Versione
8 luglio 1952
8 luglio 1952
Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione della quota delle spese dovute per la partecipazione dell'Italia alla Conferenza internazionale delle materie prime.
E' autorizzata la corresponsione della quota delle spese dovute per la partecipazione dell'Italia alla Conferenza internazionale delle materie prime.