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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4647/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SARENI GIOVANNA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SARENI GIOVANNA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 05/03/2025, con cui e unitisi in Parte_1 Parte_2 matrimonio a Roccafranca-BS in data 10.6.2016 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roccafranca-BS al numero 3 parte II serie A dell'anno 2016), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 5.3.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia del 13.6.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. La figlia di quattro anni, è affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la Per_1 madre nell'abitazione coniugale sita in Orzinuovi (BS) via Aurelio Griani n. 74; entrambi i genitori dovranno
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collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura della figlia nel prioritario interesse della stessa, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata da Per_1 entrambi i genitori, separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, dandone tuttavia comunicazione all'altro genitore. Le decisioni di maggior interesse per la stessa, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice.
2. Il padre frequenterà la figlia, avuto riguardo alle sue esigenze e necessità, secondo lo schema che segue: a- nel periodo scolastico il padre, previo accordo con la madre, si rende disponibile ad accompagnare all'asilo/scuola frequentata Per_1 per le ore 7.30-8,00; b- fermo restando nel periodo scolastico la predetta disponibilità del padre, previo accordo con la madre, ad accompagnare all'asilo/scuola frequentata (vd. punto a), il mercoledì pomeriggio dall'uscita dell'asilo Per_1
e/o scuola di frequenza con accompagnamento il giorno successivo direttamente a scuola e il sabato dalle ore 14,30, prelevandola presso la casa materna sino alla domenica alle ore 20,30, riportandola sempre presso la casa materna;
ovvero, alternativamente c- nelle settimane che si chiudono con un week end di competenza materna, fermo restando nel periodo scolastico la predetta disponibilità del padre, previo accordo con la madre, ad accompagnare all'asilo/scuola Per_1 di frequenza (vd. punto a), il mercoledì pomeriggio dall'uscita dell'asilo e/o scuola di frequenza con accompagnamento il giorno successivo direttamente a scuola e il venerdì pomeriggio dall'uscita dell'asilo e/o scuola di frequenza sino alle ore 20,30 riportandola presso la casa materna;
d- I genitori, inoltre, terranno ciascuno con sé la figlia in occasione Per_1 delle giornate festive di Vigilia e pranzo di Natale e Pasqua da un lato e Cena di CP_1 Parte_3 dall'altro lato, ad anni alterni, in modo che chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia il periodo di Vigilia e pranzo di Natale, possa trascorrere con la stessa la cena di Natale e Santo Stefano e viceversa, così come chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia il periodo di Pasqua possa trascorrere con la stessa il giorno di Pasquetta e viceversa. I genitori trascorreranno con la figlia le restanti festività in modo alterno nel corso dell'anno. e- Le parti espressamente concordano che il regime di visita c.d. straordinario prevalga su quello ordinario. f- Il padre trascorrerà con durante le vacanze estive una settimana consecutiva, periodo questo che le parti concorderanno entro il 31 maggio Per_1 di ogni anno. g- I genitori si impegnano, sin d'ora, a trovare consensualmente diverse e alternative soluzioni qualora siano impossibilitati a rispettare le condizioni di visita così come sopra stabilite.
3. I genitori non si autorizzano, reciprocamente, a pubblicare foto della figlia su siti internet e social network, nonché a pubblicare foto della bambina come immagini di profilo, storie, su applicazioni come WhatsApp, Facebook e instagram. I genitori nei giorni di frequentazione con la figlia si impegnano inoltre, reciprocamente, a chiedere il preventivo Per_1 assenso all'altro genitore per eventuali pernotti con la minore in luoghi diversi dalle rispettive residenze e/o presso i rispettivi nuovi partner e/o terzi. Così come in caso di pernotto, anche occasionale, di nuovi partner presso le rispettive residenze dei genitori nei giorni di frequentazione della minore i genitori, reciprocamente, si impegnano a darne comunicazione all'altro.
4. La casa coniugale sita in Orzinuovi (BS) via Aurelio Griani n. 74, catastalmente indicata come segue: NCT comune di Orzinuovi (BS), foglio 9, mappale 981, sub. 1, categoria A02, rendita catastale € 741,12, oltre a box, catastalmente identificato come segue: NCT comune di Orzinuovi (BS), foglio 9, mappale 981, sub. 2, categoria C/6, rendita catastale
€ 86,71 di proprietà di entrambi i ricorrenti in ragione del 50% ciascuno, così come già stabilito in sede di separazione (punto n. 5) continuerà ad essere assegnata alla moglie, sig.ra , affinché la abiti esclusivamente con la figlia Parte_1
L'assegnazione della casa coniugale alla moglie sarà trascritta nella competente Conservatoria. Qualora uno dei Per_1 due coniugi decidesse di vendere la propria quota di proprietà riconosce il diritto di prelazione all'altro coniuge e in caso di eventuale vendita dell'intero immobile a terzi i coniugi si impegnano sin d'ora a trovare un accordo per stabilire il relativo prezzo e le modalità di divisione.
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla divisione amichevole dei mobili ed arredi presenti nella
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casa coniugale, pertanto ad accezione di un comò (di proprietà del marito che lo asporterà previo congruo preavviso), collocato nell'ingresso, tutti i mobili ed arredi presenti nella casa coniugale sono di proprietà della moglie. I coniugi danno inoltre atto di aver provveduto a suddividere anche i doni di nozze.
6. La moglie continuerà a sostenere in via esclusiva tutte le spese relative alle utenze della casa coniugale (luce, gas, acqua e tassa rifiuti, oneri già volturati a suo nome), quelle di manutenzione ordinaria della stessa, ivi inclusa la prova fumi biennale della caldaia. Saranno a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, le spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale e la polizza assicurativa del fabbricato, compreso il rischio RCT.
7. I coniugi, obbligati in via solidale nei confronti della banca erogatrice (Intesa San Paolo), continueranno, come già stabilito in sede di separazione a sostenere, in ragione del 50% ciascuno, le residue rate di mutuo. La rata mensile sarà integralmente addebita sul conto corrente intestato alla moglie e il sig. entro e non oltre il giorno venticinque di Pt_2 ogni mese, provvederà a rimborsare alla stessa la quota, di sua spettanza, attualmente pari ad € 309,43.
8. I coniugi, così come concordato in sede di separazione (punto n. 8), danno atto di aver provveduto ad estinguere il conto corrente cointestato accesso presso la Cassa Rurale di Borgo San Giacomo e di aver diviso in ragione del 50% ciascuno il relativo saldo.
9. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia sino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente, tenuto conto dell'ampio diritto di visita nell'ambito del quale provvederà al diretto mantenimento della figlia medesima, verserà, alla madre, la somma concordata in sede di separazione, con l'aggiornamento istat, pari ad € 170,00 (euro centosettanta/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da pagarsi, mediante bonifico bancario, entro il venticinquesimo giorno di ogni mese. Il sig. inoltre, durante il periodo scolastico (da settembre a giugno Pt_2 incluso), sempre entro e non oltre il giorno venticinque di ogni mese, si impegna a rimborsare alla moglie il 50% della retta dell'asilo e dell'anticipo pari, complessivamente ad € 130,00, oltre a rimborsare, sempre in ragione del 50% i pasti (per un importo medio mensile di 50 €) e, una volta l'anno, sempre in ragione del 50% la spesa di iscrizione all'asilo/scuola di frequenza (attualmente pari ad € 250,00). Oltre detta somma il padre corrisponderà, in ragione del 50%, le spese scolastiche non incluse nella retta (a titolo meramente esemplificativo, gite scolastiche, attrezzature e materiale scolastico) e le spese straordinarie, che eccedono l'ordinario mantenimento, come da Protocollo del Tribunale di Brescia. I genitori concordano sin d'ora che in caso di iscrizione presso il medesimo istituto paritario della figlia minore anche per la scuola primaria i relativi costi (retta scolastica, mensa e materiale scolastico) saranno sostenuti in ragione del 50% ciascuno. Resta in ogni caso inteso che nell'ipotesi in cui dovessero, in qualsiasi momento e per qualsivoglia ragione modificarsi le situazioni scolastiche e/o scelte di studio della figlia e/o frequentazione padre-figlia i signori si Per_1 CP_2 rendono sin d'ora disponibili a valutare un diverso importo del predetto assegno, nel primario interesse della figlia.
10. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente gli avvisi consegnati dalle maestre relativi ad attività scolastiche ed extrascolastiche della minore.
11. I coniugi, così come stabilito in sede di separazione, concordano che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora che provvederà ad effettuare direttamente all'INPS le relative comunicazioni. Parte_1
12. I coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano a qualsivoglia reciproco concorso nel mantenimento.
13. Le parti, ad eccezione della casa coniugale (arredi esclusi) hanno in questa sede definito i loro rapporti economico- patrimoniali senza più reciprocamente pretendere alcunchè l'una parte verso l'altra, fermo l'assegno di mantenimento per la figlia minore sopra indicato.
14. I coniugi sin d'ora si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto della figlia minore e/o di documento equipollente valido per l'espatrio.
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15. Spese legali compensate, ivi incluse le anticipazioni e le spese di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla moglie»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 03/07/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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