CASS
Sentenza 29 aprile 2021
Sentenza 29 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2021, n. 16415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16415 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RU NC n. a Maida il 10/10/1960 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro in data 1/9/2020 dato atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna IA De Santis;
letta la requisitoria del P.G., dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di ER ES avverso l'ordinanza del Gip che, in data 13/8/2020, aveva applicato nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 74, commi 1,2,3,4 DPR 309/90, aggravato anche ex art. 416bis.1 cod.pen., contestato al capo 136) 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16415 Anno 2021 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 05/03/2021 della rubrica, confermava la gravità indiziaria, sostituendo la misura della custodia inframuraria con quella degli arresti domiciliari. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Giulio Calabretta, deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 416bis.1 cod.pen e l'illogicità della motivazione in relazione al capo 136). La difesa, premesso che il ER è stato giudicato e condannato in via irrevocabile per la coltivazione di marijuana accertata nel 2016, sostiene che non esistano dati diversi e ulteriori dai quali desumere la volontà del ricorrente di favore l'associazione mafiosa costituita dalla cosca LL CI. Aggiunge la difesa che il ER si è limitato a mettere a disposizione un proprio terreno dietro specifica richiesta, intrattenendo rapporti con AN OR ma senza nessun coinvolgimento e, soprattutto, senza alcuna consapevolezza di agevolare l'attività della compagine mafiosa;
2.2 la violazione dell'art. 74 Dpr 309/90 e l'illogicità della motivazione. La difesa, dopo aver operato una ricognizione dei principi ermeneutici in tema di associazione dedita al narcotraffico, sostiene che il collegio cautelare se ne sia discostato, ritenendo la sufficienza ai fini della partecipazione al delitto associativo del semplice ed occasionale contatto tra il singolo e la consorteria. In particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto di confermare la gravità indiziaria sulla base della sola messa a disposizione del terreno utilizzato per la coltivazione, in assenza di contatti significativi con soggetti diversi dal AN e di elementi circa la complessiva adesione al programma associativo. Il Tribunale non ha spiegato come la condotta del ER possa trasmodare sino a dimostrare la consapevolezza di agire in favore del sodalizio e non ha tenuto conto del brevissimo periodo, limitato ad alcuni mesi del 2016, in cui si è consumato il rapporto tra il ricorrente e la pretesa associazione, che contraddice la necessità della stabilità del vincolo;
2.3 la violazione dell'art. 274 cod.proc.pen., non avendo l'ordinanza impugnata giustificato congruamente la ricorrenza di esigenze cautelari da soddisfare con la misura autodetentiva, attesa la risalenza dell'unico episodio addebitato al prevenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Le doglianze difensive sono manifestamente infondate. L'ordinanza impugnata ha ricordato che il prevenuto è stato tratto in arresto il 5/8/2016 a seguito di perquisizione presso un fabbricato rurale di sua proprietà, in prossimità del quale la P.g. rinveniva una piantagione di marijuana composta da 593 piante occultate 2 tra la vegetazione mentre 28 kg di foglie e infiorescenze risultavano già poste ad essiccare, fatti per i quali il ER è stato separatamente giudicato e irrevocabilmente condannato. Siffatto episodio è stato oggetto di rilettura alla luce del compendio intercettivo acquisito, che ha palesato il contesto di riferimento della condotta e la sua riconducibilità, quale reato-fine, al programma associativo facente capo al sodalizio contestato al capo 136, di cui il collegio ha ampiamente e persuasivamente argomentato la gravità indiziaria. Quanto alla partecipazione del prevenuto, i giudici della cautela hanno analizzato le conversazioni captate il 4/8/2016, dalle quali emerge la chiara consapevolezza del ricorrente circa la riferibilità della piantagione a CI EP che, secondo quanto riferito dal AN al ER, era disponibile ad acquistare la quota di sostanza stupefacente di spettanza dell'indagato. Inoltre, il collegio ha sottolineato come gli esiti captativi dimostrino la sinergica collaborazione nell'attività di coltivazione del ER con AN OR e UN LV e il coinvolgimento del ricorrente, seppur riluttante, nell'attività di sfogliatura delle piante giunte a maturazione. Piena consapevolezza della reale dimensione dell'illecito in corso di realizzazione da parte del ER emerge anche dalle direttive che il AN gli impartiva, come avvenuto in occasione dell'avvistamento da parte di quest'ultimo di estranei che si aggiravano nei pressi della piantagione, ovvero dalla partecipazione alle scelte di integrazione della coltivazione, oggetto della conversazione registrata il 18/7/2016 tra l'indagato, il AN e lo UN. Significativa risulta, altresì, la recriminazione del AN sulla quota riservata al prevenuto, che non aveva partecipato alle spese relative all'acquisto dei semi e all'impianto di irrigazione, come pure la conversazione del 4/8/2016 tra gli stessi interlocutori in cui il ER rassicurava i compagni sul fatto che con il danaro ricavato dalla vendita della marijuana avrebbe provveduto a riscattare un terreno limitrofo a quello coltivato per garantirsi il silenzio del vicino e si mostrava al corrente del sequestro di tre piantagioni di marijuana presso il casolare di ST EP, del quale invitava i suoi interlocutori a diffidare. Da ultimo, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che durante la restrizione domiciliare del ricorrente, conseguente al suo arresto del 5 agosto 2016, egli si era rivolto al AN chiedendogli assistenza, che gli era stata fornita mediante consegne di danaro e generi di prima necessità. 3.1 Pare alla Corte che il Collegio cautelare abbia esaustivamente scrutinato il compendio indiziario che milita a carico del prevenuto, disattendendo i rilievi difensivi in punto di gravità indiziaria con motivazione immune da aporie e illogicità 3 manifeste. Invero, questa Corte ha chiarito che ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione a sodalizio finalizzato al narcotraffico, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019,Rv. 278440). Nella specie, le conversazioni scrutinate danno conto non solo della fattiva collaborazione del prevenuto nella gestione della piantagione sequestrata ma anche dell'impegno a migliorare in futuro le condizioni di sicurezza del sito, acquisendo un fondo limitrofo, nella piena consapevolezza che l'attività illecita avveniva sotto la direzione e il controllo di EP CI ed era parte di una più ampia strategia, come denotato dai riferimenti effettuati dall'indagato alle piantagioni che vedevano coinvolto ST EP. Pertanto, la ritenuta intraneità del ricorrente al sodalizio criminoso dedito al narcotraffico appare supportata da un adeguato scrutinio delle emergenze processuali che dà conto dell'adesione del ER al patto associativo avente ad oggetto la produzione e la successiva cessione di stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali di più sodali, sotto la direzione del CI e del AN, con stabile messa a disposizione della compagine. 3.2 Né hanno pregio i rilievi in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., motivatamente disattesi dall'ordinanza censurata a pag. 14, con il richiamo alle circostanze fattuali che denotano la consapevolezza del prevenuto di agire nell'ambito di un progetto criminoso facente capo a CI EP, figura apicale della cosca di ndrangheta LL-CI, e volto ad agevolare i fini dalla stessa perseguiti. 4. Le doglianze in punto di trattamento cautelare sono del tutto generiche, atteso che il collegio cautelare ha adeguatamente argomentato la sussistenza di un concreto ed attuale rischio di recidivanza e con tali ragioni la difesa non si confronta, attestando i propri rilievi sull'apodittico assunto dell'inesistenza di esigenze a fondamento della misura autodetentiva imposta. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna IA Santis GI GA
udita la relazione del Cons. Anna IA De Santis;
letta la requisitoria del P.G., dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di ER ES avverso l'ordinanza del Gip che, in data 13/8/2020, aveva applicato nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 74, commi 1,2,3,4 DPR 309/90, aggravato anche ex art. 416bis.1 cod.pen., contestato al capo 136) 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16415 Anno 2021 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 05/03/2021 della rubrica, confermava la gravità indiziaria, sostituendo la misura della custodia inframuraria con quella degli arresti domiciliari. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Giulio Calabretta, deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 416bis.1 cod.pen e l'illogicità della motivazione in relazione al capo 136). La difesa, premesso che il ER è stato giudicato e condannato in via irrevocabile per la coltivazione di marijuana accertata nel 2016, sostiene che non esistano dati diversi e ulteriori dai quali desumere la volontà del ricorrente di favore l'associazione mafiosa costituita dalla cosca LL CI. Aggiunge la difesa che il ER si è limitato a mettere a disposizione un proprio terreno dietro specifica richiesta, intrattenendo rapporti con AN OR ma senza nessun coinvolgimento e, soprattutto, senza alcuna consapevolezza di agevolare l'attività della compagine mafiosa;
2.2 la violazione dell'art. 74 Dpr 309/90 e l'illogicità della motivazione. La difesa, dopo aver operato una ricognizione dei principi ermeneutici in tema di associazione dedita al narcotraffico, sostiene che il collegio cautelare se ne sia discostato, ritenendo la sufficienza ai fini della partecipazione al delitto associativo del semplice ed occasionale contatto tra il singolo e la consorteria. In particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto di confermare la gravità indiziaria sulla base della sola messa a disposizione del terreno utilizzato per la coltivazione, in assenza di contatti significativi con soggetti diversi dal AN e di elementi circa la complessiva adesione al programma associativo. Il Tribunale non ha spiegato come la condotta del ER possa trasmodare sino a dimostrare la consapevolezza di agire in favore del sodalizio e non ha tenuto conto del brevissimo periodo, limitato ad alcuni mesi del 2016, in cui si è consumato il rapporto tra il ricorrente e la pretesa associazione, che contraddice la necessità della stabilità del vincolo;
2.3 la violazione dell'art. 274 cod.proc.pen., non avendo l'ordinanza impugnata giustificato congruamente la ricorrenza di esigenze cautelari da soddisfare con la misura autodetentiva, attesa la risalenza dell'unico episodio addebitato al prevenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Le doglianze difensive sono manifestamente infondate. L'ordinanza impugnata ha ricordato che il prevenuto è stato tratto in arresto il 5/8/2016 a seguito di perquisizione presso un fabbricato rurale di sua proprietà, in prossimità del quale la P.g. rinveniva una piantagione di marijuana composta da 593 piante occultate 2 tra la vegetazione mentre 28 kg di foglie e infiorescenze risultavano già poste ad essiccare, fatti per i quali il ER è stato separatamente giudicato e irrevocabilmente condannato. Siffatto episodio è stato oggetto di rilettura alla luce del compendio intercettivo acquisito, che ha palesato il contesto di riferimento della condotta e la sua riconducibilità, quale reato-fine, al programma associativo facente capo al sodalizio contestato al capo 136, di cui il collegio ha ampiamente e persuasivamente argomentato la gravità indiziaria. Quanto alla partecipazione del prevenuto, i giudici della cautela hanno analizzato le conversazioni captate il 4/8/2016, dalle quali emerge la chiara consapevolezza del ricorrente circa la riferibilità della piantagione a CI EP che, secondo quanto riferito dal AN al ER, era disponibile ad acquistare la quota di sostanza stupefacente di spettanza dell'indagato. Inoltre, il collegio ha sottolineato come gli esiti captativi dimostrino la sinergica collaborazione nell'attività di coltivazione del ER con AN OR e UN LV e il coinvolgimento del ricorrente, seppur riluttante, nell'attività di sfogliatura delle piante giunte a maturazione. Piena consapevolezza della reale dimensione dell'illecito in corso di realizzazione da parte del ER emerge anche dalle direttive che il AN gli impartiva, come avvenuto in occasione dell'avvistamento da parte di quest'ultimo di estranei che si aggiravano nei pressi della piantagione, ovvero dalla partecipazione alle scelte di integrazione della coltivazione, oggetto della conversazione registrata il 18/7/2016 tra l'indagato, il AN e lo UN. Significativa risulta, altresì, la recriminazione del AN sulla quota riservata al prevenuto, che non aveva partecipato alle spese relative all'acquisto dei semi e all'impianto di irrigazione, come pure la conversazione del 4/8/2016 tra gli stessi interlocutori in cui il ER rassicurava i compagni sul fatto che con il danaro ricavato dalla vendita della marijuana avrebbe provveduto a riscattare un terreno limitrofo a quello coltivato per garantirsi il silenzio del vicino e si mostrava al corrente del sequestro di tre piantagioni di marijuana presso il casolare di ST EP, del quale invitava i suoi interlocutori a diffidare. Da ultimo, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che durante la restrizione domiciliare del ricorrente, conseguente al suo arresto del 5 agosto 2016, egli si era rivolto al AN chiedendogli assistenza, che gli era stata fornita mediante consegne di danaro e generi di prima necessità. 3.1 Pare alla Corte che il Collegio cautelare abbia esaustivamente scrutinato il compendio indiziario che milita a carico del prevenuto, disattendendo i rilievi difensivi in punto di gravità indiziaria con motivazione immune da aporie e illogicità 3 manifeste. Invero, questa Corte ha chiarito che ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione a sodalizio finalizzato al narcotraffico, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019,Rv. 278440). Nella specie, le conversazioni scrutinate danno conto non solo della fattiva collaborazione del prevenuto nella gestione della piantagione sequestrata ma anche dell'impegno a migliorare in futuro le condizioni di sicurezza del sito, acquisendo un fondo limitrofo, nella piena consapevolezza che l'attività illecita avveniva sotto la direzione e il controllo di EP CI ed era parte di una più ampia strategia, come denotato dai riferimenti effettuati dall'indagato alle piantagioni che vedevano coinvolto ST EP. Pertanto, la ritenuta intraneità del ricorrente al sodalizio criminoso dedito al narcotraffico appare supportata da un adeguato scrutinio delle emergenze processuali che dà conto dell'adesione del ER al patto associativo avente ad oggetto la produzione e la successiva cessione di stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali di più sodali, sotto la direzione del CI e del AN, con stabile messa a disposizione della compagine. 3.2 Né hanno pregio i rilievi in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., motivatamente disattesi dall'ordinanza censurata a pag. 14, con il richiamo alle circostanze fattuali che denotano la consapevolezza del prevenuto di agire nell'ambito di un progetto criminoso facente capo a CI EP, figura apicale della cosca di ndrangheta LL-CI, e volto ad agevolare i fini dalla stessa perseguiti. 4. Le doglianze in punto di trattamento cautelare sono del tutto generiche, atteso che il collegio cautelare ha adeguatamente argomentato la sussistenza di un concreto ed attuale rischio di recidivanza e con tali ragioni la difesa non si confronta, attestando i propri rilievi sull'apodittico assunto dell'inesistenza di esigenze a fondamento della misura autodetentiva imposta. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna IA Santis GI GA