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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3371/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall' avv. to CONCILIO
ROBERTO giusta mandato in atti
Ricorrente
E
CP_1 in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Disposto un rinnovo delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.04.2025, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass.
n. 636 del 1998). Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice (da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile 1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo
2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017).
Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass.
11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass. Sez. L-, Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Occorre ancora precisare che la condizione di soggetto portatore di "disabilità grave" ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto,
a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino "in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva
(o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, il CTU ha riconosciuto la ricorrente da affetta da:
"Magrezza costituzionale. Deterioramento cognitivo su base prevalentemente degenerativa con disturbi comportamentali e manifestazioni psicotiche. Osteoartrosi generalizzata, grave ginocchio varo artrosico sublussante a destra con deficit deambulatorio. Incontinenza urinaria stabilizzata". Si legge nella perizia che la ricorrente è affetta da un progressivo ed oggettivo declino in più domini cognitivi (attenzione, memoria a breve termine, funzioni esecutive con difficoltà di panificazione ed organizzazione). Oltre alla compromissione cognitiva, la sig.ra Pt 1 presenta altri sintomi come allucinazioni visive, cambiamenti dell'umore con agitazione e facile irritabilità, confabulazioni.
La valutazione delle funzioni cognitive con il test MMSE ha evidenziato un punteggio totale di 10/30 (visita geriatrica in atti del 28/10/24 - ASL SA Distretto 66, dott. Per 1
[...] ). La ricorrente è in trattamento con antipsicotico atipico Quetiapina e stabilizzante dell'umore CP 2
Ai disturbi della sfera cognitiva si associano anche difficoltà motorie: vi è una instabilità statico dinamica con rischio di caduta legata ad una non corretta biomeccanica articolare del ginocchio destro per la presenza di una grave deviazione in varo del ginocchio
(ginocchio varo sublussante) che contribuisce ad aggravare il quadro funzionale.
Le abilità di base ADL e strumentali IADL risultano compromesse (rispettivamente con punteggio 1/6 e 1/8), come si evince dalla documentazione in atti.
La compromissione delle performances psico fisiche, cognitive e timi-che, altera il funzionamento quotidiano della ricorrente in misura rilevante, con necessità di supporto dei familiari o altre forme di sostegno.
Parte 1Per le considerazioni di cui sopra il Ctu ha ritenuto che per la sig.ra , già riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% e portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 104/92, ricorrano anche i presupposti perché le siano riconosciuti il diritto a fruire della indennità di accompagnamento e lo status di disabilità grave ai sensi dell'art.3, comma 3, legge 104/92.
In merito alla decorrenza dei suddetti benefici ha ritenuto che essa debba essere fissata all'ottobre 2024 per l'evoluzione peggiorativa del quadro cognitivo, che è oggi di entità tale da influire sulle capacità e sull'autonomia della ricorrente.
Sul punto giova rilevare che la Suprema Corte ha chiarito che nel caso dell'art. 445 bis ultimo comma cpc la pronuncia è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, e ancor meno può contenere una condanna all'erogazione del beneficio (cfr Cass.
9755/2019). Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti, atteso che la detta decorrenza
è successiva alla domanda amministrativa, alla visita medico legale della competente
Commissione e alla stessa perizia disposta nella fase di atpo.
Ed invero, nelle controversie assistenziali, infatti, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite" (Cass 26565/2016).
Le spese di Ctu sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto..CP
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara Parte 1 invalida al 100%
e non in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita, bisognevole di assistenza continua da ottobre 2024 requisiti legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese in favore del ctu
Così deciso in Salerno lì 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino