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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile recante il n. 14074/2023 RG promosso da nata in [...] il [...] , Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Palermo che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nato in [...] il [...], CP_1
RESISTENTE-
CONTUMACE
e nei confronti di nato in [...] il [...] e , Controparte_2 CP_3
nata in Biancavilla il [...] in [...] curatore speciale
1
LITISCONSORTI
NECESSARII
Precisate le conclusioni all'udienza in data 13/6/2024 dinnanzi al Giudice delegato e relatore, Cons. dott. Cannata Baratta, la causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la decideva in esito al decorso in data 2/10/2024 dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia della separazione personale dal coniuge CP_1
.
[...]
Esponeva che il matrimonio, celebrato il 15/7/2010 e dal quale erano nati due figli il 22/5/2010 e il 28/8/2014, si era rivelato infelice CP_2 CP_3
a causa del comportamento dell'altro coniuge, che aveva causato in via esclusiva il fallimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza. Svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Con provvedimento in data 20/2/2024 quivi di seguito trascritto in partibus quibus veniva così disposto: “Il
Giudice RELATORE DELEGATO Cons. dott. Cannata Baratta della;
Pt_2
letto il ricorso proposto da (proc. n. 14074/2023 Parte_1
RG al Giudice RELATORE DELEGATO, odierno estensore, trasmesso in data 15/2/2024) con il quale che Parte_1
pur - in regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativamente ai figli minorenni nato in [...]_2
2 il 22/5/2010 e , nata in [...] il [...] il primo CP_3
anteriormente e la seconda dal matrimonio contratto in data 15/7/2010 con – chiede semplicemente l'affidamento esclusivo dei CP_1
figli minorenni e - deduce tuttavia che “sin da subito CP_2 CP_3
la convivenza si è rivelata infelice e fonte di sofferenza per la ricorrente, vittima delle violenze e dei maltramenti messi in atto dal sig. CP_1
, il quale rera solito sottoporre la sig.ra ad
[...] Parte_1
abituali condotte lesive dell'integrità fisica e morale della stessa, finanche alla presenza dei figli minori della coppia” evidenziando, in particolare, “l'evento risalente alla data del 1/5/2022 durante il quale il sig. si scagliava contro la moglie, sferrandole dei pugni e CP_1
tirandole i capelli, provocandone una frattura del setto nasale e una ferita al cuoio capelluto” e precisando che il “si trova sottoposto CP_1
alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, disposta nell'ambito del procedimento penale RG
Trib. 4608/2023, nel quale il resistente risulta imputato per i delitti di maltrattamenti contro i familiari” con “l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di persone minori” “resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale” scaturito “dall'arresto del sig. CP_1
avvenuto in data 23/3/2023”; ritenuto che, nella fissazione della udienza di comparizione delle parti deve – ordinariamente - tenersi conto, della necessità di armonizzare i tempi di trattazione e definizione della presente con quelli di trattazione e definizione di tutte le numerose cause pendenti sul ruolo;
invero, all'immane contenzioso
“ordinario”, si aggiungono – e costituiscono, anzi, l'elemento centrale e pregnante della complessissima ed amplissima materia assegnata tabellarmente alla Prima Sezione Civile del
Tribunale di Catania, privo di Sezione Specializzata - le numerosissime e delicatissime cause in materia di famiglia (in tutti i previsti stadi provvedimentali, presidenziale, istruttorio, decisorio e camerale in sede di modifica e revisione) e minori (enormemente ampliatesi in esito alla attribuzione al
Tribunale ordinario di competenze prima attribuite al Tribunale per i Minorenni), ben evidenziato che, al
14/6/2017 sono risultati pendenti sul ruolo del Giudice, odierno estensore, ben 1.604 procedimenti contenziosi in RG oltre agli innumerevoli procedimenti altresì contenziosi in RGVG (modifiche,
3 revisioni, etc.), più che doppi rispetto a quelli in carico agli altri Giudici della Sezione e che dall'anno 2018 si è aggiunta la presidenza dei collegi di ricusazione;
deve poi valorizzarsi
L'ESIGENZA DI ASSICURARE AI PROCEDIMENTI GIA' FISSATI, MA NON URGENTI, E
DUNQUE NON POTUTI TRATTARE DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE (da marzo
2020 in poi) da 19, LA PRIORITARIA TRATTAZIONE PER ORDINE DI RUOLO;
CP_4 ritenuto tuttavia che, nel ricorso de quo, vengono rappresentate e prospettate situazioni e condizioni relative alla prole minorenne che legittimano ECCEZIONALMENTE, pur con grave personale sacrificio del Giudice Delegato, UNA FISSAZIONE
ANTICIPATA – RISPETTO AI TEMPI ORDINARI – DELLA
UDIENZA DI COMPARIZIONE, ai fini delle determinazioni anche officiose del Tribunale in punto di affidamento e collocamento delle minori e di determinazione dell'an e del quantum dei tempi e modalità di incontro con la stessa del genitore non affidatario e/o collocatario;
ritenuto che
, il contenzioso in atti nel presente giudizio che - al di là del petitum formale – si appalesa di natura eminentemente “de responsabilitate” ALLA STREGUA DELLE ALLEGAZIONI DELLA
RICORRENTE (si auspica il definitivo tramonto del riferimento alla
“potestas” genitoriale invero soppressa con Legge dello Stato nel lontano
2013 in peraltro affatto tardivo ossequio alle statuizioni precettive di cui alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla
Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176 e, sostituita con la radicalmente diversa “responsabilità genitoriale”), con conseguente
IMPRESCINDIBILE necessità, - certa in ogni caso la legittimazione sostanziale dei figli giusta “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE
DI DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED
4 AZIONABILI” (in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282) di assicurare al minore anche la necessaria soggettività (capacità) processuale, ed attesi il gravissimo E RADICALE contrasto e la irriducibile conflittualità tra i genitori POSTA LA RESA PROSPETTAZIONE “DE
RESPONSABILITATE” DELLE ALLEGAZIONI DELLA
RICORRENTE - di procedersi alla nomina di curatore speciale dei figli minorenni e siccome litisconsorti necessarii al fine CP_2 CP_3
di consentire l'esercizio delle prerogative agli stessi spettanti: ed invero ai sensi dell'art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77,: “1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti”: ora appunto, afferma la Corte Nomofilattica che “l'esercizio della responsabilità genitoriale può ben essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione o comunque risentirne e che, anche nell'ambito di un giudizio di separazione, o di divorzio, o promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.” (Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32359) CON
LA NECESSITATA – LOGICAMENTE E GIURIDICAMENTE E,
DUNQUE, SILLOGISTICAMENTE - CONSEGUENZA, DA
SIFFATTE PREMESSE DEDOTTA CHE, SIFFATTE
STATUIZIONI HANNO SEMPRE NATURA “DE POTESTATE”
5 (recte, “DE RESPONSABILITATE”) ONDE, come condivisibilmente è stato recentissimamente ribadito in sede nomofilattica “Ad avviso di questo Collegio (che, in parte qua, integralmente condivide le argomentazioni della già citata Cass. n. 5256 del
2018), nei cd. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore
(che potrebbe presentare il ricorso, o aderire a quello depositato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la reiezione) e dovendo, pertanto, trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi
è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale - con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l'incapace (art. 78 c.p.c., comma 2) - ogni volta che l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività
(cfr.Cass. n. 1957 del 2016, Cass. n. 16533 del 2010, Cass. n. 12290 del 2010, tutte richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 5256 del 2018)” (in termini,
Cass.,12/11/2018, n. 29001);
e già Corte Cost., 30/1/2002, n. 1 aveva rilevato che,“Tale prescrizione, ormai entrata nell'ordinamento, è idonea ad integrare - ove necessario - la disciplina dell'art. 336, secondo comma, cod. civ., nel senso di configurare il minore come
"parte" del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ. (cfr. ordinanza n. 528 del 2000)” e che, la Corte Nomofilattica a Sezioni Unite, nel rappresentare la simmetria ordinamentale tra i provvedimenti de potestate e i provvedimenti concernenti l'affidamento CP_5
dei figli minorenni, ne puntualizza la sottrazione “alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”: “Ancora, gli argomenti su cui si fonda l'indirizzo tradizionale, secondo cui, a differenza della modifica delle condizioni di separazione e divorzio, la
6 definitività e la decisorietà dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c.sarebbe esclusa in ragione del fatto che essi attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale e sono assunti nell'esclusivo interesse del minore, non tengono, rispettivamente, conto che l'esercizio della responsabilità genitoriale può ben essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione o comunque risentirne e che, anche nell'ambito di un giudizio di separazione, o di divorzio, o promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.” (Cass., Sez.
Un., 13/12/2018, n. 32359), e recentissimamente la Corte Nomofilattica ha ribadito, in relazione alle statuizioni “de potestate” che “si verte in una materia nella quale il giudice competente dispone di poteri officiosi d'iniziativa ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n.
7160 del 12 aprile 2016 e n. 19343 del 29 settembre 2016)” (così, in termini Cass., 30/1/2020, n. 2076) e che “il giudice, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacchè è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in
7 cui non vi era già più la convivenza familiare - all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato…” (così, in termini, Cass., 31/12/2020, n. 29999); deve inoltre ben evidenziarsi che, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della
Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n.
1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta Convenzione di
New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale “devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18) ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale,
8 dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.
77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio
d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei
Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona); inoltre, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità”
(Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla
Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta Convenzione di New
York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto
9 il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo
“sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità potestativa” – detto “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della “genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella
“responsabilità comune” (art. 18 della Convenzione di New York) quale definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel
“clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di “genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale “tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316
10 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c., costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini, Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30
(sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del
2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la
Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la
Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile
1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte Costituzionale, 28/03/2022,
n.79);
11 e deve essere ben chiaro il definitivo tramonto della cd. “genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla Convenzione di New York ed indi soppiantata dalla “genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale”; non può poi omettersi di evidenziare, sempre nella direzione della
“genitorialità funzionale”, quanto prescritto dall'art. 29 della Convenzione di New York a tenore del quale “l'educazione del fanciullo DEVE avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni
Unite;
c) …;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici…”; deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della
Costituzione della Repubblica “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità”; a tenore della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
12 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n.
176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo” essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio
d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei
Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona
26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21: “Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio,
la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”; non può poi omettersi d'evidenziare che con il recente pronunciamento n. 13217/2021 in data 17/5/2021 la Corte Suprema di Cassazione, ha opportunamente ribadito che “in materia di affidamento dei figli minori, è stato affermato che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione
13 del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass., n. 28244/19)”; in relazione alle allegazioni della ricorrente a Parte_1
tenore delle quali “sin da subito la convivenza si è rivelata infelice e fonte di sofferenza per la ricorrente, vittima delle violenze e dei maltramenti messi in atto dal sig. , il quale rera solito CP_1
sottoporre la sig.ra ad abituali condotte lesive Parte_1
dell'integrità fisica e morale della stessa, finanche alla presenza dei figli minori della coppia” evidenziando, in particolare, “l'evento risalente alla data del 1/5/2022 durante il quale il sig. si scagliava CP_1
contro la moglie, sferrandole dei pugni e tirandole i capelli, provocandone una frattura del setto nasale e una ferita al cuoio capelluto” e precisando che il “si trova sottoposto alla misura CP_1
14 cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, disposta nell'ambito del procedimento penale RG Trib.
4608/2023, nel quale il resistente risulta imputato per i delitti di maltrattamenti contro i familiari” con “l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di persone minori” “resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale” scaturito “dall'arresto del sig. CP_1
avvenuto in data 23/3/2023”, devono indi quivi richiamarsi le norme e principi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), fatta a Istanbul il 11/5/2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/6/2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1/8/2014 ex art. 75 legge di ratifica, e, CP_6
peraltro, oggetto indi di ADESIONE DIRETTA anche da parte della
Unione Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima
Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la UE con decorrenza 1/10/2023 in relazione alle previsioni e prescrizioni quivi di rilievo quivi di seguito trascritte:
Articolo 33 Violenza psicologica
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.
Articolo 34 Atti persecutori
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso
15 nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità;
Articolo 35 Violenza fisica
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.
Articolo 43
I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.
Articolo 46
Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente
Convenzione:
a il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
c il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
16 d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
e
…”;
ritenuto altresì che, alla stregua della resa prospettazione, va disposto l'ascolto dei figli minorenni nato in [...] il Controparte_2
22/5/2010 e , nata in [...] il [...] ai sensi e CP_3
per gli effetti dell'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio
d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, a tenore del quale “nei procedimenti che riguardano un minore, l'Autorità Giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve…
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore;
- permettere al minore di esprimere la propria opinione;
c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”;
e deve ben rimarcarsi che“l'obbligatorietà dell'audizione del minore anche nel regime giuridico previgente era stata sancita dal fermo orientamento di questa Corte (tra le più recenti Cass. 11687 del 2013). In particolare è stato affermato (Cass. 19202 del 2014) che l'audizione è
"una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l'interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui
è coinvolto". L'iniziale qualificazione giuridica dell'ascolto come un elemento necessario dell'istruzione probatoria nei procedimenti riguardanti i minori è stata ritenuta del tutto riduttiva al fine di
17 comprendere la natura e la funzione dell'adempimento. L'ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell'interesse del medesimo” “Tale prioritario rilievo non determina l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse. E' tuttavia, ineludibile, una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento anche in correlazione con l'intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione, sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse. (Cass. 13241 del 2011)” (così, in termini, Cass., 26/3/2015, n. 6129 che ha dunque conseguentemente ritenuto la “la fondatezza della censura sotto lo specifico profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella valutazione del contenuto dell'audizione del minore oltre che della violazione del principio secondo il quale l'opinione del minore costituisce un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse alla luce dell'art. 12 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo;
dell'art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 1996 relativa all'esercizio dei diritti dei minori, ratificata con L. n. 77 del 2003; dell'art. 24, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della norma interna (art. 155 sexies cod. civ.) applicabile ratione temporis
(ex multis Cass. 11687 del 2013 per la completezza dei richiami)”,
18 ulteriormente evidenziandosi che, con recente pronunciamento nomofilattico è stato condivisibilmente detto che “Come già questa
Corte ha avuto modo di affermare, in via di principio VA INFATTI
PREVIAMENTE RIMARCATA LA CENTRALITÀ CHE IL DIRITTO
ALL'ASCOLTO ASSUME NELL'ATTUALE ASSETTO CP_7
MATERIA, DELLA QUALE ESSO COSTITUISCE REGOLA
FONDAMENTALE E TENDENZIALMENTE INDEROGABILE (Cass.
n. 18649 del 27/07/2017), anche se le dichiarazioni del minore poi non vincolano il giudice nell'adozione dei provvedimenti nel suo superiore interesse.
Nè è poi trascurabile nell'economia del procedimento la circostanza che
L'AUDIZIONE DEL MINORE NON È INCOMBENTE FINE A SE
STESSO VOLTO A DARE MERO ADEMPIMENTO AD UN OBBLIGO
PIÙ GENERALMENTE SANCITO DALLA LEGGE, MA MIRA, NEL
SEGNO DI UN'ACCRESCIUTA CONSIDERAZIONE DELLA
DIGNITÀ DEL MINORE QUALE PERSONA IN GRADO DI
ESPRIMERE UNA VOLONTÀ AUTONOMA, A METTERE IL
GIUDICE IN CONDIZIONI DI POTER VALUTARE DE VISU ET DE
AUDITU, SE LO STESSO SIA STATO ADEGUATAMENTE
INFORMATO SULLE VICENDE PROCESSUALI IN ATTO E
QUANTO QUESTI ABBIA DA DIRE E/O MANIFESTI IN MERITO AI
RAPPORTI PERSONALI E FAMILIARI SOTTOSTANTI…” (COSÌ, IN
TERMINI, CASS., 6/11/2019, N. 28521) IN PIENA CONTINUITÀ,
DUNQUE, CON IL BELLISSIMO ENUNCIATO NOMOFILATTICO
A TENORE DEL QUALE “L'ASCOLTO È INFATTI UNA
RELAZIONE TENDENZIALMENTE DIRETTA FRA IL GIUDICE E
Pers IL MINORE CHE , ALL'INTERNO DEL PROCESSO, Per_2
19 ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL MINORE AL
PROCEDIMENTO CHE LO RIGUARDA” (Cass., 24/5/2018, n. 12957); recentissimo pronunciamento nomofilattico della Suprema Corte ribadisce poi che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio,
l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. TALE
ADEMPIMENTO NON PUÒ ESSERE SOSTITUITO DALLE
RISULTANZE DI UNA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO, LA
QUALE ADEMPIE ALLA DIVERSA ESIGENZA DI FORNIRE AL
GIUDICE ALTRI STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER
INDIVIDUARE LA SOLUZIONE PIÙ CONFACENTE AL SUO
INTERESSE (CASS., N. 23804/21; N. 1474/21). In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori,
l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda (Cass., n. 1474/21)” (così, in termini,
Cass., 24/3/2022, n. 9691); e ben si rammentino le auree considerazioni di cui in Cass., 26/03/2010, n.7282 che, partendo dalle prescrizioni di cui alla
Convenzione di New York e di cui alla Convenzione di Strasburgo afferma
20 che “conseguenza altrettanto rilevante della nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul minore "soggetto" titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi ed azionabili, è che la sua audizione (pur quando sia facoltativa), non può essere qualificata un atto di indagine, ovvero un accertamento su di esso, rientrante nella categoria di quelli rivolti a convincere il giudice in ordine alla sussistenza o meno di determinati fatti storici, bensì lo strumento diretto per raccogliere le opinioni nonchè le valutazioni ed esigenze rappresentate dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto;
e nel contempo per consentire al giudice di percepire con immediatezza, attraverso la voce del minore e nella misura consentita dalla sua maturità psicofisica, le esigenze di tutela dei suoi primari interessi. Il che risulta conforme alle direttive poste dalle due Convenzioni menzionate, le quali non si riferiscono affatto ad un diritto del minore ad essere interrogato in forma di testimonianza, nonchè di convincere il giudice in ordine all'esistenza o meno di determinati fatti storici, MA ASSEGNANO AL SUO
[...]
DI UN Controparte_8
DIRITTO DELLA PERSONALITÀ”; orbene, come condivisibilmente affermato in sede Nomofilattica dalla Suprema Corte, per argomenti, dunque, applicabili a fortiori ed a a Pt_3
di 13 anni compiuti e de plano a di 9 anni CP_2 CP_3
compiuti- “L'audizione del minore infradodicenne presuppone (anche) che lo stesso sia capace di discernimento in relazione alla sua età ed al grado di maturità.
Il riscontro di tale capacità è devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice e non necessita di specifico accertamento positivo d'indole tecnica specialistica, anticipato rispetto al tempo dell'audizione. Tale capacità, peraltro, non può essere esclusa con mero riferimento al dato anagrafico del minore, se esso non sia di per sè solo univocamente indicativo in tale senso, mentre può presumersi in genere
21 ricorrente, anche considerati temi e funzione dell'audizione, quando si tratti di minori per età soggetti ad obblighi scolastici e, quindi, normalmente in grado di comprendere l'oggetto del loro ascolto e di esprimersi consapevolmente” (così, in termini, Cass.,
19/1/2015, n. 752, nella fattispecie all'esame della Corte Nomofilattica – che ha rigettato il proposto ricorso - trattavasi di una bambina dell'età di otto anni e tre mesi ed il ricorso indi dalla Corte rigettato era stato proposto per asserta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 155 sexies c.c., nonchè della
Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, in punto di capacità di discernimento del minore, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3".
La ricorrente sostiene che con la decisione impugnata è stato violato il disposto delle rubricate norme, in quanto l'audizione della minore, di età inferiore ai 12 anni, avrebbe dovuto essere preceduta da un'indagine sulla ricorrenza della sua capacità di discernimento, la quale non avrebbe potuto trovare riscontro nella sua età di otto anni e tre mesi all'epoca dell'ascolto e che comunque avrebbe dovuto essere approfondita tramite altri mezzi istruttori, quali eventualmente una c.t.u..”); infine, in ordine alle modalità più idonee di siffatto ascolto, basterà rammentare, oltre a quanto già detto, che “la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1^ n.
7282 del 26 marzo 2010) ha anche chiarito che l'audizione del minore, non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione del giudizio, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto e deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonchè di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato”
(così, in termini, Cass., 5/3/2014, n. 5097) e ciò è, ovviamente rimesso, al libero,
22 prudente ed insindacabile apprezzamento del Giudice (Cass., 23/10/2019, n.
27207);
Fissa
l'udienza dinnanzi a sè qual Giudice relatore delegato, in data 13/6/2024 ore 9,15 - AD HORAS - in presenza del Pubblico Ministero - anche ai fini dell'ascolto AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI
ARTT. 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO
DEI DIRITTI DEI FANCIULLI (MINORI DEGLI ANNI 18),
ADOTTATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA A STRASBURGO IL 25
GENNAIO 1996, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA CON LEGGE
20 MARZO 2003, N. 77 e 12 DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL'INFANZIA APPROVATA A
[...]
IL 20/11/1989, Controparte_9
RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE
27/5/1991, N. 176 dei figli minorenni nato in [...]
Biancavilla il 22/5/2010 e , nata in [...] il CP_3
28/8/2014, ordinando al genitore convivente di curare ed al Curatore speciale di assicurare la presentazione dei figli minorenni alla fissata udienza;
nomina curatore speciale dei figli minorenni nato Controparte_2
in Biancavilla il 22/5/2010 e , nata in [...] il CP_3
28/8/2014 siccome litisconsorti necessarii, l'avv. Erminia Patanè al fine di consentire l'esercizio delle prerogative spettanti ai figli minorenni e ne ordina la comparizione alla fissata udienza, disponendo che lo stesso prenda immediato contatto con i minorenni, invitandolo sin d'ora a richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse degli stessi ED A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO SPIEGANDO LE
DOMANDE DI NATURA PERSONALE, ECONOMICA e DE
23 RESPONSABILITATE NELL'INTERESSE dei figli minorenni, informando le parti della obbligatorietà della difesa tecnica a mezzo di procuratore alle liti abilitato, della facoltà di NON COMPARIRE
PERSONALMENTE alla fissata udienza NELLA RICORRENZA delle ipotesi di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), fatta a Istanbul il
11/5/2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/6/2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1/8/2014 ex art. 75 legge di ratifica
[...]
e, peraltro, oggetto indi di ADESIONE DIRETTA CP_6
anche da parte della Unione Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la UE con decorrenza 1/10/2023 e che, sussistendone le condizioni di legge, può essere presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare nella NON RICORRENZA delle ipotesi di cui alla sopra indicata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), fatta a Istanbul il 11/5/2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/6/2013, n. 77.
Assegna alla ricorrente termine fino al 11/4/2024 per la notificazione del ricorso e del presente provvedimento al resistente CP_1
ed al nominato Curatore speciale dei figli minorenni avv. Erminia
Patanè.
Dispone che a cura della cancelleria si acquisiscano tutti gli atti allo stato ostensibili “del procedimento penale RG Trib. 4608/2023, nel quale
24 il resistente – , nato in [...] il [...] - risulta CP_1
imputato per i delitti di maltrattamenti contro i familiari” con
“l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di persone minori”
“resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale” scaturito
“dall'arresto del sig. avvenuto in data 23/3/2023” e che CP_1
“si trova sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico”.
Ordina a e di depositare entro Parte_1 CP_1
il termine della fissata udienza le dichiarazioni personali dei redditi dallo stesso prodotti nell'ultimo triennio nonchè tutte le buste paga dal 1/1/2023 e la documentazione di tutti gli ULTERIORI REDDITI
DI QUALSIVOGLIA NATURA (PENSIONI ED ASSEGNI
PREVIDENZIALI E/O ASSISTENZIALI, REDDITO DI
CITTADINANZA etc., , con la specificazione, altresì, della avvenuta o meno presentazione di domanda in relazione al reddito di cittadinanza e relativi esiti) percetti dagli stessi dal 1/1/2023 alla attualità, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio REDATTA NELLE
SPECIFICHE FORME PUBBLICHE DI LEGGE E CON ESPRESSA
AVVERTENZA DELLE SANZIONI IN CASO DI MENDACIO attestante la insussistenza di redditi da lavoro e/o d'altra natura
(pensioni ed assegni previdenziali e/o assistenziali, reddito di cittadinanza etc.); CON RISERVA DI DISPORRE INDAGINI
ECONOMICO-PATRIMONIALI A MEZZO DELLA POLIZIA
TRIBUTARIA.
ALLA PRESENTE FATTISPECIE, CONNOTATA DALLA
NATURA AFFATTO INDISPONIBILE DEL SUPERIORE
INTERESSE DELLA PROLE MINORENNE SI APPLICANO - PER
DISPOSIZIONE DELLA CORTE EDU - LE NORME
25 SOVRANAZIONALI PROCESSUALI E SOSTANZIALI – CHE NON
CONSENTONO, TRA L'ALTRO, Parte_4
PROPRIO A TUTELA DEL SUPERIORE ED INDISPONIBILE
INTERESSE DELLA PROLE MINORENNE, LA PREVISIONE DI
DECADENZA O PRECLUSIONE ALCUNA OVVERO DI VINCOLI
FORMALI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'
PROCESSUALI OPERATIVE E FUNZIONALI - DI CUI ALLA
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA APPROVATA A
Controparte_9
IL 20/11/1989, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN
[...]
ITALIA CON LEGGE 27/5/1991, N. 176; ALLA CONVENZIONE
EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI
(MINORI DEGLI ANNI 18), ADOTTATA DAL CONSIGLIO
D'EUROPA A STRASBURGO IL 25 GENNAIO 1996, RATIFICATA
E RESA ESECUTIVA CON LEGGE 20 MARZO 2003, N. 77 ED
ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA
PREVENZIONE E LA LOTTA
CONTRO
LA VIOLENZA NEI
CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA
(CONVENZIONE DI ISTANBUL), FATTA A ISTANBUL IL
11/5/2011, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON
LEGGE 27/6/2013, N. 77 ED ENTRATA IN VIGORE IL 1/8/2014 EX
ART. 75 LEGGE DI RATIFICA SELF EXECUTING e, peraltro, oggetto indi di ADESIONE DIRETTA anche da parte della Unione
Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la UE con decorrenza
1/10/2023.
26 RICHIEDE LA PRESENZA IN UDIENZA DEL PUBBLICO
MINISTERO IN RELAZIONE ALLA PROSPETTAZIONE “de responsabilitate” DELLE ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE e della pendenza a carico di “del procedimento penale CP_1
RG Trib. 4608/2023, nel quale il resistente risulta imputato per i delitti di maltrattamenti contro i familiari” con “l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di persone minori” “resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale” scaturito “dall'arresto del sig. CP_1
avvenuto in data 23/3/2023” e che “si trova sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico”.
DISPONE CHE IL NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO IL
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CATANIA ASSICURI IDONEO
SERVIZIO D'ORDINE.
Si comunichi a cura della Cancelleria al Curatore Speciale nominato ed al
Pubblico Ministero.
Catania 20/2/2024”.
Costituitosi in giudizio con memoria il curatore speciale dei figli minorenni e Controparte_2 CP_3
avv. Erminia Patanè svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Non riteneva, viceversa, di costituirsi in giudizio il resistente CP_1
Procedeva dunque il Giudice relatore delegato, odierno presidente estensore, alla fissata udienza in data
27 13/6/2024 all'ascolto dei figli minorenni all'esito del quale il Curatore Speciale formulava le definitive richieste in nome, per conto e nell'interesse della prole minorenne, alle quali espressamente si associavano il procuratore alle liti della ricorrente avv. Nicola Parte_1
Palermo ed il Pubblico Ministero precisando in siffatti termini le conclusioni;
indi la causa veniva rimessa al collegio in deliberazione e decisa in esito al decorso in data 2/10/2024 dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente il quale non ha ritenuto di CP_1
costituirsi in giudizio pur risultando alle stesso ritualmente notificati il ricorso introduttivo ed il decreto del 20/2/2004 di fissazione della udienza ed altro “a mani dello stesso t.q. per rifiuto dello stesso a riceversi l'atto dopo averlo edotto del contenuto. CT 28/3/2024”.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale giudiziale è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura stessa delle doglianze esposte e il comportamento di entrambe le parti nel corso del presente giudizio sono tutti elementi
28 idonei a rivelare la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso e statuito, deve indi evidenziarsi che in sede di ascolto alla fissata udienza in data 13/6/2024 - espletato con modalità serenamente colloquiali in assenza della genitrice e del difensore della stessa (“la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1^ n. 7282 del 26 marzo 2010) ha anche chiarito che l'audizione del minore, non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione del giudizio, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto e deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonchè di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato” (così, in termini, Cass.,
5/3/2014, n. 5097) e ciò è, ovviamente rimesso, al libero, prudente ed insindacabile apprezzamento del Giudice (Cass., 23/10/2019, n.
27207), ed in presenza del curatore speciale avv. Erminia Patanè e del pubblico Ministero, i figli minorenni e CP_2 CP_3
hanno espresso quanto segue:
“vogliamo essere ascoltati insieme” “abitiamo con nostra madre ad Adrano nella casa dove prima vivevamo tutti insieme in via
Martiri di Marzabotto n. 12. PA e mamma non vivono più
insieme dal mio compleanno – dice – il 28/8/2023, CP_3
29 quando mio padre è tornato dal lavoro ed ha cominciato a fare un po' di confusione, a dire parolacce, ad alzare la voce ed anche le mani a mamma e a , senza motivo. Era già CP_2
successo prima.
Dice : “litigavano ogni singolo giorno della mia vita, CP_2
sempre”.
dice: “cominciava ad urlare per niente, anche solo se CP_3
mancava qualcosa a tavola”
“mio padre, da che ci ricordiamo, faceva sempre così tornando a casa, andava in escandescenze, si metteva ad urlare ed ogni tanto picchiava mamma e salvatore. Noi non vogliamo né vedere né sentire PÀ “dice : 2mi è rimasto impresso CP_2
che quando avevo più o meno 4 anni, una delle tante volte in cui
PA è andato in escandescenze, ed io mi trovavo seduto sul divano, mi ha tirato addosso una sedia” “in ogni caso – dicono e – la nostra vita è sempre stata rovinata dagli CP_2 CP_3
insulti, dalle violenze e dai comportamenti di nostro padre e noi non vogliamo per nessuna ragione né vedere né sentire in qualunque modo e con qualunque mezzo nostro padre” “dice
RE: “ io ho trascorso un bruttissimo periodo quando mio padre ed ha postato sullo stato di whatsapp dei video di rapporti espliciti con una celebre meretrice di Adrano, famosissima in tutto il paese, che si chiama Questi video sono circolati Per_3
per tutto il paese, li hanno visti tutti i nostri compagni di scuola,
30 i nostri professori e ogni volta che io passavo vicino ad un mio compagno di scuola, lo stesso mi mormorava le frasi volgari che mio padre diceva nel corso di questi video. Tutto questo mi ha provocato grossissimi problemi;
mi sono turbato gravemente e per un certo periodo non sono andato a scuola. “ “anche io – dice – mi sento allo stesso modo”. “Racconta : CP_3 CP_2
“il giorno più brutto è stato il 1° maggio 2022; eravamo andati a pranzo in un ristorante con i parenti di mio padre e usciti da lì
mio padre ha cominciato a picchiare tutti, anche i suoi fratelli,
ed in macchina, mentre la mamma cercava di calmarlo, lui ha cominciato a sbatterle ripetutamente con forza la testa contro il finestrino della macchina, l'ha aggredita violentemente strappandole i capelli. Noi eravamo terrorizzati e tutto questo è continuato dopo che siamo tornati a casa fino all'una di notte;
la mamma voleva scappare dalla macchina, è uscita ed anche io sono uscito e allora PA ha cercato di investire con la macchina la mamma ed anche me;
noi ci siamo scansati per non essere investiti;
a questo punto la mamma cade per terra, comincia a raccogliere le sue cose cadute dalla borsa e a quel punto lui scende dalla macchina e mentre lei era inchinata comincia a prenderla a calci in faccia e
31 le rompe il setto nasale, mamma era tutta insanguinata in tutto il viso ed in tutto questo lo zio (fratello Persona_4
di PA) che era in macchina con noi, non ha mosso un dito, ha assistito a tutto quello che è accaduto, alle violenze, alle botte, al tentativo di PA di investire mamma e me e, ribadisco, non ha mosso un dito”. “Dice : “una sera dopo che si sono CP_3
lasciati, io sono andata a mangiare la piza con PA e allora mamma è uscita con;
quella sera PA ha pensato che CP_2
mamma fosse uscita con un uomo e allora è andato in escandescenze, ha cominciato ad urlare ed ha minacciato di non riportarmi più a casa da mamma, minacciando mamma ed urlando. Io, dice , ancora oggi ripensando all'aggressione CP_3
di maggio e a tutto quello che è accaduto ho ancora dei brutti incubi” “sono stato io, dice , a chiedere aiuto il giorno CP_2
in cui è successa l'aggressione nel corso della quale PA ha rotto il naso a mamma” “noi stiamo bene con mamma e non vogliamo per nessuna ragione ricadere nell'incubo di nostro padre, anzi vogliamo che lo stesso venga tenuto lontano da noi, da nostra madre e dalla nostra casa. Non vogliamo ricevere da lui messaggi, telefonate e qualunque altra cosa”.
32 Orbene, nel ribadire che il resistente , CP_1
nato in [...] il [...] risulta agli atti del processo sottoposto al procedimento penale RG Trib.
4608/2023, ove è “imputato per i delitti di maltrattamenti contro i familiari” con “l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di persone minori”
“resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale” scaturito “dall'arresto del sig. avvenuto CP_1
in data 23/3/2023” e che “si trova sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico”, deve appena rilevarsi che la ha dichiarato alla udienza in data Parte_1
13/6/2024 “di essersi costituta parte civile nel processo penale a carico del marito così in proprio come nella qualità e che il coniuge è stato con CP_1
sentenza di primo grado condannato dal Tribunale di
Catania alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione con interdizione legale e condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede;
dichiara altresì che a settembre comincerà altro procedimento penale a carico del coniuge”
33 Sussistono dunque all'assoluta evidenza le condizioni per disporre a definitiva conferma – in accoglimento peraltro delle conclusioni come concordemente e congiuntamente precisate alla udienza in data
13/6/2024 dal Curatore Speciale e difensore dei figli minorenni e , avv. Erminia Patanè e CP_2 CP_3
dal procuratore alle liti della ricorrente Parte_1
avv. Nicola Palermo, alle quali si è espressamente associato il Pubblico Ministero di udienza e nel pieno rispetto della “opinione” espressa e del “sentimento” palesato dai figli minorenni peraltro CP_2
“grande minore” in quanto di 14 anni compiuti, e
, di 10 anni compiuti, in sede di ascolto ai sensi e CP_3
per gli effetti di cui agli artt. 6 della Convenzione di
Strasburgo e 12 della Convenzione di New York - ex art. 337 quater commi 1° e 3° parte seconda cc,
l'affidamento in via superesclusiva rafforzata dei figli minorenni e alla madre sig.ra CP_2 CP_3
disponendosi che le decisioni di Parte_1
maggiore interesse per i figli minorenni, siano adottate dalla madre, esclusiva affidataria degli stessi, attesocchè
34 di certo pregiudizio per i figli sarebbe l'affidamento delle stesse ad entrambi i genitori, finendo le indicate condotte del con il risolversi in un inutile intralcio nel sereno CP_1
svolgersi della vita familiare e nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, con conseguente impossibilità di gestire congiuntamente al la responsabilità genitoriale;
alla , CP_1 Parte_1
genitore superesclusivo affidatario dei figli minorenne, va indi assegnato l'uso esclusivo della casa familiare, sita in Adrano, via
Martiri di Marzabotto n. 12, con le relative pertinenze ed arredi;
invero, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed
35 adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale “devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18) ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio
d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di
Lisbona); ben si consideri che il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, IDONEA A
UNA STABILE CONSUETUDINE DI Persona_5
36 VITA E SALDE RELAZIONI AFFETTIVE CON
ENTRAMBI, NEL DOVERE DEI PRIMI DI COOPERARE
NELL'ASSISTENZA, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE” (ex multis
Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità”
(Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla
Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta Convenzione di New
York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo
“sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale
(art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto principio “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa
“genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della
“genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile
37 consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità genitoriale” quale definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di “genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale “tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-
bis c.c., costituiscono situazioni giuridiche
"serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare”
(così, in termini, Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato
38 sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del
1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento
(la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio
1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New
York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il
26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio
1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il
12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte Costituzionale,
28/03/2022, n.79);
39 orbene, la Corte Nomofilattica a Sezioni Unite, nel rappresentare la simmetria ordinamentale tra i provvedimenti de potestate e i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minorenni, ne puntualizza la sottrazione “alla CP_5
disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”: “Ancora, gli argomenti su cui si fonda l'indirizzo tradizionale, secondo cui, a differenza della modifica delle condizioni di separazione e divorzio, la definitività e la decisorietà dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c.sarebbe esclusa in ragione del fatto che essi attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale e sono assunti nell'esclusivo interesse del minore, non tengono, rispettivamente, conto che l'esercizio della responsabilità genitoriale può ben essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione o comunque risentirne e che, anche nell'ambito di un giudizio di separazione, o di divorzio, o promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.” (Cass., Sez. Un.,
13/12/2018, n. 32359), e recentissimamente la Corte Nomofilattica ha ribadito, in relazione alle statuizioni “de potestate” che “si verte in una materia nella quale il giudice competente dispone di poteri officiosi d'iniziativa ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 7160 del 12 aprile 2016 e n. 19343 del 29 settembre
2016)” (così, in termini Cass., 30/1/2020, n. 2076) e che “il giudice, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il
40 dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacchè
è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare - all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato…” (così, in termini, Cass., 31/12/2020, n.
29999); in accoglimento delle conclusioni come concordemente e congiuntamente precisate alla udienza in data
13/6/2024 dal Curatore Speciale e difensore dei figli minorenni e , avv. Erminia Patanè e dal CP_2 CP_3
procuratore alle liti della ricorrente avv. Parte_1
Nicola Palermo, alle quali si è espressamente associato il
Pubblico Ministero di udienza, e nel pieno rispetto della
“opinione” espressa e del “sentimento” palesato dai figli minorenni peraltro “grande minore” in CP_2
quanto di 14 anni compiuti, e , di 10 anni CP_3
compiuti, in sede di ascolto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 della Convenzione di Strasburgo e 12 della
41 Convenzione di New York, non soltanto nessuna previsione di incontri tra il padre e i figli e CP_2
può nella presente sede essere previsto, in CP_3
qualsivoglia forma o tipologia (in presenza, a mezzo di strumenti telefonici, di video chiamata, telematici, od altro) ma, a definitiva conferma, deve espressamente vietarsi a di avere contatti figli CP_1
minorenni (“noi stiamo bene con mamma e non vogliamo per nessuna ragione ricadere nell'incubo di nostro padre, anzi vogliamo che lo stesso venga tenuto lontano da noi, da nostra madre e dalla nostra casa. Non vogliamo ricevere da lui messaggi, telefonate e qualunque altra cosa”),e ciò anche all'uopo d'evitare che i figli minorenni - ciascuno in una delicatissima età evolutiva, vengano sottoposti, in pregiudizio anzitutto della loro incolumità, ed altresì della loro serena ed equilibrata crescita psico-fisica, in relazione all'età evolutiva, a fronte di una personalità, quale quella del padre, incline alla delittuosa prevaricazione ed alla violenza
42 sistematica in ambito endofamiliare nei confronti della moglie e dei figli, quale riferita in sede di ascolto da e in termini oltrecchè di violenze CP_2 CP_3
fisiche e psicologiche, altresì di messaggi destabilizzanti, fuorvianti e diseducativi in contrasto con le LINEE INDEROGABILMENTE
FISSATE DALLA CONVENZIONE DI NEW YORK
QUALI FINALITA' DELLA FUNZIONE
GENITORIALE DI EDUCAZIONE DELLA PROLE ed in violazione di quanto dalla stessa prescritto;
devesi invero evidenziare, sempre nella direzione della
“genitorialità funzionale”, quanto prescritto dall'art. 29 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New
York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della
Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n.
1 a tenore del quale “l'educazione del fanciullo DEVE avere come finalità:
43 a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) …;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici…”; deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità”; a tenore della
44 Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New
York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6
TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona 26.10.2012
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e
45 tutelata” ed a tenore dell'art. 21: “Non discriminazione 1.
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 2.
Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”; non sarà altresì inutile quivi rammentare le
AUREE STATUIZIONI del recentissimo pronunciamento della Corte EDU di condanna dell'Italia a tenore delle quali “il processo decisionale deve essere sufficientemente incentrato sull'interesse superiore del minore e, in tal senso, privo di formalismo eccessivo e in grado di realizzare questo interesse a prescindere” non soltanto “dalle richieste delle parti interessate” ma addirittura “da eventuali vizi procedurali” (Corte
EDU, sent. 31/8/2023-ric. N. 47196/21 causa C c.
Italia): corollario imprescindibile di quel principio di effettività della tutela dell'Interesse Superiore
46 della Persona Umana Minorenne che il Tribunale intende assicurare con il presente provvedimento;
e ciò, basti;
imposizione a carico di - in CP_1
accoglimento peraltro delle conclusioni come concordemente e congiuntamente precisate alla udienza in data 13/6/2024 dal Curatore Speciale e difensore dei figli minorenni e , avv. Erminia Patanè CP_2 CP_3
e dal procuratore alle liti della ricorrente avv. Nicola Palermo, alle quali si è Parte_1
espressamente associato il Pubblico Ministero di udienza - dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minorenni e , con un assegno CP_2 CP_3
mensile di euro 600,00 (in parti eguali tra i figli) da versare alla genitrice superesclusiva affidataria anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare automaticamente ogni anno secondo indici
ISTAT ex art. 150 disp att cpc oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie secondo le Linee guida del
Tribunale di Catania 2018. Si consideri che il si è CP_1
comunque sottratto al dovere di produrre la di lui
47 documentazione economico reddituale funzionale alla tutela dell'interesse Superiore, Costituzionale e Sovranazionale, dei figli minorenni: invero già Corte Cost., 21/10/2005, n. 394 espressamente afferma che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della
Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte Costituzionale è
stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30
Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del
1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio …”(Corte
Cost., 30/7/2008, n. 308)
Deve appena evidenziarsi che, nelle ipotesi di affidamento superesclusivo dei figli minorenni ad uno dei genitori, l'Assegno Unico per gli stessi pertiene per intero allo stesso
Deve il Tribunale ribadire che tutte siffatte statuizioni appaiono pienamente rispettose DELLE NORME E
PRINCIPI COSTITUZIONALE E
48 SOVRANAZIONALI SOPRA ANALITICAMENTE
ESPRESSI nel pieno rispetto, altresì del sentimento palesato e della consapevole opinione espressa dai figli minorenni IN
SEDE DI ASCOLTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio
1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77.
Le spese seguono la soccombenza del nei confronti così della CP_1
come dei 2 figli, appena dovendosi evidenziare che il Parte_1
principio della soccombenza è stato da novella “rinforzato” con la introdotta modifica del comma secondo dell'art. 92 a tenore applicabile del quale “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”
(giusta Corte Cost., 19/4/2018, n.77), il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, l'una e le altre insussistenti nella fattispecie sub judice, e si liquidano in favore di – Parte_1
alla stregua della attività difensiva concretamente espletata e e delle norme applicabili essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta D.M. n. 55 del 10/3/2014 (in
GU n. 77 del 2/4/2014) in vigore dal 3/4/2014 ex D.M. 147 del
13/8/2022 (in GU n. 236 del 8/10/2022) in vigore dal
23/10/2022 attesa la “Disposizione temporale” di cui all'art. 28 a tenore del quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” il cui chiaro testo non consente, invero, oscura glossa, come sempre
49 ritenuto dal Giudice, odierno estensore, sin dalla emanazione della detta identica disposizione di cui all'art. 41 D.M. n. 140 del 20/7/2012
(in GU 20/8/2012) ed indi asseverato dalle Sezioni Unite della Corte
Nomofilattica con le pronunzie 12/10/2012, nn. 17405 e 17406 e da Corte
Cost., 7/11/2013, n. 261) - nella complessiva misura di euro
2.538,50 per compensi, oltre spese prenotate a debito. le spese del processo si liquidano altresì in favore del Curatore Speciale dei figli minorenni e , avv. Erminia Patanè, alla stregua CP_2 CP_3
della attività difensiva concretamente espletata e delle norme applicabili essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta D.M. n. 55 del 10/3/2014 (in GU n. 77 del 2/4/2014) in vigore dal
3/4/2014 ex D.M. 147 del 13/8/2022 (in GU n. 236 del 8/10/2022) in vigore dal 23/10/2022 attesa la “Disposizione temporale” di cui all'art. 28 a tenore del quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” il cui chiaro testo non consente, invero, oscura glossa, come sempre ritenuto dal Giudice, odierno estensore, sin dalla emanazione della detta identica disposizione di cui all'art. 41 D.M. n.
140 del 20/7/2012 (in GU 20/8/2012) ed indi asseverato dalle Sezioni
Unite della Corte Nomofilattica con 12/10/2012, nn. 17405 e 17406 e da ultimo da Corte Cost., 7/11/2013, n. 261) - nella complessiva misura di euro 2.538,50 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
essendo così come il Curatore Speciale dei figli Parte_1
minorenni, avv. Erminia Patanè, ammessi al patrocinio a spese dello
Stato con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di
Catania , và disposto che il pagamento delle liquidate spese, sia eseguito
50 in favore dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 d.p.r.
30/5/2002, n. 115;
P.T.M.
Il Tribunale, pronunziando nella contumacia del resistente su conformi richieste del CP_1
Pubblico Ministero, dispone art. 337 quater commi 1°
e 3° cc l'affidamento esclusivo dei figli minorenni e alla madre , CP_2 CP_3 Parte_1
disponendo altresì ex art. 337 quater comma 3° parte
2à cc, che le decisioni di maggiore interesse per i detti figli minorenni siano adottate dalla madre, esclusiva affidataria degli stessi;
statuisce, per il resto, come analiticamente in parte motiva.
Pone a carico del soccombente ed in favore del CP_1
Curatore Speciale dei figli minorenni, avv. Erminia Patanè, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania - le spese del processo che liquida in complessivi euro 2.538,50 come analiticamente in parte motiva, oltre spese prenotate a debito,
disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 d.p.r. 30/5/2002, n. 115.
51 Pone a carico del soccombente ed in favore CP_1
della ricorrente ammessa al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania - le spese del processo che liquida in complessivi euro 2.538,50 come analiticamente in parte motiva, oltre spese prenotate a debito, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 d.p.r. 30/5/2002, n. 115
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 18/10/2024
Il presidente estensore
Cannata Baratta
52