Decreto cautelare 27 luglio 2021
Ordinanza collegiale 9 settembre 2021
Ordinanza collegiale 23 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 09/09/2021, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00776/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2021, proposto da
EL DE ER, AM SA e RT TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
Regione del ET, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari,
- dell’avviso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata della Regione ET nella parte in cui precluda l’esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi;
- di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui parte resistente ha imposto di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale senza borsa ai sensi del Decreto Calabria;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chieda a parte ricorrente di accettare o certificare l’assenza di cause di incompatibilità al momento dell’iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28 settembre 2020 e del Decreto del Ministero della Salute del 14 luglio 2021;
- ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a parte ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di estendere ai corsisti soprannumerari ex d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019 la disciplina delle incompatibilità di cui al DM 7 marzo 2006, ivi inclusa la circolare del Ministero della Salute prot. N. 22176 del 12 maggio 2020;
- ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto – anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l’incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
nonché per la questione di costituzionalità
in quanto occorra dell’articolo dell’art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale, tramite graduatoria riservata, e a svolgere attività libero professionale compatibile
con gli obblighi formativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Regione del ET;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che all’odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., è stata sollevata d’ufficio la questione della possibile incompetenza territoriale del T.A.R. adito perché sono oggetto di impugnazione il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, il Decreto del Ministero della Salute del 28 settembre 2020 e il Decreto del Ministero della Salute del 14 luglio 2021, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 13, comma 4 bis , cod. proc. amm., può configurarsi la competenza territoriale del Tribunale amministrativo per il Lazio (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 4 novembre 2019, nn. 7519 e 7520);
- che in particolare anche nel primo motivo – proposto in via principale – parte ricorrente lamenta l’illegittimità del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006;
- che peraltro le questioni proposte paiono avere effetti non territorialmente limitati e richiedere pertanto di essere trattate da parte del Tribunale amministrativo per il Lazio;
Ritenuto di rinviare la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 22 settembre 2021, per consentire un compiuto contraddittorio tra le parti sul punto, confermando nelle more la sospensione dei provvedimenti impugnati, disposta con il decreto presidenziale n. 338 del 27 luglio 2021;
Ritenuto di rinviare al definitivo la pronuncia sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il ET (prima Sezione) rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 22 settembre 2021, sospendendo nelle more l’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Spese al definitivo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO