Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1895/2025 R.G.L.
TRA
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Ferrara Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2025, l' – a seguito dell'espletamento dell'accertamento Pt_1 tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale di “rigettare la domanda promossa in sede di ATPO dalla signora e CP_1 dichiarare l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione dell'assegno di invalidità civile, in accoglimento dei motivi e delle eccezioni sopra esposti”. Vinte le spese.
si è costituita in giudizio, contestando l'avverso ricorso. Controparte_1
La causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
L'Istituto ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, in quanto “non condivide la valutazione medico-legale della consulenza nella precedente fase di ATP, come ritenuto dall'Ufficio medico-legale”.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. , ha accertato che: “La signora Per_1 CP_1
è affetta da: Artrosi del rachide dorso-lombare con ernie discali multiple + Esiti di frattura
[...]
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IT1 = IT + IP3 – (IT x IP3) = 0,62 + 0,41 – (0,62 x 0,41) = 0,77. Nella sindrome di Turner, le ragazze nascono con uno dei loro due cromosomi X in parte o completamente mancante. La diagnosi si basa su reperti clinici ed è confermata dall'analisi citogenetica. Il trattamento dipende dalle manifestazioni e può comprendere la chirurgia per le anomalie cardiache, e spesso l'ormone della crescita per la bassa statura ed estrogenoterapia per l'insufficienza puberale. La sindrome di Turner si verifica in circa 1/2500 femmine nate vive in tutto il mondo. Circa il 45% delle ragazze affette ha un cariotipo
45,X. La maggior parte del restante 55% soffre di mosaicismo (p. es., 45,X/46,XX oppure
45,X/47,XXX). La disgenesia gonadica si traduce in insufficienza ovarica prematura nella maggior parte delle pazienti, manifestata da sviluppo puberale assente o incompleto, assenza di sviluppo del seno, amenorrea (la maggior parte delle pazienti ha amenorrea primaria, ma alcune hanno un menarca e poi un'amenorrea secondaria dovuta a una disgenesia gonadica con insufficienza ovarica prematura), e un'infertilità. Una piccola percentuale di pazienti ha una pubertà e una funzione riproduttiva normali. I reperti caratteristici sono le ovaie con alcuni tessuti connettivi con o senza follicoli (chiamati gonadi a bandelletta) Il verbale della Commissione riporta un esame obiettivo totalmente nella norma. I codici utilizzati dalla Commissione sono il 9324 e il 7010, non valutando dunque l'ipoacusia. Alla visita odierna l'istante è apparso in condizioni cliniche discrete, deambulazione autonoma, poco orientata, collaborante con l'aiuto della sorella.
La signora risulta affetta dalle seguenti patologie: Artrosi del rachide dorso - Controparte_1
lombare con ernie discali multiple + Esiti di frattura vertebrale D7 Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Sindrome di Turner. Esse determinano un grado di invalidità pari al 77%. Dalla documentazione in atti, dalla visita espletata, a parere del sottoscritto, vi sono i presupposti per riconoscere un grado di Invalidità pari al 77% dalla data della domanda amministrativa del
28.07.2023”.
Già nella precedente fase di giudizio, il C.T.U. ha risposto alle osservazioni della CTP dell , nel Pt_1 seguente modo: “Il Codice 7010 SI del rachide lombare punteggio minimo 31 massimo 40 viene utilizzato per analogia perché l'artrosi con le discopatie del rachide lombare non è contemplata nella tabella allegata al DM 5.2.1992. Il termine analogia non significa che l'SI (tabellata) sia uguale all'artrosi (non tabellata) ma sta a significare che è quella che più si avvicina come similitudine. …. Nella valutazione del codice 7010 della mia relazione è stata ricompresa anche la frattura della vertebra D7… Nella mia relazione io non ho fatto altro che riportare i codici assegnati pagina 2 di 3 in Commissione per i quali la signora risultava Invalida al 67% (7010 anchilosi lombare e 9324 sindrome di Turner) ed aggiungere il codice con il punteggio relativo all'ipoacusia (codice 4005 percentuale 36). Pertanto si confermano le conclusioni della bozza peritale inviata alle parti: “Dalla documentazione in atti, dalla visita espletata, a parere del sottoscritto, vi sono i presupposti per riconoscere un grado di Invalidità pari al 77% dalla data della domanda amministrativa del
28.07.2023”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le contestazioni dell' sembrano dunque risolversi in un mero dissenso diagnostico. Pt_1
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a luglio 2023 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario Controparte_1 per godere dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili da luglio 2023 (ossia dalla data di presentazione della domanda amministrativa).
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno mensile a Controparte_1
favore di mutilati ed invalidi civili da luglio 2023 (ossia dalla data di presentazione della domanda amministrativa);
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €.3.865,50, oltre rimborso Pt_1
forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' Pt_1
Foggia, 4.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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