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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1104/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RE RI, TO
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 597/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott.ssa - CF_Difensore_1
Francescopaolo Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ravello - Via San Giovanni Del Toro 1 84010 Ravello SA
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4782/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18-727/2023 TASI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in Atti.
Resistente/Appellato: Come in Atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Ravello avverso l'avviso di accertamento, per omesso/parziale/tradivo versamento TASI anno 2018, Prot. N. 24508 del 16/11/2023, notificato in data
06/12/2023 di €. 232,00. Faceva presente che era possessore di un solo immobile adibito ad abitazione principale. Eccepiva il vizio di motivazione dell'atto impugnato. Chiedeva l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento e la condanna al pagamento delle spese di giustizia a favore dei difensori antistatari.
Il Comune di Ravello si costituiva in giudizio e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo annullato l'avviso e comunicato alla parte in virtù del principio di autotutela della Pubblica
Amministrazione.
La CGT di 1° grado di Salerno con sentenza monocratica n. 4782/02/2024, resa il 24/07/2043 e depositata il 30/10/2024, così provvedeva: “dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese”.
Il Sig. Ricorrente_1 presentava atto di appello, in data 22/01/2025, avverso la sentenza ed eccepiva l'erronea compensazione delle spese. Concludeva con la richiesta di riforma parziale della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio a favore dei difensori antistatari.
Il Comune di Ravello non si costituiva in giudizio.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello, letta la costituzione dell'appellante, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di accogliere l'appello.
L'appellante censura la sentenza di primo grado, limitatamente alla pronuncia di compensazione delle spese, in quanto priva di motivazioni che devono adeguatamente essere esplicitate in sentenza.
L'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento della pretesa dell'Ente resistente determina il venir meno della materia del contendere. E' evidente che legittimamente il contribuente che ha visto annullato l'atto in fase di autotutela qualora non ottenga una rifusione delle spese che ha sostenuto per la presentazione del ricorso, possa legittimamente adire il Giudice ove non ritenga di rinunciarvi (soccombenza virtuale).
Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di cessazione della materia del contendere le spese devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. n 31955 del 11 dicembre 2018).
Secondo la giurisprudenza di legittimità occorre osservare che "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cassazione, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Si è anche affermato, in materia, che "la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale" (Cassazione, Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015).
Pertanto vi è un interesse ad agire da parte del ricorrente per richiedere la condanna alle spese se non vi ha rinunciato.
Questa Corte ritiene che debba essere applicato, in questo caso, il principio della soccombenza virtuale, poiché l'Ufficio ha effettuato l'annullamento dell'avviso di accertamento in autotutela dopo che il contribuente aveva già presentato il ricorso.
Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi anche sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale. In riferimento al caso in disamina la definizione del contenzioso in sede amministrativa non può comportare la compensazione delle spese poiché l'Ufficio ha proceduto a uno annullamento in autotutela per aver preteso un'imposta non dovuta.
L'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in sede di mediazione non determina di per sé il venir meno dell'interesse ad agire riguardo al pagamento delle spese di lite, qualora richiesto nel ricorso/reclamo e salvo che le parti non si siano accordate diversamente. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie.
Sull'istanza di liquidazione degli onorari, ritiene il Collegio di aderire al principio dettato dalla Corte Suprema di Cassazione, secondo cui la deroga in ordine all'applicazione delle tariffe dei compensi professionali spettanti al difensore è legittima ogni volta che ciò sia giustificato dalla natura dell'impegno professionale in relazione agli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso.
Per le considerazioni svolte e su menzionate, il Collegio accoglie l'appello e per effetto della soccombenza condanna l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 tab. 23 e 24.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto, con condanna del Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in € 150,00 e per il secondo grado in € 200,00, oltre accessori di legge e CUT, con attribuzione ai difensori antistatari.
Salerno li 28/01/2026 Il TO Il Presidente
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RE RI, TO
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 597/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott.ssa - CF_Difensore_1
Francescopaolo Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ravello - Via San Giovanni Del Toro 1 84010 Ravello SA
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4782/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18-727/2023 TASI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in Atti.
Resistente/Appellato: Come in Atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Ravello avverso l'avviso di accertamento, per omesso/parziale/tradivo versamento TASI anno 2018, Prot. N. 24508 del 16/11/2023, notificato in data
06/12/2023 di €. 232,00. Faceva presente che era possessore di un solo immobile adibito ad abitazione principale. Eccepiva il vizio di motivazione dell'atto impugnato. Chiedeva l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento e la condanna al pagamento delle spese di giustizia a favore dei difensori antistatari.
Il Comune di Ravello si costituiva in giudizio e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo annullato l'avviso e comunicato alla parte in virtù del principio di autotutela della Pubblica
Amministrazione.
La CGT di 1° grado di Salerno con sentenza monocratica n. 4782/02/2024, resa il 24/07/2043 e depositata il 30/10/2024, così provvedeva: “dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese”.
Il Sig. Ricorrente_1 presentava atto di appello, in data 22/01/2025, avverso la sentenza ed eccepiva l'erronea compensazione delle spese. Concludeva con la richiesta di riforma parziale della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio a favore dei difensori antistatari.
Il Comune di Ravello non si costituiva in giudizio.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello, letta la costituzione dell'appellante, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di accogliere l'appello.
L'appellante censura la sentenza di primo grado, limitatamente alla pronuncia di compensazione delle spese, in quanto priva di motivazioni che devono adeguatamente essere esplicitate in sentenza.
L'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento della pretesa dell'Ente resistente determina il venir meno della materia del contendere. E' evidente che legittimamente il contribuente che ha visto annullato l'atto in fase di autotutela qualora non ottenga una rifusione delle spese che ha sostenuto per la presentazione del ricorso, possa legittimamente adire il Giudice ove non ritenga di rinunciarvi (soccombenza virtuale).
Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di cessazione della materia del contendere le spese devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. n 31955 del 11 dicembre 2018).
Secondo la giurisprudenza di legittimità occorre osservare che "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cassazione, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Si è anche affermato, in materia, che "la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale" (Cassazione, Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015).
Pertanto vi è un interesse ad agire da parte del ricorrente per richiedere la condanna alle spese se non vi ha rinunciato.
Questa Corte ritiene che debba essere applicato, in questo caso, il principio della soccombenza virtuale, poiché l'Ufficio ha effettuato l'annullamento dell'avviso di accertamento in autotutela dopo che il contribuente aveva già presentato il ricorso.
Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi anche sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale. In riferimento al caso in disamina la definizione del contenzioso in sede amministrativa non può comportare la compensazione delle spese poiché l'Ufficio ha proceduto a uno annullamento in autotutela per aver preteso un'imposta non dovuta.
L'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in sede di mediazione non determina di per sé il venir meno dell'interesse ad agire riguardo al pagamento delle spese di lite, qualora richiesto nel ricorso/reclamo e salvo che le parti non si siano accordate diversamente. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie.
Sull'istanza di liquidazione degli onorari, ritiene il Collegio di aderire al principio dettato dalla Corte Suprema di Cassazione, secondo cui la deroga in ordine all'applicazione delle tariffe dei compensi professionali spettanti al difensore è legittima ogni volta che ciò sia giustificato dalla natura dell'impegno professionale in relazione agli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso.
Per le considerazioni svolte e su menzionate, il Collegio accoglie l'appello e per effetto della soccombenza condanna l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 tab. 23 e 24.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto, con condanna del Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in € 150,00 e per il secondo grado in € 200,00, oltre accessori di legge e CUT, con attribuzione ai difensori antistatari.
Salerno li 28/01/2026 Il TO Il Presidente