Art. 7.
La misura oraria dell'indennita' di servizio notturno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e successive modificazioni, e' elevata a L. 400.
L'indennita' di cui al primo comma e' estesa, con i medesimi criteri e modalita', al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.
Restano salve le misure piu' elevate previste da particolari disposizioni di legge.
La misura oraria dell'indennita' di servizio notturno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e successive modificazioni, e' elevata a L. 400.
L'indennita' di cui al primo comma e' estesa, con i medesimi criteri e modalita', al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.
Restano salve le misure piu' elevate previste da particolari disposizioni di legge.