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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO IN, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 22/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120100102174210 000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5722/2025 depositato il 03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 853/2024, la signora Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120239005612160 000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120110242658167 000, deducendo la prescrizione del credito IRPEF 2008 e l'irregolarità della relativa notifica.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 7474/18/2024, rigettava il ricorso, ritenendo ritualmente notificata la cartella a mani del coniuge convivente, e applicando il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., escludendo la prescrizione e confermando la legittimità della pretesa impositiva.
Avverso tale decisione, la Contribuente ha proposto appello deducendo sia l'error in procedendo per omessa pronuncia e mancata considerazione dell'intervenuta prescrizione del credito, che i vizi di notifica della cartella e dell'intimazione per difetto di prova dell'avvenuto perfezionamento, assenza della C.A.N. e mancata attestazione di conformità dei documenti prodotti dall'Agenzia;
Si è costituita Agenzia delle Entrate – IO, che ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per genericità e riproposizione dei motivi di primo grado, nel merito, poi, ha lamentato l'infondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza appellata e la condanna alle spese.
Con memorie illustrative depositate, l'Appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi.
Nell'udienza del 24 settembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello ammissibile sotto il profilo formale, ma nel merito infondato.
Le censure mosse dall'appellante non si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già formulate in primo grado, senza individuare specifici capi della sentenza impugnata né vizi logico-giuridici della stessa.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, l'appello tributario non può limitarsi alla mera riproposizione delle questioni di primo grado, dovendo indicare puntualmente gli errori commessi dal primo giudice. Tale onere risulta assolto nel caso di specie.
Nel merito, dagli atti risulta che la cartella di pagamento n. 07120110242658167 000 è stata notificata il
18.06.2013 a mani del marito convivente della contribuente, circostanza non contestata con querela di falso, pur essendo la firma sulla relata riferita a soggetto qualificato come “marito”. Ai sensi dell'art. 139, comma
2, c.p.c. e dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, la consegna dell'atto a familiare convivente perfeziona la notifica senza necessità di raccomandata informativa. Pertanto, la notifica deve ritenersi validamente perfezionata.
In merito, poi, alla prescrizione del credito erariale è condivisibile è la statuizione del primo giudice secondo cui il credito per IRPEF non costituisce prestazione periodica, ma obbligazione autonoma riferita a singolo periodo d'imposta, soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass., nn. 25716/2020;
16232/2020; 32308/2019). La notifica della cartella nel 2013 e la successiva attività interruttiva (avviso di accertamento del 2017 e intimazione del 2023) hanno impedito il decorso del termine decennale. Ne consegue l'assenza di prescrizione.
Da ultimo risulta infondata l'asserita inutilizzabilità dei documenti, in quanto le contestazioni relative alla mancanza di attestazione di conformità dei documenti depositati non possono trovare accoglimento. Ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, la mancanza di attestazione non incide sulla validità della prova ove il contenuto del documento non sia seriamente contestato con querela di falso. La difesa dell'appellante si è limitata a un mero disconoscimento delle copie prodotte, non idoneo a inficiare la prova della regolare notifica.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato, poiché la sentenza di primo grado appare corretta in punto di diritto e congruamente motivata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 600, oltre accessori
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO IN, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 22/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120100102174210 000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5722/2025 depositato il 03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 853/2024, la signora Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120239005612160 000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120110242658167 000, deducendo la prescrizione del credito IRPEF 2008 e l'irregolarità della relativa notifica.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 7474/18/2024, rigettava il ricorso, ritenendo ritualmente notificata la cartella a mani del coniuge convivente, e applicando il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., escludendo la prescrizione e confermando la legittimità della pretesa impositiva.
Avverso tale decisione, la Contribuente ha proposto appello deducendo sia l'error in procedendo per omessa pronuncia e mancata considerazione dell'intervenuta prescrizione del credito, che i vizi di notifica della cartella e dell'intimazione per difetto di prova dell'avvenuto perfezionamento, assenza della C.A.N. e mancata attestazione di conformità dei documenti prodotti dall'Agenzia;
Si è costituita Agenzia delle Entrate – IO, che ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per genericità e riproposizione dei motivi di primo grado, nel merito, poi, ha lamentato l'infondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza appellata e la condanna alle spese.
Con memorie illustrative depositate, l'Appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi.
Nell'udienza del 24 settembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello ammissibile sotto il profilo formale, ma nel merito infondato.
Le censure mosse dall'appellante non si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già formulate in primo grado, senza individuare specifici capi della sentenza impugnata né vizi logico-giuridici della stessa.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, l'appello tributario non può limitarsi alla mera riproposizione delle questioni di primo grado, dovendo indicare puntualmente gli errori commessi dal primo giudice. Tale onere risulta assolto nel caso di specie.
Nel merito, dagli atti risulta che la cartella di pagamento n. 07120110242658167 000 è stata notificata il
18.06.2013 a mani del marito convivente della contribuente, circostanza non contestata con querela di falso, pur essendo la firma sulla relata riferita a soggetto qualificato come “marito”. Ai sensi dell'art. 139, comma
2, c.p.c. e dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, la consegna dell'atto a familiare convivente perfeziona la notifica senza necessità di raccomandata informativa. Pertanto, la notifica deve ritenersi validamente perfezionata.
In merito, poi, alla prescrizione del credito erariale è condivisibile è la statuizione del primo giudice secondo cui il credito per IRPEF non costituisce prestazione periodica, ma obbligazione autonoma riferita a singolo periodo d'imposta, soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass., nn. 25716/2020;
16232/2020; 32308/2019). La notifica della cartella nel 2013 e la successiva attività interruttiva (avviso di accertamento del 2017 e intimazione del 2023) hanno impedito il decorso del termine decennale. Ne consegue l'assenza di prescrizione.
Da ultimo risulta infondata l'asserita inutilizzabilità dei documenti, in quanto le contestazioni relative alla mancanza di attestazione di conformità dei documenti depositati non possono trovare accoglimento. Ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, la mancanza di attestazione non incide sulla validità della prova ove il contenuto del documento non sia seriamente contestato con querela di falso. La difesa dell'appellante si è limitata a un mero disconoscimento delle copie prodotte, non idoneo a inficiare la prova della regolare notifica.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato, poiché la sentenza di primo grado appare corretta in punto di diritto e congruamente motivata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 600, oltre accessori