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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/09/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N.4970/2023 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 4970/2023 del R.G.A.C.
TRA
, elettivamente domiciliata in Parte_1
Catanzaro, via Carmine Lidonnici n. 33, presso lo studio dell'avv. Ulisse Antonio Pedace, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce mandato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Paolo Notomista, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio legale Notomista sito in Gragnano, Piazza Aubry n. 4
APPELLATO
NONCHE'
in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici, in alla via A. Diaz n. 11, CP_2 CP_2 domiciliano per legge;
APPELLATO
E
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale ex art. 617 c.p.c.. 2
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 25.9.2025, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la decisione della causa e rinunciando espressamente ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2023, l' , Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 5806/2023 resa dal Giudice di Pace di Gragnano, con la quale veniva annullata la cartella esattoriale n. 071 2021 0032485968 000, avendo ritenuto il primo Giudice la inesistenza/nullità della notifica della cartella stessa, in quanto proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri. Parte appellante censurava la statuizione di primo grado per violazione degli artt. 112 e 617 c.p.c., non avendo dichiarato il Giudice di Pace la propria incompetenza per materia, essendo riservata esclusivamente al Tribunale Ordinario ogni decisione in merito alle opposizioni esecutive ex art. 617 c.p.c., come nel caso di specie. Non aveva, altresì, rilevato il primo
Giudice la tardività dell'opposizione per inosservanza del termine di giorni venti previsto dal comma 1 dell'art. 617 per proporre l'opposizione, censurando, infine, la pronuncia per violazione dell'art. 26 DPR 602/1973.
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t., contestando nel merito CP_1
l'appello, del quale chiedevano il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione, essendo unicamente ricorribili per Cassazione le sentenze conclusive di opposizioni esecutive ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c..
Si costituiva la , in persona del legale rappresentante p.t., insistendo Controparte_4 nell'accoglimento del gravame proposto da le cui ragioni difensive venivano CP_5 condivise ed ulteriormente ribadite.
Benché ritualmente citata, restava contumace la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t..
Prodotta documentazione, la causa, riassegnata allo scrivente in data 19.3.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 25.9.2025, avendo le parti espressamente rinunciato ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proc. n. 4970/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., che, sebbene ritualmente
[...] citato, come attesta la relata di notifica in data 25.10.2023, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno gravame, attesa la non impugnabilità delle sentenze che decidono le opposizioni esecutive, giusta il disposto di cui all'art. 618 comma 2 e comma 3 c.p.c..
In proposito, ritiene anzitutto lo scrivente, conformemente al consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di legittimità, che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al “principio dell'apparenza”, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice “a quo”, cioè dal giudice che ha emesso il provvedimento, a prescindere dalla sua correttezza. Si affermato, al riguardo, in giurisprudenza, che “L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata.” (Cass. civ., 23 dicembre 2008 n. 30201; conf. Cass. civ. 14 dicembre 2007 n. 26294; 17 maggio 2007 n. 11455; 24 aprile 2007 n. 9867).
Nella vicenda in parola, il Giudice di prime cure, sulla scorta della prospettazione indicata da parte ricorrente, ha evidentemente qualificato in termini di opposizione esecutiva a cartella esattoriale la domanda introduttiva del giudizio, avendo denunciato l'odierno appellato la nullità della notifica della cartella 071 2021 0032485968 000, in quanto proveniente da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri. Pertanto, parte appellante avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso la contestata pronuncia;
è noto, infatti, che l'art 618 comma 2 c.p.c., stabilisce che la causa di opposizione agli atti esecutivi è decisa con sentenza non impugnabile. (cfr. Cass. civ.
30.6.2005 n. 13978; 15.4.2021 n. 9868)
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra citati ed indipendentemente dalla fondatezza o meno, nel merito, dei motivi di gravame, lo scrivente non può che arrestarsi ad una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del disposto di cui all'art. 618 comma 2 c.p.c..
Proc. n. 4970/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico della sola
[...]
, in assenza di nota specifica, conformemente alle disposizioni di cui Parte_1 al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11) e tenuto conto del valore della causa (€ 16.000,00, scaglione ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), in complessivi
€ 2.500,00 di cui € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. P. Notomista, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art, 93 c.p.c., restando compensate tra le altre parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_2
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] CP_1 dell' in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., e dell' , in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione in appello ritualmente notificato, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l' al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, in favore di liquidate in complessivi € 2.500,00 di cui € CP_1
700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv.
P. Notomista, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art, 93 c.p.c.., restando compensate tra le altre parti.
Così deciso in Torre Annunziata, il 26.9.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 4970/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 4970/2023 del R.G.A.C.
TRA
, elettivamente domiciliata in Parte_1
Catanzaro, via Carmine Lidonnici n. 33, presso lo studio dell'avv. Ulisse Antonio Pedace, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce mandato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Paolo Notomista, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio legale Notomista sito in Gragnano, Piazza Aubry n. 4
APPELLATO
NONCHE'
in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici, in alla via A. Diaz n. 11, CP_2 CP_2 domiciliano per legge;
APPELLATO
E
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale ex art. 617 c.p.c.. 2
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 25.9.2025, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la decisione della causa e rinunciando espressamente ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2023, l' , Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 5806/2023 resa dal Giudice di Pace di Gragnano, con la quale veniva annullata la cartella esattoriale n. 071 2021 0032485968 000, avendo ritenuto il primo Giudice la inesistenza/nullità della notifica della cartella stessa, in quanto proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri. Parte appellante censurava la statuizione di primo grado per violazione degli artt. 112 e 617 c.p.c., non avendo dichiarato il Giudice di Pace la propria incompetenza per materia, essendo riservata esclusivamente al Tribunale Ordinario ogni decisione in merito alle opposizioni esecutive ex art. 617 c.p.c., come nel caso di specie. Non aveva, altresì, rilevato il primo
Giudice la tardività dell'opposizione per inosservanza del termine di giorni venti previsto dal comma 1 dell'art. 617 per proporre l'opposizione, censurando, infine, la pronuncia per violazione dell'art. 26 DPR 602/1973.
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t., contestando nel merito CP_1
l'appello, del quale chiedevano il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione, essendo unicamente ricorribili per Cassazione le sentenze conclusive di opposizioni esecutive ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c..
Si costituiva la , in persona del legale rappresentante p.t., insistendo Controparte_4 nell'accoglimento del gravame proposto da le cui ragioni difensive venivano CP_5 condivise ed ulteriormente ribadite.
Benché ritualmente citata, restava contumace la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t..
Prodotta documentazione, la causa, riassegnata allo scrivente in data 19.3.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 25.9.2025, avendo le parti espressamente rinunciato ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proc. n. 4970/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., che, sebbene ritualmente
[...] citato, come attesta la relata di notifica in data 25.10.2023, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno gravame, attesa la non impugnabilità delle sentenze che decidono le opposizioni esecutive, giusta il disposto di cui all'art. 618 comma 2 e comma 3 c.p.c..
In proposito, ritiene anzitutto lo scrivente, conformemente al consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di legittimità, che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al “principio dell'apparenza”, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice “a quo”, cioè dal giudice che ha emesso il provvedimento, a prescindere dalla sua correttezza. Si affermato, al riguardo, in giurisprudenza, che “L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata.” (Cass. civ., 23 dicembre 2008 n. 30201; conf. Cass. civ. 14 dicembre 2007 n. 26294; 17 maggio 2007 n. 11455; 24 aprile 2007 n. 9867).
Nella vicenda in parola, il Giudice di prime cure, sulla scorta della prospettazione indicata da parte ricorrente, ha evidentemente qualificato in termini di opposizione esecutiva a cartella esattoriale la domanda introduttiva del giudizio, avendo denunciato l'odierno appellato la nullità della notifica della cartella 071 2021 0032485968 000, in quanto proveniente da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri. Pertanto, parte appellante avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso la contestata pronuncia;
è noto, infatti, che l'art 618 comma 2 c.p.c., stabilisce che la causa di opposizione agli atti esecutivi è decisa con sentenza non impugnabile. (cfr. Cass. civ.
30.6.2005 n. 13978; 15.4.2021 n. 9868)
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra citati ed indipendentemente dalla fondatezza o meno, nel merito, dei motivi di gravame, lo scrivente non può che arrestarsi ad una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del disposto di cui all'art. 618 comma 2 c.p.c..
Proc. n. 4970/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico della sola
[...]
, in assenza di nota specifica, conformemente alle disposizioni di cui Parte_1 al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11) e tenuto conto del valore della causa (€ 16.000,00, scaglione ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), in complessivi
€ 2.500,00 di cui € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. P. Notomista, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art, 93 c.p.c., restando compensate tra le altre parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_2
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] CP_1 dell' in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., e dell' , in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione in appello ritualmente notificato, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l' al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, in favore di liquidate in complessivi € 2.500,00 di cui € CP_1
700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv.
P. Notomista, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art, 93 c.p.c.., restando compensate tra le altre parti.
Così deciso in Torre Annunziata, il 26.9.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 4970/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4