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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 5288/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 26.03.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5288/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
( ) - avv. MAIORINO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ); P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
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nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare la propria necessità all'accompagnamento e, conseguentemente, accertare il diritto al ricevimento della connessa prestazione assistenziale.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , concludendo come in atti.
La domanda non è fondata e va, di conseguenza, respinta.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità” (Cass. n. 6091/14; nello stesso senso, Cass. n. 26092/10).
Pertanto, l'indennità di accompagnamento non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. n. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto
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ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. n. 12521/09; Cass. n.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il presente giudizio (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetti unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito, la domanda non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto scaturente da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale.
Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). Sul punto, con specifico riferimento alle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute
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dell'assistito, è stato affermato in giurisprudenza che il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico-formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 36566/22, nonché, tra le altre, Cass. n. 4570/13, n.
26558/11, n. 9988/09 e n. 8654/08). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale nel ricorso introduttivo della presente fase di merito non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dai consulenti di parte ovvero dalla parte stessa.
In particolare, il ricorso ha contestato l'elaborato peritale sotto il particolare aspetto che l'interessata fosse impossibilitata a compiere gli atti della vita quotidiana durante il ciclo radio-terapico (quantomeno dal
21.08.2023 al 26.03.2024), come peraltro accertato dal certificato geriatrico proprio del 26.03.2024.
Tuttavia, come afferma condivisa giurisprudenza di legittimità, quand'anche il diritto a indennità di accompagnamento può essere riconosciuto per periodi molto brevi, eventualmente inferiori al mese (cfr.
Cass. n. 10212/04), in caso di trattamento chemioterapico, ai fini del riconoscimento del diritto in esame, occorre pur sempre accertare in concreto se esso comporti le condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del
1990 avendo riguardo alla tipologia dei dosaggi dei medicinali somministrati, ai relativi effetti sul paziente ed al tempo di durata della terapia (Cass. n. 25569/08).
Nel caso di specie, come ha già rimarcato il ctu in sede di risposta alle osservazioni della parte, la parte ricorrente, “in virtù della sua specifica
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affezione leucemica “a basso rischio” ha praticato una terapia orale di combinazione di acido all-trans retinoico (ATRA) e triossido di arsenico
(ATO) senza trattamento con farmaci chemioterapici classici. Il citato schema terapeutico, rispetto alla chemioterapia classica, è stato dimostrato avere una decisa superiore efficacia e una evidente minore tossicità con effetti collaterali minimi. Nello specifico sono documentati gli ottimi risultati della terapia che ha prodotto una remissione completa dell'affezione neoplastica senza indurre significative complicanze documentate”; inoltre, lo stesso perito d'ufficio ha già avuto modo di valutare il certificato geriatrico, non ritenendolo decisivo ai fini della presente indagine.
Si impone, quindi, il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., stante la presenza di idonea dichiarazione della ricorrente. Sono poste a definitivo CP_ carico dell' le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese legali;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate in € 290,00 per onorario in favore del dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, 26.03.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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