TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8806 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39301/2021 (+ RG 41323/2021)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti civili di primo grado iscritti al n. R.G. 39301/2021 e al n. R.G. 41323/2021, riuniti avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale promossi da:
RG. 39301/2021
già (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
TOFFOLON ADELAIDE, dom.ta presso il domicilio digitale del difensore nonché presso avv. BACCI RICCARDO e RR CHIARA MARIA di Milano
R.G. 41323/2021
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BU AN , elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i, in proprio e quale erede dell'originaria co-attrice C.F. ), CP_3 C.F._2 parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCOMANI LUCA CP_4 C.F._3
MAGGIORINO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte convenuta
e nei confronti di
, con il patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO, domiciliata presso il Controparte_5 difensore
, con l'avv. Enrico Loasses, presso cui è domiciliata Controparte_6 terze chiamate
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Parte attrice CP_1
Come da foglio di p.c. depositato il 03.07.2025
Parte attrice Pt_1
Come da foglio di p.c. depositato il 02.07.2025
Parte convenuta CP_4
Come da foglio di p.c. depositato il 07.07.2025
Controparte_5
Come da foglio di p.c. depositato il 04.07.2025
Controparte_6
Come da foglio di p.c. depositato il 09.07.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con due distinti atti di citazione e le signore e CP_2 Parte_1 [...] esponevano di essere proprietarie di due ampi e prestigiosi appartamenti rispettivamente al CP_3 nono e ottavo piano dello stabile di via Vittorio Veneto 24 in Milano e si dolevano dei cospicui danni subiti in conseguenza di alcuni episodi di allagamento e stillicidio (nonché, la , anche di un CP_1 crollo parziale di soffitto) verificatisi nel novembre 2019 e imputabili a perdite idriche provenienti dall'appartamento al decimo piano, di proprietà di CP_4
Le attrici esponevano che si era già svolto un accertamento tecnico preventivo (su impulso delle ricorrenti - nei confronti della – RG 3818/2020, conclusosi con relazione Pt_1 CP_3 CP_4 arch. del febbraio 2021 – e, pertanto, convenivano in giudizio la predetta Persona_1 [...] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (e la anche non CP_4 Pt_1 patrimoniali) patiti, quantificati da in circa 53.000 euro e da in circa 65.000 CP_1 Parte_2 euro.
Si costituiva in giudizio in entrambi i procedimenti la la quale chiedeva autorizzazione a CP_4 chiamare in causa la ditta , appaltatrice dei lavori di ristrutturazione del proprio bagno, nonché CP_7 le compagnie assicuratrici e;
nel merito, contestava la fondatezza delle domande CP_5 CP_6 attoree, di cui chiedeva ampio rigetto.
La GOP assegnataria provvisoria della causa, durante periodo di supplenza infradistrettuale a tempo pieno di questo Giudice presso il Tribunale di Varese, autorizzava la chiamata delle sole compagnie pagina 2 di 11 assicuratrici, che si costituivano in entrambi i giudizi eccependo infondatezza della domanda attorea nei confronti della propria assicurata e parziale inoperatività della copertura assicurativa.
In data 01.09.2023 le cause venivano definitivamente riassegnate a questo Giudice dopo periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale.
Con ordinanza del 20.12.2023 le cause venivano riunite e, previa acquisizione del fascicolo dell'ATP, ritenute mature per la decisione.
Interrotto per decesso della e poi tempestivamente riassunto dall'altra attrice , altresì CP_3 Pt_1 quale erede della defunta madre, il procedimento veniva dunque trattenuto a decisione all'udienza del 9 luglio 2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni dianzi richiamate e previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. “vecchio rito”, termini decorrenti dall'11.07.2025, data di comunicazione dell'ordinanza del 10.07.2025, con conseguente tempestività delle memorie conclusionali e di replica di tutte le parti.
La causa è matura per la decisione e le domande delle parti attrici sono fondate, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
Il fatto storico è ampiamente provato e neppure contestato dalla convenuta, dal punto di vista strettamente storico-fattuale.
È infatti dimostrato (è sufficiente richiamare i verbali dei VVFF sub doc. 2-3-4 ) che in data 16 Pt_1
e 19 novembre nonché nella notte tra il 29 e il 30 novembre 2019 si sono verificate gravi infiltrazioni e allagamenti degli appartamenti delle parti attrici per perdite provenienti dal bagno dell'appartamento della convenuta.
In particolare, è sostanzialmente pacifico tra le parti, anche all'esito degli accertamenti svolti in sede di ATP (cfr. pag. 53 CTU), che i fenomeni sono derivati dalla rottura di una tubatura idrica del bagno della CP_4
Altrettanto pacifico è che in data 29-30 novembre 2019 si sia anche verificato un crollo parziale del soffitto dell'appartamento di , esattamente sotto il bagno della convenuta (cfr. fotografie pag. CP_1
10-12 CTU).
La convenuta ha dedotto e non è stato contestato che la rottura del soffitto è dipesa dall'opera imperita della ditta Idroterm di Letizia Ticino, incaricata dalla convenuta di riparare il danno e le tubature dopo i primi fenomeni di allagamento (cfr. pag. 4 relazione CTU).
Osserva dunque il Tribunale che – con la sola esclusione dei danni direttamente derivanti a dal CP_1 crollo del soffitto in data 29-30.11.2019 – la responsabilità dei danni patiti dalle parti attrici è interamente ascrivibile alla convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
I danni sono dipesi evidentemente da una res nella custodia della proprietaria dell'appartamento, i.e. i tubi e gli impianti idrici strutturali del bagno, sicché dei danni derivanti da tali tubature idriche risponde ex art. 2051 c.c. il proprietario, soggetto naturalmente tenuto alla cura e alla manutenzione degli impianti. pagina 3 di 11 La convenuta, del resto, non ha dimostrato alcun caso fortuito idoneo a esonerarla da responsabilità e per vero nemmeno ha dedotto fatti astrattamente idonei in tal senso, non potendosi nemmeno ipoteticamente ascrivere a casus l'accidentalità della rottura dei tubi, come vorrebbe inferire parte convenuta (cfr. da ultimo pag. 10 concl.).
Deve invece escludersi la responsabilità della convenuta per i danni direttamente derivanti dal crollo del soffitto di perché in questo caso viene in rilievo non una responsabilità ex art. 2051 c.c. ma CP_1 una responsabilità ex art. 2043 c.c. per condotta imperita dell'uomo.
Il crollo del soffitto, infatti, non è dipeso da una cosa in custodia della convenuta ma direttamente dalla condotta imperita dell'impresa appaltatrice (cfr. pag. 4 relazione CTU e pag. 11 concl. CP_7 convenuta), nella mera interazione con la cosa (i.e. il soffitto), che diviene dunque solo il teatro passivo dell'evento di danno. Il danno non è dunque scaturito dalle strutture dell'appartamento della convenuta per se e non è in relazione causale, se non naturalistica, con tali cose (cfr. Cass. 11152/2023). Il danno deve piuttosto porsi in collegamento causale con la condotta imperita di chi non ha adottato la dovuta cautela nell'esecuzione di opere su una soletta, senza che i manufatti di per sé, per le loro caratteristiche, abbiano ricoperto alcuna rilevanza causale.
Di tali danni non può rispondere la convenuta nemmeno come committente, in quanto parte attrice non ha dedotto né dimostrato l'inadeguatezza dell'impresa appaltatrice prescelta ovvero l'ingerenza della sull'attività dell'appaltatore tale da ridurlo a nudus minister. CP_4
Trova dunque piena applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui “l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister" dello stesso” (Cass. 1234/2016).
Né infine possono ricondursi causalmente i danni derivanti dal crollo del soffitto all'originaria rottura del tubo, in quanto la successiva condotta imperita dell'appaltatore assume rilevanza causale esclusiva ed assorbente rispetto ai (soli) danni direttamente derivanti da tale crollo.
In conclusione, pertanto, la convenuta risponde, ex art. 2051 c.c., di tutti i danni patiti dall'attrice e dei danni patiti dall'attrice con esclusione di quelli direttamente derivanti dal crollo Pt_1 CP_1 del soffitto.
La peraltro, non ha interesse a chiamare in causa , in quanto la responsabilità di CP_4 CP_7 quest'ultima e il conseguente suo esonero parziale di responsabilità possono essere accertati in via incidentale, senza che sia necessario il coinvolgimento dell'appaltatore. Donde la correttezza del rigetto della chiamata del terzo.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
pagina 4 di 11 Danni patiti da CP_1
Non possono essere dunque risarciti i danni alle lampade della cucina distrutte (doc. 36 e 37 ) e CP_1 all'impianto elettrico, in quanto direttamente ed esclusivamente riconducibili al crollo del soffitto.
I costi indicati dal CTU per ripristino dei luoghi risultano congrui e coerenti con i lavori da svolgere e i prezzi di mercato, considerato che il consulente ha fatto riferimento al Prezziario regionale.
lamenta che tale prezziario non sarebbe adatto agli immobili di pregio ma di tale assunto non CP_1 ha fornito persuasiva dimostrazione. Peraltro, la differenza è di circa 3.000, di cui circa 1.800 euro assorbiti dal costo delle lampade, che il CTU non aveva considerato, sicché la differenza effettiva tra la stima del CTU e la domanda di parte attrice è di poco più di 1.000 euro.
Ritiene dunque il Tribunale che debba farsi riferimento ai conteggi operati dal CTU e dunque ad un ammontare totale di costi di riparazione e ripristino di 16.647,47 euro oltre IVA ( e cioè 18.312,21 euro iva inclusa, non risultando la società semplice soggetto Iva). CP_1
Da tale importo deve, nondimeno, dedursi in via equitativa una parte di costi riferibile alle opere finalizzate alla riparazione del crollo del soffitto.
A prescindere dal crollo del soffitto, molte opere erano comunque necessarie per ripristinare i danni derivanti dalle infiltrazioni (dalle foto a pag. 43 ss. emerge chiaramente che il soffitto era già ammalorato a prescindere dal crollo), in primis le opere di allestimento cantiere, smontaggio mobili, riverniciatura, scrostamento e rifacimento intonaco etc.
Dal totale può dunque escludersi la voce dei controsoffitti (750 euro) e di rifacimento dei pavimenti (2694 euro), in quanto i pavimenti in legno sono stati danneggiati direttamente dal crollo del soffitto, nonché un'ulteriore somma in via equitativa per considerare la quota di manodopera e tempo aggiuntivo necessario per quelle opere che, pur necessarie a prescindere dal crollo, devono nondimeno considerarsi più lunghe e gravose a causa dello stesso (ad es. allestimento cantiere, smaltimento macerie, etc.).
In conclusione: importo complessivo di 16.647,47 – 749,57 – 2.694,91 = 13.202,99 euro, ridotto in via equitativa, per le ragioni dianzi indicate, a 12.500 euro, oltre IVA al 10% e dunque a complessivi 13.750 euro.
A tale somma va aggiunta la rivalutazione dal febbraio 2021, data di effettivo esborso da parte di
(cfr. fattura sub doc. 20), alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo CP_1
Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Deve riconoscersi altresì un danno a titolo di lucro cessante per mancato introito di redditi da locazione dell'appartamento.
È dimostrato che nel giugno 2020 (la registrazione, avente data certa, è del 18.06.2020) avesse CP_1 locato l'appartamento ad una società irlandese, con termine di consegna dell'immobile al 15.07.2020 in virtù di ritardi nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione a causa della pandemia CO (senza che dal contratto emerga un collegamento del ritardo nella consegna ai fatti di cui è causa). pagina 5 di 11 È poi documentata la risoluzione del contratto ad agosto 2020 e l'attrice rappresenta che l'appartamento fu effettivamente rimesso sul mercato, dopo i lavori, a dicembre 2020, sicché domanda un risarcimento pari ad un lucro cessante di 5 mesi (da metà luglio a metà dicembre 2020).
Deve effettivamente ritenersi che i danni derivanti dagli allagamenti imputabili alla convenuta abbiano reso necessario l'esecuzione dei lavori di ripristino prima di una effettiva consegna dell'appartamento a qualsiasi conduttore;
inoltre, la necessità di accertare i danni nel contraddittorio tra le parti mediante ATP ha altresì differito il momento in cui l'attrice ha potuto ripristinare e consegnare l'appartamento ad un conduttore.
È vero che dalle foto di cui alla CTU emerge che l'appartamento, a prescindere dagli allagamenti, non era ancora pronto, essendovi ancora in corso lavori di ristrutturazione (basta osservare l'assenza di prese elettriche e la presenza di fili elettrici) ma è anche vero che i mobili erano già installati e deve dunque ritenersi che mancassero soltanto opere di finitura, che verosimilmente potevano essere effettuate in tempi rapidi, entro la metà luglio 2020, come promesso al conduttore, o poco dopo, se non fossero intervenuti gli allagamenti e se la convenuta non avesse contestato la propria responsabilità, rendendo così necessario l'ATP e i successivi ritardi.
Dai verbali delle operazioni peritali emerge che, in data 17.11.2020, i lavori erano pressoché ultimati, sicché il danno da mancati introiti locatizi può essere equitativamente stimato in un importo pari a 4-5 mensilità, potendosi presumere che l'attrice avrebbe potuto consegnare l'appartamento nei mesi di luglio-agosto 2020 (pur considerando i ritardi derivanti dalla pandemia CO) e che invece l'ha potuto utilmente ricollocare sul mercato non prima di metà dicembre 2020, appena terminati i lavori.
Di tale danno risponde la convenuta, anche ai sensi dell'art. 2055 c.c., al di là del contributo causale concorrente di . CP_7
L'attrice domanda una somma di 29.375 euro, pari a 5 mensilità di canone e spese condominiali effettivamente pattuite nel contratto in atti. Vi è, dunque, la prova effettiva di quanto l'attrice avrebbe incassato in concreto dal conduttore e, inoltre, trattasi di canone che appare congruo e coerente con i prezzi di mercato per la locazione di un ampio appartamento ristrutturato e arredato in prestigioso stabile del centro di Milano.
La ristrutturazione dell'appartamento, tuttavia, come si è detto, doveva essere ultimata;
in considerazione dei notori ritardi nei lavori edili a causa del CO, è ragionevole ipotizzare che vi sarebbe stato in ogni caso un ritardo nella consegna rispetto alla data del 15 luglio 2020, sicché il danno può equitativamente stimarsi nella minor somma di 25.000 euro.
A tale somma va aggiunta la rivalutazione a partire dal mese di ottobre 2020, individuato equitativamente in via mediana rispetto al periodo di mancato incasso, alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Il danno risarcibile complessivo ammonta, dunque, a 38.750 euro, oltre rivalutazione e interessi.
Danni patiti da Parte_1
pagina 6 di 11 Come si è detto, dei danni patiti dalla risponde totalmente la convenuta. Pt_1
La quantificazione operata dal CTU risulta congrua e coerente con l'entità dei danni accertati e i prezzi di mercato.
Trattandosi del resto di una non particolarmente complessa attività di ripristino intonaco e ritinteggiatura per una porzione dell'appartamento, la stima proposta dall'attrice (circa 30.000 euro oltre 12.500 euro di danni al vestiario) appare di gran lunga eccessiva, pur tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'appartamento. In particolare, non risulta necessario l'acquisto di un nuovo armadio per 6.500 euro, risulta economicamente incongrua un'attività di disinfestazione per ben 3.600 euro e del danneggiamento dei costosi vestiti nonché del loro valore pari a 12.500 euro parte attrice non ha fornito alcuna prova, insufficienti le fotografie sub doc. 1 e nessuna specifica istanza di prova orale essendo stata dedotta sul punto.
Ritiene dunque il Tribunale di condividere la stima effettuata dal CTU, il quale ha altresì condivisibilmente replicato alle osservazioni del CTP dell'attrice, e di quantificare il danno per costi di ripristino in euro 6.627,84 oltre iva, come da relazione CTU (pag. 56), e così per complessivi
7.290 euro.
A tale somma va aggiunta la rivalutazione dal luglio 2021, data di effettivo esborso da parte dell'attrice dei costi per il ripristino (cfr. fattura sub doc. 13), alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Nessuna somma può essere riconosciuta per l'indisponibilità dei locali per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori perché la stessa attrice deduce di essersi trasferita presso altro appartamento di proprietà nello stesso immobile e non dimostra alcun costo connesso a tale circostanza né lucro cessante per l'eventuale sottrazione dell'altro appartamento al mercato locatizio.
Non può riconoscersi nemmeno il danno morale lamentato dall'attrice per il fatto che ella avrebbe affrontato la gravidanza in una situazione di grave disagio conseguente ai fenomeni infiltrativi di cui è causa.
È sufficiente osservare che il figlio dell'attrice è nato il [...] (doc. 15 ), sicché la Pt_1 gravidanza è iniziata non prima della fine di ottobre 2020, a distanza di un anno dai fenomeni di allagamento (occorsi nel novembre 2019) e allorquando la situazione era ormai in via di risoluzione (basti pensare che , al piano superiore, ha ultimato i lavori proprio nel novembre 2020). CP_1
Peraltro, i danni erano limitati ad una porzione minima dell'ampio appartamento dell'attrice (cfr. piantina a pag. 26 CTU) ed i disagi descritti dall'attrice (impossibilità di poter utilizzare uno dei tre bagni dell'appartamento e l'insorgenza di rumori durante i lavori di ripristino) restano confinati, pur durante un periodo di gravidanza, nell'area dei meri disagi non risarcibili, in quanto non superanti quella soglia minima di serietà e gravità richiesta dall'ordinamento per il risarcimento del danno non patrimoniale (è sufficiente richiamare le note Sezioni Unite n. 26972 del 2008).
Il danno complessivo risarcibile ammonta, dunque, a
7.290 euro, oltre rivalutazione e interessi.
pagina 7 di 11 Per tasso di interesse legale si intende sempre, nella presente sentenza, quello di cui all'art 1284 comma 1 c.c., in quanto la norma speciale contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. deve ritenersi applicabile – non apparendo convincente l'isolata pronunzia di cui a Cass. 61/2023 – alle sole obbligazioni pecuniarie di valuta di fonte contrattuale, come si evince dal fatto che l'applicazione è subordinata alla mancata pattuizione di un diverso tasso tra le parti.
3. Domanda di manleva della convenuta verso le compagnie assicuratrici
La domanda della convenuta di manleva nei confronti di è infondata, in quanto il Controparte_6 sinistro di cui è causa non è compreso nella polizza RC in atti (doc. 12 conv.).
Si tratta infatti di una polizza assicurativa “danni” che copre i rischi derivanti da danni subiti dalla convenuta stessa al suo appartamento (incendio, danni elettrici, acqua condotta, etc.) nonché di una polizza “RC” che copre la responsabilità civile verso terzi per danni cagionati dall'attrice nella vita privata (“responsabilità civile terzi – solo RC vita privata”, pag 2 polizza) ma non la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall'immobile di proprietà della convenuta, rischio per il quale la polizza avrebbe dovuto prevedere una copertura ad hoc per RC terzi per danni da proprietà fabbricati.
Le condizioni generali di assicurazione obiettivamente non brillano di chiarezza e comprensibilità (cfr. l'art.
3.4. che abroga il precedente art. 2 sostituendolo con il testo successivo ma vedasi poi l'art.
3.3 che va a modificare nuovamente l'art. 2); nondimeno, prevale l'indicazione nel certificato di polizza (pag. 3: “responsabilità civile con esclusione della garanzia derivante dalla proprietà del fabbricato”) circa l'esclusione della copertura per la RC derivante dalla proprietà dell'immobile indicato nell'ubicazione del rischio. Né può ritenersi operante la garanzia per “conduzione” (art. 2 pag. 14 condizioni generali) sia perché tale articolo è stato poi sostituito dai successivi art.
3.3 e 3.4 sia perché la responsabilità da “conduzione” opera in riferimento ad immobili di cui l'assicurato non è proprietario.
È integralmente fondata invece la domanda di manleva della convenuta verso , che Controparte_5 peraltro non ha contestato l'operatività della polizza (RC del Condominio a copertura anche della responsabilità dei singoli condòmini), se non eccependo la natura di polizza a secondo rischio.
Venuta però meno la copertura di , trova primaria operatività la polizza che copre la CP_6 CP_5 responsabilità civile della convenuta per danni involontariamente cagionati a terzi da spargimento di acqua (cfr. art.
1.2 pagina 20 polizza sub doc. 11).
Tutti i danni che la convenuta è tenuta a risarcire alle parti attrici sono riconducibili al rischio coperto, in quanto dei danni direttamente ed esclusivamente causati da la convenuta non risponde tout CP_7 court, come dianzi illustrato.
E i danni ricondotti alla responsabilità della convenuta derivano tutti da vizi e difetti degli impianti idrici dell'appartamento della convenuta o da condotte colpose e non volontarie (nel senso di non dolose) di costei. Anche il danno da lucro cessante di è indennizzabile da poiché CP_1 CP_5 rientra in quanto dovuto dalla quale “civilmente responsabile …per danneggiamenti a cose CP_4
…in conseguenza di spargimento d'acqua” (art.
1.2. condizioni polizza), trattandosi delle conseguenze risarcitorie del danno cagionato dall'acqua all'appartamento di . CP_1 pagina 8 di 11 La convenuta non domanda il rimborso delle spese di resistenza, cioè delle spese per remunerare i propri difensori o consulenti tecnici, sicché il richiamo di all'art. 13 delle condizioni generali CP_5 non ha rilievo concreto nel presente procedimento.
deve dunque essere condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta da Controparte_5 CP_4 tutte le somme che questa pagherà alle parti attrici in forza della presente sentenza, spese di CTU in sede di ATP e spese di lite ed esborsi inclusi, ferma la franchigia contrattuale di euro 150, somma che resta dunque a carico della convenuta.
4. Spese di CTU e di lite
La spesa per l'onorario del CTU, posta dal Giudice dell'ATP a carico di e della , deve CP_1 Pt_1 essere posta definitivamente a carico della convenuta soccombente nei rapporti interni tra le CP_4 parti, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
Le spese di lite di , sia per la fase di ATP che per il merito, sono poste integralmente a carico CP_1 della convenuta soccombente. A carico di costei anche il compenso per il CTP nominato da CP_4
(doc. 30-31), da ridursi tuttavia alla somma congrua di 1.500 euro onnicomprensivi, CP_1 considerato che il compenso del CTU è stato di 2.000 euro per un'attività alquanto più gravosa.
In considerazione, invece, dell'accoglimento della domanda della in misura significativamente Pt_1 inferiore al petitum (anche con rigetto totale della voce di danno non patrimoniale), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese del procedimento di merito tra costei e la convenuta, considerato altresì che la , nonostante gli esiti della CTU, ha domandato somme di Pt_1 gran lunga superiori a quanto accertato dal consulente. Le spese per la fase di ATP sono invece poste integralmente a carico della convenuta, considerata la fondatezza e la necessità dell'accertamento tecnico. Distrazione a favore del difensore dell'attrice , dichiaratosi antistatario. Pt_1
Le spese tra la e in relazione alla domanda di manleva (sia dell'ATP che del merito) CP_4 CP_5 sono integralmente compensate, non essendosi di fatto opposta, se non parzialmente, CP_5 all'operatività della polizza.
Sono altresì compensate le spese di lite tra la e (sia dell'ATP che del merito) in CP_4 Controparte_8 quanto, nonostante l'infondatezza della domanda di manleva, le condizioni generali di assicurazione e, in generale, la piattaforma contrattuale tra le parti erano di tale ambiguità, oscurità e contraddittorietà da non rendere irragionevole la chiamata in causa della compagnia, sicché sussistono gravi ed eccezionali ragioni per operare compensazione totale delle spese.
Le spese di lite, sin qui regolate, sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro quanto a e di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro quanto alla , con aumento per le CP_1 Pt_1 fasi dell'ATP e per le fasi di studio, introduzione e decisione del merito per la complessità della controversia e con riduzione della fase istruttoria del merito attesa la natura documentale della causa, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni cagionati agli CP_4 appartamenti di e di per infiltrazioni e allagamenti occorsi nel CP_9 Parte_1 novembre 2019, con esclusione della responsabilità per i danni derivanti da crollo parziale del soffitto dell'appartamento di in data 29.11.2019 e, per l'effetto, CP_1 in parziale accoglimento delle domande attoree, nel resto rigettate,
CONDANNA a pagare: CP_4
- a (già ), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la Controparte_10 CP_2 somma complessiva di 38.750 euro, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
- a , in proprio e quale erede di a titolo di Parte_1 CP_3 risarcimento del danno patrimoniale, la somma di
7.290 euro, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
RIGETTA la domanda di di manleva nei confronti di;
CP_4 Controparte_6
DICHIARA tenuta a manlevare e tenere indenne da tutto quanto ella Controparte_5 CP_4 pagherà alle parti attrici in conseguenza della presente sentenza, comprese le spese di CTU nel procedimento di ATP, le spese di lite, esborsi e compenso CTP , per quanto eccedente la CP_1 franchigia di 150 euro;
PONE le spese di CTU, già liquidate nel procedimento di ATP RG 3818/2020, integralmente a carico di nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
CP_4
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del procedimento di ATP e di CP_4 CP_9 merito, che si liquidano in euro 3.700 per compensi fase ATP (euro 1.200 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 1.500 per fase istruttoria) ed in euro 8.000 per compensi fase di merito (euro 2.000 per fase di studio;
euro 1.500 per fase introduttiva;
euro 1.500 per fase istruttoria;
euro 3.000 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 786 per esborsi (C.U. e marca proc. merito), oltre euro 1.500 per compenso CTP;
COMPENSA le spese di lite del solo procedimento di merito tra e per Parte_1 CP_4 metà;
CONDANNA a rimborsare a le intere spese del CP_4 Parte_1 procedimento di ATP e la residua metà del procedimento di merito, che si liquidano in euro 2.700 per compensi fase ATP (euro 700 per fase di studio;
euro 800 per fase introduttiva;
euro 1.200 per fase istruttoria) ed in euro 2.700 per metà compensi fase di merito (euro 600 per fase di studio;
euro 500 per fase introduttiva;
euro 600 per fase istruttoria;
euro 1.000 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 679 per esborsi (C.U. e marca ATP e 1/2 C.U. e marca proc. merito), con distrazione a favore dell'avv. Danilo Buongiorno, dichiaratosi antistatario;
COMPENSA integralmente le spese di lite dell'ATP e del merito tra e CP_4 [...]
e in relazione alla domanda di manleva;
Controparte_6 Controparte_5 pagina 10 di 11 Così deciso in Milano, il 18 novembre 2025
Il Giudice
MA AR
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti civili di primo grado iscritti al n. R.G. 39301/2021 e al n. R.G. 41323/2021, riuniti avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale promossi da:
RG. 39301/2021
già (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
TOFFOLON ADELAIDE, dom.ta presso il domicilio digitale del difensore nonché presso avv. BACCI RICCARDO e RR CHIARA MARIA di Milano
R.G. 41323/2021
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BU AN , elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i, in proprio e quale erede dell'originaria co-attrice C.F. ), CP_3 C.F._2 parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCOMANI LUCA CP_4 C.F._3
MAGGIORINO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte convenuta
e nei confronti di
, con il patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO, domiciliata presso il Controparte_5 difensore
, con l'avv. Enrico Loasses, presso cui è domiciliata Controparte_6 terze chiamate
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Parte attrice CP_1
Come da foglio di p.c. depositato il 03.07.2025
Parte attrice Pt_1
Come da foglio di p.c. depositato il 02.07.2025
Parte convenuta CP_4
Come da foglio di p.c. depositato il 07.07.2025
Controparte_5
Come da foglio di p.c. depositato il 04.07.2025
Controparte_6
Come da foglio di p.c. depositato il 09.07.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con due distinti atti di citazione e le signore e CP_2 Parte_1 [...] esponevano di essere proprietarie di due ampi e prestigiosi appartamenti rispettivamente al CP_3 nono e ottavo piano dello stabile di via Vittorio Veneto 24 in Milano e si dolevano dei cospicui danni subiti in conseguenza di alcuni episodi di allagamento e stillicidio (nonché, la , anche di un CP_1 crollo parziale di soffitto) verificatisi nel novembre 2019 e imputabili a perdite idriche provenienti dall'appartamento al decimo piano, di proprietà di CP_4
Le attrici esponevano che si era già svolto un accertamento tecnico preventivo (su impulso delle ricorrenti - nei confronti della – RG 3818/2020, conclusosi con relazione Pt_1 CP_3 CP_4 arch. del febbraio 2021 – e, pertanto, convenivano in giudizio la predetta Persona_1 [...] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (e la anche non CP_4 Pt_1 patrimoniali) patiti, quantificati da in circa 53.000 euro e da in circa 65.000 CP_1 Parte_2 euro.
Si costituiva in giudizio in entrambi i procedimenti la la quale chiedeva autorizzazione a CP_4 chiamare in causa la ditta , appaltatrice dei lavori di ristrutturazione del proprio bagno, nonché CP_7 le compagnie assicuratrici e;
nel merito, contestava la fondatezza delle domande CP_5 CP_6 attoree, di cui chiedeva ampio rigetto.
La GOP assegnataria provvisoria della causa, durante periodo di supplenza infradistrettuale a tempo pieno di questo Giudice presso il Tribunale di Varese, autorizzava la chiamata delle sole compagnie pagina 2 di 11 assicuratrici, che si costituivano in entrambi i giudizi eccependo infondatezza della domanda attorea nei confronti della propria assicurata e parziale inoperatività della copertura assicurativa.
In data 01.09.2023 le cause venivano definitivamente riassegnate a questo Giudice dopo periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale.
Con ordinanza del 20.12.2023 le cause venivano riunite e, previa acquisizione del fascicolo dell'ATP, ritenute mature per la decisione.
Interrotto per decesso della e poi tempestivamente riassunto dall'altra attrice , altresì CP_3 Pt_1 quale erede della defunta madre, il procedimento veniva dunque trattenuto a decisione all'udienza del 9 luglio 2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni dianzi richiamate e previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. “vecchio rito”, termini decorrenti dall'11.07.2025, data di comunicazione dell'ordinanza del 10.07.2025, con conseguente tempestività delle memorie conclusionali e di replica di tutte le parti.
La causa è matura per la decisione e le domande delle parti attrici sono fondate, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
Il fatto storico è ampiamente provato e neppure contestato dalla convenuta, dal punto di vista strettamente storico-fattuale.
È infatti dimostrato (è sufficiente richiamare i verbali dei VVFF sub doc. 2-3-4 ) che in data 16 Pt_1
e 19 novembre nonché nella notte tra il 29 e il 30 novembre 2019 si sono verificate gravi infiltrazioni e allagamenti degli appartamenti delle parti attrici per perdite provenienti dal bagno dell'appartamento della convenuta.
In particolare, è sostanzialmente pacifico tra le parti, anche all'esito degli accertamenti svolti in sede di ATP (cfr. pag. 53 CTU), che i fenomeni sono derivati dalla rottura di una tubatura idrica del bagno della CP_4
Altrettanto pacifico è che in data 29-30 novembre 2019 si sia anche verificato un crollo parziale del soffitto dell'appartamento di , esattamente sotto il bagno della convenuta (cfr. fotografie pag. CP_1
10-12 CTU).
La convenuta ha dedotto e non è stato contestato che la rottura del soffitto è dipesa dall'opera imperita della ditta Idroterm di Letizia Ticino, incaricata dalla convenuta di riparare il danno e le tubature dopo i primi fenomeni di allagamento (cfr. pag. 4 relazione CTU).
Osserva dunque il Tribunale che – con la sola esclusione dei danni direttamente derivanti a dal CP_1 crollo del soffitto in data 29-30.11.2019 – la responsabilità dei danni patiti dalle parti attrici è interamente ascrivibile alla convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
I danni sono dipesi evidentemente da una res nella custodia della proprietaria dell'appartamento, i.e. i tubi e gli impianti idrici strutturali del bagno, sicché dei danni derivanti da tali tubature idriche risponde ex art. 2051 c.c. il proprietario, soggetto naturalmente tenuto alla cura e alla manutenzione degli impianti. pagina 3 di 11 La convenuta, del resto, non ha dimostrato alcun caso fortuito idoneo a esonerarla da responsabilità e per vero nemmeno ha dedotto fatti astrattamente idonei in tal senso, non potendosi nemmeno ipoteticamente ascrivere a casus l'accidentalità della rottura dei tubi, come vorrebbe inferire parte convenuta (cfr. da ultimo pag. 10 concl.).
Deve invece escludersi la responsabilità della convenuta per i danni direttamente derivanti dal crollo del soffitto di perché in questo caso viene in rilievo non una responsabilità ex art. 2051 c.c. ma CP_1 una responsabilità ex art. 2043 c.c. per condotta imperita dell'uomo.
Il crollo del soffitto, infatti, non è dipeso da una cosa in custodia della convenuta ma direttamente dalla condotta imperita dell'impresa appaltatrice (cfr. pag. 4 relazione CTU e pag. 11 concl. CP_7 convenuta), nella mera interazione con la cosa (i.e. il soffitto), che diviene dunque solo il teatro passivo dell'evento di danno. Il danno non è dunque scaturito dalle strutture dell'appartamento della convenuta per se e non è in relazione causale, se non naturalistica, con tali cose (cfr. Cass. 11152/2023). Il danno deve piuttosto porsi in collegamento causale con la condotta imperita di chi non ha adottato la dovuta cautela nell'esecuzione di opere su una soletta, senza che i manufatti di per sé, per le loro caratteristiche, abbiano ricoperto alcuna rilevanza causale.
Di tali danni non può rispondere la convenuta nemmeno come committente, in quanto parte attrice non ha dedotto né dimostrato l'inadeguatezza dell'impresa appaltatrice prescelta ovvero l'ingerenza della sull'attività dell'appaltatore tale da ridurlo a nudus minister. CP_4
Trova dunque piena applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui “l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister" dello stesso” (Cass. 1234/2016).
Né infine possono ricondursi causalmente i danni derivanti dal crollo del soffitto all'originaria rottura del tubo, in quanto la successiva condotta imperita dell'appaltatore assume rilevanza causale esclusiva ed assorbente rispetto ai (soli) danni direttamente derivanti da tale crollo.
In conclusione, pertanto, la convenuta risponde, ex art. 2051 c.c., di tutti i danni patiti dall'attrice e dei danni patiti dall'attrice con esclusione di quelli direttamente derivanti dal crollo Pt_1 CP_1 del soffitto.
La peraltro, non ha interesse a chiamare in causa , in quanto la responsabilità di CP_4 CP_7 quest'ultima e il conseguente suo esonero parziale di responsabilità possono essere accertati in via incidentale, senza che sia necessario il coinvolgimento dell'appaltatore. Donde la correttezza del rigetto della chiamata del terzo.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
pagina 4 di 11 Danni patiti da CP_1
Non possono essere dunque risarciti i danni alle lampade della cucina distrutte (doc. 36 e 37 ) e CP_1 all'impianto elettrico, in quanto direttamente ed esclusivamente riconducibili al crollo del soffitto.
I costi indicati dal CTU per ripristino dei luoghi risultano congrui e coerenti con i lavori da svolgere e i prezzi di mercato, considerato che il consulente ha fatto riferimento al Prezziario regionale.
lamenta che tale prezziario non sarebbe adatto agli immobili di pregio ma di tale assunto non CP_1 ha fornito persuasiva dimostrazione. Peraltro, la differenza è di circa 3.000, di cui circa 1.800 euro assorbiti dal costo delle lampade, che il CTU non aveva considerato, sicché la differenza effettiva tra la stima del CTU e la domanda di parte attrice è di poco più di 1.000 euro.
Ritiene dunque il Tribunale che debba farsi riferimento ai conteggi operati dal CTU e dunque ad un ammontare totale di costi di riparazione e ripristino di 16.647,47 euro oltre IVA ( e cioè 18.312,21 euro iva inclusa, non risultando la società semplice soggetto Iva). CP_1
Da tale importo deve, nondimeno, dedursi in via equitativa una parte di costi riferibile alle opere finalizzate alla riparazione del crollo del soffitto.
A prescindere dal crollo del soffitto, molte opere erano comunque necessarie per ripristinare i danni derivanti dalle infiltrazioni (dalle foto a pag. 43 ss. emerge chiaramente che il soffitto era già ammalorato a prescindere dal crollo), in primis le opere di allestimento cantiere, smontaggio mobili, riverniciatura, scrostamento e rifacimento intonaco etc.
Dal totale può dunque escludersi la voce dei controsoffitti (750 euro) e di rifacimento dei pavimenti (2694 euro), in quanto i pavimenti in legno sono stati danneggiati direttamente dal crollo del soffitto, nonché un'ulteriore somma in via equitativa per considerare la quota di manodopera e tempo aggiuntivo necessario per quelle opere che, pur necessarie a prescindere dal crollo, devono nondimeno considerarsi più lunghe e gravose a causa dello stesso (ad es. allestimento cantiere, smaltimento macerie, etc.).
In conclusione: importo complessivo di 16.647,47 – 749,57 – 2.694,91 = 13.202,99 euro, ridotto in via equitativa, per le ragioni dianzi indicate, a 12.500 euro, oltre IVA al 10% e dunque a complessivi 13.750 euro.
A tale somma va aggiunta la rivalutazione dal febbraio 2021, data di effettivo esborso da parte di
(cfr. fattura sub doc. 20), alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo CP_1
Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Deve riconoscersi altresì un danno a titolo di lucro cessante per mancato introito di redditi da locazione dell'appartamento.
È dimostrato che nel giugno 2020 (la registrazione, avente data certa, è del 18.06.2020) avesse CP_1 locato l'appartamento ad una società irlandese, con termine di consegna dell'immobile al 15.07.2020 in virtù di ritardi nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione a causa della pandemia CO (senza che dal contratto emerga un collegamento del ritardo nella consegna ai fatti di cui è causa). pagina 5 di 11 È poi documentata la risoluzione del contratto ad agosto 2020 e l'attrice rappresenta che l'appartamento fu effettivamente rimesso sul mercato, dopo i lavori, a dicembre 2020, sicché domanda un risarcimento pari ad un lucro cessante di 5 mesi (da metà luglio a metà dicembre 2020).
Deve effettivamente ritenersi che i danni derivanti dagli allagamenti imputabili alla convenuta abbiano reso necessario l'esecuzione dei lavori di ripristino prima di una effettiva consegna dell'appartamento a qualsiasi conduttore;
inoltre, la necessità di accertare i danni nel contraddittorio tra le parti mediante ATP ha altresì differito il momento in cui l'attrice ha potuto ripristinare e consegnare l'appartamento ad un conduttore.
È vero che dalle foto di cui alla CTU emerge che l'appartamento, a prescindere dagli allagamenti, non era ancora pronto, essendovi ancora in corso lavori di ristrutturazione (basta osservare l'assenza di prese elettriche e la presenza di fili elettrici) ma è anche vero che i mobili erano già installati e deve dunque ritenersi che mancassero soltanto opere di finitura, che verosimilmente potevano essere effettuate in tempi rapidi, entro la metà luglio 2020, come promesso al conduttore, o poco dopo, se non fossero intervenuti gli allagamenti e se la convenuta non avesse contestato la propria responsabilità, rendendo così necessario l'ATP e i successivi ritardi.
Dai verbali delle operazioni peritali emerge che, in data 17.11.2020, i lavori erano pressoché ultimati, sicché il danno da mancati introiti locatizi può essere equitativamente stimato in un importo pari a 4-5 mensilità, potendosi presumere che l'attrice avrebbe potuto consegnare l'appartamento nei mesi di luglio-agosto 2020 (pur considerando i ritardi derivanti dalla pandemia CO) e che invece l'ha potuto utilmente ricollocare sul mercato non prima di metà dicembre 2020, appena terminati i lavori.
Di tale danno risponde la convenuta, anche ai sensi dell'art. 2055 c.c., al di là del contributo causale concorrente di . CP_7
L'attrice domanda una somma di 29.375 euro, pari a 5 mensilità di canone e spese condominiali effettivamente pattuite nel contratto in atti. Vi è, dunque, la prova effettiva di quanto l'attrice avrebbe incassato in concreto dal conduttore e, inoltre, trattasi di canone che appare congruo e coerente con i prezzi di mercato per la locazione di un ampio appartamento ristrutturato e arredato in prestigioso stabile del centro di Milano.
La ristrutturazione dell'appartamento, tuttavia, come si è detto, doveva essere ultimata;
in considerazione dei notori ritardi nei lavori edili a causa del CO, è ragionevole ipotizzare che vi sarebbe stato in ogni caso un ritardo nella consegna rispetto alla data del 15 luglio 2020, sicché il danno può equitativamente stimarsi nella minor somma di 25.000 euro.
A tale somma va aggiunta la rivalutazione a partire dal mese di ottobre 2020, individuato equitativamente in via mediana rispetto al periodo di mancato incasso, alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Il danno risarcibile complessivo ammonta, dunque, a 38.750 euro, oltre rivalutazione e interessi.
Danni patiti da Parte_1
pagina 6 di 11 Come si è detto, dei danni patiti dalla risponde totalmente la convenuta. Pt_1
La quantificazione operata dal CTU risulta congrua e coerente con l'entità dei danni accertati e i prezzi di mercato.
Trattandosi del resto di una non particolarmente complessa attività di ripristino intonaco e ritinteggiatura per una porzione dell'appartamento, la stima proposta dall'attrice (circa 30.000 euro oltre 12.500 euro di danni al vestiario) appare di gran lunga eccessiva, pur tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'appartamento. In particolare, non risulta necessario l'acquisto di un nuovo armadio per 6.500 euro, risulta economicamente incongrua un'attività di disinfestazione per ben 3.600 euro e del danneggiamento dei costosi vestiti nonché del loro valore pari a 12.500 euro parte attrice non ha fornito alcuna prova, insufficienti le fotografie sub doc. 1 e nessuna specifica istanza di prova orale essendo stata dedotta sul punto.
Ritiene dunque il Tribunale di condividere la stima effettuata dal CTU, il quale ha altresì condivisibilmente replicato alle osservazioni del CTP dell'attrice, e di quantificare il danno per costi di ripristino in euro 6.627,84 oltre iva, come da relazione CTU (pag. 56), e così per complessivi
7.290 euro.
A tale somma va aggiunta la rivalutazione dal luglio 2021, data di effettivo esborso da parte dell'attrice dei costi per il ripristino (cfr. fattura sub doc. 13), alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Nessuna somma può essere riconosciuta per l'indisponibilità dei locali per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori perché la stessa attrice deduce di essersi trasferita presso altro appartamento di proprietà nello stesso immobile e non dimostra alcun costo connesso a tale circostanza né lucro cessante per l'eventuale sottrazione dell'altro appartamento al mercato locatizio.
Non può riconoscersi nemmeno il danno morale lamentato dall'attrice per il fatto che ella avrebbe affrontato la gravidanza in una situazione di grave disagio conseguente ai fenomeni infiltrativi di cui è causa.
È sufficiente osservare che il figlio dell'attrice è nato il [...] (doc. 15 ), sicché la Pt_1 gravidanza è iniziata non prima della fine di ottobre 2020, a distanza di un anno dai fenomeni di allagamento (occorsi nel novembre 2019) e allorquando la situazione era ormai in via di risoluzione (basti pensare che , al piano superiore, ha ultimato i lavori proprio nel novembre 2020). CP_1
Peraltro, i danni erano limitati ad una porzione minima dell'ampio appartamento dell'attrice (cfr. piantina a pag. 26 CTU) ed i disagi descritti dall'attrice (impossibilità di poter utilizzare uno dei tre bagni dell'appartamento e l'insorgenza di rumori durante i lavori di ripristino) restano confinati, pur durante un periodo di gravidanza, nell'area dei meri disagi non risarcibili, in quanto non superanti quella soglia minima di serietà e gravità richiesta dall'ordinamento per il risarcimento del danno non patrimoniale (è sufficiente richiamare le note Sezioni Unite n. 26972 del 2008).
Il danno complessivo risarcibile ammonta, dunque, a
7.290 euro, oltre rivalutazione e interessi.
pagina 7 di 11 Per tasso di interesse legale si intende sempre, nella presente sentenza, quello di cui all'art 1284 comma 1 c.c., in quanto la norma speciale contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. deve ritenersi applicabile – non apparendo convincente l'isolata pronunzia di cui a Cass. 61/2023 – alle sole obbligazioni pecuniarie di valuta di fonte contrattuale, come si evince dal fatto che l'applicazione è subordinata alla mancata pattuizione di un diverso tasso tra le parti.
3. Domanda di manleva della convenuta verso le compagnie assicuratrici
La domanda della convenuta di manleva nei confronti di è infondata, in quanto il Controparte_6 sinistro di cui è causa non è compreso nella polizza RC in atti (doc. 12 conv.).
Si tratta infatti di una polizza assicurativa “danni” che copre i rischi derivanti da danni subiti dalla convenuta stessa al suo appartamento (incendio, danni elettrici, acqua condotta, etc.) nonché di una polizza “RC” che copre la responsabilità civile verso terzi per danni cagionati dall'attrice nella vita privata (“responsabilità civile terzi – solo RC vita privata”, pag 2 polizza) ma non la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall'immobile di proprietà della convenuta, rischio per il quale la polizza avrebbe dovuto prevedere una copertura ad hoc per RC terzi per danni da proprietà fabbricati.
Le condizioni generali di assicurazione obiettivamente non brillano di chiarezza e comprensibilità (cfr. l'art.
3.4. che abroga il precedente art. 2 sostituendolo con il testo successivo ma vedasi poi l'art.
3.3 che va a modificare nuovamente l'art. 2); nondimeno, prevale l'indicazione nel certificato di polizza (pag. 3: “responsabilità civile con esclusione della garanzia derivante dalla proprietà del fabbricato”) circa l'esclusione della copertura per la RC derivante dalla proprietà dell'immobile indicato nell'ubicazione del rischio. Né può ritenersi operante la garanzia per “conduzione” (art. 2 pag. 14 condizioni generali) sia perché tale articolo è stato poi sostituito dai successivi art.
3.3 e 3.4 sia perché la responsabilità da “conduzione” opera in riferimento ad immobili di cui l'assicurato non è proprietario.
È integralmente fondata invece la domanda di manleva della convenuta verso , che Controparte_5 peraltro non ha contestato l'operatività della polizza (RC del Condominio a copertura anche della responsabilità dei singoli condòmini), se non eccependo la natura di polizza a secondo rischio.
Venuta però meno la copertura di , trova primaria operatività la polizza che copre la CP_6 CP_5 responsabilità civile della convenuta per danni involontariamente cagionati a terzi da spargimento di acqua (cfr. art.
1.2 pagina 20 polizza sub doc. 11).
Tutti i danni che la convenuta è tenuta a risarcire alle parti attrici sono riconducibili al rischio coperto, in quanto dei danni direttamente ed esclusivamente causati da la convenuta non risponde tout CP_7 court, come dianzi illustrato.
E i danni ricondotti alla responsabilità della convenuta derivano tutti da vizi e difetti degli impianti idrici dell'appartamento della convenuta o da condotte colpose e non volontarie (nel senso di non dolose) di costei. Anche il danno da lucro cessante di è indennizzabile da poiché CP_1 CP_5 rientra in quanto dovuto dalla quale “civilmente responsabile …per danneggiamenti a cose CP_4
…in conseguenza di spargimento d'acqua” (art.
1.2. condizioni polizza), trattandosi delle conseguenze risarcitorie del danno cagionato dall'acqua all'appartamento di . CP_1 pagina 8 di 11 La convenuta non domanda il rimborso delle spese di resistenza, cioè delle spese per remunerare i propri difensori o consulenti tecnici, sicché il richiamo di all'art. 13 delle condizioni generali CP_5 non ha rilievo concreto nel presente procedimento.
deve dunque essere condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta da Controparte_5 CP_4 tutte le somme che questa pagherà alle parti attrici in forza della presente sentenza, spese di CTU in sede di ATP e spese di lite ed esborsi inclusi, ferma la franchigia contrattuale di euro 150, somma che resta dunque a carico della convenuta.
4. Spese di CTU e di lite
La spesa per l'onorario del CTU, posta dal Giudice dell'ATP a carico di e della , deve CP_1 Pt_1 essere posta definitivamente a carico della convenuta soccombente nei rapporti interni tra le CP_4 parti, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
Le spese di lite di , sia per la fase di ATP che per il merito, sono poste integralmente a carico CP_1 della convenuta soccombente. A carico di costei anche il compenso per il CTP nominato da CP_4
(doc. 30-31), da ridursi tuttavia alla somma congrua di 1.500 euro onnicomprensivi, CP_1 considerato che il compenso del CTU è stato di 2.000 euro per un'attività alquanto più gravosa.
In considerazione, invece, dell'accoglimento della domanda della in misura significativamente Pt_1 inferiore al petitum (anche con rigetto totale della voce di danno non patrimoniale), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese del procedimento di merito tra costei e la convenuta, considerato altresì che la , nonostante gli esiti della CTU, ha domandato somme di Pt_1 gran lunga superiori a quanto accertato dal consulente. Le spese per la fase di ATP sono invece poste integralmente a carico della convenuta, considerata la fondatezza e la necessità dell'accertamento tecnico. Distrazione a favore del difensore dell'attrice , dichiaratosi antistatario. Pt_1
Le spese tra la e in relazione alla domanda di manleva (sia dell'ATP che del merito) CP_4 CP_5 sono integralmente compensate, non essendosi di fatto opposta, se non parzialmente, CP_5 all'operatività della polizza.
Sono altresì compensate le spese di lite tra la e (sia dell'ATP che del merito) in CP_4 Controparte_8 quanto, nonostante l'infondatezza della domanda di manleva, le condizioni generali di assicurazione e, in generale, la piattaforma contrattuale tra le parti erano di tale ambiguità, oscurità e contraddittorietà da non rendere irragionevole la chiamata in causa della compagnia, sicché sussistono gravi ed eccezionali ragioni per operare compensazione totale delle spese.
Le spese di lite, sin qui regolate, sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro quanto a e di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro quanto alla , con aumento per le CP_1 Pt_1 fasi dell'ATP e per le fasi di studio, introduzione e decisione del merito per la complessità della controversia e con riduzione della fase istruttoria del merito attesa la natura documentale della causa, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni cagionati agli CP_4 appartamenti di e di per infiltrazioni e allagamenti occorsi nel CP_9 Parte_1 novembre 2019, con esclusione della responsabilità per i danni derivanti da crollo parziale del soffitto dell'appartamento di in data 29.11.2019 e, per l'effetto, CP_1 in parziale accoglimento delle domande attoree, nel resto rigettate,
CONDANNA a pagare: CP_4
- a (già ), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la Controparte_10 CP_2 somma complessiva di 38.750 euro, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
- a , in proprio e quale erede di a titolo di Parte_1 CP_3 risarcimento del danno patrimoniale, la somma di
7.290 euro, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
RIGETTA la domanda di di manleva nei confronti di;
CP_4 Controparte_6
DICHIARA tenuta a manlevare e tenere indenne da tutto quanto ella Controparte_5 CP_4 pagherà alle parti attrici in conseguenza della presente sentenza, comprese le spese di CTU nel procedimento di ATP, le spese di lite, esborsi e compenso CTP , per quanto eccedente la CP_1 franchigia di 150 euro;
PONE le spese di CTU, già liquidate nel procedimento di ATP RG 3818/2020, integralmente a carico di nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
CP_4
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del procedimento di ATP e di CP_4 CP_9 merito, che si liquidano in euro 3.700 per compensi fase ATP (euro 1.200 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 1.500 per fase istruttoria) ed in euro 8.000 per compensi fase di merito (euro 2.000 per fase di studio;
euro 1.500 per fase introduttiva;
euro 1.500 per fase istruttoria;
euro 3.000 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 786 per esborsi (C.U. e marca proc. merito), oltre euro 1.500 per compenso CTP;
COMPENSA le spese di lite del solo procedimento di merito tra e per Parte_1 CP_4 metà;
CONDANNA a rimborsare a le intere spese del CP_4 Parte_1 procedimento di ATP e la residua metà del procedimento di merito, che si liquidano in euro 2.700 per compensi fase ATP (euro 700 per fase di studio;
euro 800 per fase introduttiva;
euro 1.200 per fase istruttoria) ed in euro 2.700 per metà compensi fase di merito (euro 600 per fase di studio;
euro 500 per fase introduttiva;
euro 600 per fase istruttoria;
euro 1.000 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 679 per esborsi (C.U. e marca ATP e 1/2 C.U. e marca proc. merito), con distrazione a favore dell'avv. Danilo Buongiorno, dichiaratosi antistatario;
COMPENSA integralmente le spese di lite dell'ATP e del merito tra e CP_4 [...]
e in relazione alla domanda di manleva;
Controparte_6 Controparte_5 pagina 10 di 11 Così deciso in Milano, il 18 novembre 2025
Il Giudice
MA AR
pagina 11 di 11