Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 4 ottobre 2024
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 18/08/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01039/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2023, proposto da:
Gruppo di Intervento Giuridico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Colapinto e Filippo Colapinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari 141;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ITEA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della determinazione del dirigente Servizio VIA e VIncA del 15 novembre 2022, n. 388 “IDVIA 210 - Proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, giusta D.D. Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia n. 47 del 30.03.2017, avente oggetto “Estensione della sperimentazione - eseguita presso l’impianto autorizzato ex art. 211 del D. Lgs. 152/2006 con, ad ultimo, la D.D. del Servizio Ambiente della Provincia di Bari n. 1436 del 26.02.2014, sito in Gioia del Colle all’interno dello stabilimento “AC Boylers S.p.A.” (già “Ansaldo Caldaie S.p.A.”), fg. 31, p.lla 311, anche su partite di rifiuti pericolosi”. Proponente: ITEA S.p.a., sede legale in Via Conservatorio n.17 - 20122 Milano”, pubblicato in BURP n. 128 del 24 novembre 2022;
nonché
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al già menzionato provvedimento, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Puglia e di ITEA Spa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 369 dell’8 settembre 2023;
Viste le ordinanze collegiali n. 204 del 21 febbraio 2024 e n. 1042 del 4 ottobre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori l'avv. Filippo Colapinto, per la parte ricorrente, l'avv. Tiziana Colelli, per la Regione Puglia, e l'avv. Marianna Lopopolo, su delega orale dell'avv. Francesco Paolo Bello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Va premesso che il ricorrente Gruppo di Intervento Giuridico è un’associazione di protezione ambientale, con sede legale in Cagliari, riconosciuta, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986, con decreti n. 203 del 18 marzo 2016 del Ministro dell’Ambiente e n. 76 del 15 febbraio 2022 del Ministro della Transizione Ecologica.
Nel ricostruire la complessa vicenda procedimentale, vanno sinteticamente riportati le seguenti circostanze.
Con determinazione dirigenziale n. 1436 del 26 febbraio 2015, il Servizio Ambiente della Provincia di Bari aveva autorizzato ITEA S.p.A. ad avviare la sperimentazione per il trattamento dei rifiuti nell’impianto sito in Gioia del Colle all’interno dello stabilimento “AC Boylers S.p.A.”, già “Ansaldo Caldaie S.p.A.”.
In seguito, con decreto dirigenziale n. 47 del 30 marzo 2017, pubblicato su B.U.R.P. n. 42 del 6 aprile 2017, in applicazione del D.lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Puglia n. 11/2001, il Servizio Via e VIncA della Regione Puglia, relativamente al progetto proposto da ITEA S.p.A., ha:
- espresso “giudizio di compatibilità ambientale positivo e valutazione di incidenza ambientale favorevole”, salvo il rispetto di determinate prescrizioni;
- rilasciato l’ “Accertamento di Compatibilità Paesaggistica”, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla nota prot. n. 3060 del 21 marzo 2016 della Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto;
- rilasciato l’ “Autorizzazione ex art. 211 del D. lgs. 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio della proposta progettuale in oggetto”, salvo il rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti di cui alle determinazioni dirigenziali n. 907 del 24 febbraio 2017 e n. 1209 del 13 marzo 2017 della Città Metropolitana di Bari.
Nella specie, il progetto autorizzato aveva ad oggetto:
- l’estensione, anche ai rifiuti pericolosi, dell’attività di ricerca e sperimentazione, condotte presso l’impianto “AC Boilers S.p.A.”;
- l’inserimento di una nuova camera di combustione di forma cilindrica ad asse verticale, avente le stesse potenzialità termiche di quella già istallata (5MWt), per testare l’utilità di una diversa conformazione della camera di combustione. Nel provvedimento autorizzatorio era espressamente chiarito che: “Le due camere - poiché la configurazione impiantistica esistente ausiliaria è dimensionata per asservirne solo una alla volta – è previsto funzionino alternativamente e, pertanto, la capacità di trattamento dell'impianto nel suo complesso rimane non superiore a 5 tonnellate al giorno, in conformità ai disposti di cui all'art. 211 co.1 lett. b) del D. Lgs. 152/2006”.
Con istanza del 28 giugno 2022, ITEA ha richiesto la proroga dell’efficacia temporale del provvedimento di VIA riguardante l’ “Estensione della sperimentazione presso l’impianto autorizzato ex art. 211 del d. lgs. 152/2006”, in argomento.
Con determinazione dirigenziale n. 388 del 15 novembre 2022, pubblicata in BURP n. 128 del 24 novembre 2022, la Regione Puglia – Dipartimento ambiente, paesaggio, qualità urbana, Sezione autorizzazioni ambientali, Servizio VIA e VIncA ha autorizzato la proroga di 36 mesi relativamente all’efficacia temporale del “giudizio di compatibilità ambientale positivo e valutazione di incidenza ambientale favorevole”, espresso con la menzionata determinazione n. 47 del 2017.
2.- -Avverso la determinazione dirigenziale n. 388 del 2022, l’Associazione Gruppo di Intervento Giuridico ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 26 aprile 2023.
ITEA, con atto notificato il 22 maggio 2023, ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 48 c.p.a. e dell’art. 10 d.p.r. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale presso il competente TAR Bari.
L’Associazione ricorrente si è dunque costituita in giudizio presso questo TAR, per la prosecuzione in sede giurisdizionale del contenzioso, con atto notificato e depositato il 17 luglio 2023.
3.- L’Associazione ricorrente, nel premettere la propria legittimazione ad agire come soggetto tra i cui compiti istituzionali previsti dallo Statuto rientra la protezione dei valori ambientali, ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione o falsa applicazione dell’art. 14, commi 4 e 5, legge Regione Puglia n. 11/2001; dell’art. 25, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152/2006; dell’art. 211 d.lgs. n. 152/2006; del principio di legalità, per omessa ovvero apparente motivazione; eccesso di potere per falsità dei presupposti e difetto di istruttoria, abnormità.
La proroga è prodromica all’esercizio delle attività da parte di ITEA S.p.A.
In tema di autorizzazione d’impianti di ricerca e di sperimentazione, l’art. 211 del D.lgs. n. 152/2006 dispone una durata massima di due anni dell’efficacia dell’autorizzazione, “salvo proroga, che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni”.
Avendo il precedente giudizio di compatibilità ambientale positivo nonché la valutazione di incidenza ambientale favorevole validità ed efficacia pari ad un periodo di cinque anni, alcuna norma consente di prorogare per altri tre anni le valutazioni favorevoli allora espresse con determinazione dirigenziale n. 47 del 2017, per un’attività di sperimentazione e di ricerca che in ogni caso non potrà essere più svolta.
2) Violazione o falsa applicazione dell’art. 14, commi 4, 5 e 7 e dell’art. 15 della legge Regione Puglia n. 12/2011; degli artt. 25, 28, 269, 272 e 273-bis d.lgs. n. 152/2006; violazione o falsa applicazione d.lgs. n. 183/2017, della legge Regione Puglia n. 32/2018; omessa ovvero apparente motivazione; difetto di istruttoria, eccesso di potere carenza dei presupposti legittimanti.
L’impugnato provvedimento di proroga è illegittimo in quanto adottato in violazione dell’art. 15 della L.R. n. 11/2011, per omessa convocazione della Conferenza dei servizi. Inoltre non sono state considerati gli effetti sul progetto originario delle modifiche normative sopraggiunte di cui al d. lgs. n. 183 del 15 novembre 2017 ed alla legge Regione Puglia n. 32 del 16 luglio 2018, coi quali sono stati introdotti più stringenti parametri riguardo alle emissioni.
Per di più, la precedente determinazione dirigenziale n. 47 del 2017 è stata emessa nonostante il parere contrario di ARPA Puglia, organo tecnico consultivo della Regione Puglia, cui sono attribuite le funzioni di supporto per l’istruttoria e l’esame di progetti sottoposti alle procedure VIA (art. 6 legge Regione Puglia n. 11/2001).
3) violazione degli artt. da 8/13; dell’art. 14, commi 1 e 7 della legge Regione Puglia del 12 aprile 2001, n. 11; dell’art. 28 d.lgs. n. 42/2004; dell’art. 95 d. lgs. n. 152/2006 (ovvero, ratione temporis , 25 del d.lgs. 50/2016); omessa motivazione; eccesso di potere per motivazione incongrua ed inadeguata.
Il progetto non sarebbe corredato da uno studio d’impatto ambientale, con particolare riferimento alla valutazione di incidenza ambientale (VinCA), ed all’accertamento di compatibilità paesaggistica, richiesti anche per le proroghe dalle richiamate disposizioni legislative.
Mancherebbe inoltre la verifica preventiva dell’interesse archeologico, attualmente stabilita dall’art. 25 del D.lgs. n. 50/2016.
4) violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, lett. b) d.lgs. n. 152/2006; dell’art. 191, par. 2, TFUE (già art. 174, par. 2, TCE); degli artt. 3-ter, 178 e 301 d.lgs. n. 152/2006 ovvero del principio generale di precauzione (per richiamo ai principi generali dell’ordinamento comunitario ex art. 1, comma 1, legge n. 241/1990); violazione o falsa applicazione degli artt. 9 e 32 Costituzione; violazione o falsa applicazione del Regolamento n. 1907/2006 (regolamento Reach) – violazione o falsa applicazione d.m. 5 settembre 1994.
Sarebbe violato il principio di precauzione come conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, lett. b) d. lgs n. 152/2006, dell’art. 191, Par. 2, T.F.U.E. e degli artt. 9 e 32 della Costituzione. Ciò risulterebbe anche dalla consulenza tecnica, redatta nell’ambito dell’incidente probatorio di cui al procedimento penale 9994/2018 R.G.N.R. inerente la gestione dei rifiuti condotta da ITEA S.p.A. nell’esecuzione delle attività di ricerca e sperimentazione nell’impianto di Gioia del Colle.
5) violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 22 e 25 del d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per manifesta illogicità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; violazione o falsa applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La determinazione impugnata sarebbe stata adottata in assenza di uno studio di impatto ambientale (SIA).
4.- ITEA S.p.A. si è costituita in giudizio con atto depositato il 19 luglio 2023.
Con memoria depositata il 1° settembre 2023 ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire in capo all’Associazione ricorrente nonché l’ulteriore profilo di inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto, nemmeno con l’odierno ricorso.
Nel merito ha replicato alle argomentazioni di parte ricorrente sostenendo la loro infondatezza nel complesso e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La Regione Puglia, a sua volta, si è costituita con atto depositato il 5 settembre 2023. Con memoria depositata il 19 gennaio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Città Metropolitana di Bari, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
5.- Con ordinanza n. 369 dell’8 settembre 2023, la Sezione - ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. - ha accolto la richiesta di misure cautelari ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito.
In esito all’udienza del 20 febbraio 2024, con ordinanza collegiale n. 204 del 21 febbraio 2024, la Sezione, preso atto della richiesta di rinvio depositata da parte ricorrente, ha <<Rilevato, in particolare, che, in data 23.1.2024, la Città Metropolitana di Bari - Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, ha convocato - giusta l’allegata nota prot. n. 6547/2024 - la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., volta all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, da parte delle diverse Amministrazioni e/o Enti interessati, in relazione alla richiesta presentata da ITEA S.p.A. di autorizzazione, ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006, dell’impianto di ricerca e sperimentazione denominato “Ossidocombustione Pressurizzata senza Fiamma - ISOTHERM” per il trattamento di rifiuti speciali, ubicato in agro di Gioia del Colle, Via Milano, Km. 1,600>>.
In esito all’udienza del 1° ottobre 2024, con ordinanza collegiale n. 1042 del 4 ottobre 2024, la Sezione ha accolto l’istanza di ulteriore rinvio formulata dalla parte ricorrente con memoria depositata il precedente 10 settembre.
6.- La causa è stata quindi rinviata all’udienza pubblica del 29 aprile 2025.
In vista dell’udienza, ITEA con memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 28 marzo 2025, nonché di replica, depositata il 7 aprile 2025, ha fatto presente che la Città metropolitana di Bari non ha ancora adottato un provvedimento finale rispetto all’istanza di autorizzazione dalla stessa presentata ai sensi dell’art. 211, nonostante l’ampio periodo di tempo trascorso dalla sua presentazione (novembre 2022), l’intervenuta declaratoria in data 22 maggio 2024di conclusione positiva del procedimento, innumerevoli altri scambi di corrispondenza, lo svolgimento in data 12 febbraio 2025di un ennesimo incontro presso la sede dell’Amministrazione, un sopralluogo presso l’impianto svolto dalle autorità in data 25 febbraio 2025. Proprio in ragione di ciò, ITEA ha instaurato un giudizio avverso il silenzio inadempimento serbato dalla CMB, pendente dinanzi a questa stessa Sezione con R.G. n. 1512/2024.
Le parti hanno quindi depositato memorie e repliche con le quali hanno ribadito le rispettive posizioni e controbattuto agli assunti delle controparti.
A conclusione dell’udienza, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
DIRITTO
1.- Può soprassedersi dall’esame degli eccepiti profili di inammissibilità per carenza di legittimazione dell’Associazione ricorrente nonché per mancata impugnazione dell’atto presupposto, avuto riguardo all’infondatezza nel merito del ricorso.
2.- Va preliminarmente chiarito che, con la Determinazione Dirigenziale n. 388 del 15 novembre 2022, la Regione Puglia ha accolto l’istanza di proroga proposta dalla controinteressata ITEA del “giudizio di compatibilità ambientale positivo e valutazione di incidenza ambientale favorevole”, espresso con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 30 marzo 2017.
E’ bene precisare che la determinazione impugnata estende: “esclusivamente l’efficacia temporale del giudizio di compatibilità ambientale comprensivo di valutazione di incidenza di cui alla D.D. n. 47 del 30.03.2017 e non anche l’efficacia dei titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella medesima D.D., nonché alla stessa allegati, che sono rinnovati e riesaminati, controllati e sanzionati con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia”.
Nella determinazione impugnata si precisa infatti che il provvedimento di proroga:
“o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti; o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale; o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo; o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico; o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'impianto”.
Chiarito l’esatto contenuto della determinazione oggetto del presente giudizio, vanno quindi analizzate le doglianze di parte ricorrente.
2.- Infondata è la prima censura.
Come sopra chiarito, oggetto del presente giudizio non è l’autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione, rilasciata ai sensi dell’art. 211 d. lgs. n. 152/2006 in favore di ITEA, bensì la determinazione dirigenziale n. 388 del 2022 che si limita alla proroga di una VIA già rilasciata con la determinazione dirigenziale n. 47 del 2017, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della L. R. n. 11/2001 e dell’art. 26, comma 6, vigente ratione temporis e dell’art. 25, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2016.
La procedura di autorizzazione e proroga della stessa, da una parte, e quella di VIA e relativa proroga, dall’altra, costituiscono procedure differenti, disciplinate da disposizioni diverse e poste in capo ad autorità distinte.
La proroga del provvedimento di VIA trova la sua regolamentazione nell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006, secondo cui: “… decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario”.
La disposizione normativa di riferimento non prevede, pertanto, l’obbligo di avviare una nuova fase di consultazione o partecipazione degli Enti e dei soggetti potenzialmente interessati.
Requisito essenziale per la legittimità di una mera proroga è dunque la sussistenza, al momento dell’istanza, dell’efficacia dell’atto da prorogare, ferme restando le condizioni e i requisiti sui quali l’atto originario si fonda.
La proroga non richiede quindi la reiterazione del procedimento di VIA - come chiaramente si evince dal richiamato art. 25, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 – salvo che sia già decorsa l’efficacia temporale del provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato.
Nella fattispecie in esame, l’impugnata determinazione dirigenziale n. 388 del 2022 ha un chiaro contenuto di proroga formale della determinazione di VIA rilasciata a suo tempo con determinazione n. 7 del 2017.
3.- Infondata e parzialmente inammissibile è la seconda censura.
L’art. 15, comma 1, della Legge regionale Puglia n. 12 del 2011 richiede la convocazione della conferenza di servizi alla procedura di VIA e non già a quella di sua proroga. Non a caso, al comma 5 la disposizione precisa che “i lavori della Conferenza di servizi si concludono almeno quindici giorni prima della data di scadenza del termine per l’adozione del provvedimento di VIA.
D’altronde, si ribadisce, il procedimento di proroga della VIA si limita ai seguenti aspetti:- alla mera valutazione dell’estensione degli effetti temporali e non anche alla specifica valutazione dell’impatto ambientale del progetto, da effettuarsi nella diversa sede del rilascio del titolo stesso.
- allo stato dei luoghi, al quadro programmatico ed alle sopravvenute norme in materia di tutela delle matrici ambientali
- nell’appurare l’assenza di sopravvenute rilevanti modifiche delle condizioni esistenti al momento del rilascio del titolo.
Non sussiste pertanto alcuno dei vizi contestati dall’associazione ricorrente rispetto all’attività istruttoria svolta ed ai relativi esiti.
Inammissibile è, altresì, la specifica doglianza relativa al fatto che l’autorizzazione di cui alla a precedente determinazione dirigenziale n. 47 del 2017 sia stata rilasciata nonostante il parere contrario dell’ARPA Puglia.
La censura è, in primo luogo, tardiva perché avrebbe dovuto essere formulata in sede di tempestiva impugnazione della determinazione n. 47 del 2017.
In ogni caso, la stessa è infondata, posto che la determinazione 47 del 2017 è stata adottata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge regionale n. 11 del 2001 vigente ratione temporis, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 15 della stessa Legge regionale n. 11 del 2001, riunitasi nelle sedute di lavoro del 2 marzo 2016 e del 26 gennaio 2017.
4.- Inammissibile e comunque infondata è la terza censura.
La ricorrente muove rilievi sulla legittimità del progetto autorizzato ai sensi dell’art. 211 d. lgs. 152/2006, oggetto di VIA.
In disparte la considerazione che tali rilievi si rivolgono ancora una volta avverso la precedente determinazione dirigenziale n. 47 del 2017, atto presupposto, mai impugnato, della determinazione dirigenziale n. 388 del 2022, con conseguente profilo di loro inammissibilità, nel merito si ribadisce la constatazione che il procedimento di proroga della VIA si limita alla mera valutazione dell’estensione degli effetti temporali del titolo già rilasciato e non anche alla valutazione specifica dell’impatto ambientale del progetto.
Riguardo inoltre all’omesso coinvolgimento della Soprintendenza Archeologica, si osserva che la determinazione dirigenziale n. 47 del 2017 è stata rilasciata ai fini dell’ “Accertamento di Compatibilità Paesaggistica” nel rispetto delle prescrizioni di cui alla nota della Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto prot. n. 3060 del 21 marzo 2016. In quest’ultima si chiarisce testualmente che: “l’area interessata dall’intervento non è soggetta a dichiarazione di interesse archeologico ai sensi del D. lgs. 42/04. Tuttavia, ai fini del parere di chi scrive, considerata la valenza archeologica del territorio murgiano in cui ricade l’intervento previsto, si chiede che la documentazione progettuale sia integrata mediante apposita Carta del Rischio Archeologico, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 16 n. 42/2004 e dell’art. 95 del D.lgs. n. 152/2006, ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico del sito oggetto di intervento. Si invita pertanto a prendere contatto con questa Soprintendenza per il seguito di competenza”.
La richiesta ha avuto riscontro, tanto che ITEA ha preso contatto con la Soprintendenza e, con nota dell’11 aprile 2016, ha precisato che: <<l’installazione, prettamente sperimentale, oggetto della proceduta di VIA è già stata esercitata in zona industriale, precisamente all’interno del complesso di ACboller SpA (ex Ansaldo Caldaie SpA). Le uniche attività di scavo ad eseguirsi per l’installazione del cd. “reattore verticale” interesseranno una limitata superficie di circa 20 m2 ed avranno una profondità massima di circa due metri, inoltre si precisa che il suddetto scavo verrà realizzato in una zona costruita, infatti, l’area interessata è già caratterizzata da una pavimentazione di tipo industriale. Ad ogni buon conto, e considerata la detta destinazione dell’area, qualora l’Ente in indirizzo lo ritenga opportuno e necessario, la Scrivente [ndr. ITEA spa], nel comunicare l’inizio dei lavori, provvederà a nominare un archeologo per supervisionare l’attività di scavo affinché sia verificata l’eventuale presenza di resti archeologici>>.
Dell’avvenuta interlocuzione tra ITEA e Soprintendenza Archeologica è fatta menzione nelle premesse della Determinazione n. 47 del 2017.
A seguito di attività preliminari allo scavo, è poi emerso che la zona risultava già infrastrutturata sino a circa cm 115 nel sottosuolo con presenza di materiale incoerente di riporto proveniente da scavi pregressi. Per di più, le fondazioni necessarie si ponevano ad una profondità di soli 95 centimetri e non di 2 metri, come indicato nel progetto allegato all’istanza per il rilascio della VIA favorevole, con la conseguenza che non risultava più necessaria la nomina di un archeologo per supervisionare le attività di scavo che non avrebbero superato la soglia dei 115 centimetri di profondità, rilevante ai fini archeologici.
5.- Infondata è la quarta censura.
Vero che il principio di precauzione, codificato dall’art. 191 del TFUE e dall’art. 3-ter, comma 1, del d. lgs n. 152/2006 costituisce non solo un presupposto di legittimazione ma anche un parametro di validità delle azioni amministrative in materia di ambiente, salute e sicurezza pubblici (cfr. in questo senso, Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2023, n. 5)
Nel caso di specie, il principio di precauzione di cui all’art. 191, paragrafo 2, del TFUE deve essere rapportato al carattere sperimentale e non direttamente operativo dell’attività che ITEA intende svolgere.
Peraltro, come sopra più volte chiarito, il procedimento di proroga della VIA si limita alla mera valutazione dell’estensione degli effetti temporali del titolo già adottato e non anche alla specifica valutazione dell’impatto ambientale del progetto. Pertanto, la valutazione vera e propria circa il rispetto del principio di precauzione, invocato dall’Associazione ricorrente, non può che essere rapportato alla fase originaria relativa al rilascio del titolo autorizzatorio.
Per questo aspetto non appaiono rilevanti le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell’incidente probatorio intervenuto nell’ambito del procedimento penale 9994/2018 R.G.N.R. inerente alla gestione dei rifiuti, operata con finalità sperimentali.
Riguardo all’ulteriore profilo di censura, relativo alla mancata applicazione della disciplina cd REACH, di cui al Regolamento 1907/2006/CE, si osserva che, in disparte i profili di inammissibilità della doglianza relativamente alla determinazione dirigenziale n. 47 del 2017, per omessa sua tempestiva impugnazione, il procedimento amministrativo che ha portato al rilascio del titolo nonché alla sua proroga non è in ogni caso soggetto all’applicabilità della menzionata disciplina cd REACH.
Il Regolamento CE n. 1907/2006 disciplina gli oneri di registrazione, valutazione, autorizzazione e gli obblighi di restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ed istituisce l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, allo scopo di “assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.”.
Il Regolamento dovrebbe inoltre “promuovere lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano.”.
L’art. 6 del predetto Regolamento stabilisce che qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all'anno presenta una registrazione all'agenzia.
Gli artt. 55 e seguenti statuiscono l’obbligo di autorizzazione nel caso in cui si fosse in presenza di sostanze considerate estremamente pericolose (SVHC), incluse nell’Allegato XIV del Regolamento medesimo.
Trattasi di adempimenti ai quali l’installazione dell’impianto potrà essere sottoposta nella fase di sua concreta realizzazione, esercizio e produzione e sempre che ne sussistano le condizioni tecnico scientifiche per qualificare il materiale vetroso quale sostanza o preparato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV; 178 luglio 2022, n. 6092).
Pertanto, ITEA, in sede di procedimento di proroga della VIA, non era vincolata alla disciplina specifica di cui al Regolamento CE n. 1907/2006.
6.- Infondata è la quinta censura, sulla quale valgono le considerazioni già svolte nel corso dell’esame dei precedenti motivi di ricorso, in ordine agli adempimenti prescritti riguardo al procedimento volto alla proroga temporale della VIA, distinto da quello volto al rilascio della stessa.
7.- In considerazione dell’elevata conflittualità sviluppatasi fra le parti e e della complessità dell’iter procedimentale e giurisdizionale riguardante la controversia in esame, si ravvisano i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO