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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 15/1/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3457/2022 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Mancusi, Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Eutizi CP_1 resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.7.2022 il ricorrente, premesso di essere stato riconosciuto invalido con percentuale del 100% e con diritto all'indennità di accompagnamento a decorre dal 1.11.2007, di aver presentato, in data 29.10.2019, domanda di pensione indiretta ai superstiti quale figlio maggiorenne inabile di ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del diritto alla Persona_1 CP_1 pensione indiretta con decorrenza dal 29.10.2019, oltre interessi e rivalutazioni e la condanna dell CP_2 alla corresponsione della stessa dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' resistente precisando che la pensione di reversibilità è stata CP_2 percepita dal ricorrente come contitolare unitamente alla madre vedova del de cuius, fino Persona_2 al decesso di quest'ultima avvenuto nell'agosto del 2019, ha inoltre rappresentato di aver corrisposto il pagamento, previa trattenuta per compensazione con indebito derivante dal superamento del limite reddituale per la pensione di inabilità per il periodo dal 1.2.2016 al 31.8.2023, ha chiesto quindi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Con note per l'udienza odierna il ricorrente ha rappresentato l'avvenuto pagamento e ha chiesto CP_ procedersi per la soccombenza virtuale con condanna dell' al pagamento delle spese processuali, in ragione del fatto che la liquidazione della somma è avvenuta solo successivamente al deposito del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
La spettanza della pretesa è stata infatti riconosciuta dallo stesso Ente.
Dalla documentazione depositata in atti è emerso che il ricorrente era già in possesso dei requisiti per ottenere la pensione di reversibilità fin dalla data della domanda amministrativa – la pensione è infatti stata liquidata con decorrenza fin dal decesso del dante causa – e che l' ha corrisposto il CP_1 pagamento solo in data 7.8.2023.
La domanda, al momento della proposizione, era quindi fondata nel merito:
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022., con esclusione della fase istruttoria e con riduzione per assenza di questioni di fatto e diritto in ragione dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3457/2022 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento delle CP_1 spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
Tivoli, 15.1.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 15/1/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3457/2022 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Mancusi, Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Eutizi CP_1 resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.7.2022 il ricorrente, premesso di essere stato riconosciuto invalido con percentuale del 100% e con diritto all'indennità di accompagnamento a decorre dal 1.11.2007, di aver presentato, in data 29.10.2019, domanda di pensione indiretta ai superstiti quale figlio maggiorenne inabile di ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del diritto alla Persona_1 CP_1 pensione indiretta con decorrenza dal 29.10.2019, oltre interessi e rivalutazioni e la condanna dell CP_2 alla corresponsione della stessa dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' resistente precisando che la pensione di reversibilità è stata CP_2 percepita dal ricorrente come contitolare unitamente alla madre vedova del de cuius, fino Persona_2 al decesso di quest'ultima avvenuto nell'agosto del 2019, ha inoltre rappresentato di aver corrisposto il pagamento, previa trattenuta per compensazione con indebito derivante dal superamento del limite reddituale per la pensione di inabilità per il periodo dal 1.2.2016 al 31.8.2023, ha chiesto quindi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Con note per l'udienza odierna il ricorrente ha rappresentato l'avvenuto pagamento e ha chiesto CP_ procedersi per la soccombenza virtuale con condanna dell' al pagamento delle spese processuali, in ragione del fatto che la liquidazione della somma è avvenuta solo successivamente al deposito del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
La spettanza della pretesa è stata infatti riconosciuta dallo stesso Ente.
Dalla documentazione depositata in atti è emerso che il ricorrente era già in possesso dei requisiti per ottenere la pensione di reversibilità fin dalla data della domanda amministrativa – la pensione è infatti stata liquidata con decorrenza fin dal decesso del dante causa – e che l' ha corrisposto il CP_1 pagamento solo in data 7.8.2023.
La domanda, al momento della proposizione, era quindi fondata nel merito:
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022., con esclusione della fase istruttoria e con riduzione per assenza di questioni di fatto e diritto in ragione dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3457/2022 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento delle CP_1 spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
Tivoli, 15.1.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni