Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1104
CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Altro
    Vizio di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente resistente abbia determinato la cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Erronea compensazione delle spese

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo che in caso di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, le spese debbano essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, in quanto l'Ente ha preteso un'imposta non dovuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1104
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1104
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo