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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6497/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 6497-19 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la Parte_1
carica in alla via Nizza n.146 C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa Pt_1 P.IVA_1
dall'Avv. De Paula Adele e dall'Avv. Fernando Miriano (c.f. ) CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fernando Miriano sito in Pt_1
alla Via Nizza n.146, come da procura in atti
Opponente
Contro
“ (P.ta Iva , in persona del legale rappresentante Sig. Controparte_1 P.IVA_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ) con sede in Controparte_2 C.F._2
Milano alla Via Filargo n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Augusta Napoletano
(C.F. ) del Foro di Santa Maria Capua Vetere ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio sito in Caserta alla Via G. Alois n.15, come da procura in atti
Opposta
pagina 1 di 9 Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/11/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., a mezzo del suo procuratore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1513/2019, notificato il giorno 07/05/2019 per la somma di € 12.046,89 oltre interessi ex art 5 del d.lgs. 231/2002 emesso in favore della opposta, nonché rimborso spese e competenze del presente procedimento, oltre spese generali al 15%, C.p.A. ed I.V.A da liquidarsi all'avvocato dichiaratosi antistatario eccependo, in via pregiudiziale, l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c.
e chiedendo, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opponente contestava l'incertezza del credito e che la documentazione posta alla base della richiesta di ingiunzione non costituiva idonea prova scritta del diritto fatto valere, in quanto proveniente direttamente dal creditore e non era mai stata accettata dall'Ente. Parte Inoltre, l' eccepiva la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta ad substantiam esponendo, a tal riguardo, che i documenti prodotti dalla società opposta non provavano la conclusione di validi contratti a supporto delle prestazioni oggetto delle fatture azionate.
Nel merito, l'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria e l'intervenuta prescrizione decennale del credito portato dalla fattura n.V00157 del 22/06/2007 ai sensi dell'art 2946 c.c., nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi di mora portati dalla fattura n. V00286 del 14/10/2009 ai sensi dell'art 2948 n.4 c.c. Rispetto al termine di prescrizione decennale, l'opponente rilevava che l'unico atto interruttivo del termine di prescrizione fosse il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto in data 08/04/2019. Ugualmente, considerava spirato anche il termine prescrizionale quinquennale previsto all'art 2948 n.4 c.c. alla data del deposito del ricorso. Di conseguenza, riteneva che la pretesa creditoria riferita agli interessi di mora di cui alla fattura n. V00286 del 14/10/2009 andasse dichiarata prescritta. Rispetto al ritardo sul pagamento della fattura n. V00208 del 30/06/2008 emessa per la fornitura di un pagina 2 di 9 apparecchio radiologico mod. EUROAMPLI ALIEN CARDIO matr. 1135, l' CP_3
opponente affermava che lo stesso non poteva esserle addebitato ma andava attribuito esclusivamente alle inadempienze contrattuali della società opposta. Infine, l'opponente eccepiva l'inapplicabilità degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002 sostenendo che non era stata sottoscritta nessuna pattuizione scritta richiesta ad substantiam per l'applicazione di detto saggio di interessi in relazione alla fornitura di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio.
In data 03/12/2019, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la
“ eccependo, in primis, la nullità dell'atto di citazione, ex art. l63 Controparte_1
cpc, in quanto considerato indeterminato ed indeterminabile, oltre che sfornito dei presupposti giuridici minimi, anche al fine di qualificare l'azione giuridica e rappresentando che l'opposizione formulata dall' fosse infondata e, pertanto, Parte_3
andava rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto dato che vi erano i presupposti di cui all'art. 633 e segg. c.p.c., di certezza, di liquidità e di esigibilità del credito azionato.
Parte A tal proposito, sosteneva che la stessa veva provveduto al pagamento della fattura n. V00208 del 30/06/2008 per € 135.240,00 per la quale era stata poi emessa la fattura per interessi n.V00286 (per ritardato pagamento) del 14/10/2009 di € 9.303,09. Rispetto alla eccepita nullità dei contratti e alla mancanza di forma scritta ad substantiam,
l'opposta evidenziava che il procedimento monitorio di cui al decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento degli interessi per ritardato pagamento di una fattura mai contestata, bensì pagata anche se in ritardo.
Circa la sollevata eccezione di prescrizione, l'opposta scriveva che vi erano stati numerosi atti interruttivi della stessa tra cui la raccomandata a.r. del 14/10/09 richiesta di pagamento e contestuale trasmissione fattura 286/09; pec del 19/03/2012 con allegato estratto conto Asl Salerno 1, fatt. 157 e 210 e Asl Salerno 2, fatt. 286; pec del 20/3/2013 con allegato estratto conto;
sollecito di pagamento del 25/05/2013.
pagina 3 di 9 A detta di parte opposta, anche l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa alla fattura n. 286/2009 emessa per interessi da ritardato pagamento della fattura 208/2008, risultava infondata. Inoltre, la sollevata eccezione era stata già paralizzata per l'inapplicabilità agli interessi moratori dell'art. 2948 n. 4 c.c. In particolare, specificava che gli interessi moratori da ritardato pagamento previsti dal d.lgs. 231/02 non si corrispondono ad anno o in termini più brevi poiché il d.lgs. 231/02 stabilisce solo che a decorrere da una certa scadenza siano dovuti interessi nella misura stabilita da tale normativa.
Ciò, a suo dire, escludeva l'applicazione del disposto sulla prescrizione di cui all'art. 2948 c.c. che, invece, è da applicarsi soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma stessa con l'espressione “e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo.
Di conseguenza, l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento. Parte L'opposta, presupponendo che le classificate in ente di diritto pubblico economico, alla stregua di tutti gli altri Enti della P.A., devono provvedere ai pagamenti,
a fronte delle prestazioni ottenute, nel termine di gg. 60 dalla data della fattura, poneva
Parte in evidenza che, sebbene l' avesse provveduto al pagamento in ritardo della sola sorta capitale, in favore della opposta, non era esonerata al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma per interessi moratori, ex D.lgs. n. 231/02.
Con ordinanza istruttoria del 13/03/2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo sussistenti tutti i presupposti indicati nell'art. 648
c.p.c. e considerando anche che l'opponente non aveva prodotto alcuna prova scritta idonea a negare l'esistenza del fatto costitutivo del credito azionato.
pagina 4 di 9 Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. a decorrere dal 30/05/20 e proseguita l'istruttoria, la causa, in data 10/11/2024, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge per il deposito delle comparse e repliche.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Relativamente alle condizioni di cui all'art 633 e ss. c.p.c.
Parte opponente eccepiva, in via pregiudiziale, l'insussistenza delle condizioni di cui all'art 633 e ss. c.p.c., sulla base del fatto che il credito vantato dalla società opposta fosse incerto e di quello per cui qualsiasi documento proveniente dal creditore non potesse provare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
Tale eccezione va rigettata.
La fattura può costituire prova idonea del credito (avente ad oggetto il pagamento del prezzo di beni oggetto di compravendita), anche se limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo. Parte In proposito, l' stessa provvedeva al pagamento della fattura n. V00208 del
30/06/2008 per € 135.240,00 per la quale veniva poi emessa quella per interessi n.V00286 del 14/10/2009 di € 9.303,09.
L'opponente odierna, con tale atto, riconosceva implicitamente l'esistenza di un contratto di fornitura tra le parti. Da ciò si desumono certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Rispetto alla eccepita nullità dei contratti e alla mancanza di forma scritta ad substantiam.
Essa va disattesa.
Come stabilito tramite ordinanza del 13/03/2020, l'opponente non ha prodotto alcuna prova scritta idonea a negare l'esistenza del fatto costitutivo del credito azionato ovvero l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del medesimo. Infatti, proprio sulla base di tale assunto veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto monitorio.
pagina 5 di 9 Parte Si ricorda, nuovamente, che l'opponente stessa provvedeva al pagamento della fattura n. V00208 del 30/06/2008 per € 135.240,00 e, pertanto, l'eccezione di nullità contrattuale va rigettata.
- Nel merito della pretesa creditoria
La fattura n. V00157 del 2007 veniva emessa a seguito di un intervento eseguito su un apparecchio mod. Euroampli Alien 12 matr. 915 così come richiesto dall'ente convenuto che necessitava della sostituzione delle ruote “rotte da evento traumatico”.
La fattura n. V00210 del 2010 fa riferimento al costo per il trasporto dell'apparecchio mod. Euroampli Alien 12 matr. 915 (€ 1.200,00 oltre iva) e alla sostituzione di componenti del video registratore Panasonic i quali, questi ultimi, risultavano danneggiati a causa di urti traumatici e pertanto, la riparazione non rientra in contratto di manutenzione (€ 870,00 oltre iva).
Risulta, da atti allegati, che con nota prot. 65 del 10/02/10 inviata alla azienda sanitaria opponente, la indicava il costo “per la sostituzione dei componenti rotti” CP_1
in € 870,00 + iva ed il direttore sanitario autorizzava apponendo la propria firma.
L'apparecchio Euroampli Alien veniva riparato e nulla veniva addebitato per la riparazione e per l'apparecchio sostitutivo, fornito ed utilizzato durante il periodo della riparazione, stante la vigenza del contratto di manutenzione. Ciò si evince, in via documentale, dalla nota del 29/6/2010, prot. 64/10, trasmessa all' ed autorizzata Pt_1
dall'ente.
- Sulla eccepita prescrizione
L'odierna opponente eccepiva la compiuta prescrizione decennale rispetto alla pretesa creditoria portata dalla fattura n. 157 del 2007 e la prescrizione quinquennale relativa alla fattura n. 286 del 2009 emessa per interessi da ritardato pagamento della fattura n.
208 del 2008.
Tali eccezioni vanno rigettate.
Ai sensi dell'art 2943 c.c., la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
pagina 6 di 9 Prescrive il comma 4 della norma che la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. L'art 1219 c.c. prevede che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. La mora costituisce una situazione ben precisa a cui il legislatore ricollega determinati effetti.
Presupposto affinché si verifichi è il ritardo del debitore nell'adempiere e contro questo ritardo il creditore può tutelarsi provocandone la mora, al fine di far gravare sul debitore le conseguenze negative del ritardo, fermo restando che il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione.
Risultano, nel caso di specie, numerosi atti interruttivi come la racc a.r. del 14/10/09 avente ad oggetto la richiesta di pagamento e contestuale trasmissione fattura 286/09, la pec del 19/03/2012 con allegato estratto conto Asl Salerno 1, fatt. 157 e 210 e Asl
Salerno 2, fatt. 286, la pec del 20/03/2013 con allegato estratto conto e il sollecito di pagamento del 25/05/2013. Tali atti interruttivi determinavano una nuova decorrenza dei termini di prescrizione.
Si pone in evidenza, a tal riguardo, che, affinché un atto possa avere efficacia interruttiva della prescrizione deve presentare, oltre all'elemento soggettivo (chiara indicazione del soggetto obbligato), l'elemento oggettivo consistente nell'esplicazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con effetto sostanziale di costituirlo in mora. Tali caratteristiche si rinvengono nelle richieste di pagamento di cui sopra.
- In ordine alla eccepita inapplicabilità degli interessi di mora di cui al d.lgs.
231/2002
Tale eccezione va disattesa.
Parte opponente considerava infondata la pretesa avente ad oggetto la corresponsione degli interessi moratori prevista nell'opposto decreto monitorio.
Gli interessi moratori sono dovuti dal debitore, anche se non pattuiti, in caso di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria e rappresentano una sorta di ristoro, in pagina 7 di 9 funzione risarcitoria, per il ritardo con cui il creditore riceve il pagamento. Il creditore è esonerato dalla prova del danno ed il debitore non è ammesso a provare che non c'è questo danno.
La Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza del 3 gennaio 2023, n. 61, relativamente agli interessi ex art. 1284 comma 4 del Codice civile, ha stabilito che il tasso legale degli interessi previsto dall'articolo 1284, comma 4, del Codice civile si applica, in generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie, a partire dall'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del suo pagamento. Questo vale a prescindere dalla fonte dell'obbligazione, che sia contrattuale, extracontrattuale, derivante da risarcimento danni, ripetizione di indebito, ecc., salvo diversi accordi tra le parti o diverse disposizioni di legge.
La ratio della norma è stata identificata nella necessità di contenere gli effetti negativi derivanti dalla durata dei processi civili, cercando di ridurre il vantaggio che potrebbe derivare al debitore convenuto in giudizio dalla lunga attesa per la definizione del processo. Questo meccanismo si propone di deflazionare il contenzioso giudiziario, disincentivando l'inadempimento e rendendo meno vantaggioso il protrarsi della litigiosità, indipendentemente dalla natura dell'obbligazione in discussione.
Un particolare tipo di interessi moratori è rappresentato dagli interessi commerciali di cui al d.lgs. 231/2002.
L'art. 3 del provvedimento appena citato disciplinante la responsabilità del debitore recita che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Il successivo art. 4 del suddetto decreto stabilisce che il ritardato pagamento implica la decorrenza degli interessi moratori per i quali non è necessaria la preventiva costituzione in mora. E' pacifico, dunque, che nel caso in cui il contratto nulla preveda su termini di pagamento e ammontare degli interessi, la fattura di interessi può essere pagina 8 di 9 emessa automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza dei termini ex D.lgs. 231/2002.
La normativa costituisce espressione di un favor creditoris volto a tutelare il creditore nel caso di ritardato pagamento, prevedendo la corresponsione di interessi moratori anche più alti rispetto all'ordinario tasso legale.
Infatti, il saggio legale degli interessi di mora nelle transazioni commerciali è anche più elevato del tasso d'interesse legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie ex art 1284
c.c.
Per tutti questi motivi, non può condividersi la tesi esposta da parte opponente, per cui l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa – in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1513/2019
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte opposta nella misura di euro 3000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore di parte opposta antistatario.
Salerno 27 Mar. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 6497-19 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la Parte_1
carica in alla via Nizza n.146 C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa Pt_1 P.IVA_1
dall'Avv. De Paula Adele e dall'Avv. Fernando Miriano (c.f. ) CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fernando Miriano sito in Pt_1
alla Via Nizza n.146, come da procura in atti
Opponente
Contro
“ (P.ta Iva , in persona del legale rappresentante Sig. Controparte_1 P.IVA_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ) con sede in Controparte_2 C.F._2
Milano alla Via Filargo n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Augusta Napoletano
(C.F. ) del Foro di Santa Maria Capua Vetere ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio sito in Caserta alla Via G. Alois n.15, come da procura in atti
Opposta
pagina 1 di 9 Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/11/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., a mezzo del suo procuratore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1513/2019, notificato il giorno 07/05/2019 per la somma di € 12.046,89 oltre interessi ex art 5 del d.lgs. 231/2002 emesso in favore della opposta, nonché rimborso spese e competenze del presente procedimento, oltre spese generali al 15%, C.p.A. ed I.V.A da liquidarsi all'avvocato dichiaratosi antistatario eccependo, in via pregiudiziale, l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c.
e chiedendo, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opponente contestava l'incertezza del credito e che la documentazione posta alla base della richiesta di ingiunzione non costituiva idonea prova scritta del diritto fatto valere, in quanto proveniente direttamente dal creditore e non era mai stata accettata dall'Ente. Parte Inoltre, l' eccepiva la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta ad substantiam esponendo, a tal riguardo, che i documenti prodotti dalla società opposta non provavano la conclusione di validi contratti a supporto delle prestazioni oggetto delle fatture azionate.
Nel merito, l'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria e l'intervenuta prescrizione decennale del credito portato dalla fattura n.V00157 del 22/06/2007 ai sensi dell'art 2946 c.c., nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi di mora portati dalla fattura n. V00286 del 14/10/2009 ai sensi dell'art 2948 n.4 c.c. Rispetto al termine di prescrizione decennale, l'opponente rilevava che l'unico atto interruttivo del termine di prescrizione fosse il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto in data 08/04/2019. Ugualmente, considerava spirato anche il termine prescrizionale quinquennale previsto all'art 2948 n.4 c.c. alla data del deposito del ricorso. Di conseguenza, riteneva che la pretesa creditoria riferita agli interessi di mora di cui alla fattura n. V00286 del 14/10/2009 andasse dichiarata prescritta. Rispetto al ritardo sul pagamento della fattura n. V00208 del 30/06/2008 emessa per la fornitura di un pagina 2 di 9 apparecchio radiologico mod. EUROAMPLI ALIEN CARDIO matr. 1135, l' CP_3
opponente affermava che lo stesso non poteva esserle addebitato ma andava attribuito esclusivamente alle inadempienze contrattuali della società opposta. Infine, l'opponente eccepiva l'inapplicabilità degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002 sostenendo che non era stata sottoscritta nessuna pattuizione scritta richiesta ad substantiam per l'applicazione di detto saggio di interessi in relazione alla fornitura di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio.
In data 03/12/2019, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la
“ eccependo, in primis, la nullità dell'atto di citazione, ex art. l63 Controparte_1
cpc, in quanto considerato indeterminato ed indeterminabile, oltre che sfornito dei presupposti giuridici minimi, anche al fine di qualificare l'azione giuridica e rappresentando che l'opposizione formulata dall' fosse infondata e, pertanto, Parte_3
andava rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto dato che vi erano i presupposti di cui all'art. 633 e segg. c.p.c., di certezza, di liquidità e di esigibilità del credito azionato.
Parte A tal proposito, sosteneva che la stessa veva provveduto al pagamento della fattura n. V00208 del 30/06/2008 per € 135.240,00 per la quale era stata poi emessa la fattura per interessi n.V00286 (per ritardato pagamento) del 14/10/2009 di € 9.303,09. Rispetto alla eccepita nullità dei contratti e alla mancanza di forma scritta ad substantiam,
l'opposta evidenziava che il procedimento monitorio di cui al decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento degli interessi per ritardato pagamento di una fattura mai contestata, bensì pagata anche se in ritardo.
Circa la sollevata eccezione di prescrizione, l'opposta scriveva che vi erano stati numerosi atti interruttivi della stessa tra cui la raccomandata a.r. del 14/10/09 richiesta di pagamento e contestuale trasmissione fattura 286/09; pec del 19/03/2012 con allegato estratto conto Asl Salerno 1, fatt. 157 e 210 e Asl Salerno 2, fatt. 286; pec del 20/3/2013 con allegato estratto conto;
sollecito di pagamento del 25/05/2013.
pagina 3 di 9 A detta di parte opposta, anche l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa alla fattura n. 286/2009 emessa per interessi da ritardato pagamento della fattura 208/2008, risultava infondata. Inoltre, la sollevata eccezione era stata già paralizzata per l'inapplicabilità agli interessi moratori dell'art. 2948 n. 4 c.c. In particolare, specificava che gli interessi moratori da ritardato pagamento previsti dal d.lgs. 231/02 non si corrispondono ad anno o in termini più brevi poiché il d.lgs. 231/02 stabilisce solo che a decorrere da una certa scadenza siano dovuti interessi nella misura stabilita da tale normativa.
Ciò, a suo dire, escludeva l'applicazione del disposto sulla prescrizione di cui all'art. 2948 c.c. che, invece, è da applicarsi soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma stessa con l'espressione “e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo.
Di conseguenza, l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento. Parte L'opposta, presupponendo che le classificate in ente di diritto pubblico economico, alla stregua di tutti gli altri Enti della P.A., devono provvedere ai pagamenti,
a fronte delle prestazioni ottenute, nel termine di gg. 60 dalla data della fattura, poneva
Parte in evidenza che, sebbene l' avesse provveduto al pagamento in ritardo della sola sorta capitale, in favore della opposta, non era esonerata al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma per interessi moratori, ex D.lgs. n. 231/02.
Con ordinanza istruttoria del 13/03/2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo sussistenti tutti i presupposti indicati nell'art. 648
c.p.c. e considerando anche che l'opponente non aveva prodotto alcuna prova scritta idonea a negare l'esistenza del fatto costitutivo del credito azionato.
pagina 4 di 9 Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. a decorrere dal 30/05/20 e proseguita l'istruttoria, la causa, in data 10/11/2024, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge per il deposito delle comparse e repliche.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Relativamente alle condizioni di cui all'art 633 e ss. c.p.c.
Parte opponente eccepiva, in via pregiudiziale, l'insussistenza delle condizioni di cui all'art 633 e ss. c.p.c., sulla base del fatto che il credito vantato dalla società opposta fosse incerto e di quello per cui qualsiasi documento proveniente dal creditore non potesse provare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
Tale eccezione va rigettata.
La fattura può costituire prova idonea del credito (avente ad oggetto il pagamento del prezzo di beni oggetto di compravendita), anche se limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo. Parte In proposito, l' stessa provvedeva al pagamento della fattura n. V00208 del
30/06/2008 per € 135.240,00 per la quale veniva poi emessa quella per interessi n.V00286 del 14/10/2009 di € 9.303,09.
L'opponente odierna, con tale atto, riconosceva implicitamente l'esistenza di un contratto di fornitura tra le parti. Da ciò si desumono certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Rispetto alla eccepita nullità dei contratti e alla mancanza di forma scritta ad substantiam.
Essa va disattesa.
Come stabilito tramite ordinanza del 13/03/2020, l'opponente non ha prodotto alcuna prova scritta idonea a negare l'esistenza del fatto costitutivo del credito azionato ovvero l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del medesimo. Infatti, proprio sulla base di tale assunto veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto monitorio.
pagina 5 di 9 Parte Si ricorda, nuovamente, che l'opponente stessa provvedeva al pagamento della fattura n. V00208 del 30/06/2008 per € 135.240,00 e, pertanto, l'eccezione di nullità contrattuale va rigettata.
- Nel merito della pretesa creditoria
La fattura n. V00157 del 2007 veniva emessa a seguito di un intervento eseguito su un apparecchio mod. Euroampli Alien 12 matr. 915 così come richiesto dall'ente convenuto che necessitava della sostituzione delle ruote “rotte da evento traumatico”.
La fattura n. V00210 del 2010 fa riferimento al costo per il trasporto dell'apparecchio mod. Euroampli Alien 12 matr. 915 (€ 1.200,00 oltre iva) e alla sostituzione di componenti del video registratore Panasonic i quali, questi ultimi, risultavano danneggiati a causa di urti traumatici e pertanto, la riparazione non rientra in contratto di manutenzione (€ 870,00 oltre iva).
Risulta, da atti allegati, che con nota prot. 65 del 10/02/10 inviata alla azienda sanitaria opponente, la indicava il costo “per la sostituzione dei componenti rotti” CP_1
in € 870,00 + iva ed il direttore sanitario autorizzava apponendo la propria firma.
L'apparecchio Euroampli Alien veniva riparato e nulla veniva addebitato per la riparazione e per l'apparecchio sostitutivo, fornito ed utilizzato durante il periodo della riparazione, stante la vigenza del contratto di manutenzione. Ciò si evince, in via documentale, dalla nota del 29/6/2010, prot. 64/10, trasmessa all' ed autorizzata Pt_1
dall'ente.
- Sulla eccepita prescrizione
L'odierna opponente eccepiva la compiuta prescrizione decennale rispetto alla pretesa creditoria portata dalla fattura n. 157 del 2007 e la prescrizione quinquennale relativa alla fattura n. 286 del 2009 emessa per interessi da ritardato pagamento della fattura n.
208 del 2008.
Tali eccezioni vanno rigettate.
Ai sensi dell'art 2943 c.c., la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
pagina 6 di 9 Prescrive il comma 4 della norma che la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. L'art 1219 c.c. prevede che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. La mora costituisce una situazione ben precisa a cui il legislatore ricollega determinati effetti.
Presupposto affinché si verifichi è il ritardo del debitore nell'adempiere e contro questo ritardo il creditore può tutelarsi provocandone la mora, al fine di far gravare sul debitore le conseguenze negative del ritardo, fermo restando che il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione.
Risultano, nel caso di specie, numerosi atti interruttivi come la racc a.r. del 14/10/09 avente ad oggetto la richiesta di pagamento e contestuale trasmissione fattura 286/09, la pec del 19/03/2012 con allegato estratto conto Asl Salerno 1, fatt. 157 e 210 e Asl
Salerno 2, fatt. 286, la pec del 20/03/2013 con allegato estratto conto e il sollecito di pagamento del 25/05/2013. Tali atti interruttivi determinavano una nuova decorrenza dei termini di prescrizione.
Si pone in evidenza, a tal riguardo, che, affinché un atto possa avere efficacia interruttiva della prescrizione deve presentare, oltre all'elemento soggettivo (chiara indicazione del soggetto obbligato), l'elemento oggettivo consistente nell'esplicazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con effetto sostanziale di costituirlo in mora. Tali caratteristiche si rinvengono nelle richieste di pagamento di cui sopra.
- In ordine alla eccepita inapplicabilità degli interessi di mora di cui al d.lgs.
231/2002
Tale eccezione va disattesa.
Parte opponente considerava infondata la pretesa avente ad oggetto la corresponsione degli interessi moratori prevista nell'opposto decreto monitorio.
Gli interessi moratori sono dovuti dal debitore, anche se non pattuiti, in caso di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria e rappresentano una sorta di ristoro, in pagina 7 di 9 funzione risarcitoria, per il ritardo con cui il creditore riceve il pagamento. Il creditore è esonerato dalla prova del danno ed il debitore non è ammesso a provare che non c'è questo danno.
La Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza del 3 gennaio 2023, n. 61, relativamente agli interessi ex art. 1284 comma 4 del Codice civile, ha stabilito che il tasso legale degli interessi previsto dall'articolo 1284, comma 4, del Codice civile si applica, in generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie, a partire dall'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del suo pagamento. Questo vale a prescindere dalla fonte dell'obbligazione, che sia contrattuale, extracontrattuale, derivante da risarcimento danni, ripetizione di indebito, ecc., salvo diversi accordi tra le parti o diverse disposizioni di legge.
La ratio della norma è stata identificata nella necessità di contenere gli effetti negativi derivanti dalla durata dei processi civili, cercando di ridurre il vantaggio che potrebbe derivare al debitore convenuto in giudizio dalla lunga attesa per la definizione del processo. Questo meccanismo si propone di deflazionare il contenzioso giudiziario, disincentivando l'inadempimento e rendendo meno vantaggioso il protrarsi della litigiosità, indipendentemente dalla natura dell'obbligazione in discussione.
Un particolare tipo di interessi moratori è rappresentato dagli interessi commerciali di cui al d.lgs. 231/2002.
L'art. 3 del provvedimento appena citato disciplinante la responsabilità del debitore recita che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Il successivo art. 4 del suddetto decreto stabilisce che il ritardato pagamento implica la decorrenza degli interessi moratori per i quali non è necessaria la preventiva costituzione in mora. E' pacifico, dunque, che nel caso in cui il contratto nulla preveda su termini di pagamento e ammontare degli interessi, la fattura di interessi può essere pagina 8 di 9 emessa automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza dei termini ex D.lgs. 231/2002.
La normativa costituisce espressione di un favor creditoris volto a tutelare il creditore nel caso di ritardato pagamento, prevedendo la corresponsione di interessi moratori anche più alti rispetto all'ordinario tasso legale.
Infatti, il saggio legale degli interessi di mora nelle transazioni commerciali è anche più elevato del tasso d'interesse legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie ex art 1284
c.c.
Per tutti questi motivi, non può condividersi la tesi esposta da parte opponente, per cui l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa – in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1513/2019
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte opposta nella misura di euro 3000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore di parte opposta antistatario.
Salerno 27 Mar. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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