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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 15 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2481 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con gli Avv.ti Arturo Maresca, Gaetano Giannì Pt_1
Appellante
E
, con gli Avv.ti Benedetto Spinosa e Mara Ticconi Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3512/2023 del 4.4.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta, riformare la sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Roma, indicata in epigrafe, affermando che nulla deve all'appallata per il titolo fatto valere con il Parte_1
procedimento monitorio;
con vittoria di spese di questo giudizio e di quello di primo grado”. per l'appellata: “Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Roma, rigettare l'appello proposto da , siccome inammissibile, improponibile infondato in fatto ed in diritto e Parte_1
1 per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con le conseguenze ritenute di giustizia in ordine alle spese di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1/6/2022 aveva proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1459/2022, emesso dal Tribunale di Roma il 15/3/2022 e notificatole il
22/4/2022, con il quale le era ingiunto il pagamento in favore dell'opposta dell'importo di €
152.878,52, a titolo di retribuzioni a lei dovute secondo l'inquadramento nel livello B1 del
CCNL di settore, per il periodo dal settembre 2014 al dicembre 2019, sulla scorta della sentenza n. 4372 del 28/2/2007, con la quale il Tribunale di Roma aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità del contratto di appalto stipulato tra l'opponente e la Controparte_2
è pacifico che il rapporto di lavoro non fosse stato ripristinato nel periodo oggetto di
[...]
ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione, la società, contestati i principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite con pronuncia n. 2990/2018 sulla natura retributiva e non risarcitoria dell'obbligazione di pagamento del datore di lavoro de iure, aveva dedotto l'illegittimità della pretesa doppia retribuzione, l'insussistenza di un valido atto di messa in mora e, in ogni caso,
l'erroneità dei conteggi, elaborati sulla scorta dell'inquadramento nel livello B1, tuttavia non dovuto, sicché aveva domandato la revoca del decreto ingiuntivo o, in via subordinata, la compensazione delle somme eventualmente dovute alla lavoratrice con quelle dalla medesima percepite, nello stesso periodo, per lo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze di altro datore.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si era costituita in giudizio , Controparte_1 contestando la fondatezza dell'opposizione e concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese.
Il Tribunale di Roma, premessa l'esistenza di precedenti favorevoli alla lavoratrice relativi ad altri periodi retributivi, ha respinto l'opposizione, in particolare statuendo che:
- la natura retributiva e non risarcitoria dell''obbligazione oggetto di ingiunzione, oltre che dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 2990/2018, è stata avallata dalla Corte costituzionale (n. 29/2019) come l'unica soluzione interpretativa conforme alla
Costituzione e in grado di assicurare al lavoratore adeguata tutela avverso il fenomeno degli appalti illegittimi in suo danno;
2 - il datore di lavoro de iure, dopo l'accertamento giudiziale, deve corrispondere la retribuzione e non può richiamare né l'istituto dell'adempimento del terzo né l'art. 27 del D.Lgs. n. 273/2003 in tema di somministrazione, pur non essendo coercibile il fare infungibile della riammissione in servizio;
- in merito alla presenza di idonea messa in mora, l non aveva impugnato la Pt_1
statuizione del Tribunale di Roma n. 5538/15 (impugnata solo dalle lavoratrici ricorrenti, fra cui la stessa ) nella parte in cui accerta che “la notifica dell'atto CP_1
introduttivo nel procedimento già iscritto al n. 217513/2007 possa valere quale offerta delle prestazioni” ex art. 1217 c.c.;
- in merito all'inquadramento nel livello B1, l non ha appellato la sentenza del Pt_1
Tribunale di Roma n. 13415/2012 che lo aveva riconosciuto.
Conclusivamente, il Tribunale ha respinto l'opposizione e dichiarato esecutivo il decreto opposto;
ha condannato l' al rimborso delle spese di lite. Pt_1
La ha appellato la sentenza sulla scorta di tre motivi;
resiste . Pt_1 Controparte_1
All'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti, la causa è stata discussa con richiamo alle conclusioni di cui agli atti introduttivi, trascritte in epigrafe;
e la controversia è stata infine decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Premette l'appellante che la pronuncia della Cassazione n. 2990/2018, posta a base della decisione gravata, costituisce un overruling rispetto al precedente orientamento di legittimità
(che la stessa S.C. definisce nella sentenza “consolidato”) in base al quale le somme dovute dal datore di lavoro de iure nel caso di accertamento di illegittimità dell'appalto hanno, fino alla reintegra, natura risarcitoria;
aggiunge che l'assenza di reintegra in servizio dopo la prima sentenza di accoglimento delle domande della lavoratrice e fino al passaggio in giudicato dell'accertamento in questione aveva anche motivazioni pratiche, poiché, nel caso che tale accoglimento fosse stato oggetto di riforma nei successivi gradi, la , così come i CP_1
numerosi colleghi che hanno intentato analoga controversia, si sarebbe trovata priva di occupazione, mentre di fatto ella ha continuato a lavorare alle dipendenze del soggetto accertato come interposto;
e che anzi, proprio in ragione di ciò, l'appellata ed i colleghi hanno potuto intentare ulteriori controversie nei confronti dei successivi committenti ove venivano inviati a rendere la prestazione, circostanza che, applicandosi il nuovo principio dettato dalle
3 Sezioni Unite, conduce questi lavoratori a percepire più retribuzioni per ogni mese in cui rendono un'unica prestazione.
Si tratta di considerazioni preliminari che non configurano veri e propri motivi di appello.
2.
Con un primo motivo di appello, l' torna a sostenere che manca, nella specie, una valida Pt_1
messa in mora.
Il passaggio della sentenza specificamente gravato è il seguente: “In ordine alla censura di carenza di una valida messa a disposizione delle energie lavorative della lavoratrice opposta, vale osservare come, sul punto, sussista giudicato fra le parti, avendo omesso di Parte_1
impugnare la statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma n. 5538/2015 del
03/06/2015, ove è affermato che “Nel caso che ci occupa, anche alla luce del diritto vivente può ritenersi che la notifica del ricorso introduttivo nel procedimento già iscritto al numero
217.513/2007 possa valere quale offerta delle prestazioni sensi degli effetti dell'articolo 1217
c.c.”, tanto che la Corte di Appello, investita del gravame su altre statuizioni, ha rilevato come secondo il giudice di prime cure “la notifica del ricorso introduttivo originario volto all'accertamento della sussistenza della subordinazione valeva come offerta delle prestazioni ai sensi dell'art. 1217 c.c.” (cfr. sentenza Corte di Appello di Roma n. 3822/2021 del
14/12/2021, non gravata di ricorso per cassazione sul punto). Tanto che la Suprema Corte ha già riconosciuto, per i periodi pregressi, la sussistenza di validi atti di messa a disposizione delle energie lavorative da parte della , intervenuti dopo la pronuncia del Tribunale CP_1
di Roma n. 4372/2007 (cfr. Cassazione, n. 22798 del 20/10/2020, relativamente alle retribuzioni per il periodo aprile-maggio 2007 e Cassazione, n. 9747 dell'8/04/2019, relativamente alle retribuzioni per il periodo maggio-settembre 2007). La Corte ha invero già riconosciuto che la circostanza che l'odierna opposta fosse, al tempo dell'offerta della prestazione, impegnata presso altro datore di lavoro “non esclude che la stessa ben potesse offrire la sua prestazione alla società alla quale, con sentenza passata in giudicato, era ordinato il ripristino del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed era rimasta inadempiente” (Cassazione, n. 9747 dell'8/04/2019, cit.).”.
2.1.
Invero, non sarebbe idonea alla messa in mora, ad avviso dell'appellante, la lettera ante iudicium dell'11.7.2006 inviata alla allora Provinciale del Lavoro per sollecitare un CP_3
intervento conciliativo e poi inoltrata in copia alla committente unitamente alla fissazione della data per l'audizione presso la D.P.L.. Infatti detta missiva era indirizzata, oltre che alla DPL,
4 Cont alla sola società appaltatrice ed inoltre difettava la vera e propria messa a CP_2
disposizione delle energie lavorative.
La difesa è assorbita dalle ulteriori considerazioni, dal momento che, come accertato condivisibilmente dal Tribunale, deve considerarsi valida messa in mora la notifica all' Pt_1
del ricorso introduttivo del 2007, poiché, come si dirà, sul relativo accertamento è precedentemente sceso il giudicato.
2.2.
Ad avviso dell'appellante, erra, poi, il Tribunale:
a. a ritenere sussistente un giudicato sfavorevole all' in ordine all'idoneità del ricorso Pt_1
introduttivo del giudizio del 2007, come fu sancito dalla sentenza del Tribunale di
Roma n. 5538/2015 resa fra le parti, dal momento che non aveva interesse ad Pt_1
impugnare la pronuncia in un giudizio nel quale era totalmente vittoriosa;
b. a ritenere che non abbia impugnato la sentenza di appello (n. 3822/2021 di questa Pt_1
Corte, rel. Parolari) perché, all'opposto, l' ha promosso ricorso in Cassazione Pt_1
tuttora pendente;
c. a richiamare, a sostegno della sussistenza di un tale giudicato, le due pronunce della corte di Cassazione (n. 9747/2019 e n. 22798/2020) intervenute in relazione a periodi retributivi precedenti fra le stesse parti, poiché il giudicato non può coprire periodi diversi, altrimenti anche potrebbe far valere precedenti favorevoli fra le parti, Pt_1 come quello che ha condotto all'ordinanza n. 25933/2016 della Cassazione.
Tali difese non sono accoglibili.
Quanto a quella sub a., la sentenza n.5538/2015 era stata appellata dalle lavoratrici allora originarie ricorrenti (fra le quali l'odierna appellata), per cui, onde prevenire il passaggio in giudicato della espressa statuizione interessata (“Nel caso che ci occupa, anche alla luce del diritto vivente può ritenersi che la notifica del ricorso introduttivo nel procedimento già iscritto al numero 217.513/2007 possa valere quale offerta delle prestazioni sensi degli effetti dell'articolo 1217 c.c.”), sarebbe stato necessaria, per , la proposizione di un appello Pt_1
incidentale.
Quanto alla difesa sub b., dalla lettura del ricorso in Cassazione avverso la sentenza di questa
Corte n. 3822/2021, allegato all'appello, emerge che lo stesso ripercorre le medesime linee difensive, sul punto, del presente gravame;
ma appunto resta il fatto, posto a base della motivazione della sentenza oggi impugnata, che sul ridetto passaggio è ormai sceso il giudicato per difetto di impugnazione.
5 La difesa sub c. è infine assorbita, parimenti, dalla considerazione in merito all'argomento sub a.: è chiaro, infatti, che a prescindere dai giudizi fra le parti inerenti diversi periodi retributivi,
è possibile apprezzare la decisiva circostanza che non ha specificamente gravato di Pt_1
appello il passaggio di cui alla sentenza n. 5538/2015 del Tribunale di Roma che ha ritenuto il ricorso introduttivo del 2007 quale atto idoneo all'efficace messa in mora. In ogni caso la sussistenza di una valida messa in mora è presupposta anche nelle pronunce di legittimità nn.
9747/2019 e n. 22798/2020, ancorché riferentisi a precedenti periodi retributivi. E del resto, come condivisibilmente affermato in analoga fattispecie da questa Corte nella sentenza n.
2371/2024, “anche a voler prescindere dagli atti di messi in mora accertati … non può seriamente dubitarsi che quantomeno l'instaurazione nel maggio 2014 di un giudizio volto ad ottenere la medesima prestazione per il periodo anteriore fondata sul medesimo inadempimento valga quale valido atto di messa in mora per i crediti retributivi qui azionati.
Certamente non può pretendersi che un lavoratore a fronte del prolungato rifiuto della società di adempiere all'ordine del giudice e a fronte del mancato pagamento del dovuto stia ogni volta a inoltrare un atto di messa in mora e a offrire le sue prestazioni, anche dopo più giudizi instaurati per vedere riconosciute le sue ragioni, condizione che non trova alcun supporto normativo.”.
2.3.
Con altra parte del primo motivo, la società appellante, richiamando la stessa sentenza n.
2990/2018 delle Sezioni Unite, sottolinea che in base alla stessa la messa in mora, per essere valida ed efficace, deve essere successiva all'accertamento giudiziale di illegittimità dell'appalto. Reputa cioè che la sentenza della Corte di Cassazione sulla natura Pt_1
retributiva degli obblighi di pagamento gravanti sul committente , in caso di interposizione di manodopera fittizia , non consenta di riconoscere le retribuzioni a decorrere dal deposito del ricorso contenente la domanda di accertamento della natura simulata del rapporto, potendo siffatta messa in mora essere solo successiva all'accertamento giudiziale del rapporto.
L'argomentazione, però, pur volendo prescindere dalla questione del giudicato, non convince.
Pacifico essendo che la abbia richiesto, nel 2007, la reintegra in servizio e non solo CP_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'appalto, l'argomentazione infatti non si confronta efficacemente con i fatti della presente causa, dal momento che il ricorso introduttivo del giudizio che ha accertato l'illegittimità dell'appalto è stato notificato nel 2007 e il decreto ingiuntivo dibattuto in primo grado richiede il pagamento delle retribuzioni relative al periodo, ben successivo, dal settembre 2014 al dicembre 2019, di tal che ben può concordarsi con la sentenza di questa Corte n. 3822/2021, all'esito di un giudizio in cui erano presenti le odierne
6 parti, laddove osserva che “le somme rivendicate in questo giudizio sono, infine, tutte relative ad un periodo successivo a quello della pronuncia della sentenza n. 4372 del 28.02.2007 depositata il 07.03.2007 (passata in giudicato) con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'illegittimità dell'appalto.”.
Sul medesimo appalto, benché in relazione ad altra lavoratrice, poi, merita condivisione anche quanto statuito da questa Corte in questione identica nella sentenza n. 2583/2024:
“L'argomentazione non può essere condivisa perché metterebbe a carico del lavoratore l'onere e il rischio della durata dell'accertamento giudiziale. La sentenza accertativa della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso col committente non ha natura costitutiva ed ha efficacia ex tunc. Occorre pertanto verificare se, nella richiesta di accertamento formulata dalla originaria ricorrente, fosse rinvenibile anche la messa in mora e cioè la messa a disposizione delle proprie energie lavorative. In astratto, infatti, il lavoratore potrebbe richiedere esclusivamente il riconoscimento della natura subordinata del rapporto per il periodo in cui le prestazioni sono state concretamente rese e non anche il diritto alla prosecuzione del rapporto medesimo con il committente. Laddove nel ricorso introduttivo della lite il lavoratore richieda oltre al riconoscimento dell'aver prestato attività di lavoro subordinato presso il committente,
e quindi il carattere simulato del rapporto di lavoro intercorso con l'appaltatore, anche la prosecuzione del rapporto lavorativo con il committente, deve ritenersi che l'atto contenga una messa in mora e quindi consenta la pretesa al pagamento delle retribuzioni non corrisposte per fatto imputabile al datore di lavoro. Nessun argomento di segno contrario è dato trarre dalla sentenza n. 2990/18 rispetto a siffatta ricostruzione. Si legge in effetti nella menzionata pronuncia:” 13. Sulla base degli spunti suggeriti dalla suddetta pronuncia, queste Sezioni Unite ritengono che possa affermarsi che, nel momento successivo alla declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera, a fronte della messa in mora (offerta della prestazione lavorativa) e della impossibilità della prestazione per fatto imputabile 15 RG n 19197/2015 al datore di lavoro (il quale rifiuti illegittimamente di ricevere la prestazione), grava sull'effettivo datore di lavoro l'obbligo retributivo. Dal rapporto di lavoro, riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, discendono, infatti, gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti ed, in particolare ,con riguardo al datore di lavoro , quello di pagare la retribuzione, e ciò anche nel caso di mora credendi e, quindi, di mancanza della prestazione lavorativa per rifiuto di riceverla . 14. La soluzione della questione sottoposta all'esame di questa Corte involge il più generale fenomeno dell'incoercibilità del comportamento e della cooperazione datoriale ( nemo ad factum praecise cogi potest), il quale è strettamente correlato al principio della necessaria effettività della tutela processuale e, dunque, della piena attuazione dei diritti del lavoratore,
7 principi opposti che impongono l'individuazione di un punto di equilibrio. Ciò induce a ritenere che nelle ipotesi in cui i lavoratori, dopo aver richiesto l'accertamento giudiziale della invalidità del contratto in violazione di norme imperative in tema di divieto di interposizione di manodopera in un appalto di servizi, abbiano ottenuto l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto nei confronti del reale datore di lavoro (nella specie: l'impresa committente), offrano a quest'ultima le loro prestazioni, senza essere stati riammessi in servizio, deve evitarsi, secondo i principi generali in tema di adempimento contrattuale, che subiscano le ulteriori conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'ordine giudiziale.” Il riferimento al caso in cui “dopo aver richiesto l'accertamento giudiziale della invalidità del contratto in violazione di norme imperative in tema di divieto di interposizione di manodopera in un appalto di servizi, abbiano ottenuto l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto nei confronti del reale datore di lavoro (nella specie: l'impresa committente),” e “ offrano a quest'ultima le loro prestazioni” deve correlarsi necessariamente al caso in cui siffatta offerta non era contenuta nel ricorso originario.”.
2.4.
L'ultima parte del primo motivo di appello mira, infine, a sostenere che per essere valida ed efficace la messa in mora deve intervenire quando il lavoratore è nelle condizioni di poter rendere la prestazione nei confronti della datrice di lavoro de iure e non anche quando, come nella specie, stia lavorando alle dipendenze di altri soggetti. Conseguentemente la lavoratrice non aveva piena disponibilità del bene offerto poiché non poteva contemporaneamente lavorare in favore dell'appaltatrice ed essere a disposizione dell' Parte_1
La difesa non merita accoglimento, come statuito dalla S.C. nel precedente reso fra le medesime parti con riferimento ad altro periodo (n. 9747/2019): “la circostanza che la fosse al tempo dell'offerta della prestazione impegnata presso altra committente CP_1
della medesima ditta appaltatrice non esclude che la stessa ben potesse offrire la sua prestazione alla società alla quale, con sentenza passata in giudicato, era ordinato il ripristino del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed era rimasta inadempiente.”. Ben poteva la lavoratrice, se la sua offerta fosse stata accolta, dare la preferenza al passaggio lavorativo alle dipendenze di anziché restare a lavorare presso la . Pt_1 Controparte_2
3.
È infondato anche il secondo motivo di appello con cui la parte propugna una interpretazione della Corte difforme rispetto al pronunciamento delle S.U. sulla scorta delle argomentazioni offerte da un precedente del Tribunale di Trento, in consapevole dissenso rispetto alla Corte di legittimità.
8 In primis, il Tribunale di Trento, nella pronuncia citata, si occupa della differente ipotesi della illegittima cessione di ramo di azienda e non dell'interposizione fittizia di manodopera. In ogni caso l'argomentazione del Tribunale di Trento non convince poiché si fonda anch'essa sul presupposto della impossibilità, per il lavoratore che rende la sua prestazione lavorativa in favore dell'appaltatore pur dopo l'ordine di reintegra, in ragione dell'inottemperanza del committente all'ordine giudiziale, di mettere a disposizione del committente la propria prestazione lavorativa, perché la medesima prestazione è da lui resa in favore dell'appaltatore
( o di un terzo): vale a dire sulla questione da ultimo affrontata.
Per il resto, mutuando il passaggio argomentativo dalla sentenza di questa Corte n. 2371/2024, relativa al medesimo appalto, deve ribadirsi che “la declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3,36 e 41 Cost. sia rinviare alle ragioni di SU n. 2990/2018 e delle numerose e concordi pronunce di legittimità, che con ampie argomentazioni disattendono le critiche del gravame” (ex plurimis da ultimo Cass. n. 13815 del 2023).
Come osservato nel precedente di questa Corte n. 2583/2024, poi, “l'argomentazione del tribunale presuppone una coincidenza tra la prestazione lavorativa offerta e quella resa in favore della società appaltatrice (terza nel rapporto lavorativo). La prestazione lavorativa resa in favore di soggetto terzo non è invece necessariamente coincidente, per quantità e qualità, a quella che il dipendente avrebbe potuto e voluto rendere in favore del suo legittimo datore di lavoro;
tale circostanza, in ogni caso, esorbita dalla dinamica contrattuale bilaterale che lega il datore di lavoro ( al dipendente ( . A seguito dell'accertamento della illegittimità Pt_1 Per_1
della interposizione, il rapporto giuridico lavorativo è stato accertato persistere in capo al committente il quale, in ossequio alla sentenza, avrebbe dovuto riammettere in servizio il proprio lavoratore. L'obbligo di riammettere in servizio opera con effetto ex tunc a seguito dell'accertamento della illegittimità della interposizione e comporta l'obbligo di erogare la retribuzione laddove il dipendente ha tempestivamente messo a disposizione le proprie energie lavorative. Diversamente opinando, il provvedimento giudiziale di accertamento
9 dell'illegittimità della interposizione risulterebbe ineseguibile quando il lavoratore, pur avendo messo a disposizione le proprie energie lavorative, non avesse ottenuto l'ambito posto di lavoro, e si fosse, per necessità, attivato per reperire altrove i mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia. L'obbligo retributivo consegue infatti all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro in essere e all'accertamento della mora credendi conseguente alla messa a disposizione della prestazione lavorativa, nonché al rifiuto del datore di lavoro di ottemperare.”.
Nel precedente n. 3822/2021 reso fra le odierne parti si soggiunge: “l'applicabilità del principio relativo all'effetto liberatorio del pagamento da parte appaltatore ai sensi dell'art. 29 comma 3 bis d.lgs. 276/2003 (che estende l'effetto liberatorio previsto per la somministratore irregolare anche all'appalto irregolare) a vantaggio dell'effettivo utilizzatore è condizionata al fatto che le prestazioni lavorative continuino di fatto ad essere svolte appunto a favore dell'effettivo utilizzatore, benché retribuite dall'appaltatore, ed il relativo onere probatorio è a carico dell'ex committente in quanto pertinente all'eccezione di pagamento. In caso contrario non scatta il suddetto effetto liberatorio, che del resto non avrebbe più ragione d'essere non essendo a tal fine sufficiente che il lavoratore continui a lavorare per lo stesso appaltatore ma non più a favore dello stesso utilizzatore, bensì per altri committenti o per sé, finendo per ricadere tale ipotesi in quella della prestazione di lavoro a favore di terzo estraneo all'appalto dichiarato illecito e, come tale, inidonea ad attribuire al pagamento effettuato dall'ex appaltatore l'effetto liberatorio anche rispetto all'art. 1180 c.c., in quanto il pagamento da parte dell'ex appaltatore avverrebbe non già in qualità di terzo ma di debitore. Del resto, se si ammettesse in ogni caso l'effetto liberatorio, l'ex committente, inadempiente all'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro scaturente dal dictum giudiziale, resterebbe esente da ogni conseguenza economica, che
è ciò che le Sezioni Unite della Cassazione hanno voluto espressamente escludere con la pronuncia n. 2990/2018 cit. Nella fattispecie è provato che le lavoratrici abbiano continuato a Contr prestare attività lavorativa alle dipendenze dell'ex appaltatrice ma non in favore dell'ex committente , che dunque non può invocare a suo favore alcun effetto estintivo Pt_1 dell'obbligazione di pagamento sorta a suo carico per effetto della sentenza che aveva dichiarato illegittimo il contratto di appalto stipulato tra e Pt_1 [...]
n esecuzione del quale le lavoratrici erano state impegnate nella Controparte_4
gestione dei call center della prima.”.
Il secondo motivo di appello è dunque infondato.
4.
10 Con un terzo motivo, si deduce l'erroneità della sentenza laddove ha confermato la correttezza dei conteggi allegati al ricorso monitorio benché prevedessero per la un CP_1
inquadramento al livello B1, in tesi rimasto indimostrato. Sul punto, il Tribunale aveva statuito infatti che “sussiste giudicato in ordine al diritto dell'odierna opposta all'inquadramento nel livello B1, non avendo le parti inteso appellare la sentenza n. 13415/2012, ormai passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Roma lo ha riconosciuto.”.
Argomenta l' che si tratta della medesima sentenza che aveva dato ragione alla società Pt_1
in merito alla natura soltanto risarcitoria del credito, con conseguente efficacia liberatoria della retribuzione ricevuta dal datore di lavoro apparente: pertanto, se ivi è rinvenibile un giudicato sull'inquadramento, allora anche la qualificazione della natura del credito deve essere oggetto di conferma, con conseguente applicabilità dell'aliunde perceptum.
4.1.
Il motivo è infondato. Il giudicato in ordine alla natura dell'obbligazione non si è formato per l'iniziativa delle lavoratrici che hanno appellato la sentenza;
quello sull'inquadramento ritenuto adeguato dal Tribunale sulla scorta di una valutazione in fatto dell'attività svolta si è invece formato in carenza di gravame da parte di , dato che si trattava proprio Pt_1 dell'inquadramento oggetto di domanda da parte delle ricorrenti. Inoltre, il giudicato esterno in merito al diritto all'inquadramento dovuto sin dal 2007 si estende, in carenza di reintegra, a tutto il rapporto di lavoro da quel momento in avanti;
mentre sulla natura del credito azionato in sede monitoria, trattandosi di domanda che dipende da quell'accertamento ma riguarda un determinato periodo, è destinato ad incidere, ratione temporis, il révirement della Cassazione operato con la sentenza n. 2990/2018: e in ciò non si ravvisa alcuna contraddizione.
In altre parole, afferma il precedente n. 2583/2024 in relazione ad identica questione nei riguardi di altra lavoratrice, “il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis" –, ma
è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad essa (Cass. ord. n. 211 del 4.1.2024).
4.2.
11 Va aggiunto che, come riferito dalla nel costituirsi e come rilevato e documentato CP_1
nel giudizio reso fra le stesse parti e definito con sentenza n. 3822/2021, i contratti di lavoro stipulati, fra le altre, dalla e l' nel gennaio 2020 recano appunto il CP_1 Pt_1
riconoscimento del livello B1 e dell'anzianità nel livello sin dal 2004: se ne deduce un vero e proprio riconoscimento del diritto da parte dell'odierna appellante, che peraltro omette del tutto di dedurre la diversità delle mansioni svolte dalle lavoratrici durante l'appalto (sin dal 2004) rispetto a quelle svolte dopo l'assunzione, tenuto conto che il dictum contenuto nella sentenza dichiarativa dell'illegittimità dell'appalto era proprio nel senso di riadibirle a quelle stesse mansioni svolte durante l'appalto illecito.
5.
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento in alcuna sua parte.
Poiché il giudizio di opposizione è stato depositato successivamente alla pronuncia delle
Sezioni Unite, nonché ai precedenti di appello e di legittimità resi fra le odierne parti sulla gran parte delle questioni qui dibattute, non si vede motivo di derogare alla regola della soccombenza, per cui le spese di lite del grado faranno carico all'appellante nella misura indicata in dispositivo.
Deve infine darsi atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da con ricorso depositato il Pt_1
4.10.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3512/2023 del 4.4.2023 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro 7.500,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 15.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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