Articolo 1 della Legge 5 giugno 1952, n. 644
Articolo 2
Versione
8 luglio 1952
Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione della quota delle spese dovute per la partecipazione dell'Italia alla Conferenza internazionale delle materie prime.
Entrata in vigore il 8 luglio 1952