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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/11/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2657/2024, assunta in decisione all'udienza cartolare del 24/10/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. CP_1 Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Staniscia Nicola, presso il cui studio C.F._1
sito in Roma, via Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliata, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.
ATTRICE – OPPONENTE
Contro
C.F. ), nato a [...], il [...] Controparte_2 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti IC ER GI
IC e IC IL IC, giusta procura allegata all'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IC ER GI, sito in Roma, via Germanico n. 172.
e
NI IE UI (C.F. ), nato ad [...], il [...] e C.F._3
residente in [...], rappresentato da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Roma, via Germanico n. 172.
1 CONVENUTI – OPPOSTI
Nonché
C.F. e P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e con sede in Via E. Rovagnati, 1 20832
DESIO (MB), pec: Email_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 P.IVA_3
e con sede in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A, 20154 Milano, pec: nicredit. Email_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_4
tempore e con sede in via Flaminia 970, 00189 Roma, pec: Email_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_6 P.IVA_5
con sede in via Nazionale 91, 00184 Roma, pec: Email_4
CONVENUTI-CONTUMACI
Oggetto: Fase di merito opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
Conclusioni:
Per l'attrice-opponente : “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito dichiarare nulla, CP_1
inefficace e di nessuna validità giuridica la procedura esecutiva instata dall'opposto in danno della deducente con l'atto di pignoramento rubricato al n. 1174/23, poiché gli esecutanti hanno lasciato perimere negligentemente il termine di deposito dell'avviso ex art. 543 cpc entro la data perentoria dell'udienza di comparizione dell'atto espropriativo presso terzi.
2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 n. 3bis cpc dichiara che la presente domanda non è soggetta né a condizioni di procedibilità e/o tanto meno a mediazione obbligatoria e, per l'effetto, viene notificato
l'atto riassuntivo.
Spese distratte della fase sommaria e di quella di merito”:
Per i convenuti – opposti e IC ER GI: “Voglia il Tribunale Controparte_2 adito accogliere le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare infondata e/o inammissibile l'avverso atto di citazione per i motivi indicati in premessa;
2. Condannare la alle spese, competenze ed CP_1 onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a. del presente giudizio;
3. In subordine, compensare integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha introdotto la fase di merito CP_1
dell'opposizione alla procedura esecutiva mobiliare numero di R.G.E. 1174/2023, reiterando la medesima contestazione già svolta, in sede sommaria, innanzi al GE avente ad oggetto il tardivo deposito, nel fascicolo telematico, dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art
543, comma 5, c.p.c.
La fase cautelare della presente opposizione si è conclusa innanzi al GE che, con ordinanza del 24/03/2024, rilevato d'ufficio, preliminarmente, il mancato tempestivo deposito dell'avviso ex art. 543 c.p.c. entro la data di udienza indicata in citazione nell'atto di pignoramento, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di pignoramento.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte opponente, oltre a ribadire la declaratoria di nullità /inefficacia della procedura esecutiva intrapresa, ha chiesto la condanna dei convenuti opposti al pagamento delle spese di lite, sia per la fase di merito che per la fase sommaria svoltasi innanzi al GE.
In data 25/11/2024, si sono costituiti gli opposti e IC ER GI, Controparte_2
i quali hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità /infondatezza dell'opposizione, evidenziando come, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, sia corretta la compensazione ex art. 92 c.p.c., essendo la questione – sollevata d'ufficio dal giudice – oggetto di novità normativa, in quanto introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, poco prima
3 della notifica dell'atto di pignoramento e, comunque, soggetta a diversi orientamenti interpretativi.
Disposto il differimento ex art. 171 bis c.p.c., alla prima udienza del 28 febbraio 2025, il
Giudice ha dichiarato la contumacia dei terzi pignorati , , CP_5 CP_4
e ed ha disposto l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione CP_3 CP_6 mobiliare n. 1174/2023.
La causa veniva istruita documentalmente e, concessi i termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 24 ottobre 2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto dall'opponente – esecutato al fine di CP_1
ottenere una statuizione definitiva in ordine alla declaratoria di inefficacia / nullità dell'atto di pignoramento presso terzi introdotto nell'ambito della proc. es. mobiliare n. 1174/2023, nonché al fine di ottenere condanna degli opposti al pagamento delle spese di lite.
Sul punto, giova innanzitutto evidenziare come il pignoramento proposto nell'ambito della proc. es. mobiliare n. 1174/2023 sia stato dichiarato inefficace dal GE con provvedimento del 24/3/2024 che non risulta impugnato.
A fronte di ciò, deve pertanto ritenersi che l'attore opponente abbia già ottenuto il provvedimento richiesto a definizione della procedura esecutiva intrapresa.
Ne consegue che, con riferimento alla domanda principale, avente ad oggetto la declaratoria di inefficiacia / nullità dell'atto di pignoramento, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo il GE, sulla base dei suoi poteri di rilevo ufficioso, volti a verificare la corretta instaurazione della procedura esecutiva, dichiarato inefficace il pignoramento introdotto, assorbendo così l'istanza cautelare svolta nella fase sommaria dell'opposizione.
L'emissione del provvedimento di inefficacia del pignoramento da parte del Giudice dell'Esecuzione consente, infatti, all'opponente di ottenere il pieno soddisfacimento dell'interesse azionato con l'opposizione dispiegata.
Alla luce di ciò, deve dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere.
***
4 Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, occorre preliminarmente osservare come l'introduzione del giudizio di merito al fine di ottenere una statuizione del giudice in ordine alle spese di lite sia, di per sé, astrattamente ammissibile, sussistendo, pur sempre,
l'interesse degli opponenti ad ottenere “il riesame delle statuizioni (adottate od omesse) relative alle spese della stessa fase sommaria” (sul punto, cfr. ex multis Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, 1, nonché Cass. ord. n. 25111/2015, n. 12170/2016, n. 9652/207 e ord. n.
3019/2021).
Nel caso di specie, il Giudice dell'Esecuzione, all'esito della fase sommaria nulla ha disposto sulle spese di lite, essendo necessario, pertanto, provvedere nella presente sede.
Ebbene, ritiene il giudicante, che nel caso di specie ricorrano i presupposti per compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. nella parte in cui prevede che “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Nel caso che occupa, il GE, nell'ambito dei suoi poteri di rilievo ufficioso, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di pignoramento in quanto, pur essendo stato tempestivamente notificato l'avviso ex art. 543 c.p.c., è stato rilevato il tardivo deposito della notifica dell'avviso di iscrizione dopo la data indicata nell'atto di pignoramento (il 10/07/2023), ma prima dell'udienza fissata dal giudice al 26/1/2024.
Al riguardo, la norma di riferimento è il co. 5 dell'art. 543 nella parte in cui prevede che: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Ebbene, con riferimento a tale norma, va rilevato come, in primo luogo sussiste l'elemento della novità normativa, essendo stato l'art. 543 c.p.c. novellato dalla cd. Riforma Cartabia, entrata in vigore pochi mesi prima della notifica dell'atto di pignoramento avvenuta in data
18/4/2023.
Inoltre, va evidenziato, come sulla questione sussistano orientamenti contrastanti, come peraltro segnalato dallo stesso Giudice dell'Esecuzione mobiliare che, nel suo stesso provvedimento del 24/3/2024, ha così precisato: “si provvede come di seguito con riferimento
5 ai commi 5 e 6 dell'art. 543 CPC novellato e nello specifico con riferimento al deposito nel fascicolo telematico dell'avviso di avvenuta iscrizione ex art 543 co 5 CPC: Mentre appare sufficientemente consolidata la interpretazione per cui la inefficacia del pignoramento sia conseguenza della mancata tempestiva notifica (ovvero inizio dell'iter notificatorio) entro la data di udienza indicata in citazione, sussiste una interpretazione per cui l'inefficacia non sia conseguente anche al mancato deposito dell'avviso notificato (inoltrato per la notifica) nel fascicolo telematico entro la data incitazione e per quest'ultimo adempimento, sia invece sufficiente di deposito entro la prima udienza effettivamente tenuta avanti al G.E., con ciò disgiungendo i termini per le due attività (notifica e deposito) atteso che la sicurezza della pendenza della procedura sarebbe data al debitore ed ai terzi dalla intervenuta notifica dell'avviso”.
Infatti, accanto all'interpretazione della norma fornita dal Giudice dell'Esecuzione mobiliare che occupa, tale per cui il mancato tempestivo deposito dell'avviso di iscrizione entro la data di udienza indicata nell'atto di pignoramento è causa di inefficacia del pignoramento stesso, si registrano anche orientamenti di merito di segno opposto, emessi in epoca coeva alla notifica dell'atto di pignoramento.
Si cita, al riguardo, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in data 28 aprile 2023, a mente della quale il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo, dopo l'udienza indicata nell'atto di citazione, ma prima dell'udienza effettiva svoltasi innanzi al Giudice, non determina l'inefficacia del pignoramento in quanto non lede il diritto di difesa, assolvendo tale adempimento ad una finalità meramente 'probatoria', e in quanto la sanzione dell'inefficacia sarebbe sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all'onere di notifica dell'avviso ai terzi e al debitore, entro la data di comparizione indicata nel pignoramento.
Negli stessi termini, il Tribunale di Genova con ordinanza del 22 giugno 2023, ha statuito che: “proprio perché la ratio della disposizione di cui all'art. 543 c.p.c. è quella di consentire al giudice dell'esecuzione di verificare l'effettivo compimento della notifica, e poiché la prima udienza è il primo momento utile per effettuare tale verifica, deve ritenersi che il deposito dell'avviso notificato debba avvenire entro quella data e non, irragionevolmente, entro la data originariamente fissata nell'atto introduttivo e poi differita per ragioni d'ufficio nella quale data, nessuna udienza si è tenuta e nessuna verifica si è svolta”.
6 A fronte di ciò, rilevandosi come sul punto non si sia ancora formato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene questo giudicante che la novità della questione al tempo del pignoramento e i diversi orientamenti interpretativi sviluppatisi dai Tribunali di merito in ordine alla norma in oggetto siano tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, sia per la fase di merito che per la fase sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Velletri, lì 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2657/2024, assunta in decisione all'udienza cartolare del 24/10/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. CP_1 Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Staniscia Nicola, presso il cui studio C.F._1
sito in Roma, via Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliata, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.
ATTRICE – OPPONENTE
Contro
C.F. ), nato a [...], il [...] Controparte_2 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti IC ER GI
IC e IC IL IC, giusta procura allegata all'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IC ER GI, sito in Roma, via Germanico n. 172.
e
NI IE UI (C.F. ), nato ad [...], il [...] e C.F._3
residente in [...], rappresentato da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Roma, via Germanico n. 172.
1 CONVENUTI – OPPOSTI
Nonché
C.F. e P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e con sede in Via E. Rovagnati, 1 20832
DESIO (MB), pec: Email_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 P.IVA_3
e con sede in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A, 20154 Milano, pec: nicredit. Email_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_4
tempore e con sede in via Flaminia 970, 00189 Roma, pec: Email_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_6 P.IVA_5
con sede in via Nazionale 91, 00184 Roma, pec: Email_4
CONVENUTI-CONTUMACI
Oggetto: Fase di merito opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
Conclusioni:
Per l'attrice-opponente : “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito dichiarare nulla, CP_1
inefficace e di nessuna validità giuridica la procedura esecutiva instata dall'opposto in danno della deducente con l'atto di pignoramento rubricato al n. 1174/23, poiché gli esecutanti hanno lasciato perimere negligentemente il termine di deposito dell'avviso ex art. 543 cpc entro la data perentoria dell'udienza di comparizione dell'atto espropriativo presso terzi.
2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 n. 3bis cpc dichiara che la presente domanda non è soggetta né a condizioni di procedibilità e/o tanto meno a mediazione obbligatoria e, per l'effetto, viene notificato
l'atto riassuntivo.
Spese distratte della fase sommaria e di quella di merito”:
Per i convenuti – opposti e IC ER GI: “Voglia il Tribunale Controparte_2 adito accogliere le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare infondata e/o inammissibile l'avverso atto di citazione per i motivi indicati in premessa;
2. Condannare la alle spese, competenze ed CP_1 onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a. del presente giudizio;
3. In subordine, compensare integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha introdotto la fase di merito CP_1
dell'opposizione alla procedura esecutiva mobiliare numero di R.G.E. 1174/2023, reiterando la medesima contestazione già svolta, in sede sommaria, innanzi al GE avente ad oggetto il tardivo deposito, nel fascicolo telematico, dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art
543, comma 5, c.p.c.
La fase cautelare della presente opposizione si è conclusa innanzi al GE che, con ordinanza del 24/03/2024, rilevato d'ufficio, preliminarmente, il mancato tempestivo deposito dell'avviso ex art. 543 c.p.c. entro la data di udienza indicata in citazione nell'atto di pignoramento, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di pignoramento.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte opponente, oltre a ribadire la declaratoria di nullità /inefficacia della procedura esecutiva intrapresa, ha chiesto la condanna dei convenuti opposti al pagamento delle spese di lite, sia per la fase di merito che per la fase sommaria svoltasi innanzi al GE.
In data 25/11/2024, si sono costituiti gli opposti e IC ER GI, Controparte_2
i quali hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità /infondatezza dell'opposizione, evidenziando come, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, sia corretta la compensazione ex art. 92 c.p.c., essendo la questione – sollevata d'ufficio dal giudice – oggetto di novità normativa, in quanto introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, poco prima
3 della notifica dell'atto di pignoramento e, comunque, soggetta a diversi orientamenti interpretativi.
Disposto il differimento ex art. 171 bis c.p.c., alla prima udienza del 28 febbraio 2025, il
Giudice ha dichiarato la contumacia dei terzi pignorati , , CP_5 CP_4
e ed ha disposto l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione CP_3 CP_6 mobiliare n. 1174/2023.
La causa veniva istruita documentalmente e, concessi i termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 24 ottobre 2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto dall'opponente – esecutato al fine di CP_1
ottenere una statuizione definitiva in ordine alla declaratoria di inefficacia / nullità dell'atto di pignoramento presso terzi introdotto nell'ambito della proc. es. mobiliare n. 1174/2023, nonché al fine di ottenere condanna degli opposti al pagamento delle spese di lite.
Sul punto, giova innanzitutto evidenziare come il pignoramento proposto nell'ambito della proc. es. mobiliare n. 1174/2023 sia stato dichiarato inefficace dal GE con provvedimento del 24/3/2024 che non risulta impugnato.
A fronte di ciò, deve pertanto ritenersi che l'attore opponente abbia già ottenuto il provvedimento richiesto a definizione della procedura esecutiva intrapresa.
Ne consegue che, con riferimento alla domanda principale, avente ad oggetto la declaratoria di inefficiacia / nullità dell'atto di pignoramento, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo il GE, sulla base dei suoi poteri di rilevo ufficioso, volti a verificare la corretta instaurazione della procedura esecutiva, dichiarato inefficace il pignoramento introdotto, assorbendo così l'istanza cautelare svolta nella fase sommaria dell'opposizione.
L'emissione del provvedimento di inefficacia del pignoramento da parte del Giudice dell'Esecuzione consente, infatti, all'opponente di ottenere il pieno soddisfacimento dell'interesse azionato con l'opposizione dispiegata.
Alla luce di ciò, deve dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere.
***
4 Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, occorre preliminarmente osservare come l'introduzione del giudizio di merito al fine di ottenere una statuizione del giudice in ordine alle spese di lite sia, di per sé, astrattamente ammissibile, sussistendo, pur sempre,
l'interesse degli opponenti ad ottenere “il riesame delle statuizioni (adottate od omesse) relative alle spese della stessa fase sommaria” (sul punto, cfr. ex multis Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, 1, nonché Cass. ord. n. 25111/2015, n. 12170/2016, n. 9652/207 e ord. n.
3019/2021).
Nel caso di specie, il Giudice dell'Esecuzione, all'esito della fase sommaria nulla ha disposto sulle spese di lite, essendo necessario, pertanto, provvedere nella presente sede.
Ebbene, ritiene il giudicante, che nel caso di specie ricorrano i presupposti per compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. nella parte in cui prevede che “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Nel caso che occupa, il GE, nell'ambito dei suoi poteri di rilievo ufficioso, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di pignoramento in quanto, pur essendo stato tempestivamente notificato l'avviso ex art. 543 c.p.c., è stato rilevato il tardivo deposito della notifica dell'avviso di iscrizione dopo la data indicata nell'atto di pignoramento (il 10/07/2023), ma prima dell'udienza fissata dal giudice al 26/1/2024.
Al riguardo, la norma di riferimento è il co. 5 dell'art. 543 nella parte in cui prevede che: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Ebbene, con riferimento a tale norma, va rilevato come, in primo luogo sussiste l'elemento della novità normativa, essendo stato l'art. 543 c.p.c. novellato dalla cd. Riforma Cartabia, entrata in vigore pochi mesi prima della notifica dell'atto di pignoramento avvenuta in data
18/4/2023.
Inoltre, va evidenziato, come sulla questione sussistano orientamenti contrastanti, come peraltro segnalato dallo stesso Giudice dell'Esecuzione mobiliare che, nel suo stesso provvedimento del 24/3/2024, ha così precisato: “si provvede come di seguito con riferimento
5 ai commi 5 e 6 dell'art. 543 CPC novellato e nello specifico con riferimento al deposito nel fascicolo telematico dell'avviso di avvenuta iscrizione ex art 543 co 5 CPC: Mentre appare sufficientemente consolidata la interpretazione per cui la inefficacia del pignoramento sia conseguenza della mancata tempestiva notifica (ovvero inizio dell'iter notificatorio) entro la data di udienza indicata in citazione, sussiste una interpretazione per cui l'inefficacia non sia conseguente anche al mancato deposito dell'avviso notificato (inoltrato per la notifica) nel fascicolo telematico entro la data incitazione e per quest'ultimo adempimento, sia invece sufficiente di deposito entro la prima udienza effettivamente tenuta avanti al G.E., con ciò disgiungendo i termini per le due attività (notifica e deposito) atteso che la sicurezza della pendenza della procedura sarebbe data al debitore ed ai terzi dalla intervenuta notifica dell'avviso”.
Infatti, accanto all'interpretazione della norma fornita dal Giudice dell'Esecuzione mobiliare che occupa, tale per cui il mancato tempestivo deposito dell'avviso di iscrizione entro la data di udienza indicata nell'atto di pignoramento è causa di inefficacia del pignoramento stesso, si registrano anche orientamenti di merito di segno opposto, emessi in epoca coeva alla notifica dell'atto di pignoramento.
Si cita, al riguardo, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in data 28 aprile 2023, a mente della quale il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo, dopo l'udienza indicata nell'atto di citazione, ma prima dell'udienza effettiva svoltasi innanzi al Giudice, non determina l'inefficacia del pignoramento in quanto non lede il diritto di difesa, assolvendo tale adempimento ad una finalità meramente 'probatoria', e in quanto la sanzione dell'inefficacia sarebbe sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all'onere di notifica dell'avviso ai terzi e al debitore, entro la data di comparizione indicata nel pignoramento.
Negli stessi termini, il Tribunale di Genova con ordinanza del 22 giugno 2023, ha statuito che: “proprio perché la ratio della disposizione di cui all'art. 543 c.p.c. è quella di consentire al giudice dell'esecuzione di verificare l'effettivo compimento della notifica, e poiché la prima udienza è il primo momento utile per effettuare tale verifica, deve ritenersi che il deposito dell'avviso notificato debba avvenire entro quella data e non, irragionevolmente, entro la data originariamente fissata nell'atto introduttivo e poi differita per ragioni d'ufficio nella quale data, nessuna udienza si è tenuta e nessuna verifica si è svolta”.
6 A fronte di ciò, rilevandosi come sul punto non si sia ancora formato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene questo giudicante che la novità della questione al tempo del pignoramento e i diversi orientamenti interpretativi sviluppatisi dai Tribunali di merito in ordine alla norma in oggetto siano tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, sia per la fase di merito che per la fase sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Velletri, lì 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
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