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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/07/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2663/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2663/2024 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.6.1998, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rita Cicero, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] l'[...], ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Fisicaro, che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avvocato Maria Lucia Breci, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 All'udienza del 15.7.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis 21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 24.7.2024 , premesso di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con dalla quale nasceva il figlio (il CP_1 Per_1
14.10.2018) chiedeva, ai sensi dell'articolo 337 bis e ss. c.c., a questo Tribunale la pronuncia dei provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e ai diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con collocamento presso la casa materna, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, nonché la previsione dell'obbligo in capo al di versarle CP_1 la somma di euro 400,00 mensile a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 75% delle spese straordinarie e l'integrale percezione dell'Assegno Unico.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale non si CP_1 opponeva alla pronuncia dell'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, nonché alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno come indicata in ricorso.
Contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dall'ex compagna e si dichiarava disponibile a corrisponderle la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e al
50% dell'Assegno Unico.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., il Giudice, dopo avere esaminato le richieste delle parti e la documentazione allegata, proponeva di conciliare la lite nei termini che seguono:
“a) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b) il sig. potrà incontrare il figlio, salvo liberi CP_1 accordi tra le parti, per due pomeriggi settimanali – che in mancanza di diverso accordo si individuano nei giorni del lunedì e del mercoledì - dalle ore 16.00 alle ore 20.30 e a
pagina 2 di 4 weekend alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore
19.00; le festività di Natale, Capodanno e Pasqua andranno alternate negli anni e durante le vacanze estive il papà potrà tenere il minore per due settimane anche consecutive che dovranno essere individuate su accordo delle parti entro giorno 15 luglio di ogni anno e per quest'anno dal 18 al 24 agosto e dall'1 al 7 settembre;
il giorno del compleanno il bambino lo trascorrerà con entrambi i genitori insieme come è stato fino ad oggi;
c) il sig. verserà alla ex compagna, entro giorno 15 di ogni CP_1 mese, la somma di euro 220,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione ci si riporta al Protocollo in uso a questo
Tribunale, con decorrenza dalla domanda (24.7.2024); d) l'Assegno Unico verrà dall'Inps interamente corrisposto alla sig.ra e il resistente si impegna a fornire Pt_1 all'Ente previdenziale la documentazione necessaria;
e) spese di lite interamente compensate”.
Alla medesima udienza le parti, dopo una breve interlocuzione con i loro difensori, dichiaravano di accettare la proposta conciliativa ed il giudice poneva la causa innanzi al
Collegio per la decisione visto il disposto dell'ultimo comma dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda delle parti.
Le condizioni proposte dal Giudice relatore e accettate dalle parti all'udienza del
15.7.2025 appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire a l'accesso a una effettiva bi- Per_1 genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del figlio minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337
e ss. c.c.: omologa le condizioni inerenti al figlio minore, riportate in parte motiva, e provvede in conformità alle stesse;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 16/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2663/2024 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.6.1998, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rita Cicero, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] l'[...], ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Fisicaro, che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avvocato Maria Lucia Breci, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 All'udienza del 15.7.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis 21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 24.7.2024 , premesso di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con dalla quale nasceva il figlio (il CP_1 Per_1
14.10.2018) chiedeva, ai sensi dell'articolo 337 bis e ss. c.c., a questo Tribunale la pronuncia dei provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e ai diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con collocamento presso la casa materna, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, nonché la previsione dell'obbligo in capo al di versarle CP_1 la somma di euro 400,00 mensile a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 75% delle spese straordinarie e l'integrale percezione dell'Assegno Unico.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale non si CP_1 opponeva alla pronuncia dell'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, nonché alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno come indicata in ricorso.
Contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dall'ex compagna e si dichiarava disponibile a corrisponderle la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e al
50% dell'Assegno Unico.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., il Giudice, dopo avere esaminato le richieste delle parti e la documentazione allegata, proponeva di conciliare la lite nei termini che seguono:
“a) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b) il sig. potrà incontrare il figlio, salvo liberi CP_1 accordi tra le parti, per due pomeriggi settimanali – che in mancanza di diverso accordo si individuano nei giorni del lunedì e del mercoledì - dalle ore 16.00 alle ore 20.30 e a
pagina 2 di 4 weekend alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore
19.00; le festività di Natale, Capodanno e Pasqua andranno alternate negli anni e durante le vacanze estive il papà potrà tenere il minore per due settimane anche consecutive che dovranno essere individuate su accordo delle parti entro giorno 15 luglio di ogni anno e per quest'anno dal 18 al 24 agosto e dall'1 al 7 settembre;
il giorno del compleanno il bambino lo trascorrerà con entrambi i genitori insieme come è stato fino ad oggi;
c) il sig. verserà alla ex compagna, entro giorno 15 di ogni CP_1 mese, la somma di euro 220,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione ci si riporta al Protocollo in uso a questo
Tribunale, con decorrenza dalla domanda (24.7.2024); d) l'Assegno Unico verrà dall'Inps interamente corrisposto alla sig.ra e il resistente si impegna a fornire Pt_1 all'Ente previdenziale la documentazione necessaria;
e) spese di lite interamente compensate”.
Alla medesima udienza le parti, dopo una breve interlocuzione con i loro difensori, dichiaravano di accettare la proposta conciliativa ed il giudice poneva la causa innanzi al
Collegio per la decisione visto il disposto dell'ultimo comma dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda delle parti.
Le condizioni proposte dal Giudice relatore e accettate dalle parti all'udienza del
15.7.2025 appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire a l'accesso a una effettiva bi- Per_1 genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del figlio minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337
e ss. c.c.: omologa le condizioni inerenti al figlio minore, riportate in parte motiva, e provvede in conformità alle stesse;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 16/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4