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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3064/2024 R.G. TRA
rappresenta e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Domenico Bertoncelli;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresento e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Francesco Controparte_1 Bellafronte;
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio. IN FATTO. Con ricorso depositato il 12.03.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale Controparte_1 erano nati il 02.11.2020 ed il 12.01.2022 i figli e Per_1 Per_2
2. la loro relazione era cessata nel mese di luglio 2023 ed i figli avevano continuato a vivere con la madre;
3. da allora il resistente non aveva contribuito dal punto di vista economico al mantenimento dei minori, che aveva incontrato sporadicamente, salvo nell'ultimo periodo in cui i minori avevano anche pernottato presso la residenza della nonna paterna e salvo un unico bonifico di
€ 330,00 da lui effettuato il 06.03.2024; 4. al primogenito era stato di recente diagnosticato un “disturbo dello spettro dell'autismo, con compromissione intellettiva e del linguaggio…; Disabilità intellettiva di grado lieve,… con necessità di sostegno didattico ed assistenza educativa”; chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli con collocamento materno e regolamentazione del diritto di visita paterno, ponendo a carico del padre € 500,00 mensili a titolo di contributo materno al mantenimento per ciascun figlio, oltre al 90% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio il resistente in data 02.09.2024, precisando di aver regolarmente frequentato i minori e di aver sempre contribuito al loro mantenimento nonchè chiedendo l'affido condiviso dei minori con loro collocamento paritario ed obbligo di mantenimento diretto da parte di ambedue i genitori. In subordine, in caso di accoglimento della richiesta di collocamento materno, chiedeva porsi a suo carico un assegno di importo non superiore a complessivi € 340,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, rimettendo al Tribunale la decisione in ordine alla scelta dell'asilo privato o pubblico da far frequentare ai minori. Depositate alcune memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., con ordinanza collegiale del 19.11.2024 venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti nonché contestualmente rimessa la causa sul ruolo affinchè i Servizi Sociali del Comune di Bari (da individuarsi in base al luogo di residenza dei minori)
1 depositassero una relazione scritta aggiornata circa le condizioni di vita dei minori allo scopo di: a) riferire sull'attuale stato dei minori;
b) riferire sul rapporto che i minori hanno con entrambi i genitori ed i rispettivi parenti;
c) prospettare la soluzione più adeguata al caso concreto per garantire il benessere psico-fisico ed il miglioramento delle condizioni di vita dei minori;
Infine, depositata la relazione dei S.S. in data 13.02.2025, all'udienza dell'11.06.2025 la causa veniva riservata per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e, in particolare, la ricorrente riduceva l'originaria richiesta di contributo paterno al mantenimento della prole da complessivi € 1.000,00 mensili a complessivi € 500,00 mensili, documentando che il proprio attuale compagno non aveva precedenti penali mentre il resistente chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti già assunti, dando atto del ripristino della cessione del quinto a suo carico. Il P.M. interveniva con propria nota dell'11.04.2024. IN DIRITTO
1.- Come già anticipato nell'ordinanza collegiale del 19.11.2024, non si ravvisa la necessità di procedere all'assunzione delle prove orali (superflue ai fini del decidere e comunque vertenti su capitoli valutativi, generici ed irrilevanti), all'espletamento delle indagini patrimoniali ed all'accoglimento delle istanze ex art. 210 c.p.c., attesa l'esaustività della documentazione fiscale, bancaria e lavorativa in atti.
2.- Vanno confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti con l'ordinanza collegiale del 19.11.2024 poiché dalle risultanze della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Bari del febbraio 2025, in atti, è emersa una situazione tranquillizzante, tant'è che i S.S. hanno così concluso: “(n.d.r. si) evidenzia una serena condizione di vita dei minori in cui entrambi i genitori appaiono attenti a garantire il benessere psico fisico dei figli pur vivendo separati”. Sono, inoltre, risultate smentite le deduzioni formulate dal resistente all'udienza del 23.10.2024 sia in ordine agli asseriti precedenti penali del nuovo compagno della ricorrente (avendo quest'ultima prodotto tanto il certificato dei carichi pendenti quanto quello del casellario giudiziale) sia in ordine ai dedotti – ed in parte non contestati – periodi di permanenza dei due minori di tenera età in casa da soli (in quanto dalla relazione dei S.S. la genitrice è risultante accudente).
3.- Pertanto, si conferma che quanto all'affidamento non sono emersi elementi probatori che inducano a ritenere che il nuovo regime legale sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico dei minori, che vanno affidati ad entrambi i genitori in condiviso (come peraltro da loro concordemente richiesto), riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita dei figli, che dovranno tuttavia continuare a risiedere in via prevalente con la madre, in ragione della loro tenera età e del fatto che è incontestato tra le parti che essi dimorino con la madre sin dalla nascita (circostanze tutte che escludono che possa essere rispondente al preminente interesse dei minori l'originaria richiesta di parte resistente – poi rinunciata all'udienza dell'11.06.2025, avendo il padre chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti già emessi - di collocamento paritario, incompatibile sia con la tenera età dei minori sia con la patologia diagnosticata al primogenito sia in ragione della mancanza di un dialogo sereno e maturo tra i due genitori).
4.- Deve, altresì, confermarsi il regolamento di incontri di cui all'ordinanza del 19.11.2024 (trascritto anche nel dispositivo della presente pronuncia) al fine di consentire ai figli di conservare e coltivare un significativo rapporto affettivo col padre, prevedendosi che i minori pernottino col padre, stante la mancata opposizione della resistente a riguardo.
5.- Deve confermarsi anche l'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole così come stabilito nell'ordinanza collegiale del 19.11.2024, statuendosi che a carico del padre sia posto, a decorrere dal mese di marzo 2024 (decorrenza determinata in ragione del principio della domanda, vista la data del deposito del ricorso), un contributo al mantenimento dei figli di complessivi € 450,00 mensili (da intendersi € 225,00 per ciascun figlio); il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notificazione della presente sentenza per la mensilità in corso e per gli eventuali arretrati non corrisposti ed entro il 15 di ogni mese per quelle future. L'ammontare del contributo al mantenimento dei figli, unico residuo elemento di discordia tra le parti, avendo all'ultima udienza chiesto la genitrice un aumento di € 50,00 mensili (e dunque complessivi
€ 500,00) mentre il resistente ha chiesto confermarsi l'importo di complessivi € 450,00 mensili, si
2 ritiene tuttora congruo. Invero, nel provvedimento collegiale del 19.11.2024 si era già dato atto che la determinazione di detto ammontare derivava dalla: “documentazione in atti (da cui si evince la mancanza di redditi da parte della ricorrente – pur giovane ed in età lavorativa nonchè con due figli ormai frequentanti al mattino l'asilo - a fronte di un reddito complessivo lordo nel 730/24 del resistente di € 22.696,00, pur gravato da alcuni finanziamenti documentati e da una cessione del quinto, tuttavia sospesa) e tenuto conto che la ricorrente, che non sostiene esborsi locativi perché proprietaria esclusiva della casa familiare (in realtà neppure il resistente sostiene esborsi locativi perché all'udienza del 23.10.2024 ha ammesso di vivere presso l'abitazione della propria madre) è divenuta di recente percettrice non solo di un canone locativo mensile di € 750,00 derivante da una casa di sua proprietà ed ereditata dal padre ma anche dell'indennità di frequenza relativa al primogenito ammontante ad € 343,66 mensile (della durata di nove mesi per ciascun anno) ed a partire dalla presente pronuncia percepirà altresì l'intero Assegno Unico Universale di € 400,00 mensili. A ciò si aggiunga che a partire da questo anno scolastico ambedue i minori hanno iniziato a frequentare un asilo pubblico, il che ha comportato l'azzeramento dei costi relativo all'asilo privato, sul quale le parti originariamente dibattevano”. A ciò si aggiunga che il resistente ha documentato che la cessione del quinto, previamente sospesa, ha ripreso a gravare sulla sua capacità economica e di spesa con una trattenuta stipendiale di circa € 200,00 mensili. Il padre continuerà inoltre a corrispondere alla DECORATO le spese straordinarie che costei dovesse affrontare nell'interesse dei minori nella misura del 50%, per tali intendendosi quelle indicate nel
“Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari”, adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019 (non ritenendosi, allo stato, di dover disporre una diversa percentuale – come invece richiesto originariamente dalla ricorrente - a fronte della tenera età dei minori, dell'ammontare del contributo al mantenimento della prole, della percezione dell'intero Assegno Unico Universale in capo alla ricorrente ed anche dell'indennità di frequenza).
6.- Va, altresì, disposto che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dal genitore collocatario della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento diretto da Pt_1 parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
7.- In ordine alle spese processuali, stante l'intervenuta acquiescenza delle parti ai provvedimenti provvisori ed urgenti assunti con ordinanza collegiale del 19.11.2024, esclusa la sola questione economica relativa all'ammontare del contributo al mantenimento della prole, per cui le parti si sono rimesse al Tribunale, stante il loro mancato accordo per soli € 25,00 mensili per ciascun figlio, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
8.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 12.03.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. i minori sono affidati in condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa sita in Bari alla via Mandragora n. 31;
2. dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui i minori resteranno con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla loro educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3. il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé i minori, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che di quelle di vita dei minori e comunque secondo il seguente calendario minimo: a) il martedì e giovedì di ogni settimana dalle 18,00 alle 21,00; b) a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola alle 21,00 della domenica;
c) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 21,00 del 30/12 e l'anno successivo secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del venerdì Santo alle 21,00 del lunedì dell'Angelo di
3 tutti gli anni pari;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
4. dà atto che il presente regolamento degli incontri è puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre ed i minori (sempre compatibilmente con le esigenze di vita dei minori), esercitando consapevolmente la responsabilità parentale ed orientandola esclusivamente al perseguimento del loro superiore interesse;
5. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre complessivi € 450,00 mensili (da intendersi € 225,00 per ciascun figlio) a decorrere dal mese di marzo 2024, da adeguarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019; il pagamento dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notificazione della presente sentenza per la mensilità in corso e per gli eventuali arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
6. dispone che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, la , la quale potrà pretenderne il Pt_1 versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
7. compensa le spese di lite;
8. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
9. manda la Cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento alle parti. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1 luglio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
4
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3064/2024 R.G. TRA
rappresenta e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Domenico Bertoncelli;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresento e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Francesco Controparte_1 Bellafronte;
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio. IN FATTO. Con ricorso depositato il 12.03.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale Controparte_1 erano nati il 02.11.2020 ed il 12.01.2022 i figli e Per_1 Per_2
2. la loro relazione era cessata nel mese di luglio 2023 ed i figli avevano continuato a vivere con la madre;
3. da allora il resistente non aveva contribuito dal punto di vista economico al mantenimento dei minori, che aveva incontrato sporadicamente, salvo nell'ultimo periodo in cui i minori avevano anche pernottato presso la residenza della nonna paterna e salvo un unico bonifico di
€ 330,00 da lui effettuato il 06.03.2024; 4. al primogenito era stato di recente diagnosticato un “disturbo dello spettro dell'autismo, con compromissione intellettiva e del linguaggio…; Disabilità intellettiva di grado lieve,… con necessità di sostegno didattico ed assistenza educativa”; chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli con collocamento materno e regolamentazione del diritto di visita paterno, ponendo a carico del padre € 500,00 mensili a titolo di contributo materno al mantenimento per ciascun figlio, oltre al 90% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio il resistente in data 02.09.2024, precisando di aver regolarmente frequentato i minori e di aver sempre contribuito al loro mantenimento nonchè chiedendo l'affido condiviso dei minori con loro collocamento paritario ed obbligo di mantenimento diretto da parte di ambedue i genitori. In subordine, in caso di accoglimento della richiesta di collocamento materno, chiedeva porsi a suo carico un assegno di importo non superiore a complessivi € 340,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, rimettendo al Tribunale la decisione in ordine alla scelta dell'asilo privato o pubblico da far frequentare ai minori. Depositate alcune memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., con ordinanza collegiale del 19.11.2024 venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti nonché contestualmente rimessa la causa sul ruolo affinchè i Servizi Sociali del Comune di Bari (da individuarsi in base al luogo di residenza dei minori)
1 depositassero una relazione scritta aggiornata circa le condizioni di vita dei minori allo scopo di: a) riferire sull'attuale stato dei minori;
b) riferire sul rapporto che i minori hanno con entrambi i genitori ed i rispettivi parenti;
c) prospettare la soluzione più adeguata al caso concreto per garantire il benessere psico-fisico ed il miglioramento delle condizioni di vita dei minori;
Infine, depositata la relazione dei S.S. in data 13.02.2025, all'udienza dell'11.06.2025 la causa veniva riservata per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e, in particolare, la ricorrente riduceva l'originaria richiesta di contributo paterno al mantenimento della prole da complessivi € 1.000,00 mensili a complessivi € 500,00 mensili, documentando che il proprio attuale compagno non aveva precedenti penali mentre il resistente chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti già assunti, dando atto del ripristino della cessione del quinto a suo carico. Il P.M. interveniva con propria nota dell'11.04.2024. IN DIRITTO
1.- Come già anticipato nell'ordinanza collegiale del 19.11.2024, non si ravvisa la necessità di procedere all'assunzione delle prove orali (superflue ai fini del decidere e comunque vertenti su capitoli valutativi, generici ed irrilevanti), all'espletamento delle indagini patrimoniali ed all'accoglimento delle istanze ex art. 210 c.p.c., attesa l'esaustività della documentazione fiscale, bancaria e lavorativa in atti.
2.- Vanno confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti con l'ordinanza collegiale del 19.11.2024 poiché dalle risultanze della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Bari del febbraio 2025, in atti, è emersa una situazione tranquillizzante, tant'è che i S.S. hanno così concluso: “(n.d.r. si) evidenzia una serena condizione di vita dei minori in cui entrambi i genitori appaiono attenti a garantire il benessere psico fisico dei figli pur vivendo separati”. Sono, inoltre, risultate smentite le deduzioni formulate dal resistente all'udienza del 23.10.2024 sia in ordine agli asseriti precedenti penali del nuovo compagno della ricorrente (avendo quest'ultima prodotto tanto il certificato dei carichi pendenti quanto quello del casellario giudiziale) sia in ordine ai dedotti – ed in parte non contestati – periodi di permanenza dei due minori di tenera età in casa da soli (in quanto dalla relazione dei S.S. la genitrice è risultante accudente).
3.- Pertanto, si conferma che quanto all'affidamento non sono emersi elementi probatori che inducano a ritenere che il nuovo regime legale sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico dei minori, che vanno affidati ad entrambi i genitori in condiviso (come peraltro da loro concordemente richiesto), riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita dei figli, che dovranno tuttavia continuare a risiedere in via prevalente con la madre, in ragione della loro tenera età e del fatto che è incontestato tra le parti che essi dimorino con la madre sin dalla nascita (circostanze tutte che escludono che possa essere rispondente al preminente interesse dei minori l'originaria richiesta di parte resistente – poi rinunciata all'udienza dell'11.06.2025, avendo il padre chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti già emessi - di collocamento paritario, incompatibile sia con la tenera età dei minori sia con la patologia diagnosticata al primogenito sia in ragione della mancanza di un dialogo sereno e maturo tra i due genitori).
4.- Deve, altresì, confermarsi il regolamento di incontri di cui all'ordinanza del 19.11.2024 (trascritto anche nel dispositivo della presente pronuncia) al fine di consentire ai figli di conservare e coltivare un significativo rapporto affettivo col padre, prevedendosi che i minori pernottino col padre, stante la mancata opposizione della resistente a riguardo.
5.- Deve confermarsi anche l'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole così come stabilito nell'ordinanza collegiale del 19.11.2024, statuendosi che a carico del padre sia posto, a decorrere dal mese di marzo 2024 (decorrenza determinata in ragione del principio della domanda, vista la data del deposito del ricorso), un contributo al mantenimento dei figli di complessivi € 450,00 mensili (da intendersi € 225,00 per ciascun figlio); il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notificazione della presente sentenza per la mensilità in corso e per gli eventuali arretrati non corrisposti ed entro il 15 di ogni mese per quelle future. L'ammontare del contributo al mantenimento dei figli, unico residuo elemento di discordia tra le parti, avendo all'ultima udienza chiesto la genitrice un aumento di € 50,00 mensili (e dunque complessivi
€ 500,00) mentre il resistente ha chiesto confermarsi l'importo di complessivi € 450,00 mensili, si
2 ritiene tuttora congruo. Invero, nel provvedimento collegiale del 19.11.2024 si era già dato atto che la determinazione di detto ammontare derivava dalla: “documentazione in atti (da cui si evince la mancanza di redditi da parte della ricorrente – pur giovane ed in età lavorativa nonchè con due figli ormai frequentanti al mattino l'asilo - a fronte di un reddito complessivo lordo nel 730/24 del resistente di € 22.696,00, pur gravato da alcuni finanziamenti documentati e da una cessione del quinto, tuttavia sospesa) e tenuto conto che la ricorrente, che non sostiene esborsi locativi perché proprietaria esclusiva della casa familiare (in realtà neppure il resistente sostiene esborsi locativi perché all'udienza del 23.10.2024 ha ammesso di vivere presso l'abitazione della propria madre) è divenuta di recente percettrice non solo di un canone locativo mensile di € 750,00 derivante da una casa di sua proprietà ed ereditata dal padre ma anche dell'indennità di frequenza relativa al primogenito ammontante ad € 343,66 mensile (della durata di nove mesi per ciascun anno) ed a partire dalla presente pronuncia percepirà altresì l'intero Assegno Unico Universale di € 400,00 mensili. A ciò si aggiunga che a partire da questo anno scolastico ambedue i minori hanno iniziato a frequentare un asilo pubblico, il che ha comportato l'azzeramento dei costi relativo all'asilo privato, sul quale le parti originariamente dibattevano”. A ciò si aggiunga che il resistente ha documentato che la cessione del quinto, previamente sospesa, ha ripreso a gravare sulla sua capacità economica e di spesa con una trattenuta stipendiale di circa € 200,00 mensili. Il padre continuerà inoltre a corrispondere alla DECORATO le spese straordinarie che costei dovesse affrontare nell'interesse dei minori nella misura del 50%, per tali intendendosi quelle indicate nel
“Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari”, adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019 (non ritenendosi, allo stato, di dover disporre una diversa percentuale – come invece richiesto originariamente dalla ricorrente - a fronte della tenera età dei minori, dell'ammontare del contributo al mantenimento della prole, della percezione dell'intero Assegno Unico Universale in capo alla ricorrente ed anche dell'indennità di frequenza).
6.- Va, altresì, disposto che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dal genitore collocatario della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento diretto da Pt_1 parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
7.- In ordine alle spese processuali, stante l'intervenuta acquiescenza delle parti ai provvedimenti provvisori ed urgenti assunti con ordinanza collegiale del 19.11.2024, esclusa la sola questione economica relativa all'ammontare del contributo al mantenimento della prole, per cui le parti si sono rimesse al Tribunale, stante il loro mancato accordo per soli € 25,00 mensili per ciascun figlio, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
8.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 12.03.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. i minori sono affidati in condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa sita in Bari alla via Mandragora n. 31;
2. dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui i minori resteranno con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla loro educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3. il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé i minori, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che di quelle di vita dei minori e comunque secondo il seguente calendario minimo: a) il martedì e giovedì di ogni settimana dalle 18,00 alle 21,00; b) a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola alle 21,00 della domenica;
c) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 21,00 del 30/12 e l'anno successivo secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del venerdì Santo alle 21,00 del lunedì dell'Angelo di
3 tutti gli anni pari;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
4. dà atto che il presente regolamento degli incontri è puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre ed i minori (sempre compatibilmente con le esigenze di vita dei minori), esercitando consapevolmente la responsabilità parentale ed orientandola esclusivamente al perseguimento del loro superiore interesse;
5. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre complessivi € 450,00 mensili (da intendersi € 225,00 per ciascun figlio) a decorrere dal mese di marzo 2024, da adeguarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019; il pagamento dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notificazione della presente sentenza per la mensilità in corso e per gli eventuali arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
6. dispone che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, la , la quale potrà pretenderne il Pt_1 versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
7. compensa le spese di lite;
8. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
9. manda la Cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento alle parti. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1 luglio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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