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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 127/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 26/02/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per la ricorrente, l'avv. BRUNO CINZIA;
per parte convenuta , l'avv. BONO in sostituzione dell'avv. PASUT CP_1
FRANCO.
L'avv. BRUNO insiste nell'accoglimento della domanda nei termini di cui al rinnovo della CTU, con il favore delle spese.
L'avv. BONO richiama la memoria difensiva e le relative conclusioni.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 127/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 127/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia
Bruno ed elettivamente domiciliata in Domodossola, via Cadorna n.56, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di GR CE (VB), in Corso
Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut (C.F. ), C.F._2
in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Come da ricorso introduttivo nei limiti di cui al rinnovo della CTU. Con il favore delle spese.”
Parte Resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito accertare e dichiarare che non Parte_1 versa nelle condizioni di salute per l'invocata prestazione e, per l'effetto, rigettare il ricorso avverso e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte proposte nei propri CP_2 confronti. Per lo svolgimento delle eventuali operazioni peritali l' si richiama al paragrafo n. 5 CP_1 della presente memoria difensiva. Con vittoria di spese come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio. Con ricorso depositato il 2.4.2024 ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 cpc, Parte_1
contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico a seguito dell'espletato
[...] accertamento tecnico preventivo (n. 157/2023 R.G.), chiedeva l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento alla stessa del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dal 1.6.2022, (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) o da successiva data da accertarsi mediante CTU.
Si costituiva in giudizio l' per contestare la fondatezza del ricorso, invocandone il CP_1
rigetto.
La causa, disposta la rinnovazione della CTU, viene decisa all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Con l'originario ricorso per ATP, aveva domandato l'accertamento Parte_1 del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
Il CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, dott.ssa , Persona_2 concludeva nel senso che la ricorrente “pur presentando importanti limitazioni funzionali a causa della dispnea correlata alla pneumopatica cronica, con adeguata ottimizzazione del flusso d'ossigeno appare sostanzialmente in grado di provvedere autonomamente agli atti quotidiani della vita, senza riscontro, d'altra parte, di alcun deficit deambulatorio clinicamente rilevante che osti all'autonomia personale negli spostamenti in ambiente domestico ed esterno”.
Ritualmente contestato il giudizio medico legale formulato in sede di atp, è stata espletata nuova consulenza nel presente giudizio di opposizione.
Il CTU medico-legale nominato, dott.ssa esprimeva parere concorde con Persona_3
quello della Commissione Medica che nel mese di settembre 2022 aveva riconosciuto persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% Parte_1 per “sindrome da anticorpi antisintetasi con interstiziopatia, quadro UIP e insufficienza respiratoria in O2 terapia, sindrome fibromioalgica, obesità, sindrome depressiva”.
La CTU ha quindi accertato che “successivamente si è verificato un peggioramento delle condizioni cliniche pneumologiche, in particolare alla visita del 27.11.2023 la Sig. Parte_1
riferiva dispnea per minimi sforzi, necessitava di aiuto per doccia e shampoo, in tale occasione è stata certificata la candidatura al trapianto polmonare, successivamente eseguito nel luglio 2024: si ritiene, per tanto, che dal mese di novembre 2023, per un adeguato periodo di tempo post trapianto, quantificabile in due anni, la stessa sia da riconoscersi persona non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vista senza assistenza continuativa, per tanto meritevole di beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della L 18/80: nel mese di luglio 2026 sarà necessario disporre revisione d'ufficio dello stato invalidante attualmente riconosciuto”.
Le risultanze della CTU medico legale svolta nella presente fase di opposizione appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità e a maggior ragione in assenza di osservazioni di segno contrario da parte dei CTP.
In definitiva, deve quindi accertarsi la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 l. 18/80, con decorrenza da novembre 2023 e revisione nel luglio
2026.
Vista la decorrenza della riconosciuta prestazione (successiva sia alla domanda amministrativa sia anche alla data della visita effettuata dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo), le spese processuali, comprese quelle di ATP, vanno interamente compensate tra parte ricorrente e CP_1
Le spese delle CTU espletate sia in sede di ATP che nella presente fase di merito sono definitivamente poste a carico dell' , come già liquidate con separati provvedimenti. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 127/2024 R.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa
- accerta e dichiara che sussistono in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80, con decorrenza dal novembre 2023 e revisione nel luglio 2026;
- compensa interamente le spese del giudizio.
- pone a definitivo carico dell' le spese di CTU svolta nella presente fase di opposizione CP_1
e le spese di CTU svolta nella fase di ATP.
Verbania, 26.2.2025 Il Giudice Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 26/02/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per la ricorrente, l'avv. BRUNO CINZIA;
per parte convenuta , l'avv. BONO in sostituzione dell'avv. PASUT CP_1
FRANCO.
L'avv. BRUNO insiste nell'accoglimento della domanda nei termini di cui al rinnovo della CTU, con il favore delle spese.
L'avv. BONO richiama la memoria difensiva e le relative conclusioni.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 127/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 127/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia
Bruno ed elettivamente domiciliata in Domodossola, via Cadorna n.56, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di GR CE (VB), in Corso
Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut (C.F. ), C.F._2
in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Come da ricorso introduttivo nei limiti di cui al rinnovo della CTU. Con il favore delle spese.”
Parte Resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito accertare e dichiarare che non Parte_1 versa nelle condizioni di salute per l'invocata prestazione e, per l'effetto, rigettare il ricorso avverso e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte proposte nei propri CP_2 confronti. Per lo svolgimento delle eventuali operazioni peritali l' si richiama al paragrafo n. 5 CP_1 della presente memoria difensiva. Con vittoria di spese come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio. Con ricorso depositato il 2.4.2024 ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 cpc, Parte_1
contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico a seguito dell'espletato
[...] accertamento tecnico preventivo (n. 157/2023 R.G.), chiedeva l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento alla stessa del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dal 1.6.2022, (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) o da successiva data da accertarsi mediante CTU.
Si costituiva in giudizio l' per contestare la fondatezza del ricorso, invocandone il CP_1
rigetto.
La causa, disposta la rinnovazione della CTU, viene decisa all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Con l'originario ricorso per ATP, aveva domandato l'accertamento Parte_1 del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
Il CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, dott.ssa , Persona_2 concludeva nel senso che la ricorrente “pur presentando importanti limitazioni funzionali a causa della dispnea correlata alla pneumopatica cronica, con adeguata ottimizzazione del flusso d'ossigeno appare sostanzialmente in grado di provvedere autonomamente agli atti quotidiani della vita, senza riscontro, d'altra parte, di alcun deficit deambulatorio clinicamente rilevante che osti all'autonomia personale negli spostamenti in ambiente domestico ed esterno”.
Ritualmente contestato il giudizio medico legale formulato in sede di atp, è stata espletata nuova consulenza nel presente giudizio di opposizione.
Il CTU medico-legale nominato, dott.ssa esprimeva parere concorde con Persona_3
quello della Commissione Medica che nel mese di settembre 2022 aveva riconosciuto persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% Parte_1 per “sindrome da anticorpi antisintetasi con interstiziopatia, quadro UIP e insufficienza respiratoria in O2 terapia, sindrome fibromioalgica, obesità, sindrome depressiva”.
La CTU ha quindi accertato che “successivamente si è verificato un peggioramento delle condizioni cliniche pneumologiche, in particolare alla visita del 27.11.2023 la Sig. Parte_1
riferiva dispnea per minimi sforzi, necessitava di aiuto per doccia e shampoo, in tale occasione è stata certificata la candidatura al trapianto polmonare, successivamente eseguito nel luglio 2024: si ritiene, per tanto, che dal mese di novembre 2023, per un adeguato periodo di tempo post trapianto, quantificabile in due anni, la stessa sia da riconoscersi persona non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vista senza assistenza continuativa, per tanto meritevole di beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della L 18/80: nel mese di luglio 2026 sarà necessario disporre revisione d'ufficio dello stato invalidante attualmente riconosciuto”.
Le risultanze della CTU medico legale svolta nella presente fase di opposizione appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità e a maggior ragione in assenza di osservazioni di segno contrario da parte dei CTP.
In definitiva, deve quindi accertarsi la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 l. 18/80, con decorrenza da novembre 2023 e revisione nel luglio
2026.
Vista la decorrenza della riconosciuta prestazione (successiva sia alla domanda amministrativa sia anche alla data della visita effettuata dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo), le spese processuali, comprese quelle di ATP, vanno interamente compensate tra parte ricorrente e CP_1
Le spese delle CTU espletate sia in sede di ATP che nella presente fase di merito sono definitivamente poste a carico dell' , come già liquidate con separati provvedimenti. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 127/2024 R.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa
- accerta e dichiara che sussistono in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80, con decorrenza dal novembre 2023 e revisione nel luglio 2026;
- compensa interamente le spese del giudizio.
- pone a definitivo carico dell' le spese di CTU svolta nella presente fase di opposizione CP_1
e le spese di CTU svolta nella fase di ATP.
Verbania, 26.2.2025 Il Giudice Claudio Michelucci