, mentre, con riferimento all’elemento oggettivo, si è soffermato sulla natura giuridica della Villaservice s.p.a.
Il difensore ha evidenziato il valore del rapporto gerarchico in ambito militare, sottolineando che l’odierno convenuto si è rapportato ai propri superiori, ai quali ha chiesto un parere non solo sulla compatibilità dell’incarico, ma anche sulla necessità di un’autorizzazione preventiva, e ha insistito sull’istanza istruttoria, ritenendo che il vaglio preventivo operato dai superiori gerarchici dimostri l’assenza di volontà elusiva da parte del sig. AR, anche sotto il profilo soggettivo.
Ha, quindi, confermato integralmente le conclusioni già rassegnate nell’atto scritto.
Considerato in
DIRITTO
Premesso che nell’odierna udienza camerale la Sezione ha dichiarato inammissibile l’istanza di rito abbreviato, la domanda risarcitoria è fondata.
L’articolo 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha stabilito che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
Le modifiche normative introdotte con l’art. 1, comma 42, della legge del 6 novembre 2012, n. 190, hanno previsto, in capo all’amministrazione, la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, statuendo poi, al comma 7 bis, che l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate.
La disposizione, nel suo complesso, ha lo scopo di salvaguardare il corretto espletamento delle funzioni attinenti al rapporto di servizio e, con esso, il perseguimento delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione, in ossequio al principio costituzionale che vuole i pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione (cfr. articolo 98 Cost.).
Per tale peculiare aspetto i doveri di esclusività che connotano il pubblico impiego scontano divieti e cautele di norma assenti nei rapporti di diritto privato (il codice civile, all’art. 2105, limita il divieto alle attività extralavorative svolte in concorrenza con il datore di lavoro), presenti da lungo tempo nell’ordinamento, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, e gradati in ragione della potenziale situazione di conflitto, che potrebbe pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, prudentemente valutata dallo stesso legislatore.
La necessità di una previa autorizzazione risponde alla medesima logica di garantire il corretto, imparziale e puntuale espletamento della prestazione dovuta dal lavoratore alla P.A., e consente a quest’ultima di poter verificare, oltre al possibile, ancorché ipotetico o potenziale, conflitto di interessi, la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza.
Nel caso di specie l’illiceità dell’intervenuto espletamento, da parte del convenuto, dell’attività professionale esterna risulta particolarmente significativa e grave, atteso che essa, oltre a non essere stata autorizzata, non risultava obiettivamente autorizzabile in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno.
Sul punto, si richiama la sentenza n. 167/2025 di questa Sezione nella quale si afferma che “Questa Sezione, pur consapevole che le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 1/2025/QM, hanno affermato che “L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”, ritiene di dare continuità al consolidato indirizzo del Giudice Contabile in merito alla quantificazione del risarcimento del danno.
Le Sezioni Regionali hanno costantemente affermato che l’ambito di applicazione del divieto di espletamento di attività professionale esterna e la correlata imposizione del riversamento all’amministrazione di quanto percepito, previsto dall’art. 53, comma 7, D.lgs. 165/2001, debba estendersi anche alle attività assolutamente incompatibili in quanto:
“-risulta coerente con un’interpretazione dell’art.53, comma 7 fondata sulla ragionevolezza, atteso in particolare che la previsione dell’obbligo di riversamento dei compensi relativi ad “…incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati…” può logicamente ricomprendere sia gli incarichi autorizzabili ma non autorizzati in concreto, sia gli incarichi non autorizzati per non essere consentita, a causa dell’incompatibilità assoluta, la loro autorizzazione.
· risulta coerente con il sistema di tutela apprestato dal Legislatore nella subiecta materia, risultando invero inammissibile che l’ordinamento, da un lato, imponga la disciplina particolarmente rigorosa dell’art.53, comma 7 per sanzionare l’espletamento di incarichi non autorizzati in concreto - ma che avrebbero potuto in astratto essere autorizzati - e, dall’altro lato, non sanzioni l’espletamento di incarichi non autorizzati né autorizzabili a causa dell’incompatibilità assoluta delle relative prestazioni”
(Corte conti, Sez. Lombardia, n. 352/2021; tra le altre: n. 214/2024; n. 46/2024; n. 89/2023; n. 3/2022; n. 336/2021; id., Sez. Abruzzo, n.46/2025; id., Sez. in senso conforme, da ultimo, Sezione seconda appello, 11.2.2025, n. 27)”.
Nel caso in discussione, deve affermarsi che dall’esame degli analitici e accurati accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, emerge un quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso della colpevolezza del convenuto che, non solo non ha fornito la prova di avere richiesto l’autorizzazione mancante, ma ha dichiarato di ritenere che non fosse tenuto a chiederla, in quanto la sua nomina avrebbe avuto natura politica all’interno di una società interamente partecipata da enti pubblici locali, per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse, come risulterebbe dallo Statuto della stessa.
Di contro, la Sezione osserva che lo Statuto, all’art. 4 punto 7 stabilisce che “La Società può svolgere ogni attività operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell’oggetto sociale…”.
La carenza di preventiva autorizzazione, la cui forma scritta è requisito essenziale, trattandosi di pubblica amministrazione, non è superabile, così che deve essere esclusa la possibilità di comunicazioni verbali o di altri canali di conoscenza sostitutivi del provvedimento formale previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.
La necessità della forma scritta, accompagnata da adeguata motivazione, è, infatti, utile al fine di consentire un efficace controllo sul corretto uso della discrezionalità amministrativa, in specie proprio in merito alla mancanza di eventuali situazioni di conflittualità e alla compatibilità del diverso impegno con il servizio pubblico svolto, e non può essere sostituita da una semplice conoscenza “di fatto” dell’attività extralavorativa svolta dal convenuto.
Inoltre, come precisato nella sentenza della Sezione Terza di Appello n. 75/2020, la circostanza che il convenuto avesse regolarmente dichiarato al Fisco gli introiti dell’attività extra lavorativa svolta risulta del tutto indifferente rispetto al non assolto obbligo di informativa, non fosse altro, come correttamente osservato del Requirente, perché all’Agenzia delle Entrate sono demandati compiti che trascendono il merito delle attività eventualmente incompatibili.
Alla luce di quanto sopra, le dichiarazioni depositate dalla difesa non consentono di superare la mancanza di un’autorizzazione formale.
Analogamente, non merita accoglimento la richiesta di prova testimoniale in quanto non necessaria ai fini del decidere.
La Sezione osserva, altresì, che il verbale dell’assemblea ordinaria del 1° ottobre 2019 depositato dalla difesa nella sola pagina iniziale non contiene il protocollo di arrivo al Comando, utile a confermare quanto asserito circa la sua trasmissione da parte del sig. AR pochi giorni dopo la nomina, ma riporta solo la data nella quale è stata rilasciata la copia a seguito dell’accesso agli atti, 27 novembre 2024, ossia dopo il deposito dell’atto di citazione da parte della Procura.
Le risultanze di tale quadro “costituiscono corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull’archetipo dei principi processuali-civilistici”, anche “in base al criterio della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non” che informa il giudizio contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II, 2 aprile 2021 n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020 n. 221 e 9 aprile 2018 n. 110),
Rimane, dunque, innegabilmente acclarato che il sig. AR ha svolto attività non autorizzata, pur essendo alle dipendenze del Ministero della Difesa.
Da ciò discende l’obbligo di riversare quanto percepito contra legem, vertendosi in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma attribuendo valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, al fine di tutelare la compatibilità dell'incarico extra-istituzionale in termini di conflitto di interessi, dovendosi privilegiare il proficuo svolgimento di quello principale e l'adeguata destinazione di energie lavorative al rapporto pubblico. L'obbligo del versamento si configura quindi come una particolare sanzione ex lege volta a rafforzare la fedeltà del pubblico dipendente (cfr. Sezione Terza Appello n. 75 del 20 aprile 2020, che richiama la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 26/QM del 31/07/2019).
Sotto il profilo soggettivo, la condotta del convenuto appare caratterizzata dal dolo, considerate le modalità della prestazione lavorativa durata nel tempo e le dichiarazioni rilasciate al momento della nomina, in particolare la dichiarazione del 14 ottobre 2019 nella quale ha attestato di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto degli artt. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e 53 del D.lgs. n. 165/2001.
Con riferimento alla determinazione del quantum di danno, la Procura ha correttamente tenuto conto degli importi corrisposti al convenuto al lordo alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte che, nella sentenza n. 13/QM del 2021 alla cui motivazione si fa integrale rimando, hanno stabilito il seguente principio di diritto “In ipotesi di danno erariale conseguente all’omesso versamento dei compensi di cui all’art. 53, comma 7 e seguenti, del D.lgs. n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d’acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile”.
Conclusivamente, il danno erariale, come quantificato nella citazione, va ascritto al sig. DA AR.
Sulla somma relativa al danno patrimoniale è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dell’evento dannoso (ossia dal 31 dicembre 2022 data di cessazione della condotta lesiva) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di detta pubblicazione sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.
In sede di esecuzione l’Amministrazione terrà conto delle somme già recuperate.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna DA AR a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore del Ministero della Difesa, la somma di euro 44.522,50 (diconsi euro quarantaquattromilacinquecentoventidue/50) oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;
-condanna, altresì, il soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell’importo di euro 121,18 (diconsi euro centoventuno/18).
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
L'Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente V. Mistretta) (f.to digitalmente D. Cabras)
Depositata in Segreteria il 11/12/2025 Il Dirigente f.to digitalmente P. Carrus