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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante
- Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1809/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/02/2025 da con Parte_1
il proc e dom. avv. TOFFANO ROSI, per mandato in calce al ricorso e
[...]
, con il proc. e dom. avv. PELLICCIONI GIACOMO, per mandato in Parte_2
calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 24/04/1999, in
TORINO (TO), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 287, Parte 1, Ufficio 1, dell'anno 1999;
- dato che dalla unione sono nati il figlio (il 05/11/01998), maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, e la figlia (il 07/02/2001), maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a Parte_1
TORINO (TO) il 30/12/1971, e , nato a [...] il Parte_2
20/10/1971, uniti in matrimonio in data 24/04/1999 in TORINO (TO), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Prende atto che il figlio di anni 26 è autonomo economicamente e vive Per_1
presso la residenza coniugale con la di lui madre.
3) Prende atto che la sorella di anni 23 frequenta l'Accademia di Belle Arti Per_2
a Venezia e non è autosufficiente dal punto di vista economico.
4) Prende atto che vive in una stanza in un appartamento a Mestre. Fino Per_2 all'anno 2023 ha ricevuto una borsa di studio dall'Accademia di importo variabile, per l'anno 2024 non ha ricevuto nulla, essendo l'erogazione legata alla presenza o meno di fondi nelle casse dell'Accademia.
5) Quanto al mantenimento della figlia, dispone che le spese verranno ripartite nel seguente modo: la madre sosterrà il canone di locazione della stanza nella misura di € 220,00 mensili ed il costo della tassa regionale di soggiorno ammontante €
167,00. Il padre provvederà al versamento a titolo di concorso al mantenimento di di una somma mensile di € 250,00 e corrisponderà altresì le rate per le Per_2 spese universitarie, ammontanti ad oggi a circa € 100,00 annue. I genitori provvederanno a ripartirsi per la giusta metà le spese dell'abbonamento di viaggio mensile pari ad € 25,00 e le bollette relative alle utenze e alle spese condominiali ammontanti ad oggi ad € 50,00 bimestre.
6) Dispone che l'assegno di mantenimento sarà versato dal padre a entro il Per_2
giorno 5 di ogni mese e rivalutato di anno in anno in ragione degli indici ISTAT;
2 dispone che eventuali altre spese saranno suddivise dai coniugi nella misura del
50% ciascuno secondo quanto stabilito dal Protocollo di Udine.
7) Dispone che la casa familiare, sita in Premariacco via san Giusto n 7/D, in comproprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla signora Pt_1
genitore presso il quale la figlia , non ancora economicamente Per_2
autosufficiente, continuerà a risiedere. Prende atto che il sig. preleverà Parte_2 dall'abitazione i suoi effetti personali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
i libri, lo stereo, vestiario, la libreria, la scrivania.
8) Prende atto che sulla casa coniugale grava un mutuo sottoscritto al 50% tra i coniugi. Fino ad oggi la rata, per accordi tra i coniugi, viene pagata interamente dal sig. . Parte_2
9) Prende atto che dal mese di gennaio 2025, le parti si impegnano a pagare le rate del ridetto muto in misura del 50% ciascuno;
pertanto, la signora Pt_1
dovrà versare nel conto corrente cointestato presso la Banca Intesa San Paolo il restante 50% della sua quota parte.
10) Prende atto che nel momento in cui la figlia troverà una stabile Per_2
occupazione lavorativa, i coniugi provvederanno a mettere in vendita la casa coniugale previo mandato conferito ad un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta dell'agenzia, entrambi i coniugi incaricheranno una propria agenzia immobiliare di fiducia, la quale dovrà poi accordarsi sulla cifra da proporre sul mercato e su tutte le altre condizioni di vendita. La sig.ra si riserva comunque la possibilità di valutare anche Pt_1
l'eventuale acquisto della metà della quota del sig. . Parte_2
11) Prende atto che i coniugi sono comproprietari, al 50% ciascuno, di una
La sig.ra è disponibile ad acquistare Controparte_1 Pt_1
l'autovettura e corrispondere a saldo e stralcio la somma di € 2.500,00 da versare in n. 4 (quattro) rate da corrispondere ogni 30 del mese, la prima a partire dal 28 febbraio 2025 dell'importo di euro 625,00 ciascuna e provvederà al termine del pagamento concordato ad intestarsi la macchina a sua cura e spese.
L'autovettura verrà consegnata alla signora al pagamento della prima Pt_1
rata.
12) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORINO (TO), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 287, parte 1, ufficio 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1999.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante
- Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1809/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/02/2025 da con Parte_1
il proc e dom. avv. TOFFANO ROSI, per mandato in calce al ricorso e
[...]
, con il proc. e dom. avv. PELLICCIONI GIACOMO, per mandato in Parte_2
calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 24/04/1999, in
TORINO (TO), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 287, Parte 1, Ufficio 1, dell'anno 1999;
- dato che dalla unione sono nati il figlio (il 05/11/01998), maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, e la figlia (il 07/02/2001), maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a Parte_1
TORINO (TO) il 30/12/1971, e , nato a [...] il Parte_2
20/10/1971, uniti in matrimonio in data 24/04/1999 in TORINO (TO), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Prende atto che il figlio di anni 26 è autonomo economicamente e vive Per_1
presso la residenza coniugale con la di lui madre.
3) Prende atto che la sorella di anni 23 frequenta l'Accademia di Belle Arti Per_2
a Venezia e non è autosufficiente dal punto di vista economico.
4) Prende atto che vive in una stanza in un appartamento a Mestre. Fino Per_2 all'anno 2023 ha ricevuto una borsa di studio dall'Accademia di importo variabile, per l'anno 2024 non ha ricevuto nulla, essendo l'erogazione legata alla presenza o meno di fondi nelle casse dell'Accademia.
5) Quanto al mantenimento della figlia, dispone che le spese verranno ripartite nel seguente modo: la madre sosterrà il canone di locazione della stanza nella misura di € 220,00 mensili ed il costo della tassa regionale di soggiorno ammontante €
167,00. Il padre provvederà al versamento a titolo di concorso al mantenimento di di una somma mensile di € 250,00 e corrisponderà altresì le rate per le Per_2 spese universitarie, ammontanti ad oggi a circa € 100,00 annue. I genitori provvederanno a ripartirsi per la giusta metà le spese dell'abbonamento di viaggio mensile pari ad € 25,00 e le bollette relative alle utenze e alle spese condominiali ammontanti ad oggi ad € 50,00 bimestre.
6) Dispone che l'assegno di mantenimento sarà versato dal padre a entro il Per_2
giorno 5 di ogni mese e rivalutato di anno in anno in ragione degli indici ISTAT;
2 dispone che eventuali altre spese saranno suddivise dai coniugi nella misura del
50% ciascuno secondo quanto stabilito dal Protocollo di Udine.
7) Dispone che la casa familiare, sita in Premariacco via san Giusto n 7/D, in comproprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla signora Pt_1
genitore presso il quale la figlia , non ancora economicamente Per_2
autosufficiente, continuerà a risiedere. Prende atto che il sig. preleverà Parte_2 dall'abitazione i suoi effetti personali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
i libri, lo stereo, vestiario, la libreria, la scrivania.
8) Prende atto che sulla casa coniugale grava un mutuo sottoscritto al 50% tra i coniugi. Fino ad oggi la rata, per accordi tra i coniugi, viene pagata interamente dal sig. . Parte_2
9) Prende atto che dal mese di gennaio 2025, le parti si impegnano a pagare le rate del ridetto muto in misura del 50% ciascuno;
pertanto, la signora Pt_1
dovrà versare nel conto corrente cointestato presso la Banca Intesa San Paolo il restante 50% della sua quota parte.
10) Prende atto che nel momento in cui la figlia troverà una stabile Per_2
occupazione lavorativa, i coniugi provvederanno a mettere in vendita la casa coniugale previo mandato conferito ad un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta dell'agenzia, entrambi i coniugi incaricheranno una propria agenzia immobiliare di fiducia, la quale dovrà poi accordarsi sulla cifra da proporre sul mercato e su tutte le altre condizioni di vendita. La sig.ra si riserva comunque la possibilità di valutare anche Pt_1
l'eventuale acquisto della metà della quota del sig. . Parte_2
11) Prende atto che i coniugi sono comproprietari, al 50% ciascuno, di una
La sig.ra è disponibile ad acquistare Controparte_1 Pt_1
l'autovettura e corrispondere a saldo e stralcio la somma di € 2.500,00 da versare in n. 4 (quattro) rate da corrispondere ogni 30 del mese, la prima a partire dal 28 febbraio 2025 dell'importo di euro 625,00 ciascuna e provvederà al termine del pagamento concordato ad intestarsi la macchina a sua cura e spese.
L'autovettura verrà consegnata alla signora al pagamento della prima Pt_1
rata.
12) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORINO (TO), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 287, parte 1, ufficio 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1999.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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