Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 365
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito IRPEF 2008

    Il credito per IRPEF non costituisce prestazione periodica ma obbligazione autonoma riferita a singolo periodo d'imposta, soggetta a prescrizione decennale. La notifica della cartella nel 2013 e le successive attività interruttive (avviso di accertamento del 2017 e intimazione del 2023) hanno impedito il decorso del termine decennale.

  • Rigettato
    Irregolarità della notifica della cartella di pagamento

    La cartella è stata notificata a mani del marito convivente, circostanza non contestata con querela di falso. Ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. e dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, la consegna a familiare convivente perfeziona la notifica senza necessità di raccomandata informativa. La contestazione della mancanza di attestazione di conformità dei documenti non incide sulla validità della prova ove il contenuto del documento non sia seriamente contestato con querela di falso.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia e mancata considerazione della prescrizione

    La Corte ha ritenuto l'appello ammissibile sotto il profilo formale, ma nel merito infondato, esaminando nel dettaglio tutte le censure mosse dall'appellante, inclusa quella relativa alla prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 365
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 365
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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