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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/12/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 32/2025 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32/2025 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1 medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Prato, Via Montegrappa, n. 145;
- RICORRENTE
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente dagli Avv.ti Luca Aldi e Debora Mazzetto, presso il cui studio sito in
Orbetello, Via R. Piro, n. 17, risultano elettivamente domiciliati;
- RESISTENTI
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni: all'udienza del 16.12.2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 undecies c.p.c. e 14 D.lgs. 150/2011, l'Avv. Parte_1 agiva in giudizio nei confronti e al fine di ottenere il CP_2 CP_1 pagamento dei compensi spettanti per la prestazione professionale resa.
La ricorrente esponeva che i resistenti avevano conferito incarico professionale allo studio legale in relazione a plurime cause civili e penali, rispetto alle quali l'Avv. Pt_1
poneva in essere attività professionali di carattere giudiziale e stragiudiziale. Pt_1
In particolare, l'Avv. dichiarava di aver svolto attività professionale di assistenza Pt_1
e rappresentanza legale rispetto ai seguenti procedimenti civili: r.g.n. 3267/2018, r.g.n.
2622/2018, r.g.n. 2115/2018, r.g.n. 61/2015 e r.g.n. 2802/2017.
Inoltre, la ricorrente esponeva di aver redatto e depositato presso la Procura della
Repubblica di Grosseto per conto dei resistenti una querela nei confronti di e CP_3 di aver svolto anche attività stragiudiziale, consistente nella redazione di un contratto tra l'associazione ” e Parte_2 CP_1
Parte ricorrente deduceva anche di aver sollecitato più volte il pagamento delle prestazioni rese e che i resistenti avanzavano una proposta a saldo e stralcio, la quale non veniva accettata dalla prima, in quanto del tutto inadeguata.
Per tutte queste ragioni, l'Avv. esponeva di aver rinunciato al mandato e di aver Pt_1 diffidato e messo in mora i resistenti per il pagamento delle somme dovute;
richieste che non avevano alcun esito.
Per tali motivi la ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Grosseto, contrariis reiectis:
1) Condannare la signora e al pagamento, in favore CP_2 CP_1 dell'avvocato per le prestazioni professionali eseguite, della somma di Parte_1 euro 28.047,93 comprensiva degli oneri di legge ovvero 15% spese generali, 4% CAP, e
22% IVA di legge;
per cento;
2) Condannare la signora e al pagamento della somma di € CP_2 CP_1
729,59 per l'attività svolta di messa in mora, comprensiva degli oneri di legge, oltre spese vive di invio raccomandata di euro 11,35;
3) Condannare la signora e al pagamento delle spese legali CP_2 CP_1 della fase di attivazione, per la procedura di negoziazione assistita, prevista dal D.M.
55/2014, pari ad euro 782,08 comprensiva di oneri corrispondente al valore medio della fase di attivazione nello scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000, oltre le spese vive di invio raccomandata di euro 12,70.
4) Condannare i convenuti al pagamento degli interessi moratori di legge, dalla data del dovuto sino al soddisfo;
- 2 -
Col favore delle spese di lite, rimborso forfettarie del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”, con la maggiorazione di cui all'art.
4. Comma 1 bis D.M. 55/2014, per il collegamento ipertestuale degli allegati”.
Si costituivano in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta e CP_2
, eccependo la prescrizione presuntiva ex artt. 2956 e 2957 c.c. e CP_1 formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, accogliere l'eccezione di prescrizione presuntiva ex artt. 2956 c.c. e 2957 c.c. del diritto di credito azionato dall'Avv. perché fondata in fatto e diritto e Parte_1 conseguentemente respingere la domanda svolta dalla ricorrente nei confronti dei convenuti. Con vittoria di spese, onorari, r.f. e accessori di legge”.
All'udienza del 09.04.2025 le parti si riportavano ai propri atti introduttivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
All'udienza del 16.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'eccezione di prescrizione presuntiva ex artt. 2956 e 2957 c.c. è fondata.
Com'è noto, l'art. 2956 c.c. prevede che si prescrive in tre anni il diritto dei prestatori per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. In aggiunta, l'art. 2957, comma 2, c.c. prevede che per le competenze dovute agli avvocati il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
L'eccezione di prescrizione presuntiva risulta correttamente sollevata da parte dei resistenti.
Ed infatti, risulta essenziale tenere a mente la distinzione tra la prescrizione presuntiva e quella ordinaria.
Quest'ultima ha efficacia preclusiva in quanto chi se ne giova può anche negare l'esistenza dell'obbligazione senza vedere pregiudicato l'accoglimento della sua eccezione, bastandogli il fatto di avere opposto il tempo decorso per fondare la sua libertà dalla pretesa esercitata nei suoi confronti, fondata o infondata che sia. Per quanto concerne, invece, la prescrizione presuntiva, chi si avvale di essa, se nega l'esistenza dell'obbligazione, compromette irrimediabilmente l'esito dell'eccezione.
- 3 -
La peculiarità della prescrizione presuntiva, infatti, è quella di determinare non l'estinzione dell'obbligazione ma la presunzione iuris tantum che il debito sia stato pagato (Cass. Civ. n. 1248/1994).
L'eccezione di prescrizione presuntiva implica, dunque, il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, talché non può farla valere il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata (Cass. Civ. n. 7277/2005).
Nel caso di specie, i resistenti hanno solo eccepito il decorso del termine di tre anni, senza negare l'esistenza dell'obbligazione e, pertanto, senza precludere l'operatività della presunzione iuris tantum di avvenuto pagamento del debito.
La ratio dell'istituto, infatti, consiste nel fatto che la legge, in ordine ad alcuni rapporti della vita quotidiana per i quali il pagamento avviene di solito senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, presume che il pagamento sia stato effettuato. Si tratta di un istituto che ha carattere generale e si applica alle ipotesi espressamente previste dagli articoli 2954, 2955 e 2956 c.c. , e quindi anche alle prestazioni professionali di avvocato, indipendentemente dalla determinazione del compenso sulla base del contratto o delle tariffe professionali. Al fine di superare tale presunzione, gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore, l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione,
e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass.
Civ. n. 20047/2022).
Parte ricorrente non adempiuto al proprio onere probatorio non avendo deferito il giuramento decisorio ai resistenti.
Quanto al decorso dei tre anni, oltre che dalla decisione della lite, il termine di cui all'art. 2957, comma 2, c.c., decorre anche dalla conciliazione delle parti, dalla revoca del mandato o, per gli affari non terminati, dall'ultima prestazione. Ma si suole ritenere che l'elencazione non sia tassativa e che a quegli eventi vadano parificati l'estinzione del processo, la morte del cliente o del professionista, la rinunzia al mandato, la cessazione dell'esercizio della professione.
Nel caso in esame, il termine triennale è decorso dalla rinuncia al mandato del 07.10.2020
(all. 38 di parte ricorrente), in seguito al quale la ricorrente trasmetteva diffida di pagamento ai resistenti in data 19.10.2023, dunque oltre il suddetto termine (all. 39).
- 4 -
Tali circostanze sono state confermate anche dalla ricorrente all'udienza del 09.04.2025 ove rilevava che i resistenti fondassero l'eccezione di prescrizione presuntiva su un margine temporale di soli 17 giorni, implicitamente ammettendo il decorso del termine triennale di prescrizione.
In conclusione, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata stante l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate.
Ogni altra eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione fino a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte (esclusa la fase istruttoria e per la fase decisionale valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente;
a) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dei resistenti delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva pari ad € 4.358,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32/2025 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1 medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Prato, Via Montegrappa, n. 145;
- RICORRENTE
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente dagli Avv.ti Luca Aldi e Debora Mazzetto, presso il cui studio sito in
Orbetello, Via R. Piro, n. 17, risultano elettivamente domiciliati;
- RESISTENTI
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni: all'udienza del 16.12.2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 undecies c.p.c. e 14 D.lgs. 150/2011, l'Avv. Parte_1 agiva in giudizio nei confronti e al fine di ottenere il CP_2 CP_1 pagamento dei compensi spettanti per la prestazione professionale resa.
La ricorrente esponeva che i resistenti avevano conferito incarico professionale allo studio legale in relazione a plurime cause civili e penali, rispetto alle quali l'Avv. Pt_1
poneva in essere attività professionali di carattere giudiziale e stragiudiziale. Pt_1
In particolare, l'Avv. dichiarava di aver svolto attività professionale di assistenza Pt_1
e rappresentanza legale rispetto ai seguenti procedimenti civili: r.g.n. 3267/2018, r.g.n.
2622/2018, r.g.n. 2115/2018, r.g.n. 61/2015 e r.g.n. 2802/2017.
Inoltre, la ricorrente esponeva di aver redatto e depositato presso la Procura della
Repubblica di Grosseto per conto dei resistenti una querela nei confronti di e CP_3 di aver svolto anche attività stragiudiziale, consistente nella redazione di un contratto tra l'associazione ” e Parte_2 CP_1
Parte ricorrente deduceva anche di aver sollecitato più volte il pagamento delle prestazioni rese e che i resistenti avanzavano una proposta a saldo e stralcio, la quale non veniva accettata dalla prima, in quanto del tutto inadeguata.
Per tutte queste ragioni, l'Avv. esponeva di aver rinunciato al mandato e di aver Pt_1 diffidato e messo in mora i resistenti per il pagamento delle somme dovute;
richieste che non avevano alcun esito.
Per tali motivi la ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Grosseto, contrariis reiectis:
1) Condannare la signora e al pagamento, in favore CP_2 CP_1 dell'avvocato per le prestazioni professionali eseguite, della somma di Parte_1 euro 28.047,93 comprensiva degli oneri di legge ovvero 15% spese generali, 4% CAP, e
22% IVA di legge;
per cento;
2) Condannare la signora e al pagamento della somma di € CP_2 CP_1
729,59 per l'attività svolta di messa in mora, comprensiva degli oneri di legge, oltre spese vive di invio raccomandata di euro 11,35;
3) Condannare la signora e al pagamento delle spese legali CP_2 CP_1 della fase di attivazione, per la procedura di negoziazione assistita, prevista dal D.M.
55/2014, pari ad euro 782,08 comprensiva di oneri corrispondente al valore medio della fase di attivazione nello scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000, oltre le spese vive di invio raccomandata di euro 12,70.
4) Condannare i convenuti al pagamento degli interessi moratori di legge, dalla data del dovuto sino al soddisfo;
- 2 -
Col favore delle spese di lite, rimborso forfettarie del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”, con la maggiorazione di cui all'art.
4. Comma 1 bis D.M. 55/2014, per il collegamento ipertestuale degli allegati”.
Si costituivano in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta e CP_2
, eccependo la prescrizione presuntiva ex artt. 2956 e 2957 c.c. e CP_1 formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, accogliere l'eccezione di prescrizione presuntiva ex artt. 2956 c.c. e 2957 c.c. del diritto di credito azionato dall'Avv. perché fondata in fatto e diritto e Parte_1 conseguentemente respingere la domanda svolta dalla ricorrente nei confronti dei convenuti. Con vittoria di spese, onorari, r.f. e accessori di legge”.
All'udienza del 09.04.2025 le parti si riportavano ai propri atti introduttivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
All'udienza del 16.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'eccezione di prescrizione presuntiva ex artt. 2956 e 2957 c.c. è fondata.
Com'è noto, l'art. 2956 c.c. prevede che si prescrive in tre anni il diritto dei prestatori per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. In aggiunta, l'art. 2957, comma 2, c.c. prevede che per le competenze dovute agli avvocati il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
L'eccezione di prescrizione presuntiva risulta correttamente sollevata da parte dei resistenti.
Ed infatti, risulta essenziale tenere a mente la distinzione tra la prescrizione presuntiva e quella ordinaria.
Quest'ultima ha efficacia preclusiva in quanto chi se ne giova può anche negare l'esistenza dell'obbligazione senza vedere pregiudicato l'accoglimento della sua eccezione, bastandogli il fatto di avere opposto il tempo decorso per fondare la sua libertà dalla pretesa esercitata nei suoi confronti, fondata o infondata che sia. Per quanto concerne, invece, la prescrizione presuntiva, chi si avvale di essa, se nega l'esistenza dell'obbligazione, compromette irrimediabilmente l'esito dell'eccezione.
- 3 -
La peculiarità della prescrizione presuntiva, infatti, è quella di determinare non l'estinzione dell'obbligazione ma la presunzione iuris tantum che il debito sia stato pagato (Cass. Civ. n. 1248/1994).
L'eccezione di prescrizione presuntiva implica, dunque, il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, talché non può farla valere il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata (Cass. Civ. n. 7277/2005).
Nel caso di specie, i resistenti hanno solo eccepito il decorso del termine di tre anni, senza negare l'esistenza dell'obbligazione e, pertanto, senza precludere l'operatività della presunzione iuris tantum di avvenuto pagamento del debito.
La ratio dell'istituto, infatti, consiste nel fatto che la legge, in ordine ad alcuni rapporti della vita quotidiana per i quali il pagamento avviene di solito senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, presume che il pagamento sia stato effettuato. Si tratta di un istituto che ha carattere generale e si applica alle ipotesi espressamente previste dagli articoli 2954, 2955 e 2956 c.c. , e quindi anche alle prestazioni professionali di avvocato, indipendentemente dalla determinazione del compenso sulla base del contratto o delle tariffe professionali. Al fine di superare tale presunzione, gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore, l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione,
e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass.
Civ. n. 20047/2022).
Parte ricorrente non adempiuto al proprio onere probatorio non avendo deferito il giuramento decisorio ai resistenti.
Quanto al decorso dei tre anni, oltre che dalla decisione della lite, il termine di cui all'art. 2957, comma 2, c.c., decorre anche dalla conciliazione delle parti, dalla revoca del mandato o, per gli affari non terminati, dall'ultima prestazione. Ma si suole ritenere che l'elencazione non sia tassativa e che a quegli eventi vadano parificati l'estinzione del processo, la morte del cliente o del professionista, la rinunzia al mandato, la cessazione dell'esercizio della professione.
Nel caso in esame, il termine triennale è decorso dalla rinuncia al mandato del 07.10.2020
(all. 38 di parte ricorrente), in seguito al quale la ricorrente trasmetteva diffida di pagamento ai resistenti in data 19.10.2023, dunque oltre il suddetto termine (all. 39).
- 4 -
Tali circostanze sono state confermate anche dalla ricorrente all'udienza del 09.04.2025 ove rilevava che i resistenti fondassero l'eccezione di prescrizione presuntiva su un margine temporale di soli 17 giorni, implicitamente ammettendo il decorso del termine triennale di prescrizione.
In conclusione, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata stante l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate.
Ogni altra eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione fino a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte (esclusa la fase istruttoria e per la fase decisionale valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente;
a) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dei resistenti delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva pari ad € 4.358,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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