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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/09/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1818/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1 in c.da Mancipa snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Silvano Domina;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Nicosia in c.da Mancipa snc, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Silvano Domina;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 12.12.2024 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.6.2026, a seguito del deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate,
a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2.10.2024, i coniugi e , premesso di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Nicosia, località Villadoro, in data 20.08.2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Nicosia, Numero
6, Parte II, Anno 2011, optando per il regime della separazione dei beni e precisando che dall'unione coniugale è nato il figlio (nato il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione Parte_3 personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 2.10.2024 e confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 7.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 12.12.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse del figlio minore
, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in Parte_3 ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato con note scritte depositate entro il termine perentorio del 7.5.2025, insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), nato Parte_1 C.F._1 ad Enna il 14.04.1975 e (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22.07.1983, che hanno contratto matrimonio concordatario in Nicosia, località Villadoro, in data
20.08.2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Nicosia, Atto n. 6, Parte II, Anno 2011;
- omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio minore ed ai rapporti Parte_3 economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il
2.10.2024, confermate con note scritte depositate in data 28.04.2025 entro il termine perentorio del
7.5.2025; - ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1 in c.da Mancipa snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Silvano Domina;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Nicosia in c.da Mancipa snc, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Silvano Domina;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 12.12.2024 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.6.2026, a seguito del deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate,
a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2.10.2024, i coniugi e , premesso di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Nicosia, località Villadoro, in data 20.08.2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Nicosia, Numero
6, Parte II, Anno 2011, optando per il regime della separazione dei beni e precisando che dall'unione coniugale è nato il figlio (nato il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione Parte_3 personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 2.10.2024 e confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 7.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 12.12.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse del figlio minore
, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in Parte_3 ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato con note scritte depositate entro il termine perentorio del 7.5.2025, insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), nato Parte_1 C.F._1 ad Enna il 14.04.1975 e (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22.07.1983, che hanno contratto matrimonio concordatario in Nicosia, località Villadoro, in data
20.08.2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Nicosia, Atto n. 6, Parte II, Anno 2011;
- omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio minore ed ai rapporti Parte_3 economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il
2.10.2024, confermate con note scritte depositate in data 28.04.2025 entro il termine perentorio del
7.5.2025; - ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta