Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1868/2022 R.G.A.C. introitata con ordinanza del 27.02.2025 con concessione dei termini per il deposito della sola comparsa conclusionale
TRA
nato a [...] l'[...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Basta ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla Via Campania n. 148, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ricorrente
E
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_1
C.F._2 convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero intervenuto ex lege
OGGETTO: Ricorso per scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per l'attore: scioglimento del matrimonio. Per il P.M. scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.03.2022, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Palagiano (TA) in data 28.01.2015; che dal matrimonio non Controparte_1 nascevano figli;
che il Tribunale di Taranto con sentenza n. 1655/2021 del 28.06.2021, pubbl. il
03.07.2021, aveva dichiarato la loro separazione personale;
chiedeva pertanto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
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Confermati i provvedimenti provvisori della separazione, le parti erano rimesse innanzi al giudice istruttore. Neanche in tale fase del giudizio si costituiva la convenuta e la causa, in assenza di richieste istruttorie del ricorrente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 26.02.2025 il Giudice Istruttore con ordinanza del 27.02.2025 tratteneva la causa in decisione con concessione del termine di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della convenuta che non si è presentata all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza presidenziale, non si è costituita in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse della convenuta per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione, protrattosi per più di sei anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Quanto alle pronunce accessorie deve rilevarsi che il ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio confermando le statuizioni assunte in sede di separazione, ove nulla era stato previsto a titolo di assegno di mantenimento della moglie la quale non costituendosi in giudizio non ha proposto domanda in merito.
La natura della controversia e l'interesse dell'attore alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , con l'intervento del P.M. in sede, così Parte_1 Controparte_1 dispone:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Palagiano (TA) in data 28.01.2015 da
, nato a [...] l' 08.02.1976, e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
2 del Padron (Cuba) il 21.06.1979, matrimonio registrato al n. 01 parte I dei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Palagiano(TA) dell'anno 2015.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.06.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente
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