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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9830 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27232/2023
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 01/07/2025, innanzi al giudice ER NF chiamata la causa
27232/2023, sono comparsi:
- per la parte attrice;
Parte_1
- difesa erariale per la parte convenuta;
nessuno presente per (contumace) Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone deposito, per come già tempestivamente avvisate le parti alla precedente udienza.
Il Giudice
ER NF
pagina 1 di 13 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice ER NF ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27232/2023 promossa da:
, in persona del Presidente Parte_2 pro tempore, con sede legale in Roma, via Nomentana n. 313, elettivamente domiciliata in Roma, via Lattanzio n. 27 presso lo studio del difensore Avv. Pt_1
(C.F. ;
[...] C.F._1 attore in riassunzione contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, elettivamente domiciliato presso Avv. Fabio Lanza, con studio in Salerno, via Lucio E Petrone n. 77 (pec: .salerno. e Email_1 CP_3
E
, e t); Email_3 Email_4
convenuto
e contro
pagina 2 di 13 in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142
convenuta (contumace)
Oggetto: domanda della parte attrice di annullamento della cartella di pagamento n. 097 2022 00443913 76 000 notificata a mezzo del servizio postale in data 24-5-2022 con contestuale istanza di sospensione degli atti esecutivi, con cui l
[...]
intimava il pagamento della somma complessiva di €73.533,76, Controparte_2 dovuta dalla parte attrice a titolo di omesso o ritardato versamento/pagamento di concessioni demaniali/canoni equiparati alla concessione demaniale emesse nell'anno 2021 ma riferibili alle annualità dal 2005 al 2021.
Fatto e svolgimento del processo
In data 26-7-2022 veniva depositato ricorso in opposizione a cartella esattoriale/opposizione alla esecuzione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Roma;
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, con sentenza n.
6625/2023 pronunciata il 11-4-23 e depositata il 17-5-2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione ed ordinava al ricorrente di riassumere innanzi al Giudice ordinario nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza.
La vicenda trae origine nel lontano 1996 allorquando il Controparte_4 assegnatario della Caserma, offriva l'uso del manufatto alla parte attrice. Parte attrice dava atto della richiesta dell dell'incremento dei canoni annui Controparte_5 previsti dalla legge 724/94, alla luce delle riduzioni previste dalla circolare n. 92T. del
2 aprile 96 del Ministero delle Finanze. Sin dal '96 vi erano state interlocuzioni, fino alla intimazione di pagamento per canoni concessori non riscossi.
La veva richiesto la riformulazione del canone all , ma Pt_2 Controparte_5 tali richieste non erano mai state riscontrate. Eccepiva:
1) prescrizione quinquennale dei canoni;
pagina 3 di 13 2) mancata notifica atti presupposti;
3) illegittimità, nullità e/o inefficacia della cartella opposta per erroneità del calcolo e della determinazione del canone richiesto – omessa applicazione della normativa vigente e mancato ricalcolo del canone come promesso dall'ente; improcedibilità/improponibilità dell'attività di riscossione per essere le pretese sottese oggetto di rideterminazione;
4) inesistenza dei presupposti per la definizione di “occupazione senza titolo” del bene demaniale e conseguente illegittimità dei canoni e delle sanzioni;
5) decadenza dell'attività di riscossione per tardività della formazione del ruolo – decadenza dell'iscrizione a ruolo esattoriale;
6) difetto di motivazione, mancata sottoscrizione cartella e ruolo.
Concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta;
dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale (ed in subordine decennale) del diritto azionato con conseguente estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme iscritte a ruolo relativamente alle pretese sopra indicate;
dichiarare la improcedibilità/improponibilità dell'attività di riscossione per essere le pretese sottese alla cartella indeterminate ed “oggetto di rideterminazione” come da lettera di cui all'all.16 e come risultante dagli atti di causa;
dichiarare la nullità del provvedimento opposto, ed in ogni caso, per le motivazioni di cui sopra, la decadenza dell'iscrizione a ruolo del provvedimento impugnato e/o l'inefficacia, l'infondatezza e l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata, anche per i motivi di merito sopra esposti;
dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica degli atti del procedimento e, quindi, l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del titolo esecutivo e, quindi, del credito per cui si procede e per l'effetto dichiarare nulle, con ogni miglior formula, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico, la cartella di pagamento opposta, nonché (dichiarare nulli e privi di qualsiasi fondamento) gli atti presupposti e, quindi, revocare i detti atti con ogni conseguenza;
pagina 4 di 13 con vittoria di spese. In via subordinata riduzione o ricalcolo dei canoni dovuti secondo la normativa previgente suindicata e richiamata. Con compensazione delle spese.
Si costituiva l e ricostruiva la vicenda amministrativa. Lo Stato Controparte_5
è proprietario del compendio sito in denominato “Ex Convento di San CP_4
Sepolcro ora Caserma Cornoldi” identificato al Catasto Fabbricati al foglio 16 particella 1856. Tale compendio era stato dichiarato di interesse culturale ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 comma 1 e 12 del D.Lgs. 42/2004 con provvedimento del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale – Commissione
Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto del 20.12.2021.
Tale compendio, con verbale del 10.12.1969 era stato, nell'interezza, consegnato al
. Dalla documentazione presente in Controparte_6 atti, e in particolare dalla nota prot. n. 48106/87 del 16.01.1988 dell'allora Intendenza di Finanza, emerge l'utilizzo da parte dell di una porzione Parte_3 del suddetto compendio demaniale risalente all'08.07.1977. In detta nota risulta, altresì, il pagamento da parte dell'Associazione occupante di un importo annuo di
€8,26 (già £ 16.000) per il periodo 1978/1987. Nella medesima missiva era stato indicato alla l'ammontare l'importo annuo dovuto a far data dal 08.7.1983 Parte_2
e fino al 07.07.1989 quantificato in € 299,54 (già £ 580.000). A fronte della rilevata occupazione non risultava che sia mai stato sottoscritto un contratto volto a regolarizzare l'occupazione dell che pertanto avrebbe Parte_3 utilizzato, nel corso degli anni, alcuni locali del compendio demaniale in esame in assenza di titolo. In considerazione di tale protratta occupazione, con successiva missiva prot. n. 24496-91 del 03.11.1992 l'allora Intendenza di Finanza aveva indicato in € 774,68 (già £ 1.500.000) l'ammontare dell'indennizzo annuo definitivo da corrispondere da parte di per il periodo 01.08.1986/08.07.1989, mentre per Parte_2 il periodo 07.07.1989/07.07.1993 l'ammontare della somma da corrispondere per pagina 5 di 13 l'occupazione è stata quantificata in € 7.746,85 (già £ 15.000.000). Era stato notificato in data 27.04.1993 all l'avviso di pagamento prot. n. 24496 Parte_2 dell'ammontare complessivo di €31.262,78 (già £ 60.533.200) dovuto per l'utilizzo di porzione del compendio demaniale per il periodo 01.08.1986/07.07.1993. La somma non era stata versata dalla ma per il periodo 08.07.1994/08.07.1997 risulta Parte_2 che l'Associazione abbia corrisposto un importo annuo di € 299,54 (già £ 580.000).
Con ulteriore missiva prot. n. 214-97 del 17.01.1997 l'Amministrazione Finanziaria ha comunicato alla che, in applicazione dei benefici previsti dalla Parte_3
L.390/1986 (canone non superiore al 10% di quello determinato), l'importo annuo da corrispondere per l'utilizzo dei locali all'interno della demaniale Caserma Cornoldi, a far data dal 08.07.1993, ammontava a € 774,68 (già £ 1.500.000).
Tale somma risulta sia stata regolarmente corrisposta da dal 1997 fino al Parte_2
2003. Per quanto riguarda le indennità di occupazione si espone con valutazione prot.
n. 14236/2004 del 09.06.2004 l'allora Filiale di dell ha CP_4 Controparte_5 calcolato, in regime di libero mercato, per l'anno 1997, per l'utilizzo di uno spazio di mq 40 all'interno della Caserma Cornoldi, un importo annuo di € 3.412,30, che ridotto al 10% in applicazione della L. 390/1986, ammontava a € 341,23. Tale riduzione è stata applicata per il periodo 1997/2000.
Dall'anno 2001 l'indennizzo calcolato in regime di libero mercato è stato applicato senza alcuna riduzione. Sulla scorta della quantificazione sopra indicata, con missiva prot. n. 18813- 04 l'allora Filiale Veneto dell ha comunicato Controparte_5 alla la debenza di € 12.612.98 dovuta per l'utilizzo dei locali demaniali Parte_2 all'interno della Caserma Cornoldi, per il periodo 01.01.1997/30.04.2005, con la decurtazione delle somme medio tempore corrisposte. Nella medesima nota è stato specificato che a far data dal 01.05.2005 l'importo annuo da corrispondere ammontava ad € 4.029,24. In considerazione della mancata corresponsione di tale somma, la ha recapitato alla Controparte_7 Parte_2
pagina 6 di 13 la “prima richiesta di pagamento” prot. n. 10584 del 29.07.2020 e, stante l'inadempimento, la “seconda richiesta di pagamento” prot. n. 15048 del 05.10.2020.
Decorso il termine di cui all'art. 1 comma 274 della L. 311/2004, la
[...]
ha provveduto, pertanto, all'iscrizione a Controparte_7 ruolo della somma di €12.612,98 dovuta a titolo di indennizzo per il periodo
01.01.1997/30.04.2005. Successivamente, con ulteriore missiva prot. n. 5392 del
29.03.2021 la dell ha ribadito alla Controparte_7 Controparte_5 la situazione di occupazione priva di titolo legittimante dei locali demaniali Parte_2 all'interno della Caserma Cornoldi, con l'invito a corrispondere le indennità di occupazione maturate per il periodo 01.05.2005/30.04.2021 dell'ammontare complessivo di € 73.051,35. In detta nota è stato specificato che l'indennizzo era stato calcolato sulla base della quantificazione operata dall'allora Filiale Veneto con la nota prot. n. 18813-04 e in applicazione degli aggiornamenti Istat. In considerazione del mancato pagamento, la ha Controparte_7 Controparte_5 recapitato la “prima richiesta di pagamento” prot. n. 11491 del 06.07.2021 e successivamente la “seconda richiesta di pagamento” prot. n. 15206 del 10.09.2021.
Decorso il termine di cui all'art. 1 comma 274 della L. 311/2004, la
[...]
ha provveduto all'iscrizione a ruolo della Controparte_7 somma di € 73.051,35, con il conseguente successivo recapito dalla cartella di pagamento 097 2022 00443913 76 000, oggetto dell'impugnazione presentata con ricorso innanzi a questa Commissione.
L'agenzia del eccepiva: CP_5
1) esistenza della prescrizione decennale;
2) sussistenza della notifica degli atti presupposti.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della cartella;
rigetto dell'opposizione poiché inammissibile ed infondata. Con vittoria di spese.
Il giudice il 23.8.2023 sospendeva la esecutività dell'atto impugnato.
pagina 7 di 13 All'udienza del 18.6.2024 il giudice formulava una proposta conciliativa, la quale tenesse conto delle opposte richieste.
La difesa dell , con nota datata 9.12.2024, così scriveva: Controparte_5
L'Amministrazione ritiene di aderire alla proposta, precisando che le indennità relative all'ultimo quinquennio a far data dal ricevimento (27.04.2021) della nota prot. 5391 del 29.03.2021 (All. 11) - con cui sono stati richiesti gli indennizzi oggetto di contestazione - ammonta a complessivi € 24.235,88. In proposito si rileva che
all'esito del ricevimento della cartella di pagamento oggetto di Parte_2 contestazione, ha provveduto a versare la somma complessiva di € 35.051,80, importo che copre quanto sarebbe dovuto in accoglimento della proposta del Giudice. In considerazione di tale effettuato pagamento, anche in accoglimento della proposta conciliativa del Giudice, si propone lo sgravio complessivo della cartella di pagamento impugnata (097 2022 00443913 76 000) senza alcun rimborso e/o restituzione della somma versata in eccedenza rispetto a quanto deriverebbe dalla proposta conciliativa (€ 24.235,88). Resta inteso che, nel caso, dovrebbe essere oggetto della transazione anche l'ulteriore giudizio che risulta pendente innanzi al
Tribunale di Roma avverso l'intimazione di pagamento 097 2022 90359441 42 000 notificata il 07.10.2022 (r.g. 6451/22).
Si rappresenta, altresì, che a carico di è stata emessa una ulteriore Parte_2 cartella di pagamento relativa al periodo 01.01.1997/30.04.2005, non oggetto di impugnazione, dell'importo complessivo di € 14.054,00, relativamente alla quale non risulta essere stato effettuato alcun pagamento. Le somme versate in virtù dell'accordo conciliativo relativo al presente giudizio non saranno imputate all'importo richiesto a titolo di indennizzo con tale ulteriore e differente cartella di pagamento afferente a indennità relative a un periodo diverso
(01.01.1997/30.04.2005) e non oggetto di contestazione. Analoga nota conciliativa era depositata in data 27.1.2025.
pagina 8 di 13 Tuttavia, la conciliazione non si perfezionava e il giudice fissava udienza per la definizione con sentenza.
Motivi della decisione
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (8 maggio 2014 n. 9936) hanno affermato che in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Tale approccio interpretativo costituisce massimo ossequio al principio della ragione più liquida, permettendo di scegliere la soluzione più idonea
“sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art.276 c.p.c. (Cass. Sez.
6-Lav.
Sent. 07.4.2014 nr. 12002).
Fedele a questo insegnamento occorre, preliminarmente, rilevare che dalla stessa ricostruzione effettuata dalla appare che la sede della Controparte_5 Pt_2 sia collocata in una caserma ad uso del . Appare, quindi, Controparte_6 condivisibile e sussistente l'eccezione relativa all'inesistenza dei presupposti per la definizione di “occupazione senza titolo” del bene demaniale.
Ed infatti, la difesa erariale scrive: “Lo Stato è proprietario del compendio sito in
denominato “Ex Convento di San Sepolcro ora Caserma Cornoldi” CP_4 identificato al Catasto Fabbricati al foglio 16 particella 1856. Tale compendio è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 comma
1 e 12 del D.Lgs. 42/2004 con provvedimento del Ministero della Cultura –
Segretariato Regionale – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del
Veneto del 20.12.2021. Tale compendio, con verbale del 10.12.1969 è stato, nell'interezza, consegnato al . Controparte_6
Dalla documentazione presente in atti, e in particolare dalla nota prot. n. 48106/87
pagina 9 di 13 del 16.01.1988 dell'allora Intendenza di Finanza, emerge l'utilizzo da parte dell di una porzione del suddetto compendio demaniale Parte_3 risalente all'08.07.1977. In detta nota risulta, altresì, il pagamento da parte dell'Associazione occupante di un importo annuo di € 8,26 (già £ 16.000) per il periodo 1978/1987. Nella medesima missiva è stato indicato alla Parte_2
l'ammontare l'importo annuo dovuto a far data dal 08.7.1983 e fino al 07.07.1989 quantificato in € 299,54 (già £ 580.000). A fronte della rilevata occupazione non risulta che sia mai stato sottoscritto un contratto volto a regolarizzare l'occupazione dell che pertanto avrebbe utilizzato, nel corso degli anni, Parte_3 alcuni locali del compendio demaniale in esame in assenza di titolo”.
Ritiene questo giudice che il titolo per l'utilizzo del bene da parte della i sia Pt_2 ed esso possa rinvenirsi nella subconcessione effettuata dal , Controparte_6 primo concessionario del bene stesso.
Il soddisfacimento di finalità pubblicistiche costituisce un elemento imprescindibile della concessione di beni pubblici, al punto da costituirne scopo e ragione essenziale, deponendo chiaramente in tal senso l'art.37 codice della navigazione, laddove, in presenza di più richieste di concessione, rimette al discrezionale giudizio dell'Amministrazione la valutazione in ordine alla migliore rispondenza di un certo utilizzo anziché di un altro rispetto ad un più rilevante interesse pubblico, sottintendendo un complesso bilanciamento di molteplici profili di rilievo che si colgono, da un lato, con riguardo al vantaggio conseguito dalla collettività in ragione delle finalità pubbliche per il soddisfacimento delle quali il bene è concesso in uso ad altri e, dall'altro, in relazione al nocumento patito dalla medesima collettività a causa della temporanea sottrazione del bene all'uso libero e generalizzato cui è naturalmente o potrebbe essere destinato.
pagina 10 di 13 Tale valutazione è già stata effettuata per come sopra descritto, in favore del
[...]
al quale ultimo spetta ogni decisione sull'impiego del bene. Quello che CP_6 effettua l' con la richiesta di pagamento appare, sostanzialmente, Controparte_5 un sindacato sull'impiego del bene demaniale per come concretamente disposto dal
, primo consegnatario dello stesso bene demaniale. Controparte_6
Occorre, in tal senso, ricordare che l' è un Ente pubblico non economico a Pt_2 base associativa, di rilevanza nazionale (sebbene con formale personalità giuridica di diritto privato), senza fini di lucro sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero della difesa (art.1 DPR 18 marzo 2013, n. 50). Quindi il bene demaniale è oggi impiegato dal , il quale ha implicitamente ritenuto, in assenza di Controparte_6 contestazioni depositate al fascicolo, che la parziale sub concessione all' osse Pt_2 conforme ai propri fini Istituzionali.
In tal senso solo il potrebbe, astrattamente, revocare la Controparte_6 concessione o far pagare i canoni all' non certo l la Pt_2 Controparte_5 quale, concedendo l'intero bene al , non può richiederne, Controparte_6 successivamente, il pagamento ad un sub concessionario per una piccola porzione dello stesso bene. Il imponendo il canone, attua una sorta di “sindacato” CP_5 esterno sull'utilizzo del bene.
L'art. 2 del Decreto toglie ogni dubbio in tale senso e merita di essere riportato per intero:
L ha lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del Pt_2 personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonché alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari attive. A tal fine, svolge i seguenti compiti:
a) collabora con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che presta adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;
b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle
pagina 11 di 13 formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;
c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile;
d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale;
e) fornisce il proprio apporto negli interventi di difesa e protezione civile;
f) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.
L quindi, tra le altre, collabora con le competenti autorità militari;
svolge Pt_2 programmi addestrativi per l'inserimento dei riservisti nelle formazioni militari;
promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria;
sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale.
Richiedere il canone per l'occupazione dello spazio adibito a tali alti compiti istituzionali non è legittimo. Appare evidente lo scopo pubblicistico dell il Pt_2 quale si inserisce perfettamente negli obiettivi propri del non Controparte_6 sindacabili dalla concedente;
imporre un canone all Controparte_5 Pt_2 significa effettuare un sindacato esterno circa l'impiego effettivo del bene da parte del
. Controparte_6
Giova solo ricordare che le normative citate dalla parte attrice sono precedenti al
Decreto del 2013; tuttavia la legge n.724/94 non dispone diversamente. La circolare n.
92T del 2 aprile 96 del Ministero delle Finanze non può derogare il citato DPR del
2013 il quale ultimo, ricostruendo i fini istituzionali della parte attrice, lascia chiaramente vedere un pieno utilizzo del bene secondo i primigeni intenti del concedente.
pagina 12 di 13 Il canone non appare dovuto “in radice” alla luce dei compiti Istituzionali riconosciuti all'Ente parte attrice.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla complessità giuridica della vicenda.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla la cartella impugnata n.09720220044391376 000;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 1 luglio 2025
Il Giudice
ER NF
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 01/07/2025, innanzi al giudice ER NF chiamata la causa
27232/2023, sono comparsi:
- per la parte attrice;
Parte_1
- difesa erariale per la parte convenuta;
nessuno presente per (contumace) Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone deposito, per come già tempestivamente avvisate le parti alla precedente udienza.
Il Giudice
ER NF
pagina 1 di 13 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice ER NF ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27232/2023 promossa da:
, in persona del Presidente Parte_2 pro tempore, con sede legale in Roma, via Nomentana n. 313, elettivamente domiciliata in Roma, via Lattanzio n. 27 presso lo studio del difensore Avv. Pt_1
(C.F. ;
[...] C.F._1 attore in riassunzione contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, elettivamente domiciliato presso Avv. Fabio Lanza, con studio in Salerno, via Lucio E Petrone n. 77 (pec: .salerno. e Email_1 CP_3
E
, e t); Email_3 Email_4
convenuto
e contro
pagina 2 di 13 in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142
convenuta (contumace)
Oggetto: domanda della parte attrice di annullamento della cartella di pagamento n. 097 2022 00443913 76 000 notificata a mezzo del servizio postale in data 24-5-2022 con contestuale istanza di sospensione degli atti esecutivi, con cui l
[...]
intimava il pagamento della somma complessiva di €73.533,76, Controparte_2 dovuta dalla parte attrice a titolo di omesso o ritardato versamento/pagamento di concessioni demaniali/canoni equiparati alla concessione demaniale emesse nell'anno 2021 ma riferibili alle annualità dal 2005 al 2021.
Fatto e svolgimento del processo
In data 26-7-2022 veniva depositato ricorso in opposizione a cartella esattoriale/opposizione alla esecuzione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Roma;
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, con sentenza n.
6625/2023 pronunciata il 11-4-23 e depositata il 17-5-2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione ed ordinava al ricorrente di riassumere innanzi al Giudice ordinario nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza.
La vicenda trae origine nel lontano 1996 allorquando il Controparte_4 assegnatario della Caserma, offriva l'uso del manufatto alla parte attrice. Parte attrice dava atto della richiesta dell dell'incremento dei canoni annui Controparte_5 previsti dalla legge 724/94, alla luce delle riduzioni previste dalla circolare n. 92T. del
2 aprile 96 del Ministero delle Finanze. Sin dal '96 vi erano state interlocuzioni, fino alla intimazione di pagamento per canoni concessori non riscossi.
La veva richiesto la riformulazione del canone all , ma Pt_2 Controparte_5 tali richieste non erano mai state riscontrate. Eccepiva:
1) prescrizione quinquennale dei canoni;
pagina 3 di 13 2) mancata notifica atti presupposti;
3) illegittimità, nullità e/o inefficacia della cartella opposta per erroneità del calcolo e della determinazione del canone richiesto – omessa applicazione della normativa vigente e mancato ricalcolo del canone come promesso dall'ente; improcedibilità/improponibilità dell'attività di riscossione per essere le pretese sottese oggetto di rideterminazione;
4) inesistenza dei presupposti per la definizione di “occupazione senza titolo” del bene demaniale e conseguente illegittimità dei canoni e delle sanzioni;
5) decadenza dell'attività di riscossione per tardività della formazione del ruolo – decadenza dell'iscrizione a ruolo esattoriale;
6) difetto di motivazione, mancata sottoscrizione cartella e ruolo.
Concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta;
dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale (ed in subordine decennale) del diritto azionato con conseguente estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme iscritte a ruolo relativamente alle pretese sopra indicate;
dichiarare la improcedibilità/improponibilità dell'attività di riscossione per essere le pretese sottese alla cartella indeterminate ed “oggetto di rideterminazione” come da lettera di cui all'all.16 e come risultante dagli atti di causa;
dichiarare la nullità del provvedimento opposto, ed in ogni caso, per le motivazioni di cui sopra, la decadenza dell'iscrizione a ruolo del provvedimento impugnato e/o l'inefficacia, l'infondatezza e l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata, anche per i motivi di merito sopra esposti;
dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica degli atti del procedimento e, quindi, l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del titolo esecutivo e, quindi, del credito per cui si procede e per l'effetto dichiarare nulle, con ogni miglior formula, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico, la cartella di pagamento opposta, nonché (dichiarare nulli e privi di qualsiasi fondamento) gli atti presupposti e, quindi, revocare i detti atti con ogni conseguenza;
pagina 4 di 13 con vittoria di spese. In via subordinata riduzione o ricalcolo dei canoni dovuti secondo la normativa previgente suindicata e richiamata. Con compensazione delle spese.
Si costituiva l e ricostruiva la vicenda amministrativa. Lo Stato Controparte_5
è proprietario del compendio sito in denominato “Ex Convento di San CP_4
Sepolcro ora Caserma Cornoldi” identificato al Catasto Fabbricati al foglio 16 particella 1856. Tale compendio era stato dichiarato di interesse culturale ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 comma 1 e 12 del D.Lgs. 42/2004 con provvedimento del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale – Commissione
Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto del 20.12.2021.
Tale compendio, con verbale del 10.12.1969 era stato, nell'interezza, consegnato al
. Dalla documentazione presente in Controparte_6 atti, e in particolare dalla nota prot. n. 48106/87 del 16.01.1988 dell'allora Intendenza di Finanza, emerge l'utilizzo da parte dell di una porzione Parte_3 del suddetto compendio demaniale risalente all'08.07.1977. In detta nota risulta, altresì, il pagamento da parte dell'Associazione occupante di un importo annuo di
€8,26 (già £ 16.000) per il periodo 1978/1987. Nella medesima missiva era stato indicato alla l'ammontare l'importo annuo dovuto a far data dal 08.7.1983 Parte_2
e fino al 07.07.1989 quantificato in € 299,54 (già £ 580.000). A fronte della rilevata occupazione non risultava che sia mai stato sottoscritto un contratto volto a regolarizzare l'occupazione dell che pertanto avrebbe Parte_3 utilizzato, nel corso degli anni, alcuni locali del compendio demaniale in esame in assenza di titolo. In considerazione di tale protratta occupazione, con successiva missiva prot. n. 24496-91 del 03.11.1992 l'allora Intendenza di Finanza aveva indicato in € 774,68 (già £ 1.500.000) l'ammontare dell'indennizzo annuo definitivo da corrispondere da parte di per il periodo 01.08.1986/08.07.1989, mentre per Parte_2 il periodo 07.07.1989/07.07.1993 l'ammontare della somma da corrispondere per pagina 5 di 13 l'occupazione è stata quantificata in € 7.746,85 (già £ 15.000.000). Era stato notificato in data 27.04.1993 all l'avviso di pagamento prot. n. 24496 Parte_2 dell'ammontare complessivo di €31.262,78 (già £ 60.533.200) dovuto per l'utilizzo di porzione del compendio demaniale per il periodo 01.08.1986/07.07.1993. La somma non era stata versata dalla ma per il periodo 08.07.1994/08.07.1997 risulta Parte_2 che l'Associazione abbia corrisposto un importo annuo di € 299,54 (già £ 580.000).
Con ulteriore missiva prot. n. 214-97 del 17.01.1997 l'Amministrazione Finanziaria ha comunicato alla che, in applicazione dei benefici previsti dalla Parte_3
L.390/1986 (canone non superiore al 10% di quello determinato), l'importo annuo da corrispondere per l'utilizzo dei locali all'interno della demaniale Caserma Cornoldi, a far data dal 08.07.1993, ammontava a € 774,68 (già £ 1.500.000).
Tale somma risulta sia stata regolarmente corrisposta da dal 1997 fino al Parte_2
2003. Per quanto riguarda le indennità di occupazione si espone con valutazione prot.
n. 14236/2004 del 09.06.2004 l'allora Filiale di dell ha CP_4 Controparte_5 calcolato, in regime di libero mercato, per l'anno 1997, per l'utilizzo di uno spazio di mq 40 all'interno della Caserma Cornoldi, un importo annuo di € 3.412,30, che ridotto al 10% in applicazione della L. 390/1986, ammontava a € 341,23. Tale riduzione è stata applicata per il periodo 1997/2000.
Dall'anno 2001 l'indennizzo calcolato in regime di libero mercato è stato applicato senza alcuna riduzione. Sulla scorta della quantificazione sopra indicata, con missiva prot. n. 18813- 04 l'allora Filiale Veneto dell ha comunicato Controparte_5 alla la debenza di € 12.612.98 dovuta per l'utilizzo dei locali demaniali Parte_2 all'interno della Caserma Cornoldi, per il periodo 01.01.1997/30.04.2005, con la decurtazione delle somme medio tempore corrisposte. Nella medesima nota è stato specificato che a far data dal 01.05.2005 l'importo annuo da corrispondere ammontava ad € 4.029,24. In considerazione della mancata corresponsione di tale somma, la ha recapitato alla Controparte_7 Parte_2
pagina 6 di 13 la “prima richiesta di pagamento” prot. n. 10584 del 29.07.2020 e, stante l'inadempimento, la “seconda richiesta di pagamento” prot. n. 15048 del 05.10.2020.
Decorso il termine di cui all'art. 1 comma 274 della L. 311/2004, la
[...]
ha provveduto, pertanto, all'iscrizione a Controparte_7 ruolo della somma di €12.612,98 dovuta a titolo di indennizzo per il periodo
01.01.1997/30.04.2005. Successivamente, con ulteriore missiva prot. n. 5392 del
29.03.2021 la dell ha ribadito alla Controparte_7 Controparte_5 la situazione di occupazione priva di titolo legittimante dei locali demaniali Parte_2 all'interno della Caserma Cornoldi, con l'invito a corrispondere le indennità di occupazione maturate per il periodo 01.05.2005/30.04.2021 dell'ammontare complessivo di € 73.051,35. In detta nota è stato specificato che l'indennizzo era stato calcolato sulla base della quantificazione operata dall'allora Filiale Veneto con la nota prot. n. 18813-04 e in applicazione degli aggiornamenti Istat. In considerazione del mancato pagamento, la ha Controparte_7 Controparte_5 recapitato la “prima richiesta di pagamento” prot. n. 11491 del 06.07.2021 e successivamente la “seconda richiesta di pagamento” prot. n. 15206 del 10.09.2021.
Decorso il termine di cui all'art. 1 comma 274 della L. 311/2004, la
[...]
ha provveduto all'iscrizione a ruolo della Controparte_7 somma di € 73.051,35, con il conseguente successivo recapito dalla cartella di pagamento 097 2022 00443913 76 000, oggetto dell'impugnazione presentata con ricorso innanzi a questa Commissione.
L'agenzia del eccepiva: CP_5
1) esistenza della prescrizione decennale;
2) sussistenza della notifica degli atti presupposti.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della cartella;
rigetto dell'opposizione poiché inammissibile ed infondata. Con vittoria di spese.
Il giudice il 23.8.2023 sospendeva la esecutività dell'atto impugnato.
pagina 7 di 13 All'udienza del 18.6.2024 il giudice formulava una proposta conciliativa, la quale tenesse conto delle opposte richieste.
La difesa dell , con nota datata 9.12.2024, così scriveva: Controparte_5
L'Amministrazione ritiene di aderire alla proposta, precisando che le indennità relative all'ultimo quinquennio a far data dal ricevimento (27.04.2021) della nota prot. 5391 del 29.03.2021 (All. 11) - con cui sono stati richiesti gli indennizzi oggetto di contestazione - ammonta a complessivi € 24.235,88. In proposito si rileva che
all'esito del ricevimento della cartella di pagamento oggetto di Parte_2 contestazione, ha provveduto a versare la somma complessiva di € 35.051,80, importo che copre quanto sarebbe dovuto in accoglimento della proposta del Giudice. In considerazione di tale effettuato pagamento, anche in accoglimento della proposta conciliativa del Giudice, si propone lo sgravio complessivo della cartella di pagamento impugnata (097 2022 00443913 76 000) senza alcun rimborso e/o restituzione della somma versata in eccedenza rispetto a quanto deriverebbe dalla proposta conciliativa (€ 24.235,88). Resta inteso che, nel caso, dovrebbe essere oggetto della transazione anche l'ulteriore giudizio che risulta pendente innanzi al
Tribunale di Roma avverso l'intimazione di pagamento 097 2022 90359441 42 000 notificata il 07.10.2022 (r.g. 6451/22).
Si rappresenta, altresì, che a carico di è stata emessa una ulteriore Parte_2 cartella di pagamento relativa al periodo 01.01.1997/30.04.2005, non oggetto di impugnazione, dell'importo complessivo di € 14.054,00, relativamente alla quale non risulta essere stato effettuato alcun pagamento. Le somme versate in virtù dell'accordo conciliativo relativo al presente giudizio non saranno imputate all'importo richiesto a titolo di indennizzo con tale ulteriore e differente cartella di pagamento afferente a indennità relative a un periodo diverso
(01.01.1997/30.04.2005) e non oggetto di contestazione. Analoga nota conciliativa era depositata in data 27.1.2025.
pagina 8 di 13 Tuttavia, la conciliazione non si perfezionava e il giudice fissava udienza per la definizione con sentenza.
Motivi della decisione
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (8 maggio 2014 n. 9936) hanno affermato che in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Tale approccio interpretativo costituisce massimo ossequio al principio della ragione più liquida, permettendo di scegliere la soluzione più idonea
“sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art.276 c.p.c. (Cass. Sez.
6-Lav.
Sent. 07.4.2014 nr. 12002).
Fedele a questo insegnamento occorre, preliminarmente, rilevare che dalla stessa ricostruzione effettuata dalla appare che la sede della Controparte_5 Pt_2 sia collocata in una caserma ad uso del . Appare, quindi, Controparte_6 condivisibile e sussistente l'eccezione relativa all'inesistenza dei presupposti per la definizione di “occupazione senza titolo” del bene demaniale.
Ed infatti, la difesa erariale scrive: “Lo Stato è proprietario del compendio sito in
denominato “Ex Convento di San Sepolcro ora Caserma Cornoldi” CP_4 identificato al Catasto Fabbricati al foglio 16 particella 1856. Tale compendio è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 comma
1 e 12 del D.Lgs. 42/2004 con provvedimento del Ministero della Cultura –
Segretariato Regionale – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del
Veneto del 20.12.2021. Tale compendio, con verbale del 10.12.1969 è stato, nell'interezza, consegnato al . Controparte_6
Dalla documentazione presente in atti, e in particolare dalla nota prot. n. 48106/87
pagina 9 di 13 del 16.01.1988 dell'allora Intendenza di Finanza, emerge l'utilizzo da parte dell di una porzione del suddetto compendio demaniale Parte_3 risalente all'08.07.1977. In detta nota risulta, altresì, il pagamento da parte dell'Associazione occupante di un importo annuo di € 8,26 (già £ 16.000) per il periodo 1978/1987. Nella medesima missiva è stato indicato alla Parte_2
l'ammontare l'importo annuo dovuto a far data dal 08.7.1983 e fino al 07.07.1989 quantificato in € 299,54 (già £ 580.000). A fronte della rilevata occupazione non risulta che sia mai stato sottoscritto un contratto volto a regolarizzare l'occupazione dell che pertanto avrebbe utilizzato, nel corso degli anni, Parte_3 alcuni locali del compendio demaniale in esame in assenza di titolo”.
Ritiene questo giudice che il titolo per l'utilizzo del bene da parte della i sia Pt_2 ed esso possa rinvenirsi nella subconcessione effettuata dal , Controparte_6 primo concessionario del bene stesso.
Il soddisfacimento di finalità pubblicistiche costituisce un elemento imprescindibile della concessione di beni pubblici, al punto da costituirne scopo e ragione essenziale, deponendo chiaramente in tal senso l'art.37 codice della navigazione, laddove, in presenza di più richieste di concessione, rimette al discrezionale giudizio dell'Amministrazione la valutazione in ordine alla migliore rispondenza di un certo utilizzo anziché di un altro rispetto ad un più rilevante interesse pubblico, sottintendendo un complesso bilanciamento di molteplici profili di rilievo che si colgono, da un lato, con riguardo al vantaggio conseguito dalla collettività in ragione delle finalità pubbliche per il soddisfacimento delle quali il bene è concesso in uso ad altri e, dall'altro, in relazione al nocumento patito dalla medesima collettività a causa della temporanea sottrazione del bene all'uso libero e generalizzato cui è naturalmente o potrebbe essere destinato.
pagina 10 di 13 Tale valutazione è già stata effettuata per come sopra descritto, in favore del
[...]
al quale ultimo spetta ogni decisione sull'impiego del bene. Quello che CP_6 effettua l' con la richiesta di pagamento appare, sostanzialmente, Controparte_5 un sindacato sull'impiego del bene demaniale per come concretamente disposto dal
, primo consegnatario dello stesso bene demaniale. Controparte_6
Occorre, in tal senso, ricordare che l' è un Ente pubblico non economico a Pt_2 base associativa, di rilevanza nazionale (sebbene con formale personalità giuridica di diritto privato), senza fini di lucro sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero della difesa (art.1 DPR 18 marzo 2013, n. 50). Quindi il bene demaniale è oggi impiegato dal , il quale ha implicitamente ritenuto, in assenza di Controparte_6 contestazioni depositate al fascicolo, che la parziale sub concessione all' osse Pt_2 conforme ai propri fini Istituzionali.
In tal senso solo il potrebbe, astrattamente, revocare la Controparte_6 concessione o far pagare i canoni all' non certo l la Pt_2 Controparte_5 quale, concedendo l'intero bene al , non può richiederne, Controparte_6 successivamente, il pagamento ad un sub concessionario per una piccola porzione dello stesso bene. Il imponendo il canone, attua una sorta di “sindacato” CP_5 esterno sull'utilizzo del bene.
L'art. 2 del Decreto toglie ogni dubbio in tale senso e merita di essere riportato per intero:
L ha lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del Pt_2 personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonché alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari attive. A tal fine, svolge i seguenti compiti:
a) collabora con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che presta adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;
b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle
pagina 11 di 13 formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;
c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile;
d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale;
e) fornisce il proprio apporto negli interventi di difesa e protezione civile;
f) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.
L quindi, tra le altre, collabora con le competenti autorità militari;
svolge Pt_2 programmi addestrativi per l'inserimento dei riservisti nelle formazioni militari;
promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria;
sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale.
Richiedere il canone per l'occupazione dello spazio adibito a tali alti compiti istituzionali non è legittimo. Appare evidente lo scopo pubblicistico dell il Pt_2 quale si inserisce perfettamente negli obiettivi propri del non Controparte_6 sindacabili dalla concedente;
imporre un canone all Controparte_5 Pt_2 significa effettuare un sindacato esterno circa l'impiego effettivo del bene da parte del
. Controparte_6
Giova solo ricordare che le normative citate dalla parte attrice sono precedenti al
Decreto del 2013; tuttavia la legge n.724/94 non dispone diversamente. La circolare n.
92T del 2 aprile 96 del Ministero delle Finanze non può derogare il citato DPR del
2013 il quale ultimo, ricostruendo i fini istituzionali della parte attrice, lascia chiaramente vedere un pieno utilizzo del bene secondo i primigeni intenti del concedente.
pagina 12 di 13 Il canone non appare dovuto “in radice” alla luce dei compiti Istituzionali riconosciuti all'Ente parte attrice.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla complessità giuridica della vicenda.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla la cartella impugnata n.09720220044391376 000;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 1 luglio 2025
Il Giudice
ER NF
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