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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/09/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio AL
Sezione civile
N. 30/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio AL, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. Natalino Sapone - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 30/2020 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
Naxos (ME), Via Porticato n. 2, C.F. in persona del procuratore C.F._1 generale, , nato a [...] il [...], residente in Parte_2
Roma, Via Salvatore Talamo n. 9, C.F. , elettivamente domiciliato C.F._2 in Catania, Via Pasubio n. 18, presso lo studio dell' Avv. Luca Tancredi Lipera, C.F.
, PEC tel. 095/388331 che C.F._3 Email_1 lo rappresenta e difende.
Appellante
CONTRO
C.F. Controparte_1
, P.I. , con sede in Reggio AL, Via Vallone Mariannazzo, in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in CP_2
Reggio AL, Via Filippini n. 19 presso lo studio degli avv.ti Maria Laura Chiofalo, C.F.
, pec fax 0965/894652), Cristiano C.F._4 Email_2
Chiofalo, C.F. , pec , C.F._5 Email_3 Santo Chiofalo, C.F. , n. tel e fax. 0965894652, pec C.F._6
dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente o Email_4 separatamente.
Appellato
Oggetto: riforma della sentenza n. 1179/2019 emessa in data 29.8.2019 dal Tribunale di
Reggio AL, Seconda Sezione Civile, nella causa civile iscritta al n. 2120/2016 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 215/2016, emesso in data 26.2.2016, il Tribunale di Reggio
AL ingiungeva a di pagare la complessiva somma di € 31.120,41 (oltre Parte_3 interessi legali e spese di procedura), su ricorso proposto dalla “ Parte_4
. Quest'ultima asseriva di aver ospitato, nella propria struttura per
[...] disabili mentali “Casa Famiglia Villa Falco” di Melito Porto Salvo, il predetto Pt_5
lamentando il mancato pagamento della quota di retta, a carico dell'assistito, da
[...] novembre 2010 fino alle dimissioni avvenute in data 6 luglio 2013, rimanendo così creditrice della somma ingiunta.
L'ingiunto proponeva opposizione tardiva, documentando di non avere Parte_5 avuto tempestiva conoscenza del procedimento monitorio a causa di un ricovero ospedaliero protrattosi dal 22 marzo al 10 maggio 2016.
Instaurato il giudizio di opposizione, veniva disposta c.t.u. al fine di determinare l'ammontare della retta di ricovero dovuta dall'opponente, dal mese di novembre 2010 fino al giorno 5 luglio 2013, ultimo giorno di permanenza presso la struttura.
Con la sentenza n. 1179/2019 del 29.8.2019, il Tribunale di Reggio AL, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica revocava il decreto ingiuntivo e accoglieva parzialmente la domanda della predetta associazione, rideterminando la pretesa creditoria in
€ 29.983,85, condannando il soccombente al pagamento delle spese di Parte_3 giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio.
In sintesi, la sentenza di primo grado, dopo aver preliminarmente rilevato che non risultava depositato in atti il fascicolo dell'opposta Parte_4
ritenuti pacifici il rapporto contrattuale e la durata del periodo di
[...] permanenza dell'opponente presso la struttura, accoglieva le conclusioni della perizia pag. 2/12 “esaurientemente motivate” e “conformi al criterio legale di calcolo di cui alla delibera n.
712 del 17 ottobre 2006 della Giunta della Regione AL” circa il quantum ivi stabilito
(allegato b alla c.t.u.).
Con atto notificato il 9/1/2020 e iscritto a ruolo il 14/1/2020, ha proposto Parte_3 appello contro la predetta sentenza chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ex artt. 283 e 351 c.p.c., in via principale l'annullamento e/o la riforma e, in via subordinata, la condanna al pagamento della minore somma di € 12.811,57, avendo estinto parte del proprio debito prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, attraverso i pagamenti indicati da imputarsi al periodo in contestazione (novembre 2010 – 5 luglio 2013).
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi, riportati secondo l'ordine dato nell'atto di impugnazione: 1) inefficacia del decreto ingiuntivo n. 215/2016 per mancata notificazione entro il termine di 60 giorni dalla pronuncia;
2) inesistenza della pretesa creditoria per carenza di idonea prova scritta ex artt. 633, 635 c.p.c. e 2214 c.c. e per non aver mai assunto il affetto da gravissime patologie psichiche, alcun impegno Pt_3 diretto alla corresponsione della retta alla struttura residenziale;
3) in subordine, estinzione di parte del debito stabilito nella sentenza impugnata;
4) errata condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 febbraio 2020,
l' , si è costituita nel presente grado Controparte_3 domandando il rigetto dell'appello, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Con ordinanza datata 1/0/2020 la Corte, vista la complessità dell'articolazione delle ragioni addotte da vagliare nel giudizio di merito e non ravvisando conseguenze pregiudizievoli, ulteriori rispetto alla sola esecuzione della sentenza, ha rigettato l'istanza di sospensione.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, l'appellante ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché il procedimento di notificazione non si sarebbe mai perfezionato nel termine di 60 giorni dalla pag. 3/12 pronuncia poiché effettuato in un luogo diverso dalla residenza dell'ingiunto, essendo quindi giuridicamente inesistente.
L'appellata ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione rilevando che la sentenza di primo grado ha affermato che “L'istante non proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo nel termine previsto dall'art. 641 c.p.c. perché a causa del ricovero ospedaliero presso l'Ospedale San Vincenzo di Taormina…iniziato il 22/3/2016 e protrattosi fino al
10/5/2016…solo in quest'ultima data, avvenute le sue dimissioni, si poteva recare presso
l'ufficio postale e ritirare il relativo plico ivi in giacenza, prendendo, così contezza dell'intimazione di pagamento rivoltagli.”, dal che si deduce che la notifica si è comunque perfezionata.
Sul punto, si osserva che l'art. 644 c.p.c. prevede che il decreto d'ingiunzione, diventa inefficace qualora la notificazione, da effettuarsi sul territorio della Repubblica, non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia. Nell'ipotesi di mancata notifica entro il termine, l'ingiunto può presentare ricorso volto ad ottenere un'ordinanza con la quale il giudice dichiarerà l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 188 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
La Corte di cassazione ha affermato che <Non può essere dichiarata ex art. 188 disp. att. c.p.c., l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità>> (Cass. civ. n. 23903/2018).
Si rammenta altresì che le sentenze delle SS. UU. nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016 hanno chiarito che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l'inesistenza della notifica, ma ricadono sempre nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità.
pag. 4/12 Il motivo di appello, quindi, è infondato e deve essere respinto.
§
Col secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'inesistenza della pretesa creditoria per carenza di idonea prova scritta ex artt. 633, 635 c.p.c. e 2214 c.c. “mancando di rilevare l'inesistenza delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo ed in particolare che le fatture prodotte in giudizio (cfr. allegati da 14 a 28 del ricorso per d. i. e della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta) sono emesse nei confronti della
Regione AL e negli estratti del registro IVA degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 prodotti controparte (cfr. allegati da 36 a 39 del ricorso per d. i. e della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta) non vi è alcuna traccia di fatture emesse nei confronti del sig. (pagg.
4-5 atto di appello), aggiungendo che le fatture non erano Parte_3 neppure state inviate con le raccomandate con le quali si richiedeva il pagamento, indirizzate a il 16.04.2013 (€ 35.123,82) e successivamente l'8.10.2015 sia a Persona_1 [...]
che a (€ 31.120,41). CP_4 Parte_5
La sentenza è stata ulteriormente censurata per non avere rilevato la mancata assunzione dell'obbligo di corresponsione della quota retta da parte di affetto da Parte_3 gravissime patologie psichiche che impedirebbero la valutazione dei propri atti e la formazione di una volontà cosciente.
Avuto riguardo a tali doglianze, l'Associazione appellata ha richiamato la delibera n.
712 del 17 ottobre 2006 della Regione AL, indicando il metodo di calcolo da questa previsto per la determinazione della quota di contribuzione a carico dei pazienti;
ha indicato altresì i redditi del titolare di tre pensioni INPS (SO n. 27010220, SO n. 27012996 ed Pt_3
IO n. 60035062) oltre che di una indennità di accompagnamento, sostenendo che la retta era stata sempre pagata per 14 anni, sia pure con ritardo, come evincibile i versamenti effettuati dal fratello di , . In ordine alla carenza di prova scritta ha Parte_5 CP_4 evidenziato che le fatture alla Regione riportano la quota a carico della stessa per ciascun paziente e la quota spettante agli stessi, calcolata secondo la citata delibera.
Con riferimento a tale motivo di appello, deve immediatamente rilevarsi che risulta indubbiamente provato e documentato il rapporto di assistenza instauratosi tra l' , come pure risultano documentalmente i Parte_6 criteri di calcolo degli oneri a carico della Regione AL e di quelli a carico del paziente
– ospite della struttura. Inoltre, pur potendosi ritenere che sia affetto da Parte_5
pag. 5/12 patologie che ne hanno consigliato il ricovero presso detta struttura, non risulta che lo stesso sia stato interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno né che le invocate e non meglio documentate patologie ne abbiano compromesso la capacità naturale in termini rilevanti ai fini per cui è causa. Peraltro, nel caso di specie, l'odierno appellante, pur contestando l'opponibilità delle fatture allegate dall' in Parte_6 quanto intestate alla Regione AL e non al paziente , ma non ha mai Parte_3 negato le prestazioni ricevute ed oggetto del rapporto obbligatorio, che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, è pacifico (pag. 3 sentenza di primo grado: “il rapporto contrattuale -costituente il titolo dell'opposta- è pacifico tra le parti, così come non è contestata la durata del periodo di permanenza dell'opponente presso la struttura de qua”).
Ciò posto, è noto che, in tema di obbligazioni contrattuali, in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un. 30/10/2001, n. 13533).
Qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di una fattura rimasta, a dire dell'opposta, insoluta vige il principio, espresso dalla Suprema Corte, per cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto. In altri termini, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite e al relativo ammontare (Cass. 17.12.2004 n.23499, Cass.
17.11.2003, n. 17371).
Nel caso di specie, risultando provate la sussistenza e la durata del rapporto, l'oggetto di indagine può essere limitato alla questione relativa alla prova dell'esatto ammontare del credito vantato dall' Anche sotto questo profilo, non vi è Parte_6 contestazione sul calcolo della retta mensile a carico di ma si controverte sui Pt_5 pagamenti eseguiti e sull'importo del debito residuo. Sul punto, infatti, si evidenzia che pag. 6/12 l'importo della retta mensile è stato suffragato dalla c.t.u. disposta nel giudizio di primo grado e che lo stesso c.t.u. del nella relazione datata 11.10.2018, ha espressamente Pt_5 dato atto di non aver non ho riscontrato errori significativi di calcolo nell'elaborato del c.t.u., nella parte in cui ha determinato il corrispettivo per le prestazioni di assistenza e soggiorno erogate dall'Associazione La Piccola Opera di San Giovanni in favore del sig. Pt_3
nel periodo per cui è causa, nel complessivo importo di € 29.983,85. Ciò premesso,
[...] lo stesso c.t.p. ha invece contestato la debenza di tali somme «costatando che il debito del sig. non è di € 29.983,85 come da tabella generale riepilogativa, elaborata dalla Pt_3
CTU, ma di €12.873,28 come da tabella A» (cfr. relazione c.t.p.).
Dato atto dell'infondatezza anche del secondo motivo di appello, si procede all'esame del terzo, col quale l'appellante, ha chiesto, in subordine, la rideterminazione del quantum dovuto, censurando la sentenza per aver condannato il al pagamento della somma di € Pt_3
29.983,85 (oltre interessi legali), senza rideterminare parzialmente il debito in ragione dei pagamenti successivi al mese di ottobre 2010, erroneamente imputati a periodi antecedenti.
Ha aggiunto che a tali versamenti, documentati come in atti, si applica il principio previsto dall'art. 1193 c.c. e che la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto che, a fronte dell'imputazione fatta dal debitore, incombe sul creditore l'onere di provare che il pagamento debba imputarsi ad un credito diverso o più antico (cita Cass. civ. sez. VI,
16.7.2019, n.19039 e conformi. Pag. 11 atto di appello). L'appellante ha pure indicato prelevamenti in contanti per un totale di € 7.918,00 effettuati dal libretto intestato a Pt_3
e di fatto in possesso dell'associazione odierna appellata fino al 15.7.2013. Ha
[...] quindi sostenuto che, al netto delle deduzioni, il debito residuo ammonterebbe ad €
12.811,57.
A sostegno, l'appellante hai poi chiesto di acquisire la raccomandata a/r n.
12817202026-4 dell'8.2.2011 indirizzata dall' al Sig. , Parte_4 CP_4 dalla quale dovrebbe trarsi conferma che, alla data 31/01/2011, il debito verso la struttura ospitante era pari ad € 1.754,28. Al fine di giustificare la tardiva produzione solo in appello,
l'appellante sosteneva di averne avuto contezza dal fratello Parte_5 CP_4
(destinatario della stessa) solo in seguito all'emissione della sentenza impugnata.
Parte appellata ha controdedotto sostenendo che la sentenza di primo grado ha correttamente valutato la questione relativa alle somme da scomputare e che il citato art. 1193 c.c., invocato dall'appellante, disciplina l'imputazione dei pagamenti in caso di più
pag. 7/12 debiti della stessa natura nei confronti della stessa persona, fissando i criteri per gestire situazioni in cui il debitore non specifichi a quale debito sia destinato il pagamento.
Passando all'esame delle questioni proposte, in via preliminare deve ribadirsi l'inammissibilità della raccomandata di cui sopra, in quanto tardivamente prodotta, considerato peraltro che la giustificazione addotta è smentita dagli atti di causa, ove si consideri che il c.t.p., nella relazione depositata nel giudizio di primo grado ha affermato di operare “in nome e per conto del Sig. ” e di essere stato “incaricato di Persona_1 effettuare il computo delle eventuali differenze, in merito alla relazione tecnica elaborata dalla CTU, nominata dal giudice, nella persona della dott.ssa , in base alla Persona_2 documentazione consegnatami ed in relazione a quanto dichiarato dal sig. ”, Persona_1 il quale, dunque, all'epoca era già a conoscenza della causa.
Nel merito, è necessario affrontare in primo luogo la questione dell'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dall'art. 1193 c.c. in tema di imputazione del pagamento.
Sul punto, si affermato che la disposizione dell'art. 1193 c.c. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito. (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18002 del 28/08/2020, Rv. 659012 - 01).
Analogamente, si è affermato che la disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora. (Cass. civ., Sez. 3 -, Sentenza n. 27076 del 14/09/2022, Rv. 665902
- 01).
Secondo tale orientamento, dunque, nel caso di specie, trattandosi di rette mensili scaturenti da un unico rapporto obbligatorio, non sarebbe consentito al debitore imputare i pagamenti ad alcune mensilità piuttosto che ad altre. Ciò non significa, tuttavia, che l'eventuale esplicitazione della causale del pagamento, con imputazione ad uno specifico periodo, sia irrilevante ai fini della dimostrazione dell'intervenuto pagamento e della determinazione dell'effettivo ammontare del debito.
pag. 8/12 La sentenza di primo grado ha ritenuto di non poter detrarre dal complessivo ammontare del debito le somme specificamente quantificate dal in sede di comparsa Pt_5 conclusionale e riferibili a versamenti effettuati in epoca successiva al mese di novembre
2010, essendo rimasta incontestata la prassi di un pagamento ritardato e non puntuale da parte dell'opponente, la quale precluderebbe di poter affermare che detti versamenti dovessero essere imputati alla corrispondente mensilità in corso ed a quelle successive. Tale assunto, tuttavia, non appare condivisibile, posto che la documentata esistenza di pagamenti eseguiti in data successiva al mese di novembre 2010 (dal quale l'appellata fa decorrere la morosità del e muniti di espressa causale a saldo di periodi specificamente indicati Pt_5 assume una pregnante valenza probatoria non superabile dall'asserita prassi di ritardo nei pagamenti;
peraltro, il lamentato ritardo nei pagamenti non è incompatibile con la documentazione in atti, e che sarà più avanti espressamente indicata, da cui risultano pagamenti non puntuali, ma comunque riferibili al periodo compreso tra novembre 2010 e luglio 2013 in contestazione.
Pertanto, a differenza della sentenza di primo grado, questa Corte ritiene di dover procedere ad un più attento vaglio delle risultanze documentali, al fine di verificare se e in quale misura l'Associazione appellata abbia fornito prova dell'esatto ammontare del credito vantato nei confronti dell'odierno appellante. Non si tratta, infatti, di disattendere il suddetto orientamento in tema di imputazione dei pagamenti, né di operare compensazioni ex officio
(come parrebbe incidentalmente lamentare parte appellata) ma di accertare giudizialmente, nel rispetto delle regole probatorie, l'an e il quantum dell'inadempimento dedotto dalla parte creditrice e contestato da controparte.
Giova ricordare che, col ricorso per decreto ingiuntivo, l' Parte_6 chiedeva il pagamento, a titolo di somme dovute da per il compreso tra il Parte_5 mese di novembre 2010 e il 5 luglio 2013, di complessivi € 31.120,41 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo e spese.
La c.t.u. esperita in primo grado aveva determinato l'importo a carico del per il Pt_5 periodo di permanenza nella struttura dal novembre 2010 al 5 luglio 2013 in € 29.983,85, basandosi sui criteri di calcolo della retta a carico dell'assistito, ma senza entrare nel merito di eventuali pagamenti.
Il c.t.p. del nelle osservazioni alla c.t.u. rassegnate con relazione datata Pt_5
11.10.2018, osservava: “non ho riscontrato errori significativi di calcolo nell'elaborato che
pag. 9/12 attesta, come da allegato B, un importo per prestazioni, di assistenza e soggiorno al sig.
presso l'ass. erogati per un importo di € Parte_3 Parte_4
29.983,85.
Faccio presente che la documentazione in mio possesso attesta che il sig. ha Pt_1 saldato all'associazione i servizi erogati all'assistito fino al mese di Marzo 2011 con bollettino postale di € 1.100,00 dell'11/04/2011, allegato. Successivamente, vengono prelevati dal libretto postale n° 2 0575379250 € 5.012,00
(CINQUEMILAZERODODICI/EURO) in data 29/05/2013 e altri prelievi per un totale di €
2.906,00 (DUEMILANOVECENTOSEI/EURO nelle date del 05/09/2012 - 03/10/2012 -
30/04/2013 - 29/05/2013 - 18/06/2013 - 18/06/2013 - 22/07/2013) di cui ne allego una copia, a verifica di tale dichiarazione rilasciata dal sig. , il quale aggiunge Parte_2 che il libretto in quel periodo era in esclusivo utilizzo dell'associazione fino alla restituzione, a seguito di esposto dello stesso presso i Carabinieri, avvenuta nel mese Pt_3 di luglio 2013. Il 07/06/2013 viene emesso un vaglia postale di € 5.000,00 (CINQUEMILA)
e il 05/07/2013 uno di 1.400,00 ( ) già in atti come da documento Persona_3 allegato. Concludo, costatando che il debito del sig. non è di € 29.983,85 come da Pt_3 tabella generale riepilogativa, elaborata dalla CTU, ma di €12.873,28 come da tabella A.”.
IL c.t.u., preso atto delle deduzioni del c.t.p., con note del 9.11.2018, precisava quanto segue: Pur non essendo stato richiesto dal Giudice facendo seguito alla relazione presentata dal TP , il CTU, fermo restando l'importo maturato a titolo di retta per Persona_4 il periodo novembre 2010 - 06 luglio 2013, come pure confermato dal TP, fa presente che in atti risultano due versamenti di c/c postale del 17/02/2011 di € 1.754,28 e del 11/04/2011 di € 1.100,00 per un totale di € 2.854,28 che, in quanto relativi al periodo novembre/10- marzo/11 andrebbero sottratti al totale dovuto. Si rimandano invece alle valutazioni del
Giudice le ulteriori richieste formulate dal TP relative ad altri pagamenti fatti dal Sig. per i quali non vi è documentazione di riscontro”. Pt_5
La sentenza appellata ha rideterminato l'importo dovuto in € 29.983,85 (oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo e spese), pari alla somma quantificata dal c.t.u. a titolo di retta, senza tenere conto dei pagamenti segnalati, ritenuti non imputabili al periodo di riferimento in ragione della prassi di tardivo pagamento.
In questa sede, si ritiene richiamare l'attenzione sulle deduzioni del c.t.p. e sulle precisazioni svolte dal c.t.u., analizzando i seguenti pagamenti documentati in atti:
pag. 10/12 1) in data 06/10/2010, pagamento di € 8.763,00 mediante bollettino postale recante la causale "Regolarizzazione anno 2009, saldo euro 3263, saldo mese ottobre 2010 euro 5500 totale 8763 retta pubblica ospite "; Parte_1
2) in data 17/02/2011, pagamento di € 1.754,28, mediante bollettino postale con causale
“A saldo dal novembre 2010 al 31-01-2011 a regolarizzazione concorso retta pubblica in favore del sig. ”; Parte_1
3) in data 11/04/2011, pagamento di € 1.100,00, con causale “Acconto retta giornaliera mesi di febbraio/marzo 2011 attesa di regolarizzazione”;
4) in data 7/6/2013, pagamento di € 5.000,00, mediante vaglia postale con causale
"quota pensione arretrati";
5) in data 5/7/2013, pagamento, mediante vaglia postale, di € 1.400,00, con causale
"quota pensione arretrati 2010";
Si precisa che di tali pagamenti vi è evidenza negli atti di entrambe le parti. Inoltre, il c.t.p. del ha segnalato ulteriori pagamenti, i quali non vengono qui considerati in Pt_5 quanto correlati a prelievi in contanti, di vario importo, di cui non è possibile stabilire la causale e l'effettivo impiego. Non può essere considerato, inoltre, il verbale di sommarie informazioni rese alla P.G. in data 21.6.2013 da , direttore amministrativo Tes_1 dell' , dovendo ritenersi tale documento inammissibile, in quanto Parte_6 tardivamente prodotto dalla difesa del nel giudizio di primo grado, solo in data Pt_5
16.4.2019, ben oltre i termini assegnati per le articolazione dei mezzi istruttori.
Come è agevole notare, i pagamenti sopra indicati, oltre ad essere provati documentalmente, recano tutti la contestuale indicazione della rispettiva causale, di volta in volta corrispondente al saldo totale o parziale di somme dovute per la degenza del con Pt_5 riferimento a periodi di tempo cronologicamente susseguenti. Al contempo, non risulta che dette imputazioni dei pagamenti fatte dal debitore siano state contestate da parte creditrice, se non con la richiesta di pagamento per cui è causa. Tale contegno della parte creditrice appare dunque alquanto singolare e, in questa sede, indice a reputare attendibili le causali dei pagamenti sopra indicati, consentendo di riferirli ai periodi ivi rispettivamente indicati e di scomputare dal totale dovuto i pagamenti di cui ai suddetti numeri 2), 3), 4) e 5), per un importo complessivo pari a € 9.254,28. Detratta tale somma dall'importo quantificato dal c.t.u. in € 29.983,85, si ottiene la somma di € 20.729,57, nei cui limiti può ritenersi adeguatamente provata la pretesa creditoria.
pag. 11/12 Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado, deve essere parzialmente riformata con condanna dell'appellante al Parte_5 pagamento, in favore dell'appellata Parte_4 della somma di € 20.729,57, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
§
La regolamentazione delle spese. L'appellante, con autonomo motivo, ha censurato pure la condanna alle spese rilevando che la particolarità della materia oggetto di causa e l'accoglimento parziale dell'opposizione avrebbero giustificato l'integrale compensazione delle spese. Tale motivo di impugnazione, peraltro non infondato, rimane comunque assorbito dalla presente decisione, la quale ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la peculiarità e controvertibilità delle questioni di fatto e di diritto e il sensibile divario tra l'ammontare della domanda e l'importo giudizialmente accertato.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Reggio AL, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appallata, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_5 [...]
della somma di € 20.729,57, oltre interessi legali Parte_4 dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio AL
Sezione civile
N. 30/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio AL, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. Natalino Sapone - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 30/2020 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
Naxos (ME), Via Porticato n. 2, C.F. in persona del procuratore C.F._1 generale, , nato a [...] il [...], residente in Parte_2
Roma, Via Salvatore Talamo n. 9, C.F. , elettivamente domiciliato C.F._2 in Catania, Via Pasubio n. 18, presso lo studio dell' Avv. Luca Tancredi Lipera, C.F.
, PEC tel. 095/388331 che C.F._3 Email_1 lo rappresenta e difende.
Appellante
CONTRO
C.F. Controparte_1
, P.I. , con sede in Reggio AL, Via Vallone Mariannazzo, in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in CP_2
Reggio AL, Via Filippini n. 19 presso lo studio degli avv.ti Maria Laura Chiofalo, C.F.
, pec fax 0965/894652), Cristiano C.F._4 Email_2
Chiofalo, C.F. , pec , C.F._5 Email_3 Santo Chiofalo, C.F. , n. tel e fax. 0965894652, pec C.F._6
dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente o Email_4 separatamente.
Appellato
Oggetto: riforma della sentenza n. 1179/2019 emessa in data 29.8.2019 dal Tribunale di
Reggio AL, Seconda Sezione Civile, nella causa civile iscritta al n. 2120/2016 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 215/2016, emesso in data 26.2.2016, il Tribunale di Reggio
AL ingiungeva a di pagare la complessiva somma di € 31.120,41 (oltre Parte_3 interessi legali e spese di procedura), su ricorso proposto dalla “ Parte_4
. Quest'ultima asseriva di aver ospitato, nella propria struttura per
[...] disabili mentali “Casa Famiglia Villa Falco” di Melito Porto Salvo, il predetto Pt_5
lamentando il mancato pagamento della quota di retta, a carico dell'assistito, da
[...] novembre 2010 fino alle dimissioni avvenute in data 6 luglio 2013, rimanendo così creditrice della somma ingiunta.
L'ingiunto proponeva opposizione tardiva, documentando di non avere Parte_5 avuto tempestiva conoscenza del procedimento monitorio a causa di un ricovero ospedaliero protrattosi dal 22 marzo al 10 maggio 2016.
Instaurato il giudizio di opposizione, veniva disposta c.t.u. al fine di determinare l'ammontare della retta di ricovero dovuta dall'opponente, dal mese di novembre 2010 fino al giorno 5 luglio 2013, ultimo giorno di permanenza presso la struttura.
Con la sentenza n. 1179/2019 del 29.8.2019, il Tribunale di Reggio AL, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica revocava il decreto ingiuntivo e accoglieva parzialmente la domanda della predetta associazione, rideterminando la pretesa creditoria in
€ 29.983,85, condannando il soccombente al pagamento delle spese di Parte_3 giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio.
In sintesi, la sentenza di primo grado, dopo aver preliminarmente rilevato che non risultava depositato in atti il fascicolo dell'opposta Parte_4
ritenuti pacifici il rapporto contrattuale e la durata del periodo di
[...] permanenza dell'opponente presso la struttura, accoglieva le conclusioni della perizia pag. 2/12 “esaurientemente motivate” e “conformi al criterio legale di calcolo di cui alla delibera n.
712 del 17 ottobre 2006 della Giunta della Regione AL” circa il quantum ivi stabilito
(allegato b alla c.t.u.).
Con atto notificato il 9/1/2020 e iscritto a ruolo il 14/1/2020, ha proposto Parte_3 appello contro la predetta sentenza chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ex artt. 283 e 351 c.p.c., in via principale l'annullamento e/o la riforma e, in via subordinata, la condanna al pagamento della minore somma di € 12.811,57, avendo estinto parte del proprio debito prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, attraverso i pagamenti indicati da imputarsi al periodo in contestazione (novembre 2010 – 5 luglio 2013).
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi, riportati secondo l'ordine dato nell'atto di impugnazione: 1) inefficacia del decreto ingiuntivo n. 215/2016 per mancata notificazione entro il termine di 60 giorni dalla pronuncia;
2) inesistenza della pretesa creditoria per carenza di idonea prova scritta ex artt. 633, 635 c.p.c. e 2214 c.c. e per non aver mai assunto il affetto da gravissime patologie psichiche, alcun impegno Pt_3 diretto alla corresponsione della retta alla struttura residenziale;
3) in subordine, estinzione di parte del debito stabilito nella sentenza impugnata;
4) errata condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 febbraio 2020,
l' , si è costituita nel presente grado Controparte_3 domandando il rigetto dell'appello, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Con ordinanza datata 1/0/2020 la Corte, vista la complessità dell'articolazione delle ragioni addotte da vagliare nel giudizio di merito e non ravvisando conseguenze pregiudizievoli, ulteriori rispetto alla sola esecuzione della sentenza, ha rigettato l'istanza di sospensione.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, l'appellante ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché il procedimento di notificazione non si sarebbe mai perfezionato nel termine di 60 giorni dalla pag. 3/12 pronuncia poiché effettuato in un luogo diverso dalla residenza dell'ingiunto, essendo quindi giuridicamente inesistente.
L'appellata ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione rilevando che la sentenza di primo grado ha affermato che “L'istante non proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo nel termine previsto dall'art. 641 c.p.c. perché a causa del ricovero ospedaliero presso l'Ospedale San Vincenzo di Taormina…iniziato il 22/3/2016 e protrattosi fino al
10/5/2016…solo in quest'ultima data, avvenute le sue dimissioni, si poteva recare presso
l'ufficio postale e ritirare il relativo plico ivi in giacenza, prendendo, così contezza dell'intimazione di pagamento rivoltagli.”, dal che si deduce che la notifica si è comunque perfezionata.
Sul punto, si osserva che l'art. 644 c.p.c. prevede che il decreto d'ingiunzione, diventa inefficace qualora la notificazione, da effettuarsi sul territorio della Repubblica, non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia. Nell'ipotesi di mancata notifica entro il termine, l'ingiunto può presentare ricorso volto ad ottenere un'ordinanza con la quale il giudice dichiarerà l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 188 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
La Corte di cassazione ha affermato che <Non può essere dichiarata ex art. 188 disp. att. c.p.c., l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità>> (Cass. civ. n. 23903/2018).
Si rammenta altresì che le sentenze delle SS. UU. nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016 hanno chiarito che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l'inesistenza della notifica, ma ricadono sempre nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità.
pag. 4/12 Il motivo di appello, quindi, è infondato e deve essere respinto.
§
Col secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'inesistenza della pretesa creditoria per carenza di idonea prova scritta ex artt. 633, 635 c.p.c. e 2214 c.c. “mancando di rilevare l'inesistenza delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo ed in particolare che le fatture prodotte in giudizio (cfr. allegati da 14 a 28 del ricorso per d. i. e della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta) sono emesse nei confronti della
Regione AL e negli estratti del registro IVA degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 prodotti controparte (cfr. allegati da 36 a 39 del ricorso per d. i. e della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta) non vi è alcuna traccia di fatture emesse nei confronti del sig. (pagg.
4-5 atto di appello), aggiungendo che le fatture non erano Parte_3 neppure state inviate con le raccomandate con le quali si richiedeva il pagamento, indirizzate a il 16.04.2013 (€ 35.123,82) e successivamente l'8.10.2015 sia a Persona_1 [...]
che a (€ 31.120,41). CP_4 Parte_5
La sentenza è stata ulteriormente censurata per non avere rilevato la mancata assunzione dell'obbligo di corresponsione della quota retta da parte di affetto da Parte_3 gravissime patologie psichiche che impedirebbero la valutazione dei propri atti e la formazione di una volontà cosciente.
Avuto riguardo a tali doglianze, l'Associazione appellata ha richiamato la delibera n.
712 del 17 ottobre 2006 della Regione AL, indicando il metodo di calcolo da questa previsto per la determinazione della quota di contribuzione a carico dei pazienti;
ha indicato altresì i redditi del titolare di tre pensioni INPS (SO n. 27010220, SO n. 27012996 ed Pt_3
IO n. 60035062) oltre che di una indennità di accompagnamento, sostenendo che la retta era stata sempre pagata per 14 anni, sia pure con ritardo, come evincibile i versamenti effettuati dal fratello di , . In ordine alla carenza di prova scritta ha Parte_5 CP_4 evidenziato che le fatture alla Regione riportano la quota a carico della stessa per ciascun paziente e la quota spettante agli stessi, calcolata secondo la citata delibera.
Con riferimento a tale motivo di appello, deve immediatamente rilevarsi che risulta indubbiamente provato e documentato il rapporto di assistenza instauratosi tra l' , come pure risultano documentalmente i Parte_6 criteri di calcolo degli oneri a carico della Regione AL e di quelli a carico del paziente
– ospite della struttura. Inoltre, pur potendosi ritenere che sia affetto da Parte_5
pag. 5/12 patologie che ne hanno consigliato il ricovero presso detta struttura, non risulta che lo stesso sia stato interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno né che le invocate e non meglio documentate patologie ne abbiano compromesso la capacità naturale in termini rilevanti ai fini per cui è causa. Peraltro, nel caso di specie, l'odierno appellante, pur contestando l'opponibilità delle fatture allegate dall' in Parte_6 quanto intestate alla Regione AL e non al paziente , ma non ha mai Parte_3 negato le prestazioni ricevute ed oggetto del rapporto obbligatorio, che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, è pacifico (pag. 3 sentenza di primo grado: “il rapporto contrattuale -costituente il titolo dell'opposta- è pacifico tra le parti, così come non è contestata la durata del periodo di permanenza dell'opponente presso la struttura de qua”).
Ciò posto, è noto che, in tema di obbligazioni contrattuali, in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un. 30/10/2001, n. 13533).
Qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di una fattura rimasta, a dire dell'opposta, insoluta vige il principio, espresso dalla Suprema Corte, per cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto. In altri termini, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite e al relativo ammontare (Cass. 17.12.2004 n.23499, Cass.
17.11.2003, n. 17371).
Nel caso di specie, risultando provate la sussistenza e la durata del rapporto, l'oggetto di indagine può essere limitato alla questione relativa alla prova dell'esatto ammontare del credito vantato dall' Anche sotto questo profilo, non vi è Parte_6 contestazione sul calcolo della retta mensile a carico di ma si controverte sui Pt_5 pagamenti eseguiti e sull'importo del debito residuo. Sul punto, infatti, si evidenzia che pag. 6/12 l'importo della retta mensile è stato suffragato dalla c.t.u. disposta nel giudizio di primo grado e che lo stesso c.t.u. del nella relazione datata 11.10.2018, ha espressamente Pt_5 dato atto di non aver non ho riscontrato errori significativi di calcolo nell'elaborato del c.t.u., nella parte in cui ha determinato il corrispettivo per le prestazioni di assistenza e soggiorno erogate dall'Associazione La Piccola Opera di San Giovanni in favore del sig. Pt_3
nel periodo per cui è causa, nel complessivo importo di € 29.983,85. Ciò premesso,
[...] lo stesso c.t.p. ha invece contestato la debenza di tali somme «costatando che il debito del sig. non è di € 29.983,85 come da tabella generale riepilogativa, elaborata dalla Pt_3
CTU, ma di €12.873,28 come da tabella A» (cfr. relazione c.t.p.).
Dato atto dell'infondatezza anche del secondo motivo di appello, si procede all'esame del terzo, col quale l'appellante, ha chiesto, in subordine, la rideterminazione del quantum dovuto, censurando la sentenza per aver condannato il al pagamento della somma di € Pt_3
29.983,85 (oltre interessi legali), senza rideterminare parzialmente il debito in ragione dei pagamenti successivi al mese di ottobre 2010, erroneamente imputati a periodi antecedenti.
Ha aggiunto che a tali versamenti, documentati come in atti, si applica il principio previsto dall'art. 1193 c.c. e che la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto che, a fronte dell'imputazione fatta dal debitore, incombe sul creditore l'onere di provare che il pagamento debba imputarsi ad un credito diverso o più antico (cita Cass. civ. sez. VI,
16.7.2019, n.19039 e conformi. Pag. 11 atto di appello). L'appellante ha pure indicato prelevamenti in contanti per un totale di € 7.918,00 effettuati dal libretto intestato a Pt_3
e di fatto in possesso dell'associazione odierna appellata fino al 15.7.2013. Ha
[...] quindi sostenuto che, al netto delle deduzioni, il debito residuo ammonterebbe ad €
12.811,57.
A sostegno, l'appellante hai poi chiesto di acquisire la raccomandata a/r n.
12817202026-4 dell'8.2.2011 indirizzata dall' al Sig. , Parte_4 CP_4 dalla quale dovrebbe trarsi conferma che, alla data 31/01/2011, il debito verso la struttura ospitante era pari ad € 1.754,28. Al fine di giustificare la tardiva produzione solo in appello,
l'appellante sosteneva di averne avuto contezza dal fratello Parte_5 CP_4
(destinatario della stessa) solo in seguito all'emissione della sentenza impugnata.
Parte appellata ha controdedotto sostenendo che la sentenza di primo grado ha correttamente valutato la questione relativa alle somme da scomputare e che il citato art. 1193 c.c., invocato dall'appellante, disciplina l'imputazione dei pagamenti in caso di più
pag. 7/12 debiti della stessa natura nei confronti della stessa persona, fissando i criteri per gestire situazioni in cui il debitore non specifichi a quale debito sia destinato il pagamento.
Passando all'esame delle questioni proposte, in via preliminare deve ribadirsi l'inammissibilità della raccomandata di cui sopra, in quanto tardivamente prodotta, considerato peraltro che la giustificazione addotta è smentita dagli atti di causa, ove si consideri che il c.t.p., nella relazione depositata nel giudizio di primo grado ha affermato di operare “in nome e per conto del Sig. ” e di essere stato “incaricato di Persona_1 effettuare il computo delle eventuali differenze, in merito alla relazione tecnica elaborata dalla CTU, nominata dal giudice, nella persona della dott.ssa , in base alla Persona_2 documentazione consegnatami ed in relazione a quanto dichiarato dal sig. ”, Persona_1 il quale, dunque, all'epoca era già a conoscenza della causa.
Nel merito, è necessario affrontare in primo luogo la questione dell'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dall'art. 1193 c.c. in tema di imputazione del pagamento.
Sul punto, si affermato che la disposizione dell'art. 1193 c.c. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito. (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18002 del 28/08/2020, Rv. 659012 - 01).
Analogamente, si è affermato che la disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora. (Cass. civ., Sez. 3 -, Sentenza n. 27076 del 14/09/2022, Rv. 665902
- 01).
Secondo tale orientamento, dunque, nel caso di specie, trattandosi di rette mensili scaturenti da un unico rapporto obbligatorio, non sarebbe consentito al debitore imputare i pagamenti ad alcune mensilità piuttosto che ad altre. Ciò non significa, tuttavia, che l'eventuale esplicitazione della causale del pagamento, con imputazione ad uno specifico periodo, sia irrilevante ai fini della dimostrazione dell'intervenuto pagamento e della determinazione dell'effettivo ammontare del debito.
pag. 8/12 La sentenza di primo grado ha ritenuto di non poter detrarre dal complessivo ammontare del debito le somme specificamente quantificate dal in sede di comparsa Pt_5 conclusionale e riferibili a versamenti effettuati in epoca successiva al mese di novembre
2010, essendo rimasta incontestata la prassi di un pagamento ritardato e non puntuale da parte dell'opponente, la quale precluderebbe di poter affermare che detti versamenti dovessero essere imputati alla corrispondente mensilità in corso ed a quelle successive. Tale assunto, tuttavia, non appare condivisibile, posto che la documentata esistenza di pagamenti eseguiti in data successiva al mese di novembre 2010 (dal quale l'appellata fa decorrere la morosità del e muniti di espressa causale a saldo di periodi specificamente indicati Pt_5 assume una pregnante valenza probatoria non superabile dall'asserita prassi di ritardo nei pagamenti;
peraltro, il lamentato ritardo nei pagamenti non è incompatibile con la documentazione in atti, e che sarà più avanti espressamente indicata, da cui risultano pagamenti non puntuali, ma comunque riferibili al periodo compreso tra novembre 2010 e luglio 2013 in contestazione.
Pertanto, a differenza della sentenza di primo grado, questa Corte ritiene di dover procedere ad un più attento vaglio delle risultanze documentali, al fine di verificare se e in quale misura l'Associazione appellata abbia fornito prova dell'esatto ammontare del credito vantato nei confronti dell'odierno appellante. Non si tratta, infatti, di disattendere il suddetto orientamento in tema di imputazione dei pagamenti, né di operare compensazioni ex officio
(come parrebbe incidentalmente lamentare parte appellata) ma di accertare giudizialmente, nel rispetto delle regole probatorie, l'an e il quantum dell'inadempimento dedotto dalla parte creditrice e contestato da controparte.
Giova ricordare che, col ricorso per decreto ingiuntivo, l' Parte_6 chiedeva il pagamento, a titolo di somme dovute da per il compreso tra il Parte_5 mese di novembre 2010 e il 5 luglio 2013, di complessivi € 31.120,41 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo e spese.
La c.t.u. esperita in primo grado aveva determinato l'importo a carico del per il Pt_5 periodo di permanenza nella struttura dal novembre 2010 al 5 luglio 2013 in € 29.983,85, basandosi sui criteri di calcolo della retta a carico dell'assistito, ma senza entrare nel merito di eventuali pagamenti.
Il c.t.p. del nelle osservazioni alla c.t.u. rassegnate con relazione datata Pt_5
11.10.2018, osservava: “non ho riscontrato errori significativi di calcolo nell'elaborato che
pag. 9/12 attesta, come da allegato B, un importo per prestazioni, di assistenza e soggiorno al sig.
presso l'ass. erogati per un importo di € Parte_3 Parte_4
29.983,85.
Faccio presente che la documentazione in mio possesso attesta che il sig. ha Pt_1 saldato all'associazione i servizi erogati all'assistito fino al mese di Marzo 2011 con bollettino postale di € 1.100,00 dell'11/04/2011, allegato. Successivamente, vengono prelevati dal libretto postale n° 2 0575379250 € 5.012,00
(CINQUEMILAZERODODICI/EURO) in data 29/05/2013 e altri prelievi per un totale di €
2.906,00 (DUEMILANOVECENTOSEI/EURO nelle date del 05/09/2012 - 03/10/2012 -
30/04/2013 - 29/05/2013 - 18/06/2013 - 18/06/2013 - 22/07/2013) di cui ne allego una copia, a verifica di tale dichiarazione rilasciata dal sig. , il quale aggiunge Parte_2 che il libretto in quel periodo era in esclusivo utilizzo dell'associazione fino alla restituzione, a seguito di esposto dello stesso presso i Carabinieri, avvenuta nel mese Pt_3 di luglio 2013. Il 07/06/2013 viene emesso un vaglia postale di € 5.000,00 (CINQUEMILA)
e il 05/07/2013 uno di 1.400,00 ( ) già in atti come da documento Persona_3 allegato. Concludo, costatando che il debito del sig. non è di € 29.983,85 come da Pt_3 tabella generale riepilogativa, elaborata dalla CTU, ma di €12.873,28 come da tabella A.”.
IL c.t.u., preso atto delle deduzioni del c.t.p., con note del 9.11.2018, precisava quanto segue: Pur non essendo stato richiesto dal Giudice facendo seguito alla relazione presentata dal TP , il CTU, fermo restando l'importo maturato a titolo di retta per Persona_4 il periodo novembre 2010 - 06 luglio 2013, come pure confermato dal TP, fa presente che in atti risultano due versamenti di c/c postale del 17/02/2011 di € 1.754,28 e del 11/04/2011 di € 1.100,00 per un totale di € 2.854,28 che, in quanto relativi al periodo novembre/10- marzo/11 andrebbero sottratti al totale dovuto. Si rimandano invece alle valutazioni del
Giudice le ulteriori richieste formulate dal TP relative ad altri pagamenti fatti dal Sig. per i quali non vi è documentazione di riscontro”. Pt_5
La sentenza appellata ha rideterminato l'importo dovuto in € 29.983,85 (oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo e spese), pari alla somma quantificata dal c.t.u. a titolo di retta, senza tenere conto dei pagamenti segnalati, ritenuti non imputabili al periodo di riferimento in ragione della prassi di tardivo pagamento.
In questa sede, si ritiene richiamare l'attenzione sulle deduzioni del c.t.p. e sulle precisazioni svolte dal c.t.u., analizzando i seguenti pagamenti documentati in atti:
pag. 10/12 1) in data 06/10/2010, pagamento di € 8.763,00 mediante bollettino postale recante la causale "Regolarizzazione anno 2009, saldo euro 3263, saldo mese ottobre 2010 euro 5500 totale 8763 retta pubblica ospite "; Parte_1
2) in data 17/02/2011, pagamento di € 1.754,28, mediante bollettino postale con causale
“A saldo dal novembre 2010 al 31-01-2011 a regolarizzazione concorso retta pubblica in favore del sig. ”; Parte_1
3) in data 11/04/2011, pagamento di € 1.100,00, con causale “Acconto retta giornaliera mesi di febbraio/marzo 2011 attesa di regolarizzazione”;
4) in data 7/6/2013, pagamento di € 5.000,00, mediante vaglia postale con causale
"quota pensione arretrati";
5) in data 5/7/2013, pagamento, mediante vaglia postale, di € 1.400,00, con causale
"quota pensione arretrati 2010";
Si precisa che di tali pagamenti vi è evidenza negli atti di entrambe le parti. Inoltre, il c.t.p. del ha segnalato ulteriori pagamenti, i quali non vengono qui considerati in Pt_5 quanto correlati a prelievi in contanti, di vario importo, di cui non è possibile stabilire la causale e l'effettivo impiego. Non può essere considerato, inoltre, il verbale di sommarie informazioni rese alla P.G. in data 21.6.2013 da , direttore amministrativo Tes_1 dell' , dovendo ritenersi tale documento inammissibile, in quanto Parte_6 tardivamente prodotto dalla difesa del nel giudizio di primo grado, solo in data Pt_5
16.4.2019, ben oltre i termini assegnati per le articolazione dei mezzi istruttori.
Come è agevole notare, i pagamenti sopra indicati, oltre ad essere provati documentalmente, recano tutti la contestuale indicazione della rispettiva causale, di volta in volta corrispondente al saldo totale o parziale di somme dovute per la degenza del con Pt_5 riferimento a periodi di tempo cronologicamente susseguenti. Al contempo, non risulta che dette imputazioni dei pagamenti fatte dal debitore siano state contestate da parte creditrice, se non con la richiesta di pagamento per cui è causa. Tale contegno della parte creditrice appare dunque alquanto singolare e, in questa sede, indice a reputare attendibili le causali dei pagamenti sopra indicati, consentendo di riferirli ai periodi ivi rispettivamente indicati e di scomputare dal totale dovuto i pagamenti di cui ai suddetti numeri 2), 3), 4) e 5), per un importo complessivo pari a € 9.254,28. Detratta tale somma dall'importo quantificato dal c.t.u. in € 29.983,85, si ottiene la somma di € 20.729,57, nei cui limiti può ritenersi adeguatamente provata la pretesa creditoria.
pag. 11/12 Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado, deve essere parzialmente riformata con condanna dell'appellante al Parte_5 pagamento, in favore dell'appellata Parte_4 della somma di € 20.729,57, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
§
La regolamentazione delle spese. L'appellante, con autonomo motivo, ha censurato pure la condanna alle spese rilevando che la particolarità della materia oggetto di causa e l'accoglimento parziale dell'opposizione avrebbero giustificato l'integrale compensazione delle spese. Tale motivo di impugnazione, peraltro non infondato, rimane comunque assorbito dalla presente decisione, la quale ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la peculiarità e controvertibilità delle questioni di fatto e di diritto e il sensibile divario tra l'ammontare della domanda e l'importo giudizialmente accertato.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Reggio AL, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appallata, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_5 [...]
della somma di € 20.729,57, oltre interessi legali Parte_4 dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
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