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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/07/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1216 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale dell'1° luglio 2025, promosso
da
, nato il [...] a [...]: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Domenico Ascrizzi, presso il cui studio, sito in IA UR alla Via Cavour n. 44, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
contro
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Domenico Coco, presso il cui studio, sito in IA UR alla Via Nazionale 18 al n. 334, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
CONCLUSIONI ELLE PARTI
All'udienza dell'1° luglio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo l'accoglimento di tutte le condizioni pattuite fra le parti risultanti dall'accordo depositato l'1.05.2025 di seguito riportate: <entrambe le parti, come rappresentate dai rispettivi procuratori, si ritengono soddisfatte dall'accordo raggiunto in base al quale vengono confermate le statuizioni della sentenza n. 685/2023 pubblicata in data 25.09.2023 nell'ambito del giudizio di separazione n. 1463/22 ad eccezione delle previsioni in ordine all'assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario, che, secondo l'accordo raggiunto, potrà essere ridotto a euro
1.000,00 per un periodo di mesi sei con decorrenza luglio 2025, risultando congrue le motivazioni per le quali il soggetto obbligato ne ha chiesto la momentanea riduzione, accettata dall'altro genitore. Per quanto sopra, il ricorrente e la resistente, che sottoscrivono insieme ai propri procuratori, chiedono la definizione del giudizio con conferma delle condizioni di separazione e modifica delle stesse limitatamente all'assegno di mantenimento da ridursi a euro 1.000,00 per il periodo di mesi sei a decorrere dal mese di luglio 2025. Vi è, inoltre, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione della emananda sentenza>>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.- Con ricorso, depositato in data 25/10/2024, - premesso di aver contratto con la Parte_1 resistente matrimonio concordatario in IA UR il 25/02/2012, trascritto nel registro degli atti del matrimonio di quel Comune alla parte II, serie A, anno 2012, n. 1; che dalla unione matrimoniale sono nati i figli: 1) ( ), il 01.06.2012 a Reggio Calabria;
2) Persona_1 C.F._3 [...]
( , il 16.08.2014 a Reggio Calabria;
3) Pt_2 C.F._4 Controparte_2
( ), il 17.09.2016 a Polistena;
4) ( ), C.F._5 Parte_3 C.F._6 il 19.04.2020 a Polistena;
che, con sentenza n. cronol. 685/2022 del 25/09/2023, resa nel procedimento
RGAC 1463/2022, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che dall'udienza presidenziale di comparizione, tenutasi il 13/12/2022, i coniugi hanno continuato a vivere separati, senza quindi ripresa della convivenza;
che, dunque, il tempo trascorso ha reso impossibile ricostruire la comunicazione materiale e spirituale tra i coniugi;
che è volontà del ricorrente sciogliere il vincolo matrimoniale alle seguenti condizioni, in difformità alle statuizioni della sentenza di separazione: i) affidamento dei figli minorenni in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocazione presso il ricorrente nella abitazione familiare sita in IA UR alla Via Gravina n. 14, previa revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre disposta con la sentenza di separazione;
ii) rinuncia del padre collocatario all'assegno di mantenimento da parte dell'altro genitore, rimanendo a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, le spese straordinarie;
iii) diritto di visita materno libero, previo accordo con il padre e tenendo conto delle esigenze primarie dei figli minori, stabilendo l'alternanza anno per anno per le festività natalizie, pasquali ed estive et similia; che, peraltro, attesi i comportamenti minacciosi e conflittuali della resitente, ricorre la necessità di richiedere l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte per l'immediato collocamento dei figli minori presso il padre nella abitazione familiare sita in IA UR alla Via Gravina n. 14 - tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto a) preliminarmente emettersi un provvedimento inaudita altera parte di collocamento dei figli presso il ricorrente nella residenza familiare in IA UR alla via Gravina °14; b) pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della L. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
c) confermarsi le statuizioni sopra indicate in relazione al collocamento ed al mantenimento dei figli, modificando quanto disposto sul punto con la sentenza di separazione, confermandola nel resto;
d) in subordine, in caso di mantenimento del collocamento dei figli presso la madre, disporsi l'immediato intervento dei
Servizi Sociali e la contestuale apertura del relativo procedimento di sorveglianza da parte del Giudice
Tutelare, con nomina di un curatore speciale per i minori al fine di garantire un costante monitoraggio da parte del Tribunale della situazione personale, familiare e scolastica dei minori, nel loro esclusivo interesse.
1.2.- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 21.12.2024, la resistente, Controparte_1 ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando ed impugnando per il resto le domande, le eccezioni e le difese proposte dal ricorrente nell'atto introduttivo;
ha quindi chiesto: i) confermarsi le statuizioni già previste con la sentenza di separazione n. 685/2023; ii) in via riconvenzionale, condannarsi il ricorrente a corrispondere mensilmente alla resistente un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 250,00; iii) condannarsi il ricorrente al pagamento in favore della resistente, a titolo di risarcimento danni ed in conseguenza della violazione degli obblighi di assistenza familiare di natura economica, della somma di euro 10.000,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di casa anche per mezzo di valutazione equitativa.
1.3.- Con decreto del 3 novembre 2024, il Giudice istruttore ha richiesto ai Servizi Sociali competenti per territorio una relazione sulle condizioni di vita e di salute dei minori;
quindi, all'udienza del 28 gennaio 2025, essendo emersa dalla relazione dei servizi sociali una situazione allarmante in relazione allo stato psicofisico dei minori, è stata disposta la comparizione personale delle parti.
1.4. All'udienza dinanzi al GI, tenutasi l'11 febbraio 2025, entrambe le parti, personalmente presenti, hanno dichiarato che la situazione sia scolastica che di salute dei figli minori era molto migliorata, aggiungendo altresì che i rapporti tra padre e figli sono quotidiani;
il ricorrente ha altresì dichiarato di percepire uno stipendio mensile di circa euro 3.600. Fallito il tentativo di riconciliazione, sono stati confermati allo stato i provvedimenti assunti in sede di separazione e, all'esito, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente un breve rinvio per tentare di raggiungere un accordo bonario.
1.5.- All'udienza di rimessione della causa in decisione, fissata per l'1° luglio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come trascritto in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. 2. Nel merito, osserva il Collegio che il ricorrente ha prodotto l'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio, da cui risulta il matrimonio contratto in IA UR il 25/02/2012, trascritto nel registro degli atti del matrimonio di quel Comune alla parte II, serie A, anno 2012, n. 1, nonché la sentenza n. cronol. 685/2022 del 25/09/2023, resa nel procedimento RGAC 1463/2022, a mezzo della quale è stata pronuncia la separazione.
Ciò posto, il Collegio ritiene sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera B) del n.
2, della legge n. 898/70, nel testo come modificato dalla legge n. 74/87, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio, anche in ragione della concorde volontà delle parti sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
Il tempo ormai trascorso dalla separazione e il fatto che il tentativo di conciliazione delle parti è rimasto senza esito, unitamente alla concorde volontà delle parti, convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e si debba escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in
IA UR il 25/02/2012, trascritto nel registro degli atti del matrimonio di quel Comune alla parte
II, serie A, anno 2012, n. 1.
3. In ordine alle statuizioni conseguenziali, il Collegio ritiene di poter decidere la causa in senso conforme alle richieste congiunte delle parti, meglio indicate in epigrafe, trattandosi di richieste che, confermando le già vigenti condizioni di separazione, salvo che per una temporanea riduzione dell'entità dell'assegno di mantenimento posto in capo al ricorrente per il mantenimento dei figli, appaiono conformi all'interesse dei minori , atteso che la circostanza della momentanea difficoltà Pt_1 economica dell'obbligato appare pacificamente ammessa.
Va sul punto precisato che la relazione depositata dai Servizi Sociali incaricati in data 21.1.2025 conferma quanto dichiarato dalle parti all'udienza dell'11.2.2025, cioè che i minori sono sereni, il loro rendimento scolastico è migliorato ed i rapporti con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine sono ottimi.
Va dunque confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli, che restano collocati presso la madre nella casa familiare, per l'effetto assegnata alla stessa;
il diritto di visita del padre sarà esercitato, come finora avvenuto, negli stessi tempi e modalità già previste dalla sentenza che ha pronunciato la separazione personale. Va inoltre posto, in capo al ricorrente, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno determinato nella misura complessiva di euro
1.000,00 (di cui 250,00 euro per ciascuno dei quattro figli), mentre le spese straordinarie resteranno in capo al per il 70% e graveranno sulla resistente per il restante 30%; l'Assegno unico universale Pt_1 per i figli continuerà ad essere percepito, al 50%, da ciascuno dei genitori.
Infine, atteso l'accordo delle parti sul punto, va posto in capo al l'obbligo di versare alla resistente Pt_1 un assegno divorzile, che resta quantificato in euro 250,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della creditrice.
Preso atto della temporanea difficoltà economica dell'obbligato, pacifica tra le parti, deve disporsi che per sei mesi, a decorrere dal presente mese di luglio 2025, la somma complessivamente dovuta dal sia determinata in euro 1.000,00, con riduzione di euro 50 dell'assegno dovuto a ciascun figlio Pt_1 ed alla moglie.
Nient'altro è da decidere, avendo le parti rinunciato, con le conclusioni rassegnate in udienza, ad ogni altra domanda.
4. Sussistono infine giusti motivi, attesa la natura della controversia e la sostanziale assenza di soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso depositato in Cancelleria il 25/10/2024, nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in
IA UR il 25/02/2012, trascritto nel registro degli atti del matrimonio di quel Comune alla parte II, serie A, anno 2012, n. 1;
2. Affida congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori, disponendo che essi rimangano a vivere con la madre presso la casa familiare, che resta per l'effetto assegnata alla stessa;
3. Conferma le condizioni di separazione in ordine alle modalità di esercizio delle visite paterne;
4. Pone in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 1.000,00 (di cui 250,00 euro per ciascuno dei quattro figli), disponendo che le spese straordinarie restino in capo al per il Pt_1
70% ed in capo alla resistente per il restante 30%, e che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito, al 50%, da ciascuno dei genitori;
5. Pone altresì in capo al l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1 presso il domicilio della creditrice, un importo di euro 250,00 mensili, a titolo di assegno divorzile;
6. dispone che per sei mesi, a decorrere dal presente mese di luglio 2025, la somma complessivamente dovuta dal sia ridotta ad euro 1.000,00 (euro 200 per ciascun figlio e per Pt_1 la moglie);
7. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
8. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1216 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale dell'1° luglio 2025, promosso
da
, nato il [...] a [...]: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Domenico Ascrizzi, presso il cui studio, sito in IA UR alla Via Cavour n. 44, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
contro
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Domenico Coco, presso il cui studio, sito in IA UR alla Via Nazionale 18 al n. 334, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
CONCLUSIONI ELLE PARTI
All'udienza dell'1° luglio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo l'accoglimento di tutte le condizioni pattuite fra le parti risultanti dall'accordo depositato l'1.05.2025 di seguito riportate: <entrambe le parti, come rappresentate dai rispettivi procuratori, si ritengono soddisfatte dall'accordo raggiunto in base al quale vengono confermate le statuizioni della sentenza n. 685/2023 pubblicata in data 25.09.2023 nell'ambito del giudizio di separazione n. 1463/22 ad eccezione delle previsioni in ordine all'assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario, che, secondo l'accordo raggiunto, potrà essere ridotto a euro
1.000,00 per un periodo di mesi sei con decorrenza luglio 2025, risultando congrue le motivazioni per le quali il soggetto obbligato ne ha chiesto la momentanea riduzione, accettata dall'altro genitore. Per quanto sopra, il ricorrente e la resistente, che sottoscrivono insieme ai propri procuratori, chiedono la definizione del giudizio con conferma delle condizioni di separazione e modifica delle stesse limitatamente all'assegno di mantenimento da ridursi a euro 1.000,00 per il periodo di mesi sei a decorrere dal mese di luglio 2025. Vi è, inoltre, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione della emananda sentenza>>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.- Con ricorso, depositato in data 25/10/2024, - premesso di aver contratto con la Parte_1 resistente matrimonio concordatario in IA UR il 25/02/2012, trascritto nel registro degli atti del matrimonio di quel Comune alla parte II, serie A, anno 2012, n. 1; che dalla unione matrimoniale sono nati i figli: 1) ( ), il 01.06.2012 a Reggio Calabria;
2) Persona_1 C.F._3 [...]
( , il 16.08.2014 a Reggio Calabria;
3) Pt_2 C.F._4 Controparte_2
( ), il 17.09.2016 a Polistena;
4) ( ), C.F._5 Parte_3 C.F._6 il 19.04.2020 a Polistena;
che, con sentenza n. cronol. 685/2022 del 25/09/2023, resa nel procedimento
RGAC 1463/2022, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che dall'udienza presidenziale di comparizione, tenutasi il 13/12/2022, i coniugi hanno continuato a vivere separati, senza quindi ripresa della convivenza;
che, dunque, il tempo trascorso ha reso impossibile ricostruire la comunicazione materiale e spirituale tra i coniugi;
che è volontà del ricorrente sciogliere il vincolo matrimoniale alle seguenti condizioni, in difformità alle statuizioni della sentenza di separazione: i) affidamento dei figli minorenni in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocazione presso il ricorrente nella abitazione familiare sita in IA UR alla Via Gravina n. 14, previa revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre disposta con la sentenza di separazione;
ii) rinuncia del padre collocatario all'assegno di mantenimento da parte dell'altro genitore, rimanendo a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, le spese straordinarie;
iii) diritto di visita materno libero, previo accordo con il padre e tenendo conto delle esigenze primarie dei figli minori, stabilendo l'alternanza anno per anno per le festività natalizie, pasquali ed estive et similia; che, peraltro, attesi i comportamenti minacciosi e conflittuali della resitente, ricorre la necessità di richiedere l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte per l'immediato collocamento dei figli minori presso il padre nella abitazione familiare sita in IA UR alla Via Gravina n. 14 - tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto a) preliminarmente emettersi un provvedimento inaudita altera parte di collocamento dei figli presso il ricorrente nella residenza familiare in IA UR alla via Gravina °14; b) pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della L. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
c) confermarsi le statuizioni sopra indicate in relazione al collocamento ed al mantenimento dei figli, modificando quanto disposto sul punto con la sentenza di separazione, confermandola nel resto;
d) in subordine, in caso di mantenimento del collocamento dei figli presso la madre, disporsi l'immediato intervento dei
Servizi Sociali e la contestuale apertura del relativo procedimento di sorveglianza da parte del Giudice
Tutelare, con nomina di un curatore speciale per i minori al fine di garantire un costante monitoraggio da parte del Tribunale della situazione personale, familiare e scolastica dei minori, nel loro esclusivo interesse.
1.2.- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 21.12.2024, la resistente, Controparte_1 ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando ed impugnando per il resto le domande, le eccezioni e le difese proposte dal ricorrente nell'atto introduttivo;
ha quindi chiesto: i) confermarsi le statuizioni già previste con la sentenza di separazione n. 685/2023; ii) in via riconvenzionale, condannarsi il ricorrente a corrispondere mensilmente alla resistente un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 250,00; iii) condannarsi il ricorrente al pagamento in favore della resistente, a titolo di risarcimento danni ed in conseguenza della violazione degli obblighi di assistenza familiare di natura economica, della somma di euro 10.000,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di casa anche per mezzo di valutazione equitativa.
1.3.- Con decreto del 3 novembre 2024, il Giudice istruttore ha richiesto ai Servizi Sociali competenti per territorio una relazione sulle condizioni di vita e di salute dei minori;
quindi, all'udienza del 28 gennaio 2025, essendo emersa dalla relazione dei servizi sociali una situazione allarmante in relazione allo stato psicofisico dei minori, è stata disposta la comparizione personale delle parti.
1.4. All'udienza dinanzi al GI, tenutasi l'11 febbraio 2025, entrambe le parti, personalmente presenti, hanno dichiarato che la situazione sia scolastica che di salute dei figli minori era molto migliorata, aggiungendo altresì che i rapporti tra padre e figli sono quotidiani;
il ricorrente ha altresì dichiarato di percepire uno stipendio mensile di circa euro 3.600. Fallito il tentativo di riconciliazione, sono stati confermati allo stato i provvedimenti assunti in sede di separazione e, all'esito, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente un breve rinvio per tentare di raggiungere un accordo bonario.
1.5.- All'udienza di rimessione della causa in decisione, fissata per l'1° luglio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come trascritto in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. 2. Nel merito, osserva il Collegio che il ricorrente ha prodotto l'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio, da cui risulta il matrimonio contratto in IA UR il 25/02/2012, trascritto nel registro degli atti del matrimonio di quel Comune alla parte II, serie A, anno 2012, n. 1, nonché la sentenza n. cronol. 685/2022 del 25/09/2023, resa nel procedimento RGAC 1463/2022, a mezzo della quale è stata pronuncia la separazione.
Ciò posto, il Collegio ritiene sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera B) del n.
2, della legge n. 898/70, nel testo come modificato dalla legge n. 74/87, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio, anche in ragione della concorde volontà delle parti sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
Il tempo ormai trascorso dalla separazione e il fatto che il tentativo di conciliazione delle parti è rimasto senza esito, unitamente alla concorde volontà delle parti, convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e si debba escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in
IA UR il 25/02/2012, trascritto nel registro degli atti del matrimonio di quel Comune alla parte
II, serie A, anno 2012, n. 1.
3. In ordine alle statuizioni conseguenziali, il Collegio ritiene di poter decidere la causa in senso conforme alle richieste congiunte delle parti, meglio indicate in epigrafe, trattandosi di richieste che, confermando le già vigenti condizioni di separazione, salvo che per una temporanea riduzione dell'entità dell'assegno di mantenimento posto in capo al ricorrente per il mantenimento dei figli, appaiono conformi all'interesse dei minori , atteso che la circostanza della momentanea difficoltà Pt_1 economica dell'obbligato appare pacificamente ammessa.
Va sul punto precisato che la relazione depositata dai Servizi Sociali incaricati in data 21.1.2025 conferma quanto dichiarato dalle parti all'udienza dell'11.2.2025, cioè che i minori sono sereni, il loro rendimento scolastico è migliorato ed i rapporti con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine sono ottimi.
Va dunque confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli, che restano collocati presso la madre nella casa familiare, per l'effetto assegnata alla stessa;
il diritto di visita del padre sarà esercitato, come finora avvenuto, negli stessi tempi e modalità già previste dalla sentenza che ha pronunciato la separazione personale. Va inoltre posto, in capo al ricorrente, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno determinato nella misura complessiva di euro
1.000,00 (di cui 250,00 euro per ciascuno dei quattro figli), mentre le spese straordinarie resteranno in capo al per il 70% e graveranno sulla resistente per il restante 30%; l'Assegno unico universale Pt_1 per i figli continuerà ad essere percepito, al 50%, da ciascuno dei genitori.
Infine, atteso l'accordo delle parti sul punto, va posto in capo al l'obbligo di versare alla resistente Pt_1 un assegno divorzile, che resta quantificato in euro 250,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della creditrice.
Preso atto della temporanea difficoltà economica dell'obbligato, pacifica tra le parti, deve disporsi che per sei mesi, a decorrere dal presente mese di luglio 2025, la somma complessivamente dovuta dal sia determinata in euro 1.000,00, con riduzione di euro 50 dell'assegno dovuto a ciascun figlio Pt_1 ed alla moglie.
Nient'altro è da decidere, avendo le parti rinunciato, con le conclusioni rassegnate in udienza, ad ogni altra domanda.
4. Sussistono infine giusti motivi, attesa la natura della controversia e la sostanziale assenza di soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso depositato in Cancelleria il 25/10/2024, nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in
IA UR il 25/02/2012, trascritto nel registro degli atti del matrimonio di quel Comune alla parte II, serie A, anno 2012, n. 1;
2. Affida congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori, disponendo che essi rimangano a vivere con la madre presso la casa familiare, che resta per l'effetto assegnata alla stessa;
3. Conferma le condizioni di separazione in ordine alle modalità di esercizio delle visite paterne;
4. Pone in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 1.000,00 (di cui 250,00 euro per ciascuno dei quattro figli), disponendo che le spese straordinarie restino in capo al per il Pt_1
70% ed in capo alla resistente per il restante 30%, e che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito, al 50%, da ciascuno dei genitori;
5. Pone altresì in capo al l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1 presso il domicilio della creditrice, un importo di euro 250,00 mensili, a titolo di assegno divorzile;
6. dispone che per sei mesi, a decorrere dal presente mese di luglio 2025, la somma complessivamente dovuta dal sia ridotta ad euro 1.000,00 (euro 200 per ciascun figlio e per Pt_1 la moglie);
7. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
8. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola