Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 17210/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XII SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17210/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 03/03/2025 senza termini TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Kerbaker n. 91 presso lo studio dell'Avv. Nicola Montella (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce all'opposizione - PEC:
Email_1
- ATTORE OPPONENTE –
CONTRO
(C.F. , con sede legale in Milano al Viale CP_1 P.IVA_1
Bianca Maria n. 9, in persona del legale rapp.te p.t. Sig. , CP_2 nato a [...] il [...] (C.F. rapp.ta e difesa C.F._3 ed elett.te dom.ta in Napoli alla Via Leone Marsicano n. 2, presso lo studio dell'Avv. Raimondo Aiello (C.F. ), PEC: C.F._4
Email_2
- CONVENUTA OPPOSTA -
OGGETTO: decreto ingiuntivo n. 3946/2023 del 06/06/2023 concesso
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai fini della partecipazione all'udienza del 03/03/2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed ecce- zioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno fare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3946/2023 del
06/06/2023, emesso dal Tribunale di Napoli, XII Sez. Civ., dott.ssa
Barbara Gargia, nel procedimento recante r.g. n. 9828/2023, notificato a mezzo unep in data 22/06/2023, e chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così provvedere: I. In via assolutamente preliminare, e per tutte le motivazioni esposte con il presente atto, previa fissazione dell'udienza, revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo odiernamente opposto per carenza dei requisiti previsti ex art. 642 c.p.c.; II. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'inefficacia e/o insussistenza e/o annullabilità e/o
- 2 - infondatezza del decreto ingiuntivo opposto stante l'inesistenza del credito posto a fondamento del medesimo provvedimento monitorio;
III.
Ancora nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che nulla è dovuto dal alla e per l'effetto revocare il Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo opposto;
VI. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.”;.
A supporto dell'opposizione il contestava il credito Pt_1 vantato dalla odierna opposta nei suoi confronti perché non provato, atteso che in fase monitoria sarebbe stata depositata solamente la scrittura di conferimento incarico nonché le lettere con annesso piano di ammortamento per la presunta estinzione dei debiti scaturiti dalla contabilizzazione degli storni provvigionali;
In riferimento alle lettere del
03/05/2022, del 12/05/2022, del 06/06/2022 e 13/07/2022 di cui sopra, il ha disconosciuto l'autenticità delle firme apposte in Pt_1 calce alle medesime e ha contestato integralmente quanto affermato dall'odierna opposta in sede monitoria, in merito alla somma presuntivamente dovuta;
il ha eccepito l'assoluta Parte_1 indeterminatezza delle somme richieste in quanto non risultano assolutamente ne provati ne specificati i calcoli effettuati ai fini della determinazione delle predette somme ne, tantomeno, risultano allegati i contratti che sarebbero stati sottoscritti dai clienti, partecipati dal collaboratore e dai quali trarrebbe origine l'ingiunzione di Pt_1 pagamento odiernamente opposta.
Si è costituita l'opposta e nell'impugnare la domanda proposta dal ha chiesto: “In via principale, rigettare integralmente Parte_1
l'opposizione proposta e conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 3946/2023 emesso dal Tribunale di Napoli. In via subordinata, in caso di revoca dello stesso, condannare il sig. Pt_1 al pagamento di quel diverso importo che dovesse risultare
[...]
- 3 - all'esito dell'espletanda istruttoria, anche a titolo di risarcimento danni, oltre interessi ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 dalla scadenza al saldo, che l'adito Tribunale Vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Nel contempo, a fronte del temerario disconoscimento delle scritture prodotte da questa difesa ed, in particolare, del piano di ammortamento del 13.07.2022, si propone formale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.”.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc è stata, preliminarmente, ammessa CTU calligrafa e nominata la dott.ssa , la quale, dopo aver eseguito tutte le verifiche del Per_1 caso, in risposta ai quesiti sottoposti dal Tribunale ha concluso. “Tutte le gestualità grafiche, sia generali che particolari, rilevate in coesione dinamica tra loro, ed indicate come CONNOTATIVE del grafismo, assumono, in base alle leggi grafiche, un aspetto probante, tanto da far concludere che: LE SIGLO-FIRME IN VERIFICA A NOME APPARENTE
(X1-X4) SONO AUTOGRAFE”. Parte_1
Pertanto, alla luce degli esiti della CTU, con i seguenti atti: X) scrittura privata del 03/05/2022 – n.1 siglo-firma a nome apparente
(X1); scrittura privata del 12/05/2022 – n.1 siglo-firma Parte_1
a nome apparente (X2); V3) scrittura privata del Parte_1
06/06/2022 – n.1 siglo-firma a nome apparente (X3); Parte_1
V4) scrittura privata del 13/07/2022 – n.1 siglo-firma a nome apparente
(X4) esaminati dal CTU, il ha fondamentalmente Parte_1 Pt_1 riconosciuto un debito e contestualmente promesso il pagamento delle somme azionate in via monitoria dalla CP_1
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, giova rammentare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad
- 4 - esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle par-ti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti del-la decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione
(ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927).
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma posso-no assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
- 5 - Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico, che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto negoziale dedotto in giudizio.
Quanto in particolare agli istituti giuridici sussumibili nella fattispecie de quo è necessario richiamare il disposto dell'art. 1988 c.c., il quale disciplina gli istituti della ricognizione di debito e della promessa di pagamento.
In base a quanto statuito dal detto articolo la parte, a favore della quale è stata fatta a promessa di pagamento è esonerato dall'onere di provare il rapporto sottostante, che si presume esistente fino a prova contraria mentre grava sull'opponente la prova dell'inesistenza del debito riconosciuto nel caso di specie con le scritture sopra menzionate.
Tale prova, nel caso nei fatti non è stata offerta.
Contrariamente al la società opposta ha provato Pt_1 documentalmente: 1 ) il contratto intercorso tra le parti con il quale la società opposta, che svolge attività di distribuzione assicurativa quale broker in tutto il territorio nazionale e che distribuisce prodotti di diverse compagnie, ha affidato all'opponente l'incarico per raccogliere potenziali clienti proponendo loro coperture assicurative e svolgendo le attività finalizzate alla conclusione dei contratti fino alla stipula delle polizze ad all'incasso dei premi e allegato provvigionale con il quale veniva stabilito che, per quanto riguarda il “ ramo vita “, la provvigione ( dovuta in misura pari ai 10/10 ) rispetto alle polizze pluriennnali sarebbe stata corrisposta per 7/10 a titolo definitivo sui premi del primo anno e per i
3/10 a titolo di anticipo su quelli del secondo anno ed era previsto che, in caso di mancato pagamento da parte del contraente assicurato delle rate successive alla prima , il consulente assicurativo avrebbe dovuto restituire all'opposta le somme relative ai 3/10 liquidate in via anticipata autorizzando quest'ultima ad effettuare le compensazioni;
2) le polizze
- 6 - vita della compagnia Novis Insurance Company stipulate dall'opponente;
3) le provvigioni corrisposte;
4 ) le comunicazioni inviate periodicamente C da EQA a contenenti le indicazioni circa la regolarità o meno nei pagamenti dei premi;
5 ) dalla lettera del 24.1.2022 con la quale la società opposta ha contestato all'opponente il ritardo nel pagamento delle polizze Novis ed ha contestualmente chiesto lo storno dei compensi provvigionali percepiti con riferimento a tali polizza cui sono seguiti i piani di rientro del debito di cui alle lettere sopra menzionate.
Avverso tali deduzioni il si è difeso eccependo la nullità Pt_1 del contratto intercorso tra le parti per abuso di posizione dominante da Co parte delle ex art. 2 comma 2, lettera A della legge n. 287 del 1990.
Orbene, tale richiamo normativo è inconferente, così come assolutamente generica risulta l'allegazione in fatto.
Pertanto, l'eccezione di nullità del contratto intercorso tra le parti, contratto che, peraltro, ha avuto regolare esecuzione con il pagamento delle provvigioni al consulente è infondata e va rigettata. Pt_1
La norma richiamata sanziona le intese tra “imprese“ che abbiano l'effetto di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale.. “ ed il successivo art. 3 della stessa legge vieta “l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante ..” e di imporre “ altre condizioni contrattuale ingiustificatamente gravose “.
Dunque, si tratta di norme inapplicabili nel giudizio pendente, concernendo esclusivamente accordi tra imprese.
- 7 - Invece, nel caso specie, il contratto regola il rapporto tra un'impresa ed un libero professionista, difettando la stessa allegazione della condotta anticoncorrenziale.
Il ha, inoltre, contestato che alla società Novis Pt_1
Assicurazione, le cui polizze sono state oggetto di intermediazione da parte dell'opponente, fosse stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel giugno 2023.
Tale contestazione non ha alcuna incidenza nel procedimento de quo in quanto attinente a rapporti intercorsi con un soggetto terzo che non è parte del presente giudizio. Il detto provvedimento, inoltre, è anche successivo al debito maturato dall'opponente nei confronti dell'opposta relativamente alle polizze Novis Assicurazione, avendo quest'ultimo venduto le anzidette polizze nel periodo 2020/2022 (In forza di questi contratti è sorto l'obbligo di restituire le provvigioni perché i clienti intermediati non hanno versato nulla o quasi, fatta eccezione per le prime 3 rate che consentivano al consulente di incassare le provvigioni anticipate di cui è stata chiesta la restituzione con il decreto ingiuntivo opposto).
Tra l'altro il provvedimento in esame vieta l'esercizio dell'attività assicurativa dal 5.6.2023 ad eccezione delle attività necessarie per fare valere i propri diritti e saldare le proprie passività.
Per tutte le ragioni esposte, tenuto conto dell'elaborato peritale redatto dal CTU dott.ssa e dell'intero corredo probatorio Per_1 offerto dalle parti, l'opposizione proposta da è infondata Parte_1
e va rigettata.
Ogni altra domanda ed eccezione, non fatta oggetto di specifica statuizione deve intendersi assorbita dalla decisione di merito.
- 8 - Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio e delle particolari questioni sottoposte al vaglio di questo Giudice si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sez. XII;
in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3946/2023 emesso in data 06/06/2023 dal Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 06.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Fiore
- 9 - L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
- 10 -