Articolo 15 della Legge 30 gennaio 1963, n. 141
Articolo 14Articolo 16
Versione
5 giugno 1963
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Versione
15 luglio 1998
Art. 15.
Per la determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'aeronautica militare e dell'aviazione civile e per la determinazione delle relative modalita' per l'uso comune, sara' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti e per l'aviazione civile, un Comitato presieduto dal Ministro per la difesa e composto di altri sette membri designati, tre dal Ministro per la difesa e quattro dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
Le modalita' per l'uso comune dei beni e servizi di impiego promiscuo saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in conformita' della determinazione del Comitato di cui al precedente primo comma. Al Comitato stesso sara' deferita la definizione di ogni questione relativa all'applicazione del suddetto decreto.
L'assegnazione in uso al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile degli immobili in uso all'aeronautica militare da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile sara' disposta dal Ministro per le finanze; quella dei beni mobili sara' effettuata a cura del Provveditorato generale dello Stato, se trattisi di beni assegnati in uso all'aeronautica militare da detto Provveditorato, ovvero a cura del Ministero della difesa, se trattisi di beni da esso Ministero acquisiti a carico del proprio stato di previsione della spesa. Il trasferimento di questi ultimi beni sara' effettuato a titolo gratuito.
Per l'esplicazione dei compiti di cui all'articolo 4 l'Ispettorato generale dell'aviazione civile puo' avvalersi, fino a quando non sara' stato attuato quanto previsto dal presente articolo, dell'opera della Direzione generale del demanio del Ministero della difesa-aeronautica. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".
Entrata in vigore il 15 luglio 1998
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