Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Ordinanza cautelare 5 agosto 2023
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/03/2026, n. 6000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6000 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06000/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03473/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3473 del 2023, proposto da
Id&Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lamberti, Pasquale Morra, Angelo Melpignano, Marco Gardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Liguria, Regione Liguria, Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di TR e di BO, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di TR e BO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Asl 3 Sistema Sanitario Liguria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto Direttore generale n. 7967 del 14 dicembre 2022 del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”;
- del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022;
- della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
- dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di TR e BO (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);
- dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);
- del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della:
- Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019 dell''ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria;
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019 dell''ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria;
- Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019 dell''ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria;
- Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019 dell''ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria,
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019 dell''ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria;
- Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019 dell''IRCCS Ospedale Policlinico San Martino;
- Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019 dell''IRCCS G. Gaslini
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di TR e BO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa RA FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe;
- che con memoria versata in atti in data 13 febbraio 2026 parte ricorrente ha chiesto di dichiarare, ex art. 7 D.L. 95/2025, cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
- che per l’art. 7 d.l. 95/2025, “ Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di TR e di BO accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite ”;
- che, in sostanza, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo;
- che, tuttavia, la dichiarazione di avvenuto pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
- che la Regione non ha dichiarato l’avvenuto versamento dell’importo dovuto;
- che le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
LA NZ, Presidente FF
RA FE, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA FE | LA NZ |
IL SEGRETARIO