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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente rel.
Dott. Silvia Di Matteo Consigliere,
Dott.. Pasquale Cabato G.A. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n.r.g. 4792\24, appello avverso Trib. Velletri sent. n. 429\24 tra già 9 -Avv. P. Perin Parte_1 Parte_2
- appellante - c/
contumace Controparte_1 appellato – IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la causa di cui all'oggetto veniva all'udienza del 5 marzo 2025 ex art. 348 (in forza di differimento disposto all'udienza del 12.2.25),
-nessuno è comparso (l'appellato non risulta costituito), come da verbale di udienza:
-le comunicazioni sono regolari;
-l'estinzione del giudizio d'appello è disciplinata secondo le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.);
-l'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181»;
-ne segue che, nella specie, va dichiarata l'estinzione del giudizio, e la cancellazione della causa dal ruolo;
-le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.);
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello di cui in epigrafe, e la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma data del deposito
Il Presidente est.
La Corte di Appello di Roma
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente rel.
Dott. Silvia Di Matteo Consigliere,
Dott.. Pasquale Cabato G.A. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n.r.g. 4792\24, appello avverso Trib. Velletri sent. n. 429\24 tra già 9 -Avv. P. Perin Parte_1 Parte_2
- appellante - c/
contumace Controparte_1 appellato – IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la causa di cui all'oggetto veniva all'udienza del 5 marzo 2025 ex art. 348 (in forza di differimento disposto all'udienza del 12.2.25),
-nessuno è comparso (l'appellato non risulta costituito), come da verbale di udienza:
-le comunicazioni sono regolari;
-l'estinzione del giudizio d'appello è disciplinata secondo le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.);
-l'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181»;
-ne segue che, nella specie, va dichiarata l'estinzione del giudizio, e la cancellazione della causa dal ruolo;
-le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.);
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello di cui in epigrafe, e la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma data del deposito
Il Presidente est.