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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/11/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5182/2024 R.G. sul ricorso depositato il 30/10/2024 proposto da (difeso dall'avv. Andrea Baldino) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Magda Controparte_1
AG ) all'esito dell'udienza , così definitivamente provvedendo:
“ Rigetta la domanda
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 4300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- Accertare e dichiarare che, il ricorrente, per il periodo di spettanza specificato in ricorso ed agli allegati di parte, ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive, maturate e non riscosse, a titolo di prestazioni aggiuntive per lavoro straordinario covid, tamponi covid e vaccinale covid, tenuto conto del costo orario di euro 50,00 lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, come previsto ex lege e per tutti i motivi illustrati ut supra;
- Per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze retributive in Controparte_2 favore del ricorrente, per le causali ed il periodo precisato in ricorso e documentato in atti, della somma complessiva di € 70.007,09 lordi (salvo errori/omissioni), o di quell'importo da determinarsi in corso di trattazione con apposita CTU contabile;
- Tutto, oltre interessi maturati e maturandi, nonché rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo ed accessori di legge ossia Tfr, tredicesima, ferie e riposi maturati e non goduti, etc.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. Con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1 Parte ricorrente deduceva che: dal 01.02.2017, con regolare contratto di lavoro, il ricorrente è stato assunto alle dipendenze dell'
[...]
, con qualifica di infermiere, livello D, con mansioni di collaboratore professionale Controparte_2 sanitario, presso il reparto “area dipartimentale SUEM 118”, attualmente ancora in forza, rispettando gli orari ordinari da turnista e percependone la relativa retribuzione ordinaria (all. 3 – buste paga);
, nel periodo di emergenza sanitaria causa covid-19, ha effettuato prestazioni lavorative aggiuntive, dunque, lavoro straordinario covid (diurno feriale/festivo/notturno), oltre straordinario per tamponi covid e vaccinazioni covid una volta aperto il relativo Centro Vaccinale;
nonostante le prestazioni straordinarie anzidette, l' non ha mai provveduto a Controparte_2 liquidare correttamente i relativi emolumenti lavorativi , che, come documentato in atti, ha ricevuto in busta paga soltanto parziali pagamenti rispetto all'effettivo dovuto, mai saldati nel loro corretto ammontare, neppure successivamente, come confermato dalle buste paga in atti;
il lavoro straordinario effettuato per emergenza sanitaria covid-19, ivi incluso quello vaccinale covid e per tamponi covid, è da considerarsi attività aggiuntiva, poiché svolto oltre l'ordinario orario di servizio e, in quanto tale, merita di essere adeguatamente retribuito in favore del dipendente per le concrete ore lavorate a tal fine, così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento e tenuto conto, altresì, dei finanziamenti statali, regionali ed europei, assegnati alle singole Regioni e, da queste ultime, alle singole AO/ASP per dette finalità mediante appositi atti;
per il periodo di cui ai punti 6 e 7 del presente ricorso, nonché ai conteggi allegati all'indice atti aveva diritto al pagamento delle differenze retributive, maturate e non riscosse, per il lavoro straordinario covid, tamponi covid e vaccinale covid svolto, posto che l' ha Controparte_2 corrisposto soltanto parziali pagamenti, tutto come documentato al fascicolo di parte di questa difesa.
Parte resistente si costituiva e contestava la Controparte_3 domanda .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La causa concerne la pretesa della parte ricorrente – in servizio come infermiere - al pagamento di 50 euro lordi onnicomprensivi su base oraria per l'attività aggiuntiva prestata come straordinario
ID , tamponi covid e straordinario per vaccinazioni covid presso il Centro vaccinale .
Deduce di aver prestato attività nel periodo compreso tra il 01.04.2020 e il 31.3.2022.
Parte ricorrente lamenta che le ore prestate siano state compensate con il pagamento di somme inferiori ai 50 euro ad ora .
2 Cont L eccepisce che: l'avviso interno del marzo 2021 prevedeva il lavoro straordinario e non le prestazioni aggiuntive;
che comunque le dette prestazioni non erano state istituite all'interno
Cont dell' ; che era stato pagato come lavoro straordinario .
Cont L'assunto dell' è fondato.
Cont L' avviso interno del 01.03.2021 prot. 13127 con cui l' invitava il personale sanitario dipendente a dare la propria disponibilità per le attività vaccinali anti ID-19 prevedendo al p.7) “L'area distrettuale di riferimento dove si intende prestare la propria attività in regime di straordinario
ID-19, quindi a valere sui fondi appositamente previsti dalla Regione Calabria.”
E' del tutto evidente che l'avviso non preveda prestazioni aggiuntive ma lavoro straordinario .
L'art 29 d.l. n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 all'epoca dell'inizio dell'attività disponeva al comma 2 2. Per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A, colonna 1, è consentito di:
(…..) b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL
2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;>
L'art.1 comma 464 L.178/2020 ha poi previsto che “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla
3 Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Le prestazioni aggiuntive per il personale infermieristico sono state introdotte dall'art. 1 decreto legge n. 402/2001 conv. con legge 1 del 2002.
Il CCNL 2016/2018 del 21.5.2018 nell'Art. 6 Confronto regionale dispone :
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del
D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative:
a) all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all'art. 81, comma 4 lett. a) (Fondo premialità e fasce) e, in particolare, a quelle destinate all'istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale di cui all'art. 39, comma 4del CCNL
7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica); 11 c) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all'art. 39, comma 8 del CCNL
7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica); d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.
E' inoltre generale il principio che il trattamento economico del pubblico dipendente deve essere previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva ( art 40 e 45 dlgs 165/2001).
Le prestazioni aggiuntive risultano soggette alla disciplina contrattuale collettiva nazionale stipulata il 21.5.2018.
Parte ricorrente non prova alcuna istituzione delle prestazioni aggiuntive presso l'Asp resistente.
Alla luce del chiaro tenore letterale delle disposizioni in questione appare evidente al giudicante che l' di nel bando/avviso non ha dato luogo ad alcuna determinazione CP_2 Controparte_2
4 riferibile a prestazioni aggiuntive, bensì a prestazioni fuori dall'orario normale di lavoro in regime di straordinario e come tali regolarmente pagate .
La domanda, pertanto .non può essere accolta .
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 27.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5182/2024 R.G. sul ricorso depositato il 30/10/2024 proposto da (difeso dall'avv. Andrea Baldino) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Magda Controparte_1
AG ) all'esito dell'udienza , così definitivamente provvedendo:
“ Rigetta la domanda
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 4300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- Accertare e dichiarare che, il ricorrente, per il periodo di spettanza specificato in ricorso ed agli allegati di parte, ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive, maturate e non riscosse, a titolo di prestazioni aggiuntive per lavoro straordinario covid, tamponi covid e vaccinale covid, tenuto conto del costo orario di euro 50,00 lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, come previsto ex lege e per tutti i motivi illustrati ut supra;
- Per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze retributive in Controparte_2 favore del ricorrente, per le causali ed il periodo precisato in ricorso e documentato in atti, della somma complessiva di € 70.007,09 lordi (salvo errori/omissioni), o di quell'importo da determinarsi in corso di trattazione con apposita CTU contabile;
- Tutto, oltre interessi maturati e maturandi, nonché rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo ed accessori di legge ossia Tfr, tredicesima, ferie e riposi maturati e non goduti, etc.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. Con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1 Parte ricorrente deduceva che: dal 01.02.2017, con regolare contratto di lavoro, il ricorrente è stato assunto alle dipendenze dell'
[...]
, con qualifica di infermiere, livello D, con mansioni di collaboratore professionale Controparte_2 sanitario, presso il reparto “area dipartimentale SUEM 118”, attualmente ancora in forza, rispettando gli orari ordinari da turnista e percependone la relativa retribuzione ordinaria (all. 3 – buste paga);
, nel periodo di emergenza sanitaria causa covid-19, ha effettuato prestazioni lavorative aggiuntive, dunque, lavoro straordinario covid (diurno feriale/festivo/notturno), oltre straordinario per tamponi covid e vaccinazioni covid una volta aperto il relativo Centro Vaccinale;
nonostante le prestazioni straordinarie anzidette, l' non ha mai provveduto a Controparte_2 liquidare correttamente i relativi emolumenti lavorativi , che, come documentato in atti, ha ricevuto in busta paga soltanto parziali pagamenti rispetto all'effettivo dovuto, mai saldati nel loro corretto ammontare, neppure successivamente, come confermato dalle buste paga in atti;
il lavoro straordinario effettuato per emergenza sanitaria covid-19, ivi incluso quello vaccinale covid e per tamponi covid, è da considerarsi attività aggiuntiva, poiché svolto oltre l'ordinario orario di servizio e, in quanto tale, merita di essere adeguatamente retribuito in favore del dipendente per le concrete ore lavorate a tal fine, così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento e tenuto conto, altresì, dei finanziamenti statali, regionali ed europei, assegnati alle singole Regioni e, da queste ultime, alle singole AO/ASP per dette finalità mediante appositi atti;
per il periodo di cui ai punti 6 e 7 del presente ricorso, nonché ai conteggi allegati all'indice atti aveva diritto al pagamento delle differenze retributive, maturate e non riscosse, per il lavoro straordinario covid, tamponi covid e vaccinale covid svolto, posto che l' ha Controparte_2 corrisposto soltanto parziali pagamenti, tutto come documentato al fascicolo di parte di questa difesa.
Parte resistente si costituiva e contestava la Controparte_3 domanda .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La causa concerne la pretesa della parte ricorrente – in servizio come infermiere - al pagamento di 50 euro lordi onnicomprensivi su base oraria per l'attività aggiuntiva prestata come straordinario
ID , tamponi covid e straordinario per vaccinazioni covid presso il Centro vaccinale .
Deduce di aver prestato attività nel periodo compreso tra il 01.04.2020 e il 31.3.2022.
Parte ricorrente lamenta che le ore prestate siano state compensate con il pagamento di somme inferiori ai 50 euro ad ora .
2 Cont L eccepisce che: l'avviso interno del marzo 2021 prevedeva il lavoro straordinario e non le prestazioni aggiuntive;
che comunque le dette prestazioni non erano state istituite all'interno
Cont dell' ; che era stato pagato come lavoro straordinario .
Cont L'assunto dell' è fondato.
Cont L' avviso interno del 01.03.2021 prot. 13127 con cui l' invitava il personale sanitario dipendente a dare la propria disponibilità per le attività vaccinali anti ID-19 prevedendo al p.7) “L'area distrettuale di riferimento dove si intende prestare la propria attività in regime di straordinario
ID-19, quindi a valere sui fondi appositamente previsti dalla Regione Calabria.”
E' del tutto evidente che l'avviso non preveda prestazioni aggiuntive ma lavoro straordinario .
L'art 29 d.l. n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 all'epoca dell'inizio dell'attività disponeva al comma 2 2. Per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A, colonna 1, è consentito di:
(…..) b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL
2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;>
L'art.1 comma 464 L.178/2020 ha poi previsto che “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla
3 Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Le prestazioni aggiuntive per il personale infermieristico sono state introdotte dall'art. 1 decreto legge n. 402/2001 conv. con legge 1 del 2002.
Il CCNL 2016/2018 del 21.5.2018 nell'Art. 6 Confronto regionale dispone :
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del
D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative:
a) all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all'art. 81, comma 4 lett. a) (Fondo premialità e fasce) e, in particolare, a quelle destinate all'istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale di cui all'art. 39, comma 4del CCNL
7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica); 11 c) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all'art. 39, comma 8 del CCNL
7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica); d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.
E' inoltre generale il principio che il trattamento economico del pubblico dipendente deve essere previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva ( art 40 e 45 dlgs 165/2001).
Le prestazioni aggiuntive risultano soggette alla disciplina contrattuale collettiva nazionale stipulata il 21.5.2018.
Parte ricorrente non prova alcuna istituzione delle prestazioni aggiuntive presso l'Asp resistente.
Alla luce del chiaro tenore letterale delle disposizioni in questione appare evidente al giudicante che l' di nel bando/avviso non ha dato luogo ad alcuna determinazione CP_2 Controparte_2
4 riferibile a prestazioni aggiuntive, bensì a prestazioni fuori dall'orario normale di lavoro in regime di straordinario e come tali regolarmente pagate .
La domanda, pertanto .non può essere accolta .
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 27.11.2025
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