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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/7366
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7366/2024 promossa da: nata il [...] a [...] – Brasile, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del difensore avv. Luigi COLOMBINO del Foro di Torino [C.F.
, pec ivi con studio in c.so C.F._1 Email_1
Francesco Ferrucci n. 46 come da procura in atti ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare che è Parte_1
cittadina italiana sin dalla nascita in quanto discendente legittima del sig. , il quale, Persona_1
per i motivi tutti esposti in premessa, le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Paesana (CN) – Italia, competente quale Comune di nascita del sig. Per_1
, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello stato
[...]
civile, della cittadinanza italiana di nonché dei rispettivi atti di Parte_1 stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadina italiana iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato il [...] Persona_1
a Paesana (CN) – Italia (cfr. doc. in atti n. 4) poi emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “CERTIFICA, su richiesta di Parte_1
che NON RISULTA, fino a questa data, alcun registro di naturalizzazione in nome
[...]
, figlio di e di , nato in [...] il Persona_1 Persona_2 Persona_3
15/09/1896” (cfr. doc. in atti n. 5).
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 11.4.2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, la ricorrente deduceva che:
- l'avo contraeva matrimonio il 28/04/1923 a Taubatè – Brasile con Persona_1 Per_4
cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione ivi nasceva il 26/08/1924 cfr.
[...] Persona_5
doc. in atti n. 7); - ontraeva matrimonio il 24/08/1944 a Pindamonhangaba - Brasile con Persona_5 [...]
(cfr. doc. in atti n. 8) e dalla loro unione ivi nasceva il 19/07/1954 Persona_6 Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 9);
[...]
- contraeva matrimonio il 31/07/1976 a Pindamonhangaba – Brasile con Persona_7 [...]
(cfr. doc. in atti n. 10) e della loro unione nasceva il 17/08/1980 la Persona_8
ricorrente (cfr. doc. in atti n. 11), la quale contraeva matrimonio il Parte_2
10/11/2007 a Pindamonhangaba – Brasile con (cfr. doc. in atti n. 12), Persona_9
passando ad identificarsi con il nominativo di Parte_1
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, la ricorrente discenda da un avo italiano, la domanda va presentata in primo luogo all'autorità amministrativa o a quella consolare, se il richiedente è residente all'estero.
In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda..
Nel merito, la ricorrente, diretta discendente da avo italiano, tentava di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come documentato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. in atti n. 1).
Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alla ricorrente, essendo pacifico e di dominio comune che presso il Italiano in Brasile le liste di attesa per il primo esame della domanda di Parte_3 cittadinanza superano anche i 10 anni, concretizzandosi di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. doc. in Persona_1 atti n. 5), nonché dal relativo certificato di nascita del figlio nel quale l'avo viene indicato come cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 7). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure Persona_1 sanguinis” la cittadinanza al figlio ato il 26/08/1924 (cfr. doc. in atti n. 7), il quale Persona_5
contraeva matrimonio il 24/08/1944 a Pindamonhangaba - Brasile con (cfr. Persona_6
doc. in atti n. 8) e dalla loro unione ivi nasceva il 19/07/1954 (cfr. doc. in atti n. Persona_7
9).
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] a [...] – Italia Persona_1
(cfr. doc. in atti n. 4) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità
d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini brasiliano in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio asceva, infatti, in Brasile in data 26/08/1924 (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_5
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata il Parte_1
17/08/1980 in Brasile, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 29.4.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7366/2024 promossa da: nata il [...] a [...] – Brasile, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del difensore avv. Luigi COLOMBINO del Foro di Torino [C.F.
, pec ivi con studio in c.so C.F._1 Email_1
Francesco Ferrucci n. 46 come da procura in atti ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare che è Parte_1
cittadina italiana sin dalla nascita in quanto discendente legittima del sig. , il quale, Persona_1
per i motivi tutti esposti in premessa, le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Paesana (CN) – Italia, competente quale Comune di nascita del sig. Per_1
, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello stato
[...]
civile, della cittadinanza italiana di nonché dei rispettivi atti di Parte_1 stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadina italiana iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato il [...] Persona_1
a Paesana (CN) – Italia (cfr. doc. in atti n. 4) poi emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “CERTIFICA, su richiesta di Parte_1
che NON RISULTA, fino a questa data, alcun registro di naturalizzazione in nome
[...]
, figlio di e di , nato in [...] il Persona_1 Persona_2 Persona_3
15/09/1896” (cfr. doc. in atti n. 5).
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 11.4.2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, la ricorrente deduceva che:
- l'avo contraeva matrimonio il 28/04/1923 a Taubatè – Brasile con Persona_1 Per_4
cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione ivi nasceva il 26/08/1924 cfr.
[...] Persona_5
doc. in atti n. 7); - ontraeva matrimonio il 24/08/1944 a Pindamonhangaba - Brasile con Persona_5 [...]
(cfr. doc. in atti n. 8) e dalla loro unione ivi nasceva il 19/07/1954 Persona_6 Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 9);
[...]
- contraeva matrimonio il 31/07/1976 a Pindamonhangaba – Brasile con Persona_7 [...]
(cfr. doc. in atti n. 10) e della loro unione nasceva il 17/08/1980 la Persona_8
ricorrente (cfr. doc. in atti n. 11), la quale contraeva matrimonio il Parte_2
10/11/2007 a Pindamonhangaba – Brasile con (cfr. doc. in atti n. 12), Persona_9
passando ad identificarsi con il nominativo di Parte_1
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, la ricorrente discenda da un avo italiano, la domanda va presentata in primo luogo all'autorità amministrativa o a quella consolare, se il richiedente è residente all'estero.
In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda..
Nel merito, la ricorrente, diretta discendente da avo italiano, tentava di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come documentato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. in atti n. 1).
Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alla ricorrente, essendo pacifico e di dominio comune che presso il Italiano in Brasile le liste di attesa per il primo esame della domanda di Parte_3 cittadinanza superano anche i 10 anni, concretizzandosi di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. doc. in Persona_1 atti n. 5), nonché dal relativo certificato di nascita del figlio nel quale l'avo viene indicato come cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 7). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure Persona_1 sanguinis” la cittadinanza al figlio ato il 26/08/1924 (cfr. doc. in atti n. 7), il quale Persona_5
contraeva matrimonio il 24/08/1944 a Pindamonhangaba - Brasile con (cfr. Persona_6
doc. in atti n. 8) e dalla loro unione ivi nasceva il 19/07/1954 (cfr. doc. in atti n. Persona_7
9).
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] a [...] – Italia Persona_1
(cfr. doc. in atti n. 4) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità
d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini brasiliano in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio asceva, infatti, in Brasile in data 26/08/1924 (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_5
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata il Parte_1
17/08/1980 in Brasile, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 29.4.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio