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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2024, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.9544/2016
Verbale di udienza del 15.10.2024 celebrata ex art. 127 ter cpc h. 9,20
Il Gop, dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 15.10.2024 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Raffaelina Chioccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 9544 del registro generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2016 posta in deliberazione all'udienza del 15/10/2024
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Giovanni Falzarano (C.F. , presso il cui studio, sito in Airola C.F._2
(BN), in via Condotto, 37, è elettivamente domiciliata p.e.c. Email_1
ATTORE
E
, in persona del Direttore Generale Dott. Controparte_1 [...]
(CF ), quale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 C.F._3 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carlo di Marsilio (CF ), ed C.F._4 elettivamente domiciliata in , in via Unità Italiana, 28 p.e.c. CP_1 Email_2
CONVENUTO , in persona del legale rappresentante Controparte_3 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Corvino (CF CP_4
), presso il cui studio, sito in Casal di Principe (Ce), in via Omero 16, è C.F._5 elettivamente domiciliata p.e.c. Email_3
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_5
Roma, in via Po, 20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Davide Cortellessa con studio in Piazza Vanvitelli n. 4/D, Caserta (CE), p.e.c. Email_3
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Udienza di discussione orale 15/10/2024
Oggetto: responsabilità per danno cagionato da cose in custodia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18/06/09 n. 69, indicando la succinta esposizione dello svolgimento dei fatti processuali, consistente in un sintetico resoconto inerente al contenuto sostanziale della causa e contenente gli elementi di fatto e di diritto valutati nella decisione.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
PER LA PARTE ATTRICE: accertare la responsabilità dell' Controparte_1 per le lesioni riportate in seguito alla caduta verificatasi nel corridoio del reparto di cardiologia del
P.O. di San Felice a Cancello (CE), nonchè condannarla al risarcimento dei danni.
PER LE PARTI CONVENUTE:
Per l' rigettare la domanda attrice per infondatezza e riconoscere l'esclusiva CP_6 responsabilità dell'attrice per il fatto accaduto.
Per la rigettare la domanda attrice per infondatezza e, in subordine, Controparte_3 condannare al risarcimento del danno la società di . CP_5 CP_5
Per Sara Assicurazioni Spa: accertare la carenza di legittimazione passiva e, in subordine, rigettare la domanda attrice per infondatezza, riconoscendo il concorso del fatto colposo del creditore.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO:
Con atto notificato in data 10/11/2016, l'attore ha citato in giudizio l' Controparte_1
per le lesioni riportate in seguito alla caduta avvenuta in data 05/05/2015 nel corridoio del
[...] reparto di cardiologia del P.O. di San Felice a Cancello (CE) a causa della presenza di alcuni pannelli posti sul pavimento. La parte attrice lamenta la mancata predisposizione di cautele volte a segnalare tale situazione di pericolo, non risultando il predetto ostacolo ben visibile in ragione della scarsa illuminazione del luogo e dell'assenza di presidi atti a delimitare l'area interessata da lavori di manutenzione.
A sostegno di quanto affermato o dedotto, la predetta ha prodotto documentazione fotografica comprovante lo stato dei luoghi.
Questi chiede, pertanto, di accertare la responsabilità del convenuto per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla caduta, consistenti nella frattura scomposta dell'epifisi prossimale di omero dx e nel trauma contusivo della regione fronte zigomatica dx con infarcimento emorragico palpebrale, al fine di condannarlo al risarcimento dei danni di euro 9131,07, somma comprensiva del danno biologico, morale e delle spese mediche sostenute.
Il convenuto si è costituito in giudizio rilevando l'improcedibilità dell'azione per omesso invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 l. 132/2014, avendo l'attore domandato il pagamento di una somma non eccedente i 50.000 euro.
Eccepisce, altresì, la nullità dell'atto di citazione per insufficiente indicazione della causa petendi ovvero delle circostanze di fatto e degli argomenti di diritto che rappresentano le ragioni della domanda ex art. 163 c. 4 cpc.
Il convenuto ha osservato, poi, che non è stato dimostrato il nesso di causalità tra la cosa e il danno e, in particolare, che la caduta è stata determinata dalle cattive condizioni dello stato dei luoghi.
A tale riguardo, si evidenzia che i pannelli disposti sul pavimento erano ben visibili e adeguatamente illuminati, dovendosi i pregiudizi subiti ascrivere alla condotta colposa dell'attore che, pur potendo avvedersi dell'ostacolo, non ha prestato sufficiente attenzione.
Cont In data 13/3/2017, l' ha promosso, poi, autonomo procedimento nei confronti della
[...]
società a cui ha affidato i lavori di ripristino della pavimentazione del reparto in cui Controparte_3 si è verificato l'evento lesivo, per farne accertare l'esclusiva responsabilità in relazione al sinistro occorso, avendo questa omesso di mettere in sicurezza l'area del cantiere.
La parte convenuta si è costituita in giudizio formulando richiesta di chiamata in causa di
[...]
, con la quale ha stipulato una polizza assicurativa della responsabilità civile, al fine Controparte_5 di essere tenuta indenne dai pregiudizi derivanti dal sinistro in caso di condanna al risarcimento dei danni.
Cont Si contesta, altresì, la violazione del diritto di difesa, non avendo l' chiamato la convenuta nel giudizio instaurato dalla danneggiata e precludendole, così, la possibilità di far intervenire la compagnia di assicurazione in tale procedimento.
La convenuta ha chiesto, infine, il rigetto della domanda attrice per infondatezza, essendosi adoperata a circoscrivere o a delimitare gli spazi oggetto dell'intervento di manutenzione mediante apposite colonnine unite tra loro da catene, circostanza che risulta confermata dai rilievi fotografici allegati in atti e dalla nota dell'ufficio tecnico del nosocomio.
Accertata la connessione oggettiva tra le domande proposte ai sensi dell'art 32 cpc, il GOP, all'udienza del 01/02/2018, ha disposto la riunione dei suddetti procedimenti (RG 2826/2017 e RG 9544/16).
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie. La società di assicurazioni ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata in causa ai sensi dell'art. 164 c.4 cpc, risultando la domanda di manleva e quella risarcitorie generiche nella ricostruzione dell'evento dannoso.
Tali domande sono considerate, inoltre, inammissibili per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 167 Cont c. 3 cpc e dell'art. 269 c. 2 cpc, non avendo l' richiesto l'intervento della Controparte_3 nel procedimento promosso dalla danneggiata.
Si rileva, altresì, la carenza di legittimazione passiva della società assicurativa per la mancata comunicazione del sinistro entro i termini di legge, con conseguente perdita del diritto al risarcimento del danno da parte dell'assicurato, nonché l'inoperatività della polizza, avendo questa ad oggetto l'attività di costruzione e manutenzione di fabbricati a uso civile.
Viene dedotta, infine, l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova del nesso causale tra il danno patito e l'attività posta in essere dall'assicurata, configurandosi, invece, la responsabilità della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 cc, che ha concorso a cagionare l'evento con il suo comportamento imprudente.
La società assicurativa ha deferito l'interrogatorio formale dell'attrice sulle circostanze esposte nelle memorie istruttorie e ha chiesto di ammettere la prova contraria sui capitoli formulati dalle altre parti.
La ha domandato l'ammissione della prova per testi, nonché della prova Controparte_3 contraria sui capi illustrati in memoria e in relazione ai soggetti ivi indicati.
Cont Analoghe richieste sono state avanzate dall' con riferimento ai capitoli e ai soggetti individuati nelle memorie.
Tale convenuto ha depositato, altresì, una relazione di consulenza tecnica di parte.
Il GOP ha provveduto a fissare udienza di assunzione dei mezzi di prova e a disporre una CTU.
La relazione del consulente, che questo giudice ritiene di condividere perché coerente ed immune da vizi logici, ha evidenziato che le lesioni riportate dalla danneggiata sono compatibili con la dinamica dell'incidente, riconoscendo una percentuale di invalidità a titolo di danno biologico pari al 4%.
La valutazione medico-legale ha stabilito che il pregiudizio alla salute ha determinato una malattia della durata di 90 giorni, suddivisibili in 40 giorni di inabilità temporanea assoluta e in 50 giorni di inabilità temporanea parziale, di cui 15 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 20 giorni al 25%.
All'udienza del 2/4/2019 è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attrice, nel corso del quale costei ha affermato che il corridoio in cui è avvenuta la caduta “non era munito di finestre e l'illuminazione era scarsa”, aggiungendo che in questo “ vi erano dei lavori di pavimentazione e delle tavole di colore chiaro, ma che il cantiere non era recintato”.
Tali dichiarazioni sono state confermate dalla sorella dell'attrice, avendo questa Persona_1 precisato che “nessuno ci ha avvisate del pericolo presente”.
A conclusioni opposte si è pervenuti attraverso l'escussione dei testi di parte convenuta;
in particolare, la Sig,ra e il Dott. hanno riferito che “il corridoio era illuminato da Testimone_1 Persona_2 luce artificiale, dalle finestre poste in fondo a questo e da quella della medicheria”, specificando che sul pavimento vi erano “tavole di colore gialle ben visibili per sostituire delle mattonelle che si erano sollevate”. “Tali pannelli, però, non coprivano tutto il corridoio, ma lasciavano libero uno spazio per poter passare.” Inoltre, l'esistenza di lavori in corso nel corridoio era stata segnalata all'attrice dalla Sign.ra
, che l'ha invitata a “non allontanarsi dalla stanza del marito.” Tes_1
E' stato, infine, escusso l'Ing. , che ha dichiarato di aver ricevuto in data 4/5/2015 Testimone_2 comunicazione dall' di realizzare interventi di ripristino della pavimentazione del CP_6 reparto di cardiologia del P.O. di San Felice a Cancello e di essersi adoperato “nella stessa giornata a mettere in sicurezza il corridoio di tale reparto con colonnine unite da catene di protezione.”
Questi ha, altresì, puntualizzato che “è stato lasciato uno spazio di circa 60 cm per consentire il passaggio in sicurezza” e che tale soluzione è stata “concordata con il personale ospedaliero.”
All'esito dell'istruttoria, il GOP ha provveduto a fissare udienza di trattazione cartolare (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, art. 83 co. 7 lett. h), per la quale i difensori delle parti hanno depositato note scritte, reiterando le richieste precedentemente avanzate.
Esaminati gli atti prodotti in giudizio e valutate le prove raccolte, il GOP dispone il parziale accoglimento della domanda attrice.
Cont E' configurabile, infatti, la responsabilità ex art. 2051 cc cc in capo all' alla società di costruzioni in ragione del rapporto di custodia con la cosa che ha determinato l'evento lesivo, avendo costoro una relazione di fatto con questa, tale da consentire il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte.
Tale fattispecie individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che è integrata ove l'attore dimostri il verificarsi del danno e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.
Nel caso di specie, poi, trattandosi di un bene inerte, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass 27 marzo 2020, n.7580) oppure un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Cass. 7 gennaio 2016, n.56)
I rilievi fotografici di parte attrice evidenziano che la zona interessata dai lavori di manutenzione è stata coperta solo da pannelli di colore giallo, mancando altri presidi idonei a segnalare il rischio esistente.
Tale circostanza non può essere smentita dalla documentazione fotografica prodotta dalla società di costruzioni, da cui non emerge che l'area del cantiere delimitata da colonnine riguarda il corridoio del reparto di cardiologia.
Giova osservare, tuttavia, che i pannelli sono ben visibili sia in ragione delle loro caratteristiche cromatiche che in virtù dell'illuminazione presente nel luogo, risultando tale condizione chiaramente percepibile dalle foto di parte attrice, nonchè confermata dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta.
E' ravvisabile, pertanto, anche la colpa dell'attrice, che, non prestando la dovuta attenzione, è inciampata contro il predetto ostacolo.
Un comportamento prudente avrebbe potuto scongiurare la caduta anche in considerazione dell'esistenza di un percorso alternativo, essendo stato lasciato uno spazio libero accanto alle tavole.
La condotta colposa della vittima non può, tuttavia, integrare gli estremi del caso fortuito, non essendo imprevedibile né inevitabile. (Cass.civ. sez III, 31 ottobre 2017, n. 25837) Trovandosi l'ostacolo in un luogo di passaggio sarebbe stato possibile prevenire il rischio di inciampo attraverso l'adozione di cautele idonee a segnalare la situazione di pericolo.
Alla luce delle ragioni esposte, si deve riconoscere, quindi, la responsabilità di tutte le parti coinvolte nel giudizio, ciascuna delle quali ha concorso a cagionare il danno nella misura del 50%.
A tale riguardo, occorre precisare che i convenuti sono tenuti in solido al risarcimento del danno, essendo tutti obbligati alla medesima prestazione ex art 1292 c.c.
La liquidazione dei pregiudizi va effettuata in base ai valori monetari indicati nelle tabelle milanesi, che tengono conto della componente dinamico-relazionale del danno, nonché della sofferenza menomazione-correlata.
Sebbene il consulente non abbia fornito un giudizio sul grado di intensità di quest'ultima voce di danno, si potrà trarre la prova presuntiva della sua esistenza ex art. 2727 c.c. sulla scorta della valutazione tecnica da questi effettuata.
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento del danno morale soggettivo, dal momento che l'esistenza di tale nocumento è stata solo allegata ma non provata dall'attore.
Né parimenti può essere accolta l'eccezione di tardività della denuncia di sinistro sollevata dalla
[...] poiché a tal fine è necessario che tale omissione e/o tardività sia stato “doloso” ed è CP_5 pertanto necessario verificare se l'assicurato, nel comunicare dopo due mesi l'incidente all'assicurazione, l'abbia fatto apposta. (Corte di Cassazione n. 24210/19) e vista l'apertura del sinistro da parte della compagnia, a seguito della denuncia, non può configurarsi né il dolo né la colpa.
I pregiudizi patiti vanno quantificati, quindi, nella misura di 6.969,72 euro (così determinato: Danno biologico permanente € 3.448,17; Invalidità temporanea totale € 2.209,60; Invalidità temporanea parziale al 75% € 621,45; Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30; Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20; Totale danno biologico temporaneo € 3.521,55) dovendosi aggiungere a tale somma quella di 388,09 euro per le spese mediche sostenute dalla danneggiata. Tale somma deve essere liquidata al 50% stando le valutazioni di cui innanzi e pertanto ammonta complessivamente a
€. 3.872,95.
Le spese processuali, seguono la parziale soccombenza dei convenuti tutti, mentre sono integralmente compensate tra le parti convenute.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie, parzialmente la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della prima dell'importo complessivo di euro 3.872,95, a titolo di risarcimento del danno, importo così ridotto per il concorso di colpa comprensivo del danno biologico e delle spese mediche.
- Condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura ridotta del 50% in €. 850,00 in favore dell'attrice con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
- dispone la compensazione integrale tra tutte le restanti parti del giudizio delle spese processuali ex art. 92 c. 2 cpc. e di quelle della CTU.
Così deciso in Santa Maria C.V. 15.10.2024 Il G.o.p.
Avv. Raffaelina Chioccarelli
Terza sezione civile
R.G.9544/2016
Verbale di udienza del 15.10.2024 celebrata ex art. 127 ter cpc h. 9,20
Il Gop, dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 15.10.2024 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Raffaelina Chioccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 9544 del registro generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2016 posta in deliberazione all'udienza del 15/10/2024
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Giovanni Falzarano (C.F. , presso il cui studio, sito in Airola C.F._2
(BN), in via Condotto, 37, è elettivamente domiciliata p.e.c. Email_1
ATTORE
E
, in persona del Direttore Generale Dott. Controparte_1 [...]
(CF ), quale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 C.F._3 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carlo di Marsilio (CF ), ed C.F._4 elettivamente domiciliata in , in via Unità Italiana, 28 p.e.c. CP_1 Email_2
CONVENUTO , in persona del legale rappresentante Controparte_3 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Corvino (CF CP_4
), presso il cui studio, sito in Casal di Principe (Ce), in via Omero 16, è C.F._5 elettivamente domiciliata p.e.c. Email_3
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_5
Roma, in via Po, 20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Davide Cortellessa con studio in Piazza Vanvitelli n. 4/D, Caserta (CE), p.e.c. Email_3
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Udienza di discussione orale 15/10/2024
Oggetto: responsabilità per danno cagionato da cose in custodia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18/06/09 n. 69, indicando la succinta esposizione dello svolgimento dei fatti processuali, consistente in un sintetico resoconto inerente al contenuto sostanziale della causa e contenente gli elementi di fatto e di diritto valutati nella decisione.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
PER LA PARTE ATTRICE: accertare la responsabilità dell' Controparte_1 per le lesioni riportate in seguito alla caduta verificatasi nel corridoio del reparto di cardiologia del
P.O. di San Felice a Cancello (CE), nonchè condannarla al risarcimento dei danni.
PER LE PARTI CONVENUTE:
Per l' rigettare la domanda attrice per infondatezza e riconoscere l'esclusiva CP_6 responsabilità dell'attrice per il fatto accaduto.
Per la rigettare la domanda attrice per infondatezza e, in subordine, Controparte_3 condannare al risarcimento del danno la società di . CP_5 CP_5
Per Sara Assicurazioni Spa: accertare la carenza di legittimazione passiva e, in subordine, rigettare la domanda attrice per infondatezza, riconoscendo il concorso del fatto colposo del creditore.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO:
Con atto notificato in data 10/11/2016, l'attore ha citato in giudizio l' Controparte_1
per le lesioni riportate in seguito alla caduta avvenuta in data 05/05/2015 nel corridoio del
[...] reparto di cardiologia del P.O. di San Felice a Cancello (CE) a causa della presenza di alcuni pannelli posti sul pavimento. La parte attrice lamenta la mancata predisposizione di cautele volte a segnalare tale situazione di pericolo, non risultando il predetto ostacolo ben visibile in ragione della scarsa illuminazione del luogo e dell'assenza di presidi atti a delimitare l'area interessata da lavori di manutenzione.
A sostegno di quanto affermato o dedotto, la predetta ha prodotto documentazione fotografica comprovante lo stato dei luoghi.
Questi chiede, pertanto, di accertare la responsabilità del convenuto per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla caduta, consistenti nella frattura scomposta dell'epifisi prossimale di omero dx e nel trauma contusivo della regione fronte zigomatica dx con infarcimento emorragico palpebrale, al fine di condannarlo al risarcimento dei danni di euro 9131,07, somma comprensiva del danno biologico, morale e delle spese mediche sostenute.
Il convenuto si è costituito in giudizio rilevando l'improcedibilità dell'azione per omesso invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 l. 132/2014, avendo l'attore domandato il pagamento di una somma non eccedente i 50.000 euro.
Eccepisce, altresì, la nullità dell'atto di citazione per insufficiente indicazione della causa petendi ovvero delle circostanze di fatto e degli argomenti di diritto che rappresentano le ragioni della domanda ex art. 163 c. 4 cpc.
Il convenuto ha osservato, poi, che non è stato dimostrato il nesso di causalità tra la cosa e il danno e, in particolare, che la caduta è stata determinata dalle cattive condizioni dello stato dei luoghi.
A tale riguardo, si evidenzia che i pannelli disposti sul pavimento erano ben visibili e adeguatamente illuminati, dovendosi i pregiudizi subiti ascrivere alla condotta colposa dell'attore che, pur potendo avvedersi dell'ostacolo, non ha prestato sufficiente attenzione.
Cont In data 13/3/2017, l' ha promosso, poi, autonomo procedimento nei confronti della
[...]
società a cui ha affidato i lavori di ripristino della pavimentazione del reparto in cui Controparte_3 si è verificato l'evento lesivo, per farne accertare l'esclusiva responsabilità in relazione al sinistro occorso, avendo questa omesso di mettere in sicurezza l'area del cantiere.
La parte convenuta si è costituita in giudizio formulando richiesta di chiamata in causa di
[...]
, con la quale ha stipulato una polizza assicurativa della responsabilità civile, al fine Controparte_5 di essere tenuta indenne dai pregiudizi derivanti dal sinistro in caso di condanna al risarcimento dei danni.
Cont Si contesta, altresì, la violazione del diritto di difesa, non avendo l' chiamato la convenuta nel giudizio instaurato dalla danneggiata e precludendole, così, la possibilità di far intervenire la compagnia di assicurazione in tale procedimento.
La convenuta ha chiesto, infine, il rigetto della domanda attrice per infondatezza, essendosi adoperata a circoscrivere o a delimitare gli spazi oggetto dell'intervento di manutenzione mediante apposite colonnine unite tra loro da catene, circostanza che risulta confermata dai rilievi fotografici allegati in atti e dalla nota dell'ufficio tecnico del nosocomio.
Accertata la connessione oggettiva tra le domande proposte ai sensi dell'art 32 cpc, il GOP, all'udienza del 01/02/2018, ha disposto la riunione dei suddetti procedimenti (RG 2826/2017 e RG 9544/16).
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie. La società di assicurazioni ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata in causa ai sensi dell'art. 164 c.4 cpc, risultando la domanda di manleva e quella risarcitorie generiche nella ricostruzione dell'evento dannoso.
Tali domande sono considerate, inoltre, inammissibili per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 167 Cont c. 3 cpc e dell'art. 269 c. 2 cpc, non avendo l' richiesto l'intervento della Controparte_3 nel procedimento promosso dalla danneggiata.
Si rileva, altresì, la carenza di legittimazione passiva della società assicurativa per la mancata comunicazione del sinistro entro i termini di legge, con conseguente perdita del diritto al risarcimento del danno da parte dell'assicurato, nonché l'inoperatività della polizza, avendo questa ad oggetto l'attività di costruzione e manutenzione di fabbricati a uso civile.
Viene dedotta, infine, l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova del nesso causale tra il danno patito e l'attività posta in essere dall'assicurata, configurandosi, invece, la responsabilità della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 cc, che ha concorso a cagionare l'evento con il suo comportamento imprudente.
La società assicurativa ha deferito l'interrogatorio formale dell'attrice sulle circostanze esposte nelle memorie istruttorie e ha chiesto di ammettere la prova contraria sui capitoli formulati dalle altre parti.
La ha domandato l'ammissione della prova per testi, nonché della prova Controparte_3 contraria sui capi illustrati in memoria e in relazione ai soggetti ivi indicati.
Cont Analoghe richieste sono state avanzate dall' con riferimento ai capitoli e ai soggetti individuati nelle memorie.
Tale convenuto ha depositato, altresì, una relazione di consulenza tecnica di parte.
Il GOP ha provveduto a fissare udienza di assunzione dei mezzi di prova e a disporre una CTU.
La relazione del consulente, che questo giudice ritiene di condividere perché coerente ed immune da vizi logici, ha evidenziato che le lesioni riportate dalla danneggiata sono compatibili con la dinamica dell'incidente, riconoscendo una percentuale di invalidità a titolo di danno biologico pari al 4%.
La valutazione medico-legale ha stabilito che il pregiudizio alla salute ha determinato una malattia della durata di 90 giorni, suddivisibili in 40 giorni di inabilità temporanea assoluta e in 50 giorni di inabilità temporanea parziale, di cui 15 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 20 giorni al 25%.
All'udienza del 2/4/2019 è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attrice, nel corso del quale costei ha affermato che il corridoio in cui è avvenuta la caduta “non era munito di finestre e l'illuminazione era scarsa”, aggiungendo che in questo “ vi erano dei lavori di pavimentazione e delle tavole di colore chiaro, ma che il cantiere non era recintato”.
Tali dichiarazioni sono state confermate dalla sorella dell'attrice, avendo questa Persona_1 precisato che “nessuno ci ha avvisate del pericolo presente”.
A conclusioni opposte si è pervenuti attraverso l'escussione dei testi di parte convenuta;
in particolare, la Sig,ra e il Dott. hanno riferito che “il corridoio era illuminato da Testimone_1 Persona_2 luce artificiale, dalle finestre poste in fondo a questo e da quella della medicheria”, specificando che sul pavimento vi erano “tavole di colore gialle ben visibili per sostituire delle mattonelle che si erano sollevate”. “Tali pannelli, però, non coprivano tutto il corridoio, ma lasciavano libero uno spazio per poter passare.” Inoltre, l'esistenza di lavori in corso nel corridoio era stata segnalata all'attrice dalla Sign.ra
, che l'ha invitata a “non allontanarsi dalla stanza del marito.” Tes_1
E' stato, infine, escusso l'Ing. , che ha dichiarato di aver ricevuto in data 4/5/2015 Testimone_2 comunicazione dall' di realizzare interventi di ripristino della pavimentazione del CP_6 reparto di cardiologia del P.O. di San Felice a Cancello e di essersi adoperato “nella stessa giornata a mettere in sicurezza il corridoio di tale reparto con colonnine unite da catene di protezione.”
Questi ha, altresì, puntualizzato che “è stato lasciato uno spazio di circa 60 cm per consentire il passaggio in sicurezza” e che tale soluzione è stata “concordata con il personale ospedaliero.”
All'esito dell'istruttoria, il GOP ha provveduto a fissare udienza di trattazione cartolare (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, art. 83 co. 7 lett. h), per la quale i difensori delle parti hanno depositato note scritte, reiterando le richieste precedentemente avanzate.
Esaminati gli atti prodotti in giudizio e valutate le prove raccolte, il GOP dispone il parziale accoglimento della domanda attrice.
Cont E' configurabile, infatti, la responsabilità ex art. 2051 cc cc in capo all' alla società di costruzioni in ragione del rapporto di custodia con la cosa che ha determinato l'evento lesivo, avendo costoro una relazione di fatto con questa, tale da consentire il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte.
Tale fattispecie individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che è integrata ove l'attore dimostri il verificarsi del danno e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.
Nel caso di specie, poi, trattandosi di un bene inerte, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass 27 marzo 2020, n.7580) oppure un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Cass. 7 gennaio 2016, n.56)
I rilievi fotografici di parte attrice evidenziano che la zona interessata dai lavori di manutenzione è stata coperta solo da pannelli di colore giallo, mancando altri presidi idonei a segnalare il rischio esistente.
Tale circostanza non può essere smentita dalla documentazione fotografica prodotta dalla società di costruzioni, da cui non emerge che l'area del cantiere delimitata da colonnine riguarda il corridoio del reparto di cardiologia.
Giova osservare, tuttavia, che i pannelli sono ben visibili sia in ragione delle loro caratteristiche cromatiche che in virtù dell'illuminazione presente nel luogo, risultando tale condizione chiaramente percepibile dalle foto di parte attrice, nonchè confermata dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta.
E' ravvisabile, pertanto, anche la colpa dell'attrice, che, non prestando la dovuta attenzione, è inciampata contro il predetto ostacolo.
Un comportamento prudente avrebbe potuto scongiurare la caduta anche in considerazione dell'esistenza di un percorso alternativo, essendo stato lasciato uno spazio libero accanto alle tavole.
La condotta colposa della vittima non può, tuttavia, integrare gli estremi del caso fortuito, non essendo imprevedibile né inevitabile. (Cass.civ. sez III, 31 ottobre 2017, n. 25837) Trovandosi l'ostacolo in un luogo di passaggio sarebbe stato possibile prevenire il rischio di inciampo attraverso l'adozione di cautele idonee a segnalare la situazione di pericolo.
Alla luce delle ragioni esposte, si deve riconoscere, quindi, la responsabilità di tutte le parti coinvolte nel giudizio, ciascuna delle quali ha concorso a cagionare il danno nella misura del 50%.
A tale riguardo, occorre precisare che i convenuti sono tenuti in solido al risarcimento del danno, essendo tutti obbligati alla medesima prestazione ex art 1292 c.c.
La liquidazione dei pregiudizi va effettuata in base ai valori monetari indicati nelle tabelle milanesi, che tengono conto della componente dinamico-relazionale del danno, nonché della sofferenza menomazione-correlata.
Sebbene il consulente non abbia fornito un giudizio sul grado di intensità di quest'ultima voce di danno, si potrà trarre la prova presuntiva della sua esistenza ex art. 2727 c.c. sulla scorta della valutazione tecnica da questi effettuata.
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento del danno morale soggettivo, dal momento che l'esistenza di tale nocumento è stata solo allegata ma non provata dall'attore.
Né parimenti può essere accolta l'eccezione di tardività della denuncia di sinistro sollevata dalla
[...] poiché a tal fine è necessario che tale omissione e/o tardività sia stato “doloso” ed è CP_5 pertanto necessario verificare se l'assicurato, nel comunicare dopo due mesi l'incidente all'assicurazione, l'abbia fatto apposta. (Corte di Cassazione n. 24210/19) e vista l'apertura del sinistro da parte della compagnia, a seguito della denuncia, non può configurarsi né il dolo né la colpa.
I pregiudizi patiti vanno quantificati, quindi, nella misura di 6.969,72 euro (così determinato: Danno biologico permanente € 3.448,17; Invalidità temporanea totale € 2.209,60; Invalidità temporanea parziale al 75% € 621,45; Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30; Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20; Totale danno biologico temporaneo € 3.521,55) dovendosi aggiungere a tale somma quella di 388,09 euro per le spese mediche sostenute dalla danneggiata. Tale somma deve essere liquidata al 50% stando le valutazioni di cui innanzi e pertanto ammonta complessivamente a
€. 3.872,95.
Le spese processuali, seguono la parziale soccombenza dei convenuti tutti, mentre sono integralmente compensate tra le parti convenute.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie, parzialmente la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della prima dell'importo complessivo di euro 3.872,95, a titolo di risarcimento del danno, importo così ridotto per il concorso di colpa comprensivo del danno biologico e delle spese mediche.
- Condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura ridotta del 50% in €. 850,00 in favore dell'attrice con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
- dispone la compensazione integrale tra tutte le restanti parti del giudizio delle spese processuali ex art. 92 c. 2 cpc. e di quelle della CTU.
Così deciso in Santa Maria C.V. 15.10.2024 Il G.o.p.
Avv. Raffaelina Chioccarelli