Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/03/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3687/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies terzo comma cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3687/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOLI Parte_1 C.F._1
PIERPAOLO elettivamente domiciliato in VIA G B. MORGAGNI N. 8 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZOLI PIERPAOLO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
PELLEGRINO elettivamente domiciliato in VIA FARINI 9 BOLOGNA Controparte_2 presso il difensore avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_2
OPPOSTO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5346/2022 con cui il Tribunale di Bologna le aveva ingiunto di pagare, in qualità di garante fideiussore, la somma di €. 46.579,37 oltre interessi e spese, in relazione a contratto di finanziamento n. 20042436131315 stipulato da Controparte_3 con Findomestic Banca S.P.A il 30 maggio 2018.
A sostegno dell'opposizione l'opponente eccepiva preliminarmente la nullità della clausola 3 della lettera di fideiussione (doc. n. 3 monitorio), contenente la rinuncia da parte dell'opponente ad avvalersi del termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto clausola conforme al modello ABI pagina 1 di 4
L'opponente chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del debitore principale a manleva in caso di condanna Controparte_3
.Si costituiva contestando ogni fondatezza dell'opposizione, chiedendo Controparte_1 l'integrale rigetto della domanda.
Veniva autorizzata la chiamata in causa di che non si costituiva. Controparte_3
Non concessa, con ordinanza del 19 febbraio 2024, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva esperita la mediazione obbligatoria prescritta dall'art. 5 e ss Dlgs.vo 4 marzo 2010, n.
28 con esito negativo.
La causa era istruita documentalmente ed all'udienza del 4 febbraio 2025 trattenuta in decisione ex art. 281 sexies terzo comma cpc.
2. Così brevemente riassunta in fatto la controversia, ritiene questo giudicante che l'opposizione proposta da ia fondata e meritevole di accoglimento. Parte_1
a. Preme evidenziare che l'opponente non ha contestato l'avvenuta stipula tra Controparte_3
e Findomestic Banca Spa del contratto di finanziamento n. 20042436131315 né l'intervenuta erogazione del finanziamento.
La difesa dell'opponente ha eccepito, nella sua pacifica qualità di consumatrice, la nullità della pattuita deroga dall'art. 1957 c.c contenuta nella clausola n.3.
Qualificando il rapporto contrattuale tra le parti come fideiussione specifica, in quanto la garanzia è riferita solo ed esclusivamente al contratto garantito (art.1) pertanto non può essere dichiarata la nullità del contratto di fideiussione per riproduzione delle clausole abusive dello schema ABI, non potendo qualificarsi come fideiussione omnibus.
Ciò posto, deve affermarsi tuttavia, avendo l'opponente eccepito tempestivamente la decadenza ex art. 1957 c.c, la nullità parziale del contratto di fideiussione in oggetto, ex art. 1419 c.c., in ragione della nullità della clausola n.3 derogatoria alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo. In tale clausola, l'opponente dispensa” Findomestic banca spa dall'agire verso il debitore principale, in caso di sua inadempienza, nei termini di cui all'art. 1957 c.c.”
Risulta documentato che l'opponente abbia sottoscritto il contratto di finanziamento come garante apponendo la propria firma in un documento separato ma consequenziale al contratto di finanziamento avente stessa data, approvando specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto, tra cui quella di cui all'art. 3.
Con particolare riferimento alla deroga dell'art. 1957 c.c la Cassazione, in una recente decisione, ha affermato che “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale, previsto all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca. In tal guisa, una siffatta clausola si appalesa senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore a una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando, peraltro, al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica
pagina 2 di 4 trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo “( d. lgs 6 settembre 2005, n. 206).
Tale disciplina si affianca a quella concorrente ex artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari, in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti. La disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo è funzionalmente volta a tutelare quest'ultimo a fronte della unilaterale predisposizione e imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente). Evidente è, pertanto, come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c.), sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore. La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento. Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativo portato” (vedi in tal senso Cass. Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2023, n. 27558).
b. Ritiene questo giudicante che il principio sopra espresso sia applicabile al caso di specie. In base alle superiori argomentazioni che si ritiene di condividere, deve affermarsi che la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 3 della fideiussione sottoscritta dall'opponente costituisce, in difetto di prova della trattativa individuale, nel caso di specie in alcun modo dimostrata, clausola nulla ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F e 36 del Codice del Consumo, limitando, peraltro, la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione della garanzia prestata.
Trattasi peraltro di nullità rilevabile anche d'ufficio. Dalla nullità della deroga pattuita alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. deriva la reviviscenza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale, pena l'estinzione della garanzia prestata in suo favore, il creditore avrebbe dovuto proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore principale.
c. Nel caso di specie il contratto di finanziamento, stipulato in data 30 maggio 2018, prevedeva un piano di rimborso in N. 108 rate, con prima rata da corrispondersi nel mese di giugno 2018 e a seguito di sofferenza l'estratto conto risulta chiuso in data 5 febbraio 2021 e raccomandata in data 13 dicembre 2021 di comunicazione cessione del credito con contestuale diffida di pagamento inviata ad . CP_3
La prima iniziativa giudiziale dell'opposta è stata esperita, nei confronti del debitore principale e della garante, in data 11 ottobre 2022, mediante il deposito del ricorso monitorio in esito al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo N. 5346/2022 oggetto della presente opposizione (Cass. Civ. n.
25197/2023) CP_ La clausola contrattuale n. 3) è nulla trovando applicazione l'art. 1957 cc, con la conseguenza che , non essendosi attivata nel termine di 6 mesi nei confronti del debitore principale, ma avendo atteso oltre due anni (passaggio a sofferenza 2020, deposito ricorso per ingiunzione 11.10.2022), è decaduta dalla garanzia fideiussoria d. Tale motivo e decisione risultano assorbenti di ogni altra contestazione.
pagina 3 di 4 In particolare risulta priva di pregio la contestazione dell'opponente relativa all'efficacia probatoria della lista movimenti prodotta dall'opposta nella considerazione che , come affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7329 del 20/03/2024 ha riconosciuto l'efficacia probatoria, fino a prova contraria, anche nei confronti del fideiussore del correntista . In particolare, quando il debitore principale non abbia impugnato gli estratti di saldo conto ai sensi dell'art. 1832 c.c., il fideiussore chiamato in giudizio dalla stessa banca per pagare l'importo dovuto non può sollevare contestazioni sulla definitività di tali estratti. “Infine, per ciò che attiene l'efficacia probatoria della lista movimenti certificata ex art. 50 TUB la quale reca la registrazione di tutte le movimentazioni intervenute […] si osserva quanto segue: “le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere”. (Cass., n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001
Risultano altresì prive di pregio le altre contestazioni (violazione del merito creditizio, mancata attivazione polizza assicurativa e sul quantum) in quanto generiche e prive di prova.
3. L'accoglimento dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il principio di soccombenza le spese di lite sono poste a carico dell'opposto. Tali spese vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 aggiornati, con riferimento al valore della causa ( medi per le prime due fasi e minimi per l'attività istruttoria in concreto limitatasi alla redazione memorie e per la fase decisoria in ragione della oralità della discussione )
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5346/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data
6/12/2022;
-rigetta la domanda di pagamento avanzata dall'opposta;
- condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€ 351,36 per spese, € 5261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a
Bologna, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati
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