Articolo 7 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1145
Articolo 6
Versione
26 gennaio 1960
Art. 7.
Saranno registrati con il pagamento dell'imposta fissa di registro:
a) l'atto di concessione di sola costruzione e quello per il completamento e l'esercizio della ferrovia, nonche' quelli successivi per aggiunte e varianti;
b) gli atti per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni ed altri beni stabili necessari per la costruzione della ferrovia e delle sue dipendenze, e cio' anche quando l'acquisto e l'espropriazione si renderanno necessari in vista di successivi ampliamenti all'uopo autorizzati.

Entrata in vigore il 26 gennaio 1960