Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Fabris Presidente
Dott. Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G 257/2024 avverso la sentenza n. 198/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, in data 25/01/2024
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Disma Vittorio Cerruti ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Genova, Via R. Ceccardi 1/23 -APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Piciocchi e Simone Carrea ed CP_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova, Via Assarotti, 48/6, -APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, e previe le meglio viste declaratorie di legge, in totale riforma dell'impugnata Sentenza N. 198/2024 del 25 gennaio 2024 notificata il 01/02/2024, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata: accertato il credito professionale spettante all'avv. nei confronti del Sig. Parte_1 CP_1 (cod fisc. ), questi condannare al pagamento delle fatture emesse dall'Avv. C.F._1 per l'attività da questa svolta in favore del convenuto, ammontanti a € 31.834,89, oltre Parte_1 interessi come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di primo grado, con distrazione delle spese ex art. 96 c.p.c. a favore dell'Avv. Disma Vittorio Cerruti che dichiara di averle anticipate senza che siano state corrisposte.”
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ogni opportuna declaratoria meglio vista, richiamate e riproposte espressamente e singolarmente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., le domande, eccezioni ed argomentazioni, sia di merito che istruttorie, proposte nel primo grado nei confronti di parte appellante, in accoglimento delle difese ed eccezioni tutte formulate anche nel presente appello: A) respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata ex artt. 283 e 351 c.p.c., per insussistenza dei requisiti richiesti a tale fine dall'art. 283 c.p.c.; B) preliminarmente e/o pregiudizialmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'atto di appello ex art. 348 bis c.p.c., previa fissazione di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.; C) in ogni caso, rigettare integralmente l'avverso appello, siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza n. 198/2024 resa dal Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa Valentina Cingano, in data 25 gennaio 2024. Con le eventuali ulteriori pronunce necessarie, opportune e/o conseguenti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
“2. Con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., depositato il
28.9.2020, esponeva di aver prestato nel 2017 attività professionali Parte_1 nell'interesse di in relazione al procedimento penale Registro n. 4655/17- 6567/17 CP_1
presso il Tribunale di Catania, nella fase di indagini preliminari, nella fase relativa a misure cautelari personali, nella fase GUP nonché nella fase davanti al Tribunale collegiale (come da produzioni da 1 a 8); di aver maturato un credito di € 31.834,89 (come da fatture prodotte sub nn.
9-10-11-12). Concludeva, pertanto, chiedendo -accertato il credito professionale- di condannare al pagamento delle fatture emesse dall'avv. per l'attività da questa svolta in favore CP_1 Parte_1
del convenuto.
3. Fissata udienza dinnanzi al Collegio, in data 22.1.2021 si costituiva l'intimato, riconoscendo che l'Avv. l'aveva assistito nelle prime fasi del procedimento R.G. n. Parte_1
6567/2017 presso il Tribunale di Catania (ove era imputato per tentato omicidio), ma contestando la fondatezza delle pretese, sostenendo di aver già versato quanto dovuto per l'attività professionale svolta, chiedendo quindi: i) di determinare, sulla scorta del D.M. n. 55/2014 i compensi dovuti all'Avv. con riferimento all'attività dedotta in giudizio;
ii) di respingere integralmente le Parte_1 avverse pretese siccome infondate e comunque non provate;
iii) per l'effetto, di dichiarare che nulla
è dovuto da all'Avv. Nella memoria si precisa che: - l'Avv. non aveva CP_1 Parte_1 Parte_1 partecipato all'interrogatorio fissato per il 20.5.2017 (come anche da doc. 1 allegato al ricorso), durante il quale l'indagato veniva assistito da legale d'ufficio, - disposti gli arresti domiciliari, l'Avv. presentava richiesta di riesame ed otteneva la rimessione in libertà (con divieto di dimora Parte_1 in Acireale) del proprio assistito;
a tal fine, l'Avv. si recava una prima volta in Catania;
Parte_1
- all'esito dell'udienza preliminare (cui l'Avv. partecipava), veniva disposto rinvio a Parte_1 giudizio;
- l'Avv. partecipava poi all'udienza filtro, presso il Tribunale di Catania, nanti Parte_1 il Collegio (Presidente Dott.ssa Castagnola); - in data 17.4.2018, l'Avv. dismetteva il Parte_1 proprio mandato ed in data 20.4.2018 emetteva (tutte) le n. 4 fatture azionate per l'importo di Euro
31.834,89 (tutte relative al procedimento nanti il Tribunale di Catania). Nella memoria di costituzione si aggiunge che: - l'Avv. non aveva presentato al Sig. un preventivo Parte_1 CP_1
né scritto né orale, bensì, di volta in volta, richiedeva al proprio assistito somme, che quest'ultimo le corrispondeva in denaro contante o tramite ricarica su Postepay;
- nel periodo maggio 2017 CP_1
– marzo 2018, aveva versato così circa 35.000,00 Euro;
- aveva anche presentato, in data CP_1
3.5.2018, un esposto nanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ove, tra l'altro, lamentava di aver versato tale importo senza aver ricevuto le relative fatture, nonostante le plurime richieste in tal senso;
- a seguito di tale esposto, erano state inviate in data 16.7.2018, sette fatture
(datate dal 24.5.2017 al 10.11.2017) dell'importo di 3.000,70 euro, tutte aventi ad oggetto “rimborso forfettario spese viaggi vitto e alloggio soggiorno a Catania relativo al proc. pen. R.G. N.R.
6567/17”, così per totali 19.273,00 Euro, a titolo di rimborso per spese di trasferta (sulle quali risulta applicata sia l'I.V.A. che la;
una fattura del 20.3.2018 con lo stesso oggetto per euro CP_2
1.268,80 e altre due fatture riferite a diversi procedimenti (tutte allegate sub n. 2 alle memoria). Tutte queste fatture sono quietanziate. Si osserva ancora in memoria che l'Avv. si era recata Parte_1
solamente tre volte presso il Tribunale di Catania (come confermato dalla stessa in occasione della denuncia querela sporta nei confronti di e prodotta sub doc. n. 3) e che in data 16.7.2018 la CP_1
fattura n. 5 del 13.7.2018 (la stessa prodotta in giudizio ed azionata in causa) era stata inviata via
e-mail dall'Avv. Mazzitelli all'Avv. Pastore (doc. 6), per un ammontare totale di Euro 31.720,00
(dedotta la somma di Euro 5.000 per ritenuta d'acconto - peraltro, non rispondente al 20% - sebbene sia un privato e, dunque, non sia soggetto a ritenuta d'acconto) e con contenuto differente da CP_1
quella prodotta in causa. In diritto, in memoria viene contestata l'efficacia probatoria delle fatture azionate, l'assenza di preventivo scritto. La circostanza inerente all'assenza di preventivo scritto viene ritenuta pacifica, in quanto nel verbale di sommarie informazioni rese dalla ricorrente nell'ambito del procedimento penale RGNR 11581/2018 Tribunale di Genova (doc. n. 7), ella riferisce di aver solamente “parlato” del suo onorario. Dovendosi quindi applicare le tariffe forensi per l'attività svolta potrebbe al più essere liquidato un compenso di Euro 11.520,00 (doc. n. 8), ragionevolmente da ridursi al 50% in considerazione dell'attività effettivamente svolta: somme quindi che risultano già essere state corrisposte (sebbene infatti la ricorrente avesse imputato i
19.273,00 Euro a titolo di spese di trasferta con riferimento al processo di Catania, non ha in alcun modo documentato tali esborsi e si era recata solo 3 volte a Catania). In memoria si contesta infine anche la debenza dell'iva. Parte convenuta conclude pertanto – oltre che respingendo in questa sede ogni avversaria pretesa – riservandosi di agire in separato giudizio per la restituzione delle maggiori somme versate a parte ricorrente, oltre che per il rimborso dell'IVA assolta sulle fatture emesse dalla ricorrente, laddove – all'esito dell'esibizione documentale di cui alle istanze istruttorie che seguono
– emergesse il mancato assoggettamento IVA della ricorrente.
4. A seguito dell'udienza del 3.2.2021, la causa proseguita dinnanzi al Giudice monocratico.
Nelle note scritte depositate per l'udienza del 30.3.2021, parte ricorrente chiedeva la conversione del rito, replicando che: - aveva assistito fino alle fasi finali del procedimento davanti al Tribunale in composizione collegiale: in tale fase, oltre a esaminare e studiare la posizione dell'indagato / imputato, redigeva due controdenunce, a seguito delle quali otteneva la derubricazione dal CP_1 reato di tentato omicidio al reato di lesioni gravi. L'Avv. aveva poi dismesso il mandato Parte_1
in data 17/04/2018 in quanto il sig. a sua insaputa aveva incaricato altro studio legale di CP_1
occuparsi della pratica;
- complessivamente aveva effettuato sei trasferte a Catania, anche per predisporre la difesa;
- era stato reso edotto con due colloqui presso lo studio sul costo del CP_1
procedimento e sulla necessità di corrispondere tutte le spese e competenze per le trasferte a Catania;
- aveva pagato all'avv. la somma di € 19.273,00, di acconti per spese vive, CP_1 Parte_1
fatturate con le fatture sopra ricordate. Nelle note viene altresì disconosciuta, la fattura n 5/18 prodotta da controparte, non firmata dall'avv. Barbieri, relativamente al secondo foglio che non fa parte della fattura.
5. Con ordinanza 30.3.2021 veniva disposta la conversione del rito. A questo punto, per parte convenuta veniva depositata nuova comparsa di costituzione e risposta in data 16.6.2021, ove -nel replicare alle contestazioni formulate da parte ricorrente nelle note d'udienza, se ne deduce la tardività ed il contrasto con quanto affermato dalla stessa ricorrente nella propria denuncia querela
(già prodotta sub 3, ove è l'Avv. stessa a confermare di aver effettuato un'unica udienza Parte_1
presso il Tribunale Collegiale presieduto dalla D.ssa Castagnola dopo il rinvio a giudizio e di aver fatto 3 trasferte), ribadendosi che mai l'Avv. aveva presentato preventivo né orale né Parte_1 scritto nel corso del rapporto professionale con e contestando l'avvenuta consegna a mano CP_1 di alcuna fattura a 6. All'udienza del 6.7.2021 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 CP_1
c.p.c. Nella I memoria ex art. 183 c.p.c., parte attrice deduceva: -di essersi recata a Catania sette volte (come si evincerebbe dal numero delle fatture prodotte relative al rimborso forfettario comprensivo di spese viaggi, vitto e alloggio), e non soltanto tre come asserito da controparte;
-di aver prestato assistenza a per tutto il corso del processo fino alle fasi finali, esclusa l'udienza CP_1
di discussione, svolgendo anche attività di natura documentale, depositando due controdenunce acquisite nella fase collegiale e volte ad ottenere una derubricazione del reato di tentato omicidio in lesioni come effettivamente era avvenuto;
aggiungendo che le suddette querele sono acquisite al fascicolo collegiale e quindi verificabili;
-che quanto versato da è da imputarsi alle spese per CP_1
tali trasferte;
-che aveva consegnato a le fatture, che era venuta a conoscenza del fatto che CP_1
non disponesse più delle fatture solo al momento della presentazione dell'esposto e che gliele CP_1
aveva riconsegnate tramite l'avvocato Mazzitelli. Si aggiunge in prima memoria che, che nel corso di un colloquio avvenuto tra e l'avvocato quando lo stesso si trovava CP_1 Parte_1 CP_1
ancora agli arresti domiciliari, l'avvocato aveva scritto a mano, sul momento, un Parte_1
prospetto relativo a spese vive e parcella (necessariamente in via approssimativa) inerenti procedimento penale RG. N. 6567/2017 nanti il tribunale di Catania. Nella seconda memoria, parte convenuta ha eccepito la novità e comunque contradditorietà delle questioni introdotte da parte attrice solo con la I memoria, quanto a numero di trasferte (sette), alla loro durata ed alle attività svolte;
alla redazione del prospetto relativo alle spese e alla parcella;
all'avvenuta consegna delle fatture. Con la II memoria, parte attrice ha depositato il preventivo scritto a mano e sottoscritto da
per 30.000,00 euro, datato 15.6.2017, unitamente ad ulteriore documentazione riferita CP_1 all'attività svolta. La conformità all'originale del documento è stata disconosciuta ex art. 2719 c.p. in terza memoria dal convenuto, che ne ha contestato la tardività ed ha comunque aggiunto: CP_1
è certo di non aver mai firmato tale preventivo (del quale apprende l'esistenza solo in questo momento) ma non può escludere che la firma possa essere la propria (pur non parendogli tale) dal momento che ha rilasciato tempo addietro delle firme in bianco all'Avv. (c.d. Parte_1 biancosegno). Il Sig. si riserva espressamente, pertanto, all'esito della produzione CP_1 dell'originale di tale documento e/o all'esito dell'eventuale giudizio di verificazione, di esperire querela di falso su tale documento. Da ultimo, si insta, in caso di produzione dell'originale, che venga disposta C.T.U. calligrafica e/o chimica, con termine per nominare C.T.P.”. (Cass. n.
23677/2021) Quanto alla ulteriore documentazione prodotta da parte attrice in via istruttoria, il convenuto ha osservato (per quanto rileva in causa): -sul doc. 14 (“atti redatti nel proc. rg. 6567”), che riguarda attività non contestata, riferibile alle fasi nanti al GIP/GUP di Catania;
- sul doc. 14bis
(“doc.ne relativa a viaggi a Catania”), che le stampe delle pagine del sito di recensioni di ristoranti
TripAdvisor e le prenotazioni on-line nulla provano (in quanto ben potrebbero essere state in un secondo momento cancellate) e che sono comunque riferiti a a nome del Parte_2
quale sono state emesse le fatture (ad eccezione di una fattura NH Hotel di maggio 2017). In estrema sintesi, quanto alle istanze istruttorie formulate dalle parti, si osserva come parte attrice non abbia formulato istanza di prova orale, mentre parte convenuta abbia chiesto -oltre all'ammissione di capitoli per interrogatorio formale e per testi- anche c.t.u. informatica volta ad accertare la conformità tra l'e-mail inviata dall'Avv. Fausto Mazzitelli all'Avv. Francesca Pastore in data
16.7.2018 ed i relativi allegati e la produzione n. 9), e di ordinare ex art. 210 c.p.c. all'avv. la produzione del proprio registro I.V.A. relativamente alle annualità 2017 e 2018, le Parte_1
dichiarazioni I.V.A. sempre riferite alle annualità 2017 e 2018, nonché i versamenti e le liquidazioni
I.V.A., sempre riferiti alle annualità 2017 e 2018.”
7. Con ordinanza 10.2.2022, ritenuta l'inammissibilità della prova per testi dedotta dal convenuto nella propria memoria istruttoria del 6.10.2021, atteso che i relativi capitoli sono ininfluenti, o valutativi, o riguardano circostanze da provare documentalmente o sono, in ogni caso, ininfluenti;
ritenuto che
non è necessario, ai fini del decidere, procedere ai sensi dell'art. 210 c.p.c., come richiesto da parte convenuta, né disporre CTU;
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 3.2.2023, poi differita al 7.7.2023, al 3.11.2023 ed al 18.1.2024 anche per la discussione orale. Assegnata la causa alla scrivente, all'udienza del 18.1.2024 il Giudice ha invitato parte attrice a regolarizzare la procura, ai sensi dell'art. 182 c.p.c. In data 22.1.2024 la difesa ha depositato nuova procura speciale, con autentica.
All'udienza del 25.1.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa. All'esito della camera di consiglio, è stata pronunciata la presente sentenza, mediante lettura e deposito.” (cfr sentenza)
Veniva emessa la sentenza gravata n. 198/2024 con la quale il Tribunale di Genova rigettava le domande di parte attrice e la condannava al pagamento delle spese di causa.
Il Tribunale, richiamando le affermazioni delle parti nei propri atti, ha ritenuto che l'azione fosse stata promossa per il pagamento delle fatture prodotte con il ricorso originario, le quali, per il contenuto descrittivo, richiamavano le fasi processuali come fossero preavvisi di notula, senza alcun richiamo ad un preventivo concordato. Quest'ultimo, prodotto successivamente alla conversione del rito, con memoria ex art. 183 VI c n 2 cpc in copia, aveva un contenuto generico, e comunque CP_1
ne disconosceva la conformità all'originale. Conseguentemente il Tribunale determinava l'importo dovuto a titolo di competenze per l'attività professionale svolta sulla base dei valori medi della tabella ministeriale DM 55/2014, indicati sub 15, per i giudizi penali, e per le fasi effettivamente documentate in atti in base all'attività effettivamente svolta, tenuto conto che non era stato documentato alcun elemento per il riconoscimento di valori superiori ai medi. L'importo complessivo per la fasi
“Indagini preliminari”, “Cautelari personali” “ ” e “Tribunale Collegiale”, solo fase studio e CP_3 introduttiva, ammontava a complessivi € 11.520,00 oltre accessori.
A fronte di tale quantificazione, il Tribunale esaminava le difese di controparte, la quale aveva eccepito di avere versato € 19.273,00 con riferimento al procedimento penale di cui è causa, somma ritenuta esaustiva per l'estinzione del debito. Parte attrice contestava che tali pagamenti dovevano imputarsi alle spese di trasferta sostenute dall'avvocato per recarsi a Catania per la difesa, come dalle fatture emesse, ma sul punto controparte evidenziava che tali fatture non erano supportate da “pezze giustificative” ed erano sproporzionate anche nel numero rispetto alle trasferte effettivamente svolte.
Il Tribunale, sul punto, rilevava che la documentazione prodotta in atti relativa alle spese di trasferta era generica e “del tutto inidonea a costituire sostegno probatorio”, in violazione di quanto espressamente indicato anche dall'art. 2 del dm 55/2014, oltre che dall'art. 27 dm cit., per cui l'attore non aveva assolto l'onere della prova sul medesimo incombente. La domanda veniva quindi respinta perché gli importi versati e non contestati, risultavano superiori all'importo riconosciuto come dovuto di € 11.520,00 oltre accessori.
Con atto di citazione 27.04.2024 proponeva appello , lamentando i seguenti Parte_1 motivi: - errore in fatto ed in diritto nel ritenere tardiva la produzione del “preventivo” prodotto con la memoria 183 n 2 VI c. cpc e per aver errato nella valutazione del valore processuale del documento prodotto, inteso dal Tribunale quale titolo della domanda, piuttosto che documento probatorio del quantum delle prestazioni relative all'attività svolta nel procedimento penale;
- errore in fatto ed in diritto dell'imputazione del pagamento delle fatture quietanzate per spese di trasferta ai compensi dovuti per l'attività professionale svolta in mancanza di prova contraria fornita dal debitore;
- errore in fatto ed in diritto per aver ignorato la contraddizione e l'incertezza del convenuto sul disconoscimento del “preventivo”, documento tempestivamente prodotto in causa, senza alcuna trattazione sul punto. Chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza e la riforma della stessa, con l'accoglimento della domanda con condanna dell'appellato al pagamento dell'importo di €
31.834,89. Vinte le spese dei due gradi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione 4.06.2024 con la quale CP_1 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per genericità in violazione dell'art. 342 bis cpc e manifesta infondatezza ex art. 348 bis cpc. Nel merito, sosteneva l'infondatezza dei motivi di appello e chiedeva la conferma della sentenza gravata con il favore delle spese del grado.
La Corte, con ordinanza 26.6.2024, ritenuta l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e formulava una proposta transattiva di abbandono della causa a spese compensate, non accettata dalle parti.
Pertanto, veniva emesso provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche e fissata l'udienza del 19.11.2024, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato. Vanno preliminarmente, respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate da parte appellata, sia in relazione alla mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. che in relazione all'art. 348 bis cpc. La Corte rileva, sul punto, che l'impugnazione contiene un'indicazione dei fatti e un'esposizione dei motivi che rendono le doglianze sufficientemente individuabili negli elementi costituitivi, come richiesto dalla sentenza n. 17712/2016 a proposito dell'art. 434 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c. ed, in conformità, anche con le successive pronunce Cass. 13535/18 e Cass. 7675/19. È altresì infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bic c.p.c., in quanto i motivi di appello proposti richiedevano comunque una disamina nel merito ai fini della verifica della loro fondatezza per cui non sussisteva l' evidenza che non avessero una ragionevole probabilità di essere accolti.
Il primo ed il secondo motivo di appello in ordine alla tardività della produzione ed erronea valutazione, come prova del credito, del “preventivo scritto a mano e sottoscritto da per CP_1
30.000,00 euro, datato 15.6.2017” (cfr sentenza), prodotto con la seconda memoria 183 VI c. cpc, possono essere trattati unitariamente e risultano infondati.
La Corte condivide la motivazione della sentenza gravata sul punto, in quanto non vi è dubbio che l'azione proposta con il ricorso ex art. 702 bis cpc, è fondata sulla richiesta di pagamento delle prestazioni relative alle fasi processuali, descritte specificamente nelle fatture prodotte sub nn. 9-10-
11-12 di complessive € 31.834,89, che costituiscono il titolo della domanda, in assenza di allegazione rituale e tempestiva di richiesta di compensi asseritamente concordati fra il professionista e il cliente.
Le suddette fatture fanno riferimento alle singole fasi processuali previste dal D.M. 55/2014 per i giudizi penali ed il fondamento del credito deve rinvenirsi nelle tabelle ministeriali dei parametri forensi. La prospettazione di un diverso parametro per la definizione dei compensi, questa volta sulla base di un preventivo scritto, concordato fra le parti, costituisce un'evidente mutazione del titolo del credito, la cui allegazione è contenuta nella I memoria ex art. 183 VI comma n 1 cpc (mentre la produzione del preventivo in copia - la cui conformità all'originale è stata disconosciuta - è avvenuto con la successiva memoria istruttoria). La Corte conferma pertanto la causa petendi ed il petitum individuati dal Tribunale in forza delle fatture in atti.
Anche il terzo motivo, in ordine alla mancata valenza dell'imputazione da parte del creditore, dei pagamenti effettuati dall'appellato, alle fatture relative alle spese sostenute per le trasferte a Catania,
è infondato.
La Corte, sia pure con diversa motivazione, ritiene che l'imputazione operata dal creditore, più che dover essere oggetto di prova, come motivato dal Tribunale, sia contraria alla previsione dell'art. 1195 c.c. il quale statuisce: “Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore”. Il dolo, ai sensi dell'art. 1195 c.c., è diverso dalla figura generale di dolo previsto dal diritto penale o dalla disciplina dei fatti illeciti civili. In questi ultimi casi, il dolo consiste nell'intenzione di arrecare l'evento, nell'art. 1195 c.c., invece, si concreta in un artificio o in un raggiro, cioè, in altre parole, in un comportamento artificioso, sconosciuto alla controparte, diretto ad ottenere un beneficio non dovuto né pretendibile e la sorpresa consiste nel tenere una condotta contraria ad altra tenuta in precedenza, concetto che si rifà a quello più generale di buona fede.
Ai fini della verifica del dolo e/o della sorpresa, la Corte evidenzia che, dalle prove documentali, è emerso con certezza: - che l'appellante non ha effettuato sette trasferte a Catania, come indicato nelle fatture alle quali avrebbe imputato i pagamenti di € 19.273,00 effettuati dall'appellato, ma solo tre trasferte provate, con evidente sproporzione delle richieste;
- che tali fatture sono tutte prive di giustificativi documentali delle spese di trasferta, da intendersi, ai sensi del D.M. 55/14 artt. 2 (“Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni”) e 27
(“All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta”). Nella documentazione prodotta con la seconda memoria 183 VI c. cpc, “doc.ne relativa
a viaggi a Catania” sub n. 14 bis, non sono contenute ricevute fiscali di spesa né ricevute di pagamenti per pernottamenti, per i titoli di viaggio e per pranzi e cene, in modo comunque idoneo a dimostrare la specificità del nesso con quanto oggetto della pretesa;
- le fatture non sono state emesse né dopo ogni singola trasferta, né dopo i singoli pagamenti effettuati dal debitore ma in tutte è indicato
“rimborso forfettario spese viaggi vitto e alloggio soggiorno a Catania relativo al proc. pen. R.G.
N.R. 6567/17”, evidenziandosi peraltro che il rimborso forfettario è indicato nel 15% dei compensi dall'art. 2 punto 2 D.M. 55/14: “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso 439 Rassegna Forense
- 2/2014 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.”
Tutte le suddette circostanze consentono di ritenere che l'imputazione del pagamento della somma non contestata di € 19.273,00, integri un comportamento contrario alla buona fede, alla luce della non corrispondenza alle trasferte effettivamente svolte e dell'assoluta mancanza di “pezze giustificative”, intese come ricevute di spesa per alberghi, trasferimenti, pranzi e cene, ed altresì una condotta artificiosa, non prevedibile da parte del debitore, diretta ad ottenere un ingiusto vantaggio ed idonea a rendere inefficace l'imputazione effettuata dal creditore ai sensi dell'ultima parte dell'art. 1195 c.c. Pertanto, anche se con diversa motivazione, la Corte conferma la non efficacia dell'imputazione della somma di € 19.273,00 al pagamento delle spese di trasferta. Del tutto generica e, comunque, superata dal rigetto del primo e del secondo motivo di appello, la lamentata “contraddizione e incertezza del disconoscimento” del preventivo scritto da parte dell'appellato. Come confermato nel rigetto del primo motivo di appello, tale documento ha mutato il titolo della domanda e la produzione è risultata tardiva. In ogni caso, il disconoscimento da parte dell'appellato è stato tempestivo, mentre neppure in appello è stato allegato l'originale.
Conclusivamente la Corte, sia pure con diversa motivazione, conferma la sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in modo del tutto prossimo ai valori minimi, tenuto conto della semplicità della soluzione della controversia, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese dell'appellato che vengono liquidate nel dispositivo sulla base del D.M.
55/2014 e del valore indicato dalla parte appellante 5.201/26.000: Fase di studio: € 570,00; Fase introduttiva: € 470,00; Fase istruttoria: € 930; Fase decisionale: € 960,00 = Compenso tabellare €
2.930,00.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
PQM
La Corte d'Appello
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 257/2024 avverso la sentenza n.
198/2024 emessa dal Tribunale di Genova, in data 25/01/2024 così decide:
1- Rigetta l'appello e conferma per quanto di ragione la sentenza appellata;
2- Condanna l'appellante alla refusione delle spese in favore dell'appellato Parte_1 che liquida in € 2.930,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
CP_1
3- Dà atto che ricorrono le condizioni ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico dell'appellante, per il rigetto della proposta impugnazione.
Genova, 21 marzo 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Lorenzo Fabris