Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/05/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n.2197/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. DI TOMMASO CATALDO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-c.f. , con l'assistenza e Controparte_1 C.F._3 difesa dell'avv. MANIGLIO GIUSEPPE -c.f. ; C.F._4
-parte resistente- all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti in sostituzione dell'udienza del
14/05/2025, ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avanzata in via principale dal ricorrente, in quanto quest'ultimo, presente di persona all'udienza del 15/11/2023, ha rinunciato espressamente “al diritto e all'azione nei confronti del sig. con Controparte_1 richiesta di compensazione delle spese processuali.
Ciò detto, occorre evidenziare che secondo l'autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione condiviso dallo scrivente, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere
1
- preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata); sicché la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (Cass. n.1112/1982,
n.808/1993; n.5286/1993; n.18255/2004; n.21685/2005).
Ne discende che, in applicazione del predetto principio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avanzata in via principale dal ricorrente.
II. - Passando all'esame della domanda riconvenzionale avanzata dal resistente (si veda a pag.3 della memoria difensiva: “Di contro è il resistente a vantare un credito verso il sig. Pt_1
, pari ad euro 500,00, al predetto consegnati a seguito di
[...] richiesta fatta in occasione del pagamento della mensilità di luglio 2017. Ed invero, il richiedeva la suddetta somma Pt_1 per una indifferibile necessità personale con l'impegno della restituzione mensilmente dalle paghe a riceversi. Tuttavia in occasione del pagamento della mensilità, la restituzione della parte della somma a darsi non avveniva richiedendo il la Pt_1 possibilità della restituzione alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rapporto cessava ma il prestito non veniva saldato. Per tale ragione il resistente spiega domanda riconvenzionale richiedendo la condanna del sig. al pagamento Parte_1 della somma di euro 500,00 ricevuta a titolo di prestito, maggiorata dagli interessi legali”), si ritiene che, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie, la domanda è infondata.
In particolare, si ritengono poco attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni ( e di parte Testimone_1 Testimone_2
2 resistente escussi, a tale proposito, nel corso della fase istruttoria.
A prescindere dai rapporti di affinità e di parentela intercorrenti tra la parte ricorrente e i predetti testimoni (
[...]
“Il figlio di è mio genero”; Tes_1 CP_1 Tes_2
: “Sono il figlio del resistente”), che, comunque, sono un
[...] motivo per far dubitare dell'attendibilità delle rispettive deposizioni, occorre rimarcare che, sebbene entrambi i testimoni abbiano affermato di aver assistito alla consegna al lavoratore della somma di Euro 500,00 a titolo di prestito personale, nessuno dei testimoni ha riferito della presenza uno dell'altro al momento della consegna della somma [ “Confermo la posizione Testimone_1 sub 4) e tanto posso dire perché ero presente nell'ufficio del vivaio nel momento in cui il chiese la somma di € 500,00 Pt_1 per ragioni personali;
confermo quindi la posizione n.5) per aver visto la consegna della somma”; “…ero presente Testimone_2 il giorno in cui mio padre dette € 500,00 al sig. su sua Pt_1 richiesta e che non siano stati più restituiti perché il Pt_1 non è più venuto in azienda, quando è finito il rapporto di lavoro”].
Né può sostenersi che i due testimoni non si conoscessero (e che per tale motivo non avessero parlato uno della presenza dell'altro), in quanto il testimone è il suocero Testimone_1 dell'altro testimone ( ). Testimone_2
In ogni caso, appare assolutamente poco credibile la giustificazione data dal testimone in merito alla Testimone_1 sua presenza in azienda ( “…io mi recavo presso il Testimone_1 vivaio di TO, perché ero senza lavoro”).
Infine, per giungere ad una valutazione d'inattendibilità delle predette deposizioni testimoniali, occorre rimarcare che, avendo previsto – sulla base della prospettazione difensiva di parte resistente (“con l'impegno della restituzione mensilmente dalle paghe a riceversi”) – una restituzione a rate mensili della somma in contestazione da parte del lavoratore, sarebbe stato legittimo e prudente da parte del TO menzionare, come solitamente si
3 fa per prassi in questi casi, nella busta paga di luglio 2017
(allorquando sarebbe avvenuta la consegna del denaro) il versamento della somma di Euro 500,00 a titolo di acconto sulle retribuzioni future e prevedere una trattenuta mensile (ad esempio di Euro 100,00), trattandosi di un rapporto di lavoro a tempo determinato conclusosi a dicembre 2017. Invece, dall'esame delle buste paga prodotte dal resistente per l'intero periodo di durata del rapporto lavorativo, emerge che il TO non ha proceduto nel modo suddetto.
III. - Ne discende che, in difetto della prova del versamento della somma di Euro 500,00 al lavoratore, anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
IV. - Attesa la soccombenza reciproca, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.T.M. disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avanzata in via principale dalla parte ricorrente;
-rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Trani, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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