Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 22375 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili presentato da:
, nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dll' avv. SIPORSO GIUSEPPE presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] -, rappresentata e difesa giusta procura in CP_1 atti dall'avv. GRASSI PAOLO presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.09.2021 il ricorrente in epigrafe generalizzato esponeva : “ 1.
L'istante, dott. , ha contratto matrimonio con rito concordatario in Napoli in data Parte_1
5.10.1989 con la IG.ra nata a [...] il [...] (C.F. , CP_1 C.F._1 residente ivi alla via Calata San Francesco n.
7. Matrimonio di poi regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 175 p. II s.A anno 1989 - doc.
3 - Atto per estratto per riassunto dell'atto di matrimonio).
2. Dal matrimonio sono nati tre figli: , Per_1 nato il [...]; , nata il [...] di anni 22; nato il [...], di anni 19 (doc. Per_2 Per_3
1 - stato di famiglia) e dunque tutti maggiorenni.
3. La loro unione non è stata, però, purtroppo felice. Infatti, con verbale redatto dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, in data 1.7.2016, di poi omologato con decreto 9.9.2016 del medesimo Tribunale, i coniugi sono addivenuti alla loro separazione personale consensuale, disciplinando, naturalmente, le questioni conseguenti ed accessorie . In particolare, fu previsto un contributo per i tre figli, all'epoca del complessivo importo 2.200,00 (400,00 per il figlio , 800,00 per la figlia e 1.000,00 per il figlio Per_1 Per_2
; nonché un assegno per il coniuge di euro 1.300,00 mensili. La diversa misura degli assegni Per_3 fu determinata dal fatto che il primo figlio , già all'epoca maggiorenne, frequentava Per_1
l'Università Bocconi ed i costi della sua permanenza a Milano sarebbero stati sostenuti interamente dal padre. Va detto, a questo punto, che, di recente, il figlio , ultimato il Per_1 proprio percorso di formazione professionale, ha cominciato ha svolgere attività lavorativa presso un importante studio professionale a Milano, ove si è definitivamente trasferito, alloggiando in un'abitazione messa a disposizione dal padre. In detto appartamento coabita, altresì, la figlia
, la quale, in fase di ultimazione del percorso universitario, ha chiesto e concordato con i Per_2 genitori di continuare gli studi a Milano per integrarsi poi in un contesto lavorativo possibilmente ivi. Proprio in previsione della definitiva permanenza di entrambi a Milano, il ricorrente, dott.
, ha acquistato un appartamento, attualmente utilizzato dai figlioli;
peraltro Pt_1 intestandolo a e accollandosi, nel loro interesse, un gravoso mutuo di 460.000,00 euro. Per_2
4) Dall'epoca della comparizione innanzi al Presidente nella procedura per separazione, i coniugi hanno sempre vissuto separati e non si sono riconciliati, per cui si appalesa impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra essi;
ed è ampiamente decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione della domanda di divorzio.
5. Il dott. ha anche Pt_1 invitato, con raccomandata a/r ricevuta 1.7.2021, la IG.ra ad una definizione concordata CP_1
a cui pervenire anche attraverso il procedimento di negoziazione assistita, ma la stessa non ha ritenuto di dare alcun riscontro”
Tanto innanzi premesso, il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di :
“ 1) Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da – Parte_1 nato a [...], il [...] – e – nata a [...], il [...] – con rito concordatario, CP_1 in data 5.10.1989 in Napoli e di poi regolarmente trascritto (atto n. 175 p. II s.A anno 1989); 2)
Ordinare la trascrizione e le annotazioni di legge dell'emananda sentenza;
3) Disporre che i rapporti di natura economica eventualmente ancora necessari tra i figli maggiorenni ed il padre siano disciplinati in maniera autonoma, potendo ed anzi risultando opportuno che le eIGenze di ciascuno di essi vengano discusse ed affrontate direttamente con ciascun genitore;
di certo per i primi due e , e, quanto meno, per il solo terzo figlio disporre la previsione Per_1 Per_2 Per_3 di un contributo da corrispondersi alla madre per il ménage familiare ordinario;
nonché le quote di partecipazione di ciascun genitore alle spese straordinarie;
4) Regolamentare le spese di lite anche in considerazione delle eventuali scelte processuali della convenuta e tenendo in ogni caso conto del rifiuto (purtroppo implicito) ingiustificato di partecipare alla negoziazione assistita”.
In data 30.12.2021 si costituiva la resistente la quale ,pur non opponendosi alla domanda di divorzio, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, la resistente esponeva : “ Nel corso della convivenza matrimoniale, la IG.ra CP_1 rinunciava alla proprietà ed alla gestione della Agenzia MILLE VIAGGI, di proprietà di uno zio della resistente, nella quale quest'ultima aveva validamente operato per anni, e ciò soprattutto per assecondare la volontà del marito, il quale riteneva che l'impegno imposto da tale attività, notoriamente intenso nel periodo estivo e nelle festività, potesse sottrarre la moglie alla gestione dei figli, all'epoca in tenera età, e limitare le possibilità di vacanze.La Guida, pertanto, rinunciava a realizzarsi lavorativamente, dedicandosi assiduamente ai tre figli, seguendoli ed accompagnandoli personalmente nelle loro diverse attività.Su tali presupposti, nella separazione consensuale sottoscritta dalle parti, il spontaneamente riconosceva alla moglie un Pt_1 contributo per il mantenimento personale, oltre ad assumere l'integrale mantenimento dei figli.Attualmente il figlio ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza il Per_1
07.04.2021 e dopo qualche giorno ha iniziato a collaborare presso uno studio legale percependo un reddito che lo rende autosufficiente;
da quel mese, con il placet della resistente, il non Pt_1 ha più versato alla Guida l'assegno di € 400,00 stabilito nell'accordo di separazione.La figlia
, invece, studentessa fuori sede, è iscritta presso l'Università La Cattolica di Milano ed in Per_2 quella città risiede nei periodi in cui deve seguire i corsi universitari;
sta di fatto che, del tutto unilateralmente, il ha detratto dall'assegno dovuto alla Guida l'importo relativo alla Pt_1 figlia , decidendo arbitrariamente di versarlo direttamente a quest'ultima, senza tener Per_2 conto della circostanza che la ragazza, pur trattenendosi a Milano per la frequentazione dei corsi universitari, rientra a Napoli, costituendo la residenza materna il centro principale dei suoi interessi .Il figlio frequenta la facoltà di Economia Aziendale presso l'Università Federico Per_3
II; lo stesso presentava ed ancora presenta, sia pure in misura più lieve un “disturbo misto delle capacità scolastiche (dislessia e/o disortografia e/o discalculia)”.
2. Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede al Tribunale di prevedere che i suoi rapporti di natura economica con i figli maggiorenni (rectius: con la figlia ) siano disciplinati in maniera autonoma (?), con la Per_2 scoperta intenzione di (continuare a) pagare direttamente alla figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, l'assegno di mantenimento fissato nel verbale di separazione consensuale e legittimare, così, l'esclusione - di fatto già realizzata - della dalla percezione CP_1 dell'assegno per il mantenimento di , sebbene la resistente continui a sostenere tutte le Per_2 spese fisse connesse alla gestione domestica, oltre quelle ordinarie (mantenimento e alimenti) nei prolungati rientri della figlia presso la residenza familiare.
2.1. Già in questa sede si eccepisce la carenza di legittimazione attiva del ricorrente a richiedere di pagare direttamente alla figlia maggiorenne - con la quale non convive e con la quale, per di più, non ha mai convissuto - il pagamento diretto in suo favore dell'assegno per il contributo paterno al suo mantenimento .E' noto che solo il figlio, destinatario dell'assegno può legittimamente avanzare tale domanda.
Occorre anche tenere presente che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario per il mantenimento della prole, è un diritto proprio del coniuge con il quale i figli convivono, direttamente funzionale all'acquisto dei generi primari, ma anche a mantenere l'intera organizzazione domestica necessaria ad accoglierli adeguatamente (pulizia della casa, della biancheria, del vestiario, pagamento degli oneri di eventuale personale di servizio, pagamento degli oneri di istruzione ordinari, ecc.).Per prevalente e pacifico orientamento del S.C., “la circostanza che la prole non conviva con il genitore per frequentare i corsi universitari in un'altra città, ma si rechi nella residenza familiare non appena possibile” non porta ad escludere il requisito della convivenza (cfr. Cass. Civ., Sez. VI Civ., Ordinanza
19 maggio – 7 giugno 2017, n.14241; conf. a Cass. 22 marzo 2012, n.4555; Cass. 27 maggio 2015,
n.11320).Con la recente pronuncia n.29977/2020, il S.C. ha chiaramente ribadito tale principio nel sostenere la legittimità della richiesta del genitore collocatario del figlio studente fuori sede a richiedere l'aumento dell'assegno a carico dell'altro genitore. La Cassazione ha ritenuto, infatti, che la sporadicità dei rientri presso l'abitazione del genitore, stante le ragioni dell'allontanamento, costituite dalla necessità di assentarsi con frequenza per motivi di studio anche per non brevi periodi, non è incompatibile con la persistenza di un più intenso legame di comunanza di vita con uno solo dei genitori, tale che sia quest'ultimo a restare la figura di riferimento per il corrente sostentamento del figlio ed a provvedere materialmente alle sue ordinarie eIGenze. Nel concorso di dette circostanze, trova quindi giustificazione la legittimazione iure proprio, sempre che sia mancata la richiesta in via giudiziale, da parte del figlio maggiorenne, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento .Nel caso di specie, mancando tale presupposto, appare incontrovertibile il diritto della a ricevere l'assegno per CP_1 il mantenimento della figlia maggiorenne, che non ha definitivamente lasciato la residenza materna .In via gradata, appare necessario che il Giudice, ricorrendo il presupposto della domanda da parte del figlio maggiorenne, operi una ripartizione degli assegni versati dal padre, stabilendo quanto debba essere dato a e quanto alla resistente per consentire a Per_2 quest'ultima di affrontare le spese, di cui alcune continuative per l'ordinaria gestione dell'appartamento, ed altre saltuarie, per il mantenimento personale della figlia maggiorenne, da affrontare nelle frequenti occasioni in cui la ragazza fa rientro presso di lei. (cfr. Cass., Sez. I,
29/07/2021, n.21819).
2.2. Nella residenza materna, peraltro, convive stabilmente l'ultimo figlio delle parti, studente presso l'Università Federico II di Napoli, le cui eIGenze sono Per_3 notevolmente aumentate rispetto all'epoca della separazione, e per il quale appare necessario disporre un incremento del contributo paterno al mantenimento almeno ad € 1.500,00 mensili. Ed infatti l'assegno per il mantenimento di fu fissato in € 800,00/mese nel verbale di Per_3 separazione consensuale sottoscritto dalle parti quando il ragazzo aveva 14 anni;
allo stato Per_3 ha quasi 20 anni, è studente universitario e coevamente alla separazione dei genitori ha manifestato problematiche di salute, tra cui un disturbo misto delle capacità scolastiche (Dislessia,
Disortografia e Discalculia) che ha impegnato nei decorsi anni quotidianamente la resistente in attività di sostegno per il ragazzo, per valorizzarne le potenzialità e rinforzarne l'autostima, in ragione delle riscontrate difficoltà e fragilità emotiva;
tale impegno è allo stato diminuito ma non del tutto terminato. Ci si riserva nella fase istruttoria di approfondire circa le elevate condizioni economico patrimoniali del ricorrente, che hanno consentito ai figli di vivere agiatamente, e di fornire la prova della necessità di elevare l'assegno di mantenimento per il predetto figlio. Si rileva, sin d'ora, che tutti i figli, dall'asilo alla scuola elementare, hanno frequentato l'Istituto “Nazareth”,
e che tutti hanno sempre praticato svariate attività sportive e condotto un'intensa vita sociale, frequentando ambienti sociali di alto livello economico.
3. La IG.ra ha diritto alla conferma CP_1 dell'assegno di mantenimento per sé sino alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed al successivo riconoscimento dell'assegno divorzile. Nulla si è modificato circa la condizione economico-patrimoniale della , che peraltro si è impegnata – come sarà provato CP_1 in sede istruttoria - dopo la separazione dal marito per riprendere l'attività lavorativa, interrotta dopo circa 15 anni di matrimonio per espressa volontà del ricorrente. La considerevole redditività del risulta dalla documentazione fiscale da lui depositata, dalla quale emerge che Pt_1 nell'anno 2018 il ricorrente esponeva un reddito complessivo di € 208.805,00; nel 2019 un reddito complessivo di € 174.471,00 e nel 2020 un reddito complessivo di € 186.744,00. Tale documentazione, comunque, si impugna, riservandosi la Guida di formulare specifiche richieste di informative alla G.d.F. Circa il diritto della resistente di percepire dal ricorrente l'assegno di divorzio non possiamo non evidenziare che le più recenti pronunce giurisprudenziali in materia di assegno divorzile - su cui ci si riserva di approfondire nel prosieguo del processo - attribuiscono immutato rilievo alla funzione “assistenziale” del detto assegno, con la conseguenza a tutt'oggi non è posto in contestazione il suo riconoscimento nell'ipotesi di stato di bisogno del coniuge richiedente, ovvero del coniuge sprovvisto di redditi, quale è la resistente. È altrettanto noto che l'assegno divorzile trova riconoscimento, oltre che nel caso di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge. Lo spostamento patrimoniale, in tal caso va corretto attraverso l'assegno, in funzione “compensativo – perequativa”, ossia una funzione di riequilibrio tra le posizioni delle parti al termine del matrimonio in ragione, per un verso, del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio comune e alla condizione economica complessiva derivata all'altra parte e per l'altro verso in ragione del sacrificio, sofferto da parte del richiedente, di possibilità di lavoro e di guadagno all'esterno della famiglia a causa dell'impegno svolto all'interno di essa. Alla luce di quanto innanzi, risulta evidente che la IG.ra ha diritto alla percezione dell'assegno CP_1 divorzile, in quanto sprovvista di qualsivoglia forma di reddito, e dunque nella condizione di “NON
AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA” .Si può anche affermare, senza il rischio di smentita, che durante la convivenza coniugale la contribuzione della resistente al patrimonio familiare ed a quello del coniuge è stata IGnificativa e consistente, per lunghi anni, grazie alla sua attività lavorativa e successivamente, cessata quest'ultima per espressa volontà del marito, grazie alla sua innegabile dedizione all'organizzazione domestica ed alle quotidiane attenzioni al figlio Per_3 situazione questa che ha consentito al di avere la massima tranquillità familiare per Pt_1 crescere professionalmente e per assumere incarichi sempre più importanti, e, quindi, di rendere sempre più elevato il tenore di vita familiare e di acquistare beni immobili e mobili, quali imbarcazioni di rilevante valore. È innegabile, quindi, che la resistente ha contribuito in maniera IGnificativa alla brillante carriera e, quindi, alla posizione economico-patrimoniale del coniuge, attualmente noto ed affermato commercialista. Nel periodo successivo alla separazione, come sarà ampiamente provato nel corso dell'istruttoria, la ha cercato di inserirsi CP_1 produttivamente nel mondo del lavoro. A riprova dell'attività compiuta dalla resistente negli ultimi anni per conseguire un'autonomia economica, si rileva che la stessa ha frequentato presso l'Istituto ISPPREF (Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare) il Corso per divenire “COUNSELLOR”, conseguendo il titolo nell'anno 2019. Con tale titolo la resistente può agire per dare supporto psicologico ad individui con problematiche di varia natura diretti al superamento delle difficoltà di adattamento rispetto a specifiche situazioni di tensione, cercando di stimolare le loro capacità di reazione. La Guida ha frequentato e quasi terminato, anche il Corso per “Mediatore Familiare”, e la discussione della tesina per il conseguimento del titolo di
“Mediatore Professionista” si terrà nel febbraio 2022, salvo ulteriori spostamenti dovuti alla
. Attualmente la resistente risulta iscritta presso il C.N.C.P., Associazione dei Counselor, Pt_2
e presso l'A.I.M.S., Associazione dei Mediatori Familiari.” Tanto innanzi premesso, la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di :
“confermare gli accordi raggiunti dalle parti con la separazione personale consensuale sottoscritta innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 01.07.2016 ed omologata con decreto del 09.09.2016, e nominare il G.I. per il prosieguo, con espressa riserva della resistente, sin d'ora, di spiegare nei termini di legge formale domanda riconvenzionale per la richiesta e la quantificazione in suo favore dell'assegno divorzile e per un congruo aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Per_3
Il Presidente vorrà, per i motivi innanzi evidenziati, ammonire il ricorrente a corrispondere l'assegno per la figlia all'avente diritto, IG.ra .” Per_2 CP_1
All'udienza del 12.01.2022 le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del
Tribunale e, con provvedimento del 15.01.2022 il Presidente così provvedeva : “ … a parziale modifica delle condizioni della separazione fissate con il decreto di omologa di questo Tribunale del 12 luglio 2016, revoca l'obbligo posto a carico di di corresponsione di un Parte_1 assegno di € 400,00 per il mantenimento del figlio , ormai maggiorenne ed Per_1 autosufficiente;
ridetermina in € 1.400,00 l'assegno di mantenimento per i due figli e Per_2
come sopra specificato;
conferma le rimanenti condizioni della separazione;
” Per_3
A questo punto le parti venivano rimesse dinanzi al Giudice Istruttore.
All'udienza del 12.04.2022 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza del 22.04.22 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore.
All'udienza del 07.03.2023 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore e, all'esito del libero interrogatorio delle stesse, il Tribunale, così provvedeva : “…Dato atto della circostanza pacifica per cui la figlia delle parti vive stabilmente a Milano, ed ha dunque rotto il legame con la casa familiare e la coabitazione stabile o saltuaria con la madre, dichiara non più dovuto l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne alla resistente, e su richiesta espressa dell'obbligato stabilisce che lo stesso, nella pari misura già indicata, venga versato direttamente dal padre alla figlia. Attesa la pronuncia sullo status già emessa, e dunque la natura di assegno divorzile provvisorio dell'emolumento mensile riconosciuto dal alla , e rilevato che Pt_1 CP_1 lo stesso si è dichiarato, anche pe via della offerta fatta in udienza, disponibile a riconoscerlo al coniuge, lo quantifica attualmente nella minor somma di € 850,00, fatta salva ogni diversa valutazione che verrà operata in sede decisionale, sulla base della dinamica del rapporto endofamiliare, della durata del matrimonio, delle circostanze oggi emerse sulle attività e capacitò lavorative svolte dalla , e sul suo ruolo endofamiliare negli anni di convivenza matrimoniale;
CP_1 dispone che tale aggiornamento dell'assegno si operativo a far data dal mese di marzo 2023.
Rinvia per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 14.3.2024...”
All'udienza cartolare del 06.02.2025 le parti depositavano un accordo in merito alle statuizioni accessorie che chiedevano recepirsi.
In particolare, le parti formulavano conclusioni congiunte chiedendo il recepimento delle seguenti condizioni : “ 1) confermare l'attribuzione della ex residenza coniugale, sita in Napoli, alla Via Calata San Francesco n.7 – con tutti i beni mobili, oggetti, arredi, servizi e suppellettili ivi esistenti – alla IG.ra , esclusiva proprietaria dell'immobile, con cui convive CP_1 stabilmente il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
2) confermare Per_3 nell'attuale misura di € 1.200,00 (milleduecento/00) mensili (considerando l'importo già previsto di € 1.000,00 rivalutato sulla base degli indici TA FOI dal 1° luglio 2016 al 1° luglio 2024)
l'assegno dovuto dal dott. alla IG.ra per il contributo al mantenimento del figlio Pt_1 CP_1
maggiorenne, non economicamente autosufficiente, convivente con la madre;
3) disporre Per_3 che il detto assegno per il contributo al mantenimento del figlio debba essere corrisposto Per_3 mensilmente dall'obbligato, nel domicilio dell'avente diritto, mediante idoneo mezzo di pagamento, entro il giorno 1 di ciascun mese, e che debba essere annualmente incrementato, anche senza specifica richiesta della IG.ra , secondo gli indici di rivalutazione della CP_1 moneta elaborati dall'TA (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati)
e pubblicati nella G.U. La prossima rivalutazione sarà dovuta, secondo la decorrenza stabilita nell'accordo di separazione, il 1° luglio 2025; 4) disporre che il dott. debba Parte_1 provvedere in ragione del 50% alle spese straordinarie relative alle eIGenze del figlio Per_3 secondo il Protocollo di intesa attualmente in essere presso il Tribunale di Napoli;
5) sull'accordo delle parti, porre a carico del dott. l'obbligo di versare un assegno di divorzio per Parte_1 la IG.ra nella misura di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) mensili, così come disposto dal CP_1
G.I. con ordinanza del 07.03.2023; 6) disporre che detto assegno debba essere corrisposto mensilmente dall'obbligato, nel domicilio della IG.ra , a mezzo bonifico bancario o mediante CP_1 altro idoneo mezzo di pagamento da concordare, entro il giorno 1 di ciascun mese, e che debba essere annualmente incrementato, anche senza specifica richiesta della IG.ra , CP_1 secondo gli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'TA (FOI) e pubblicati nella G.U.
La prossima rivalutazione sarà dovuta, il 1° marzo 2025; 7) con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, a qualsivoglia pretesa relativa al pagamento di ratei di assegno di divorzio (art. 5, legge 898/1970) o al pagamento di ratei di assegno di mantenimento (art. 156 c.c.) e ciò per qualsiasi diritto, ragione, causale o azione nascente da detti pagamenti o ad essi connessa;
8) le parti concordano la compensazione delle spese e dei compensi del giudizio ed i procuratori sottoscrivono le presenti note congiunte di udienza anche per rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale.”
Preso atto di quanto sopra, il Tribunale può integralmente ratificare l'accordo raggiunto, trattandosi di pattuizioni non contrarie a norme imperative ed aventi ad oggetto diritti disponibili.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConIGlio del 07/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Valeria Rosetti