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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Chiaranz per mandato in Parte_1 atti RICORRENTE CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO, 76 GENOVA presso CP_1
l'Avv. Zane G.che lo rappresenta e difende per procura generale notarile alle liti in atti CONVENUTO
Conclusioni: come Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., il ricorrente ha convenuto in giudizio l per ottener
CP_1 dall il riconoscimento dell'indennizzo di legge per il danno biologico pari
CP_1 all'8% della totale. L , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della
CP_1 domanda chiedendone il rigetto, non opponendosi ad espletamento di CTU. Il ricorso è fondato. Il Ctu nominato, all'esito degli accertamenti peritali ha concluso per l'esistenza di un danno biologico correlato ai postumi riconducibili all'infortunio del 21.04.2019, pari all' 6% (sei per cento) della totale, con decorrenza di tale valutazione dalla cessazione dell'ITA. Dette valutazioni non sono state contestate dai CTP e neppure specificamente all'odierna udienza dalla Difesa dell .
CP_1
Non essendovi ragioni per discostarsi dalle chiare, esaustive e coerenti valutazioni e conclusioni del Ctu, il ricorso deve essere accolto, sia pure con riferimento ad una minor percentuale di danno biologico. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione respinta, dichiara tenuto e conseguentemente condanna l a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo di legge pari al 6% di invalidità, dalla maturazione del diritto, oltre al pagamento di tutti i ratei maturati dalla data della domanda amministrativa e agli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo. Condanna l a rimborsare il ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi CP_1
Euro 2.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. F.
Chiaranz, antistatario. Genova, 25/3/2025 Il Giudice Margherita Bossi
SENTENZA nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Chiaranz per mandato in Parte_1 atti RICORRENTE CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO, 76 GENOVA presso CP_1
l'Avv. Zane G.che lo rappresenta e difende per procura generale notarile alle liti in atti CONVENUTO
Conclusioni: come Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., il ricorrente ha convenuto in giudizio l per ottener
CP_1 dall il riconoscimento dell'indennizzo di legge per il danno biologico pari
CP_1 all'8% della totale. L , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della
CP_1 domanda chiedendone il rigetto, non opponendosi ad espletamento di CTU. Il ricorso è fondato. Il Ctu nominato, all'esito degli accertamenti peritali ha concluso per l'esistenza di un danno biologico correlato ai postumi riconducibili all'infortunio del 21.04.2019, pari all' 6% (sei per cento) della totale, con decorrenza di tale valutazione dalla cessazione dell'ITA. Dette valutazioni non sono state contestate dai CTP e neppure specificamente all'odierna udienza dalla Difesa dell .
CP_1
Non essendovi ragioni per discostarsi dalle chiare, esaustive e coerenti valutazioni e conclusioni del Ctu, il ricorso deve essere accolto, sia pure con riferimento ad una minor percentuale di danno biologico. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione respinta, dichiara tenuto e conseguentemente condanna l a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo di legge pari al 6% di invalidità, dalla maturazione del diritto, oltre al pagamento di tutti i ratei maturati dalla data della domanda amministrativa e agli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo. Condanna l a rimborsare il ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi CP_1
Euro 2.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. F.
Chiaranz, antistatario. Genova, 25/3/2025 Il Giudice Margherita Bossi