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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/07/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 154/2024, avverso la sentenza n. 3290/2023 emessa dal Tribunale di Foggia pubblicata il 28.12.2023, all'esito del giudizio RG n. 1731/2019
tra
e rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Parte_1 Parte_2
D'Agostino e Pina Roviello ed elettivamente domiciliati presso lo studio avv.D'Agostino in Ariano Irpino in via Marconi n.25
-Appellanti- e
, in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Lobrace, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla piazza Sant'Agostino n. 29
-Appellato– OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cc per infiltrazioni
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da memorie in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 1.Con atto di citazione, debitamente notificato, gli odierni appellanti convenivano in giudizio il al fine di sentirlo condannare al ripristino dello stato dei Controparte_1 luoghi con l'eliminazione della causa delle infiltrazioni di acqua nell'immobile di loro proprietà, con riserva di azione civile per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, e con vittoria di spese ed onorari difensivi. Esponevano che, in seguito ai lavori di posa in opera della rete del gas, con conseguente rottura del manto stradale, si verificavano periodicamente delle infiltrazioni di acque meteoriche, con un notevole disagio per l'utilizzo dell'immobile. Depositavano, a sostegno della domanda, relazione tecnica peritale redatta dal geom.
il quale accertava la causa delle infiltrazioni e descriveva in Persona_1 maniera puntuale lo stato dei luoghi. 1.1 Si costituiva il eccependo, in via preliminare, la intervenuta Controparte_1 prescrizione del diritto vantato, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, oltre la sua inammissibilità per intervenuta acquiescenza;
nel merito, eccepiva la infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria. 1.2 Indi veniva espletata attività istruttoria con prove orali e CTU nella persona del geom. , per accertare la causa delle infiltrazioni di acqua lamentata da parte CP_2 attrice con ordine di indicare le opere necessarie per la loro eliminazione. Il consulente tecnico nel suo elaborato espressamente affermava che “a seguito dei lavori di posa in opera della rete del gas eseguiti sulla sede stradale posta a ridosso del locale attoreo che, sin da allora, si verificano infiltrazioni di acque meteoriche nell'immobile oggetto di causa. Pertanto avendo riscontrato le criticità delle caratteristiche superficiali del ridetto manto stradale, si può riferire che le lamentate problematiche infiltrative siano riconducibili alla mancata manutenzione e/o errati lavori eseguiti sulla sede stradale di pertinenza comunale” (Cfr. pag. 7 consulenza tecnico d'ufficio). In merito alle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni di acqua lamentate dagli attori, il consulente tecnico precisava che le stesse “riguardano lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria sia del manto stradale che dei rispettivi marciapiedi. Il
in persona del suo difensore l'avv. Lobrace, con missiva pec del Controparte_1
19.05.2022 allegata alla presente – (alle.5), dichiarava testualmente che l'intervento di sistemazione dell'intero Borgo era in fase di progettazione avanzata e pertanto si sarebbe provveduto nel breve periodo ad effettuare anche lavori di ripristino dell'intera strada che costeggia l'immobile attoreo. Pertanto il c.t.u. preso atto della suddetta dichiarazione, ha ritenuto non esprimere e/o indicare in merito alcunché, in quanto l'intervento da eseguire ai fini dell'eliminazione delle infiltrazioni sia di carattere
pagina 2 di 6 pubblico già in corso di progettazione, così come dichiarato dal convenuto” CP_1
(Cfr. pag. 8 elaborato peritale). Il tecnico, dunque, stante la dichiarazione del Comune di non indicava nulla in CP_1 merito ai lavori necessari per eliminare i danni subiti e proseguiva l'accertamento peritale determinando analiticamente la perdita di valore dell'immobile ed il mancato utilizzo, che quantificava in euro 9.149,20. Il ctu, inoltre, riferiva che, dalla documentazione acquisita, risultava che l'immobile in questione, e per il quale gli attori chiedevano l'eliminazione delle cause di infiltrazione, con atto di compravendita dell'11.01.20222 veniva trasferito dagli attori a
[...]
Per_2
1.3 Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Foggia, con la sentenza n° 3290/2023, pubblicata il 28.12.2023 e notificata in data 01.02.2024, dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento danno e rigettava la domanda di ripristino dello stato dei luoghi, condannando gli attori alle spese di lite. Il Tribunale 1) rigettava la eccezione di prescrizione sollevata dal 2) riteneva CP_1 inammissibile la domanda di risarcimento del danno (in quanto domanda nuova); 3) rigettava la domanda di ripristino dello stato dei luoghi sull'assunto “non potendo gli stessi in alcun modo beneficiare dell'eventuale accoglimento della detta domanda, essendo stato reciso – in seguito alla stipula del contratto di compravendita con
– il collegamento materiale con la res interessata dalle dette Persona_2 infiltrazioni”.
2.Con atto di citazione tempestivamente notificato, gli attori in primo grado hanno interposto gravame avverso la predetta sentenza, chiedendo, per i motivi che a breve saranno illustrati, la riforma della sentenza appellata e così concludendo:
“in via principale e nel merito, accogliere il presente appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza n° 3290/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, Giudice dott.ssa Giulia Busti, nel giudizio iscritto al R.G. N. 1731/2019, depositata in data 28.12.2023 e notificata in data 01.02.2024, con la condanna del in persona del p.t., al ripristino dello stato dei luoghi, come Controparte_1 CP_3 da atto di citazione di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
2.1 Si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di CP_1 primo grado. Ha altresì rappresentato che “gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come preannunciati e dichiarati dal CTU come risolutivi, e così come dimostra l'odierno stato dei luoghi, sono stati tutti precisamente eseguiti attraverso il pagina 3 di 6 rifacimento e l'ammodernamento della rete dei sotto servizi ed il completo rifacimento ed impermeabilizzazione del manto stradale” e ha prodotto immagini fotografiche dalle quali apprezzare lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento manutentivo. 2.3 All'udienza del 4.06.2025, depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha assunto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e il completo rifacimento e impermeabilizzazione del manto stradale da parte del (non vi è da CP_1 parte degli appellanti contestazione in ordine alla esecuzione dei lavori e alla risoluzione, a seguito dei lavori, dei fenomeni infiltrativi) è cessata la materia del contendere. La Corte è comunque tenuta svolgere una delibazione di merito in ordine alla fondatezza del gravame in funzione della identificazione, secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, delle parti tenute alla rifusione delle spese di giudizio in favore di quella vittoriosa. Ebbene, l'appello merita accoglimento. Come correttamente osservato dalla difesa degli appellanti, erronea è la decisione del giudice di prime cure, che, a seguito della vendita dell'immobile nel corso del giudizio, rigetta la domanda sull'assunto “non avendo più gli attori la proprietà dell'immobile in questione ( né tantomeno la sua materiale disponibilità), va da sé che non solo sono privi della qualifica giuridica di proprietari per poter chiedere il risarcimento in forma specifica, ma soprattutto mancano di qualsivoglia interesse ad ottenere una pronuncia di ripristino dello stato dei luoghi, non potendo gli stessi in alcun modo beneficiare dell'eventuale accoglimento della detta domanda, essendo stato reciso – in seguito alla stipula del contratto di compravendita con – il collegamento Persona_2 materiale con la res interessata dalle dette infiltrazioni. La domanda di ripristino dello stato dei luoghi va, quindi, respinta”, dal momento che tale statuizione viola la norma di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”, salva la possibilità del successore a titolo particolare di intervenire o di essere chiamato nel processo ed estromettere il dante causa, ma è una mera facoltà non essendo un litisconsorte necessario. L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, pertanto, ai sensi dell'art. 2909 c.c., la sentenza che conclude il processo dispiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo pagina 4 di 6 particolare. La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non fa venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio ( Cass. civile Sez. III, sent. n.22503 del 23 ottobre 2014; Cass. Civ., Sez. II, n. 4368/14). L'acquirente del diritto controverso, non acquista, per ciò solo, la qualità di litisconsorte necessario, sicché risulta validamente pronunciata l'eventuale sentenza che, nei suoi confronti, non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio (Cass. Civile, Sez. I, sentenza n. 1920 del 10 febbraio 2001). L'atto di disposizione, dunque, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso cui consegue, ex art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente in qualità di sostituto processuale del cessionario (Cass. Civ., Sez. I, n. 22424/09). È dunque pacificamente ammesso che il mutamento di titolarità della res litigiosa avvenga nel corso del processo, ovvero dopo il compimento del primo atto costitutivo dello stesso (ad es. la notifica dell'atto di citazione); qualora, invece, l'alienazione avvenisse antecedentemente, l'alienante si troverebbe ad essere privo della legittimazione ad agire, e pertanto dovrebbe essere l'acquirente ad assumere la veste di parte nel processo. Non è dunque condivisibile il ragionamento logico- giuridico del Giudice di prime cure, nella parte in cui rigetta la domanda proposta dagli attuali appellanti, statuendo che non avendo più la proprietà dell'immobile, sono privi di un interesse ad ottenere una pronuncia di ripristino dello stato dei luoghi. Risulta per tabulas che nel momento in cui è stata proposta la domanda erano proprietari del bene de quo (Cfr. atto di compravendita allegata al fascicolo di parte) e che la vendita dell'immobile è avvenuta in corso di causa, con atto per ministerio del Not. del 11.01.2022. Persona_3
Nel caso di successione a titolo particolare tra vivi nel diritto controverso, la sentenza pronunciata contro l'alienante è efficace nei confronti dell'avente causa anche quale titolo esecutivo, nei limiti dell'accertamento in essa contenuto. Peraltro, ove la stessa sentenza contenga anche un comando di adeguare lo stato di fatto alla situazione giuridica accertata, attraverso la imposizione di obblighi di fare, il possesso da parte del pagina 5 di 6 terzo, della cosa sulla quale l'obbligo deve eseguirsi, comporta la trasmissione di detto obbligo in capo a questo (Cass. Civile, Sez. III, sentenza n. 601 del 17 gennaio 2003). Pertanto, il primo motivo di appello è fondato. Tanto chiarito, tenuto conto che il CTU ha accertato che la causa dei fenomeni infiltrativi è da attribuirsi a difetti di manutenzione del manto stradale, la circostanza che il abbia eseguito le opere di manutenzione, come già prospettato dal CP_1 CP_1 al CTU, non ha fatto venir meno l'interesse degli appellanti ad impugnare la sentenza di primo grado, atteso che solo attraverso l'impugnazione è possibile modificare – in senso favorevole agli appellanti- la statuizione del capo relativo alle spese per cui vi è condanna ( gli appellanti hanno fatto motivo specifico di gravame sul capo di condanna alle spese di lite) In conclusione la domanda proposta dai signori non era infondata, ed Parte_3
è stata rigettata per errore del giudice di prime cure che ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva. Ne consegue che il – soccombente - va condannato al pagamento, in favore CP_1 degli appellanti, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 A carico del vanno altresì poste le spese di CTU nella misura già liquidata. CP_1
P.Q.M.
La Corte, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da e con atto di citazione nei Parte_1 Parte_2 confronti del in persona del p.t. avverso la sentenza Controparte_1 CP_3
n. 3290/2023 emessa dal Tribunale di Foggia e pubblicata il 28.12.2023 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, in favore di e che liquida: Parte_1 Parte_2
- per il primo grado in complessivi € 3809,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
- per il secondo grado in complessivi € 1500,00 (di cui € 3843,00 per compensi professionali e € 370,00 per spese) oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge.
3) pone a carico del le spese di CTU nella misura già liquidata. CP_1
Così deciso in Bari, in data 9.07.2025
L'estensore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
pagina 6 di 6
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 154/2024, avverso la sentenza n. 3290/2023 emessa dal Tribunale di Foggia pubblicata il 28.12.2023, all'esito del giudizio RG n. 1731/2019
tra
e rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Parte_1 Parte_2
D'Agostino e Pina Roviello ed elettivamente domiciliati presso lo studio avv.D'Agostino in Ariano Irpino in via Marconi n.25
-Appellanti- e
, in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Lobrace, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla piazza Sant'Agostino n. 29
-Appellato– OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cc per infiltrazioni
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da memorie in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 1.Con atto di citazione, debitamente notificato, gli odierni appellanti convenivano in giudizio il al fine di sentirlo condannare al ripristino dello stato dei Controparte_1 luoghi con l'eliminazione della causa delle infiltrazioni di acqua nell'immobile di loro proprietà, con riserva di azione civile per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, e con vittoria di spese ed onorari difensivi. Esponevano che, in seguito ai lavori di posa in opera della rete del gas, con conseguente rottura del manto stradale, si verificavano periodicamente delle infiltrazioni di acque meteoriche, con un notevole disagio per l'utilizzo dell'immobile. Depositavano, a sostegno della domanda, relazione tecnica peritale redatta dal geom.
il quale accertava la causa delle infiltrazioni e descriveva in Persona_1 maniera puntuale lo stato dei luoghi. 1.1 Si costituiva il eccependo, in via preliminare, la intervenuta Controparte_1 prescrizione del diritto vantato, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, oltre la sua inammissibilità per intervenuta acquiescenza;
nel merito, eccepiva la infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria. 1.2 Indi veniva espletata attività istruttoria con prove orali e CTU nella persona del geom. , per accertare la causa delle infiltrazioni di acqua lamentata da parte CP_2 attrice con ordine di indicare le opere necessarie per la loro eliminazione. Il consulente tecnico nel suo elaborato espressamente affermava che “a seguito dei lavori di posa in opera della rete del gas eseguiti sulla sede stradale posta a ridosso del locale attoreo che, sin da allora, si verificano infiltrazioni di acque meteoriche nell'immobile oggetto di causa. Pertanto avendo riscontrato le criticità delle caratteristiche superficiali del ridetto manto stradale, si può riferire che le lamentate problematiche infiltrative siano riconducibili alla mancata manutenzione e/o errati lavori eseguiti sulla sede stradale di pertinenza comunale” (Cfr. pag. 7 consulenza tecnico d'ufficio). In merito alle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni di acqua lamentate dagli attori, il consulente tecnico precisava che le stesse “riguardano lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria sia del manto stradale che dei rispettivi marciapiedi. Il
in persona del suo difensore l'avv. Lobrace, con missiva pec del Controparte_1
19.05.2022 allegata alla presente – (alle.5), dichiarava testualmente che l'intervento di sistemazione dell'intero Borgo era in fase di progettazione avanzata e pertanto si sarebbe provveduto nel breve periodo ad effettuare anche lavori di ripristino dell'intera strada che costeggia l'immobile attoreo. Pertanto il c.t.u. preso atto della suddetta dichiarazione, ha ritenuto non esprimere e/o indicare in merito alcunché, in quanto l'intervento da eseguire ai fini dell'eliminazione delle infiltrazioni sia di carattere
pagina 2 di 6 pubblico già in corso di progettazione, così come dichiarato dal convenuto” CP_1
(Cfr. pag. 8 elaborato peritale). Il tecnico, dunque, stante la dichiarazione del Comune di non indicava nulla in CP_1 merito ai lavori necessari per eliminare i danni subiti e proseguiva l'accertamento peritale determinando analiticamente la perdita di valore dell'immobile ed il mancato utilizzo, che quantificava in euro 9.149,20. Il ctu, inoltre, riferiva che, dalla documentazione acquisita, risultava che l'immobile in questione, e per il quale gli attori chiedevano l'eliminazione delle cause di infiltrazione, con atto di compravendita dell'11.01.20222 veniva trasferito dagli attori a
[...]
Per_2
1.3 Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Foggia, con la sentenza n° 3290/2023, pubblicata il 28.12.2023 e notificata in data 01.02.2024, dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento danno e rigettava la domanda di ripristino dello stato dei luoghi, condannando gli attori alle spese di lite. Il Tribunale 1) rigettava la eccezione di prescrizione sollevata dal 2) riteneva CP_1 inammissibile la domanda di risarcimento del danno (in quanto domanda nuova); 3) rigettava la domanda di ripristino dello stato dei luoghi sull'assunto “non potendo gli stessi in alcun modo beneficiare dell'eventuale accoglimento della detta domanda, essendo stato reciso – in seguito alla stipula del contratto di compravendita con
– il collegamento materiale con la res interessata dalle dette Persona_2 infiltrazioni”.
2.Con atto di citazione tempestivamente notificato, gli attori in primo grado hanno interposto gravame avverso la predetta sentenza, chiedendo, per i motivi che a breve saranno illustrati, la riforma della sentenza appellata e così concludendo:
“in via principale e nel merito, accogliere il presente appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza n° 3290/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, Giudice dott.ssa Giulia Busti, nel giudizio iscritto al R.G. N. 1731/2019, depositata in data 28.12.2023 e notificata in data 01.02.2024, con la condanna del in persona del p.t., al ripristino dello stato dei luoghi, come Controparte_1 CP_3 da atto di citazione di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
2.1 Si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di CP_1 primo grado. Ha altresì rappresentato che “gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come preannunciati e dichiarati dal CTU come risolutivi, e così come dimostra l'odierno stato dei luoghi, sono stati tutti precisamente eseguiti attraverso il pagina 3 di 6 rifacimento e l'ammodernamento della rete dei sotto servizi ed il completo rifacimento ed impermeabilizzazione del manto stradale” e ha prodotto immagini fotografiche dalle quali apprezzare lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento manutentivo. 2.3 All'udienza del 4.06.2025, depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha assunto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e il completo rifacimento e impermeabilizzazione del manto stradale da parte del (non vi è da CP_1 parte degli appellanti contestazione in ordine alla esecuzione dei lavori e alla risoluzione, a seguito dei lavori, dei fenomeni infiltrativi) è cessata la materia del contendere. La Corte è comunque tenuta svolgere una delibazione di merito in ordine alla fondatezza del gravame in funzione della identificazione, secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, delle parti tenute alla rifusione delle spese di giudizio in favore di quella vittoriosa. Ebbene, l'appello merita accoglimento. Come correttamente osservato dalla difesa degli appellanti, erronea è la decisione del giudice di prime cure, che, a seguito della vendita dell'immobile nel corso del giudizio, rigetta la domanda sull'assunto “non avendo più gli attori la proprietà dell'immobile in questione ( né tantomeno la sua materiale disponibilità), va da sé che non solo sono privi della qualifica giuridica di proprietari per poter chiedere il risarcimento in forma specifica, ma soprattutto mancano di qualsivoglia interesse ad ottenere una pronuncia di ripristino dello stato dei luoghi, non potendo gli stessi in alcun modo beneficiare dell'eventuale accoglimento della detta domanda, essendo stato reciso – in seguito alla stipula del contratto di compravendita con – il collegamento Persona_2 materiale con la res interessata dalle dette infiltrazioni. La domanda di ripristino dello stato dei luoghi va, quindi, respinta”, dal momento che tale statuizione viola la norma di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”, salva la possibilità del successore a titolo particolare di intervenire o di essere chiamato nel processo ed estromettere il dante causa, ma è una mera facoltà non essendo un litisconsorte necessario. L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, pertanto, ai sensi dell'art. 2909 c.c., la sentenza che conclude il processo dispiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo pagina 4 di 6 particolare. La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non fa venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio ( Cass. civile Sez. III, sent. n.22503 del 23 ottobre 2014; Cass. Civ., Sez. II, n. 4368/14). L'acquirente del diritto controverso, non acquista, per ciò solo, la qualità di litisconsorte necessario, sicché risulta validamente pronunciata l'eventuale sentenza che, nei suoi confronti, non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio (Cass. Civile, Sez. I, sentenza n. 1920 del 10 febbraio 2001). L'atto di disposizione, dunque, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso cui consegue, ex art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente in qualità di sostituto processuale del cessionario (Cass. Civ., Sez. I, n. 22424/09). È dunque pacificamente ammesso che il mutamento di titolarità della res litigiosa avvenga nel corso del processo, ovvero dopo il compimento del primo atto costitutivo dello stesso (ad es. la notifica dell'atto di citazione); qualora, invece, l'alienazione avvenisse antecedentemente, l'alienante si troverebbe ad essere privo della legittimazione ad agire, e pertanto dovrebbe essere l'acquirente ad assumere la veste di parte nel processo. Non è dunque condivisibile il ragionamento logico- giuridico del Giudice di prime cure, nella parte in cui rigetta la domanda proposta dagli attuali appellanti, statuendo che non avendo più la proprietà dell'immobile, sono privi di un interesse ad ottenere una pronuncia di ripristino dello stato dei luoghi. Risulta per tabulas che nel momento in cui è stata proposta la domanda erano proprietari del bene de quo (Cfr. atto di compravendita allegata al fascicolo di parte) e che la vendita dell'immobile è avvenuta in corso di causa, con atto per ministerio del Not. del 11.01.2022. Persona_3
Nel caso di successione a titolo particolare tra vivi nel diritto controverso, la sentenza pronunciata contro l'alienante è efficace nei confronti dell'avente causa anche quale titolo esecutivo, nei limiti dell'accertamento in essa contenuto. Peraltro, ove la stessa sentenza contenga anche un comando di adeguare lo stato di fatto alla situazione giuridica accertata, attraverso la imposizione di obblighi di fare, il possesso da parte del pagina 5 di 6 terzo, della cosa sulla quale l'obbligo deve eseguirsi, comporta la trasmissione di detto obbligo in capo a questo (Cass. Civile, Sez. III, sentenza n. 601 del 17 gennaio 2003). Pertanto, il primo motivo di appello è fondato. Tanto chiarito, tenuto conto che il CTU ha accertato che la causa dei fenomeni infiltrativi è da attribuirsi a difetti di manutenzione del manto stradale, la circostanza che il abbia eseguito le opere di manutenzione, come già prospettato dal CP_1 CP_1 al CTU, non ha fatto venir meno l'interesse degli appellanti ad impugnare la sentenza di primo grado, atteso che solo attraverso l'impugnazione è possibile modificare – in senso favorevole agli appellanti- la statuizione del capo relativo alle spese per cui vi è condanna ( gli appellanti hanno fatto motivo specifico di gravame sul capo di condanna alle spese di lite) In conclusione la domanda proposta dai signori non era infondata, ed Parte_3
è stata rigettata per errore del giudice di prime cure che ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva. Ne consegue che il – soccombente - va condannato al pagamento, in favore CP_1 degli appellanti, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 A carico del vanno altresì poste le spese di CTU nella misura già liquidata. CP_1
P.Q.M.
La Corte, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da e con atto di citazione nei Parte_1 Parte_2 confronti del in persona del p.t. avverso la sentenza Controparte_1 CP_3
n. 3290/2023 emessa dal Tribunale di Foggia e pubblicata il 28.12.2023 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, in favore di e che liquida: Parte_1 Parte_2
- per il primo grado in complessivi € 3809,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
- per il secondo grado in complessivi € 1500,00 (di cui € 3843,00 per compensi professionali e € 370,00 per spese) oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge.
3) pone a carico del le spese di CTU nella misura già liquidata. CP_1
Così deciso in Bari, in data 9.07.2025
L'estensore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
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