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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 15146/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
MA. DI MI. CP_1
RESISTENTE
Oggi 13/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. CALICCHIO GIUSEPPE, con la parte Parte_1 personalmente. Contro Per I MI. 'avv. GALELLI STEFANO, con il legale rappresentante. CP_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CALICCHIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO ITALIA, presso il difensore avv. CALICCHIO GIUSEPPE
RICORRENTE contro Contro DI MI. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALELLI CP_1 P.IVA_1
STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI MODRONE 18, MILANO, presso il difensore avv. GALELLI STEFANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà agli artt. 132 comma 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una
2 concisa esposizione dei soli fatti rilevanti e decisivi, nonché dei principi di diritto su cui la decisione è fondata.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. titolare della omonima ditta Parte_1 individuale di proponeva ricorso ex art. 447 bis Parte_2 Pt_1 Parte_1
c.p.c. allegando, ai fini che qui rilevano: che in data 14 giugno 2012 aveva stipulato un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo avente ad oggetto l'intera palazzina cielo terra sita a Milano, alla Via Archimede, civico n. 75, oltre al locale seminterrato ad uso cantina posto sotto il fabbricato adiacente, alla
Via Archimede, civico n. 77, con ingresso dal subalterno catastale n. 705 di proprietà di Contro
già da adibirsi ad uso alberghiero (cfr. doc. 3 Controparte_3 Controparte_4
ricorrente); che all'art. 2) disciplinavano la durata della locazione prevedendo che: “La locazione avrà durata dal 1/07/2012 al 30/06/2021 ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/78 e, alla prima scadenza, la parte locatrice può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della legge 392/78”; che all'art. 3) veniva pattuito il canone di locazione nella misura di € 50.000,00 annui, da pagarsi in 12 rate mensili anticipate di Euro 4.166,67 ciascuna, entro il giorno 10 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al locatore, con espressa facoltà per lo stesso di richiedere, a partire dal secondo anno, l'aggiornamento del canone nella misura del
75% dell'indice ISTAT;
che all'art. 7.2) si dava atto che “Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di prenderli in consegna nello stato di fatto in cui si trovano, completamente da ristrutturare, e pertanto si impegna a restaurare gli stessi a propria cura e spese. Tutti i lavori di ristrutturazione alla scadenza del contratto rimarranno a favore del locatore senza indennizzo alcuno a favore del conduttore”; che all'art. 15 del contratto avevano così stabilito: “Le Parti, Locatore e Conduttore, s'impegnano allo scadere dei primi nove anni a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione il cui canone di affitto sarà dato dall'aumento del 25% del canone iniziale, aggiornato agli indici ISTAT”; che la con comunicazione PEC del 20.04.2021 (cfr. doc. 4 allegato) gli Controparte_4 contestava, quale inadempimento contrattuale, l'asserita mancata ristrutturazione del tetto della palazzina oggetto della locazione, diffidandolo ad eseguire i detti lavori entro il termine
3 di 15 giorni dal recapito della diffida, con avviso che in difetto il contratto di locazione doveva intendersi risolto per il grave inadempimento del conduttore;
Contro che la I MI. che nelle more aveva acquisito per incorporazione la CP_1 [...]
evocava il signor dinanzi al Tribunale di Milano CP_4 Parte_1
per ivi sentir riconoscere e pronunciare, tra l'altro, la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, ma il Tribunale di Milano – Sezione XIII Civile, con sentenza a verbale N. 1963/2023, pubblicata in data 09.03.2023 (doc. 6 allegato) e ormai Cont passata in giudicato in data 08.10.2023, respingeva tutte le domande avanzate dalla DI
MI. CP_1
che, alla luce dell'art. 15 del contratto, doveva riconoscersi il diritto del signor Parte_1
di ottenere la stipula di un nuovo contratto di locazione ai sensi dell'art. 27
[...]
Legge 392/78 il cui canone era stato fissato nell'incremento del 25% del canone iniziale, cioè €
50.000,00 annui, come maggiorato a seguito dell'incremento dovuto in forza del 75% degli aggiornamenti ISTAT e, dunque, pari a complessivi Euro 65.965,00, da pagarsi in 12 rate mensili anticipate di Euro 5.497,08 ciascuna, oltre IVA, entro il giorno 10 di ogni mese, con facoltà per la locatrice di richiedere, dal secondo anno del contratto, l'aggiornamento del canone nella misura del 75% dalla variazione dell'indice ISTAT;
che, stante il rifiuto della resistente a concludere tale nuovo contratto agli stessi patti e condizioni dell'originario contratto, doveva provvedervi il Tribunale con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto non concluso;
tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Facendo applicazione dell'art. 15 del contratto di locazione intervenuto inter partes in data
14.06.2012, pronunciare sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., che tenga luogo del “nuovo” contratto di locazione ad uso alberghiero, non concluso tra le parti per il rifiuto della Società resistente, Contro tra il signor quale conduttore, e la I MI. quale Parte_1 CP_1 locatrice, agli stessi patti e condizioni di cui al primo contratto di locazione, determinando il canone di locazione nella misura Euro 65.965,00, oltre IVA, oppure per il caso di errore di calcolo, nella diversa misura che vorrà determinare, da pagarsi in 12 rate mensili anticipate di Euro 5.497,08 ciascuna
4 oppure nella diversa somma che sarà stata determinata, oltre IVA, entro il giorno 10 di ogni mese, con facoltà per la locatrice di richiedere, dal secondo anno del contratto, l'aggiornamento del canone nella misura del 75% dalla variazione dell'indice ISTAT.
2 – In via del tutto gradata, nella denegata ipotesi, salvo gravame, che l'On.le Tribunale adito respinga la domanda principale, chiede venga dichiarato l'intervenuto rinnovo tacito del contratto di locazione stipulato in data 14.06.2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Legge 392/78, così come accettato e riconosciuto da parte resistente”. Contro Si costituiva I MI. chiedendo il rigetto del ricorso e “Solo in via CP_1 subordinata e riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accertare e dichiarare la durata contrattuale in nove anni e che l'art. 15) del contratto prevedesse un impegno vincolante alla stipula di un nuovo contratto di locazione, accertare e dichiarare il grave inadempimento, che viene eccepito formalmente ed ad ogni effetto di legge, del ricorrente all'obbligo di ristrutturare gli immobili locati e di adeguarne gli impianti, con conseguente pronuncia di risoluzione della predetta clausola (art. 15) e, per
l'effetto, ordinare la riconsegna dell'immobile.
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere fondata la domanda principale, accertare e dichiarare la decorrenza del nuovo contratto a far data dalla scadenza del primo contratto (30.6.2021) con durata di nove anni, condizionatamente all'esecuzione delle opere di integrale ristrutturazione degli immobili locati e di adeguamento e messa a norma degli impianti, così come sarà accertato in corso di causa anche a seguito di una esperenda CTU, di cui si chiede sin da ora
l'ammissione”.
Deduceva la difesa della locatrice, ai fini che qui rilevano: che all'art.
4.1 e 4.2 le parti disciplinavano l'uso convenuto del bene locato, mentre nel successivo articolo - numerato erroneamente dalle parti nuovamente 4.1 ma da intendersi, da ora innanzi, quale 5.1 (avendo le parti erroneamente numerato due volte le clausole come 4.1
e 4.2 in luogo di 5.1 e 5.2) – nel riscontrare l'art. 2), prevedevano il rinnovo tacito del contratto alla prima scadenza per un uguale periodo e la facoltà del conduttore di recedere con preavviso semestrale: “In caso di mancata disdetta inviata dal locatore da comunicarsi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno diciotto mesi prima della scadenza, la locazione si
5 rinnoverà per un uguale periodo e così di seguito. Il Conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, 7 comma, L. 392/78, con preavviso di sei mesi, da formularsi mediante lettera raccomandata…”; che all'art. 16.2 veniva previsto che il conduttore fosse esonerato dal pagamento dei primi sei mesi di canone per consentirgli di effettuare le opere di ristrutturazione dell'immobile e di adeguamento degli impianti: “Il pagamento del canone di locazione a favore del Locatore avrà inizio dall'1/01/2013. Pertanto, i primi sei mesi saranno esenti da pagamento per agevolare il Conduttore a eseguire i lavori di ristrutturazione”; che, proprio perché il canone di locazione “era stato concordato in misura “calmierata”, considerando lo stato dell'immobile e, soprattutto, per “compensare” il costo dei lavori di ristrutturazione integrale degli immobili e degli impianti, le parti concordavano circa la necessità di adeguarlo al rialzo una volta trascorso un congruo lasso di tempo, che veniva individuato nella prima scadenza contrattuale (nove anni) con aumento poi nell'ordine del 25% del canone iniziale, prevedendo sostanzialmente un canone c.d. “a scaletta”” (cfr. pag. 9 memoria di costituzione); che laddove le parti sottoscrissero la clausola n. 15 prevedendo la stesura di “un nuovo contratto”, in realtà intendevano semplicemente rideterminarne il canone una volta decorsi nove anni, come si poteva desumere dal fatto che la durata contrattuale era già stata determinata appositamente dal combinato disposto di cui all'art. 2) e 4) (rectius, 5) del contratto, con il richiamo alla normativa di legge, che prevedeva il rinnovo tacito salva facoltà di diniego per i motivi indicati dalla legge, ovvero il recesso del conduttore nei termini previsti;
che, pertanto, a fronte della chiara previsione contrattuale, non vi erano dubbi sul fatto che le parti, agli artt. 2) e 4) (rectius, 5), avessero previsto la durata dal 1 luglio 2012 al 30 giugno
2021 ai sensi dell'art. 27 della legge 392/78 con rinnovo per uguale periodo, prevedendo che, alla prima scadenza, la parte locatrice potesse esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 della stessa legge;
che, in ogni caso, la clausola n. 15 non poteva ritenersi integrare un contratto preliminare azionabile ex art. 2932 c.c. perché priva degli elementi essenziali quali la durata della locazione, la disciplina del deposito cauzionale, la consegna, le obbligazioni a carico delle
6 parti e tutte le ulteriori pattuizioni atte a consentire di affermare che le parti avessero inteso obbligarsi da subito in maniera vincolante.
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e di pronta soluzione essendo le istanze istruttorie irrilevanti ai fini della decisione, rinviava per discussione all'odierna udienza, nel corso della quale viene data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Per quel che interessa in questa sede, il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 14 giugno 2012 prevedeva, in tema di durata: all'art. 2) che: “La locazione avrà durata dal 1/07/2012 al 30/06/2021 ai sensi dell'art. 27 della legge n.
392/78 e, alla prima scadenza, la parte locatrice può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della legge 392/78”; all'art. 5.1, che “In caso di mancata disdetta inviata dal locatore da comunicarsi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno diciotto mesi prima della scadenza, la locazione si rinnoverà per un uguale periodo e così di seguito. Il Conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, 7 comma, L. 392/78, con preavviso di sei mesi, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno”.
Quanto al canone, all'art. 3) veniva quantificato nella misura di € 50.000,00 annui, da pagarsi in 12 rate mensili anticipate di Euro 4.166,67 ciascuna, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al locatore, con espressa facoltà per lo stesso di richiedere, a partire dal secondo anno, l'aggiornamento del canone nella misura del
75% dell'indice ISTAT. fonda il proprio diritto di ottenere in questa sede una sentenza Parte_1 costituiva ex 2932 c.c. che tenga luogo di un “nuovo” contratto di locazione ad uso alberghiero con decorrenza dal 14 giugno 2021 sull'articolo n. 15 del contratto, a mente del quale “Le Parti, Locatore e Conduttore, s'impegnano allo scadere dei primi nove anni a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione il cui canone di affitto sarà dato dall'aumento del 25% del canone iniziale, aggiornato agli indici ISTAT”.
Secondo la tesi della locatrice resistente, al contrario, con il riferimento alla sottoscrizione di
“un nuovo contratto” le parti intendevano semplicemente alludere alla rideterminazione di un nuovo canone “dato dall'aumento del 25% del canone iniziale, aggiornato agli indici ISTAT” una volta decorsi nove anni, in quanto la durata contrattuale era già stata determinata
7 espressamente dal combinato disposto di cui all'art. 2 e 5.1 del contratto, con il richiamo alla normativa di legge, che prevedeva il rinnovo tacito, salva la facoltà di diniego di rinnovo da parte del locatore per i motivi indicati dalla legge, ovvero il recesso del conduttore nei termini previsti.
Orbene, il Tribunale ritiene che le argomentazioni svolte dalla ricorrente al fine di sostenere il proprio diritto di ottenere una sentenza costituiva ex 2932 c.c. che tenga luogo di un “nuovo” contratto di locazione ad uso alberghiero con decorrenza dal 14 giugno 2021 non possano trovare accoglimento.
In via preliminare, occorre ricordare che in tema di interpretazione del contratto “che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
20294 del 26/07/2019).
Deve, altresì, rilevarsi che “L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile” (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019).
Dunque, il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone al giudice di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro, solo qualora però sia “incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti” (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 16181 del 28/06/2017), dovendosi
8 verificare sempre che il significato letterale del contratto sia coerente “con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse” (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25840 del
09/12/2014).
Applicandosi le coordinate sin qui tracciate al caso in esame deve, anzitutto, osservarsi come dal tenore letterale del combinato disposto dagli articoli 2 e 5.1 del contratto sottoscritto tra le parti in data 14 giugno 2012 si evince con estrema chiarezza che le parti avessero espressamente disciplinato la durata del contratto nei termini che seguono:
- durata dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2021, come previsto dall'art. 27 legge 392/1978;
- alla prima scadenza, rinnovo tacito di nove anni in nove anni, fatto salvo, alla prima scadenza, l'esercizio per la parte locatrice della facoltà di diniego di rinnovazione, ma
“soltanto per i motivi di cui all'art. 29” della legge citata;
- alla seconda scadenza, “in caso di mancata disdetta inviata dal locatore da comunicarsi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno diciotto mesi prima”, la locazione si sarebbe rinnovata “per un uguale periodo e così di seguito”;
- facoltà per il conduttore “di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, 7 comma, L.
392/78, con preavviso di sei mesi, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno”.
Non solo, dunque, la volontà che i contraenti intendessero concludere un contratto di durata novennale e tacitamente rinnovabile di nove anni in nove anni, salve le eccezioni sopra previste, emerge con estrema chiarezza dal tenore letterale dei citati articoli del contratto, ma, ad avviso del Tribunale, non vi sono neppure spazi per estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici posto che non si ritiene che il contenuto delle citate clausole sia
“incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti”, così come richiesto dalla Suprema Corte.
Anzi, la stessa condotta manifestata dalle parti nei successivi giudizi che le hanno viste coinvolte depongono proprio a favore della tesi secondo cui la loro volontà fosse quella di non considerare cessato il contratto alla data del 12 giugno 2021, se solo si consideri che l'odierno ricorrente ha sempre continuato ad occupare l'immobile senza mai essersi attivato per la riconsegna dei locali e per consentire la verifica del rispetto degli accordi, consistenti
9 nell'ultimazione della ristrutturazione che entrambi i giudizi hanno accertato essere a suo carico (cfr. docc. 3 e 6 resistente), in vista della stipula del presunto nuovo contratto.
A ciò si aggiunga, infine, che è la stessa difesa del ricorrente Parte_1 Parte_1 nella propria memoria di replica, a riconoscere la tacita rinnovazione del contratto alla prima scadenza laddove ha affermato:
- con riferimento al contenuto della clausola n. 15, che “Si è trattato, evidentemente, di una pattuizione di aumento del canone all'atto del rinnovo del contratto alla prima scadenza” (cfr. pag. 4), così implicitamente riconoscendone l'intervenuto tacito rinnovo alla prima scadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge n. 392/1978, norma della quale ribadisce il carattere imperativo, del quale l'art.
5.1 avrebbe rappresentato la fedele riproduzione (cfr. pag. 3 della stessa memoria: “L'art. 4.1 (rectius, 5.1) della convenzione negoziale in disamina, per la parte qui di interesse, così testualmente recita: “4.1 In caso di mancata disdetta inviata dal Locatore da comunicarsi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno diciotto mesi prima della scadenza, la locazione si rinnoverà per un uguale periodo e cosi di seguito.”. La clausola riproduce fedelmente il contenuto imperativo, inderogabile in peius per il conduttore, della disposizione di cui all'art. 28 della Legge 392/78”);
- con riferimento, più in generale, alla locazione alberghiera, che “Non può sottacersi di evidenziare che, a norma delle disposizioni di cui agli artt. 27, 28 e 29, della Legge 392/78, inderogabili dalle parti contrattuali, la locazione alberghiera, che ai sensi dell'art. 27 non può avere durata inferiore a nove anni, in assenza di disdetta si rinnova tacitamente per ulteriore periodo di tempo, con la limitazione dei motivi di disdetta, alla prima scadenza, tassativamente dettati dall'art. 29 legge citata. Ne consegue indefettibilmente che il contratto di locazione in oggetto non può avere durata limitata a soli nove anni, per espressa prescrizione legislativa. In altri, più chiari, termini, anche se, per denegata ipotesi, salvo gravame, dovesse ritenersi inoperativa l'obbligazione assunta con l'art. 15 del contratto, lo stesso si rinnoverebbe ex lege per ulteriori nove anni”.
Dalle argomentazioni sin qui esposte ritiene il Tribunale del tutto condivisibili le argomentazioni svolte dalla difesa della locatrice secondo cui l'esclusiva finalità dell'art. 15 del contratto fosse esclusivamente quella di prevedere un aumento del canone una volta
10 decorsi nove anni e non già quella di incidere su quanto già ben minuziosamente disciplinato dalle parti in tema di durata del contratto.
Del resto, il contenuto dell'articolo 15 non detta in alcun modo gli elementi essenziali del
“nuovo contratto” da stipulare, tra i quali la durata della locazione, così invece dettagliatamente disciplinata nei termini che precedono, o le obbligazioni a carico di entrambe le parti, circostanze che escludono la completezza dell'assetto negoziale predisposto.
Alla luce delle argomentazioni che precedono deve, dunque, rigettarsi la domanda principale svolta dalla difesa di dovendo invece trovare accoglimento la Parte_1
domanda subordinata con cui si chiede dichiararsi l'intervenuto rinnovo tacito, intervenuto in data 14 giugno 2021, del contratto di locazione stipulato in data 14 giugno 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Legge 392/78.
Il Tribunale deve, invece, esimersi dal pronunciarsi su entrambe le domande riconvenzionali Contro svolte dalla difesa di I MI. n quanto formulate, la prima, “nella denegata CP_1
e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accertare e dichiarare la durata contrattuale in nove anni e che l'art. 15) del contratto prevedesse un impegno vincolante alla stipula di un nuovo contratto di locazione” e, la seconda, “nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere fondata la domanda principale”. Cont Le spese vanno poste a carico di DI MI. in quanto parte soccombente CP_1
rispetto alla domanda subordinata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda principale svolta da Parte_1
2) in accoglimento della domanda svolta in via subordinata da Parte_1
dichiara l'intervenuto rinnovo tacito, intervenuto in data 14 giugno 2021, del
[...]
contratto di locazione stipulato in data 14 giugno 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Legge 392/78;
11 Contro 3) condanna I MI. a rifondere a le CP_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese ed € 5.534,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 13/03/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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