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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/08/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R. G. 435 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 435 / 2023 promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco pt, Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Luigina Matteucci, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, Email_1
APPELLANTE
Contro
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Commissario Liquidatore, dott. difesa dall'avv. Controparte_2
Francesca Polenzani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Città di Castello (PG), Viale Armando Diaz, 13
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Altre controversie di diritto amministrativo”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il
[...] ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 978/2023, Parte_1 emessa dal Tribunale di Perugia in data 20.06.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n.r.g. 5711/2019, con cui era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1611/2019 emesso dal
Tribunale di Perugia in data 17.09.2019 con il quale era stato ingiunto al medesimo il pagamento di € 107.574,00, oltre Parte_1 interessi, spese ed accessori in favore della Controparte_1 per le quote associative relative agli anni 2012-2018. In particolare, il
Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “rigetta
l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 1611/2019 dichiarandolo pagina 1 di 11 esecutivo; condanna il alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore della che liquidano in € Controparte_1
21,30 quale rimborso spese esenti ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: in rito, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) ed f) c.p.a. (d. lgs. n. 104/2010); del difetto di legittimazione processuale e ad agire dell'opposta in persona del Commissario Liquidatore, configurando la richiesta di pagamento di quote associative l'esercizio di poteri di straordinaria amministrazione in relazione ad ente (la Comunità CP previamente soppresso;
del difetto di legittimazione attiva della CP
e del Commissario Liquidatore in favore dell
[...] PA
; del difetto di legittimazione passiva dell'opponente
[...] [...] in favore della Parte_1 Controparte_4 ente di gestione dei terreni montani gravati da uso civico nel territorio montano del Comune di nel merito, della mancanza di alcun Parte_1 titolo legale, provvedimentale ovvero contrattuale posto a fondamento del credito azionato nel giudizio monitorio, della nullità del rapporto obbligatorio per mancanza di contratto scritto tassativamente imposto ex lege, della mancata iscrizione a bilancio delle somme richieste ai sensi dell'art. 191 TUEL (d.lgs. 267/2000) e della decadenza dal diritto di credito azionato nel giudizio monitorio in ragione dello scioglimento della in epoca antecedente a quella in cui sarebbero Controparte_1 stati maturati i crediti azionati;
dell'omessa indicazione di qualsivoglia criterio di computo delle quote associative;
dell'erronea liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, altresì domandando la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
In data 10.01.2024 si è costituita la Controparte_1 mediante comparsa di costituzione in appello, in questa sede integralmente richiamata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., contestando tutti i motivi d'impugnazione ed opponendosi all'istanza di inibitoria avanzata da parte appellante.
3. Con ordinanza del 25.01.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e con pagina 2 di 11 ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 02.07.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. Pur consentendo di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo d'impugnazione, a mente del quale l'appellante si duole del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è infondato e deve essere rigettato. Come già ritenuto dal Giudice di prime cure in forza dell'ordinario criterio di riparto di giurisdizione di cui all'art. 103
Cost., la controversia - involgente il diritto di credito della ricorrente al pagamento delle quote associative Controparte_1 legislativamente imposte all'opponente in ragione Parte_1 dell'appartenenza del medesimo Comune montano all'area di pertinenza della suddetta Comunità nonché della perdurante attività operativa della CP
, ancorché in gestione commissariale, in mancanza di operatività
[...] delle Unioni Speciali di Comuni previste dalla legge regionale n. CP
18/2011 -, involge materia riservata alla giurisdizione ordinaria, non venendo in alcun modo in rilievo l'esercizio di potere amministrativo ed essendo quello azionato pacificamente un diritto soggettivo di credito e non un interesse legittimo. Né sussiste la giurisdizione esclusiva invocata dall'opponente in forza dell'art. 133 comma 1, lett. a) n. 2, c.p.a.
(d.lgs. n. 104/2010), che riserva al G.A. le controversie relative agli accordi tra privati e P.A. diretti alla determinazione del contenuto di un provvedimento ovvero agli accordi che sono sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, l. n. 241/1990, nonché agli accordi fra P.A. raggiunti ai sensi dell'art. 15, l. n. 241/1990, ipotesi che non vengono affatto in rilievo nel caso di specie, ovvero in forza dell'art. 133, comma
1, lett. f) c.p.a., come inopinatamente invocato da parte appellante, non venendo affatto in rilievo atti ovvero provvedimenti della p.a. in materia urbanistica ovvero edilizia quanto, meramente, il diritto di credito al pagamento delle quote associative legislativamente imposte all'opponente in favore dell'opposta, in ragione della perdurante attività operativa della ancorché in gestione commissariale, nel Controparte_1 difetto di operatività delle , non ancora attive. Parte_2
5. Il secondo e terzo motivo d'impugnazione, - con cui l'appellante si duole del difetto di legittimazione processuale e ad agire della CP pagina 3 di 11 in persona del Commissario Liquidatore, asserendo che Controparte_1 la richiesta di pagamento di quote associative dovrebbe qualificarsi come esercizio di poteri di straordinaria amministrazione nel difetto di preventiva autorizzazione dell'organo competente in favore del Commissario liquidatore, in relazione ad ente (la previamente Controparte_1 soppresso, le cui competenze sarebbero state devolute all PA
-, devono essere vagliati congiuntamente in ragione della
[...] continuità logica delle doglianze mosse, sono infondati e devono essere rigettati. L'appellante sostanzialmente reitera le doglianze avanzate nel giudizio di primo grado, già integralmente ed esaustivamente vagliate dal
Giudice di prime cure, il quale, con motivazione condivisa e fatta propria dalla Corte, ha statuito che: “La Legge Regionale n. 18/2011 CP
(Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale con conseguenti modifiche normative), ha demandato al Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, l'adozione del decreto di scioglimento delle con conseguente decadenza degli organi Parte_3
(art. 63 co. 1) e contestuale nomina dei commissari liquidatori (art. 65 co. 1) i quali, fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di liquidazione, si sostituiscono agli organi della comunità
, garantiscono l'espletamento delle attività ordinarie (art. 65 co. CP
5) e compiono tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono fare transazioni e compromessi (art. 65 co. 7). La Giunta regionale, con propri atti, detta criteri ed indirizzi al Commissario liquidatore per l'esercizio delle sue funzioni (art. 65 co. 8). Il citato decreto presidenziale è stato correttamente adottato (D.P.R.G. n. 3 del 14/01/2012) con nomina del CP
Ing. come commissario liquidatore. Dal momento che l'azione Persona_1 esercitata in sede monitoria per il recupero dei contributi associativi scaduti sarebbe rientrata tra gli atti di ordinaria amministrazione degli
Organi della C.M., prima, e quindi del liquidatore poi, sussiste la legittimazione processuale dell'ente nella persona del Commissario liquidatore nominato con DPGR 3/2012 senza necessità di appositi atti autorizzativi che non sono necessari neanche per gli atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, per i quali è invece necessaria e sufficiente un'adeguata motivazione da trasmettere alla Giunta regionale ai fini della ratifica degli atti adottati (art. 64 co. 5). Né vale osservare pagina 4 di 11 che i pretesi crediti sarebbero sorti successivamente alla messa in liquidazione, dal momento che la stessa legge regionale ha disposto: Le comunità montane, ancorché sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell' articolo
11 e all'Agenzia regionale fino alla data di trasferimento del CP_3 personale nei ruoli dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 69 comma 3
(art. 63 co. 3). Ciò significa che lo scioglimento delle Comunità Pt_3 non ha determinato la cessazione della loro attività che, anzi, è proseguita fino all'effettivo conferimento delle loro funzioni ai nuovi soggetti ed in particolare, per quanto qui di interesse, alle Unioni
di Comuni non ancora ad oggi operative. D'altro canto il “piano di Pt_2 liquidazione” che il Commissario deve sottoporre alla Regione, della cui mancanza l'opponente si duole, è quello finale;
e dove la norma prevede “la
Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine al sub ingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario”, fa riferimento al sub ingresso dei nuovi soggetti ( Controparte_5
nei rapporti e nei patrimoni residui, non al sub
[...] ingresso del Commissario (art. 65 co 3). Infine, l'opposta ha documentato la persistenza, a seguito di proroghe, dell'incarico conferito al
Commissario liquidatore (doc. 4 fasc. opposta). In questa sede non può certamente sindacarsi sulla “perdurante e patologica durata della fase liquidatoria dell'Organismo de quo”, come lamentata dall'opponente, trattandosi del frutto dell'esercizio di poteri discrezionali della P.A. sottratti al vaglio del giudice ordinario anche in merito all'esistenza o meno di un adeguato motivo di proroga. Da tutto ciò deriva che la CP
, nella persona del commissario liquidatore e senza necessità di
[...] ratifica e/o autorizzazione, è legittimata ad agire giudizialmente per il recupero dei crediti sorti in ragione del prosieguo della propria attività nella fase di liquidazione”. Il Giudice di prime cure ha, dunque, operato corretta esegesi normativa rilevando che la Legge Regionale Umbria n.
18/2011 di “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell con conseguenti PA modifiche normative” ha demandato al Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, l'adozione del decreto di pagina 5 di 11 scioglimento delle Comunità montane con conseguente decadenza degli organi
(art. 63 co. 1) e contestuale nomina dei commissari liquidatori;
che tale nomina, nel caso di specie, è stata regolarmente eseguita con D.P.G.R. n.
3/2012 in favore dell'Ing. cui è successivamente subentrato Persona_1 il dott. che, sino all'approvazione del piano finale di Controparte_2 liquidazione, il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi della nel compimento degli atti di ordinaria amministrazione Controparte_1 nonché degli atti straordinari indifferibili ed urgenti;
che l'esercizio di azione monitoria per il recupero di quote associative scadute non configura atto di straordinaria amministrazione e non necessita di previa autorizzazione della Giunta Regionale, di talché il procedimento monitorio
è stato validamente avviato dalla ricorrente Controparte_1 in persona del Commissario liquidatore;
che la circostanza che il credito azionato nel giudizio monitorio (involgente il pagamento delle quote associative relative agli anni 2012-2018) sia sorto successivamente alla messa in liquidazione delle è assolutamente irrilevante in Parte_3 quanto, per espressa previsione normativa, “Le ancorché Parte_3 sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell' articolo 11 e all
[...] fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli PA dell stessa ai sensi dell' articolo 69 comma 3” (art. 63, comma 3, CP_3
l. r. Umbria n. 18/2011); che, in mancanza di operatività delle Unioni speciali di Comuni, la ha continuato ad Controparte_1 esercitare la propria attività anche nella fase di liquidazione ed ha, dunque, diritto al pagamento delle quote associative legislativamente e statutariamente imposte al che sussiste, dunque, Parte_1 la legittimazione all'azione della ricorrente, in persona del Commissario liquidatore, per il recupero dei crediti sorti in ragione del prosieguo di detta attività nella fase di liquidazione. Né può in alcun modo ritenersi che le Comunità montane in gestione liquidatoria abbiano cessato la propria attività in ragione della sola operatività dell PA
, in mancanza di operatività delle La
[...] Parte_2
l.r. Umbria n. 18/2011 ha, infatti, designato le di Comuni Parte_2
– non ancora operative, nel difetto di adozione dei loro statuti – quale ente preposto a subentrare alle soppresse Comunità montane in liquidazione, riservando all'Agenzia compiti meramente esecutivi di PA pagina 6 di 11 gestione dei beni pubblici quale ente tecnico-operativo (art. 18), attraverso attività e servizi a connotazione pubblica non economica finalizzati alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico- forestale e alla valorizzazione dell'ambiente, esclusivamente in seguito a delega espressa ovvero ad accordo con gli enti competenti (art. 19) e, precipuamente, con le (non ancora attuate) Comuni. Nel Parte_2 difetto di adozione degli statuti delle di Comuni le Parte_2
ancorché in gestione liquidatoria, hanno, dunque, Parte_3 conservato le proprie competenze di programmazione, gestione e controllo dei beni pubblici del territorio, affatto devolute all PA
, dotato di competenze meramente tecnico-operative. Da tanto
[...] consegue il rigetto dei motivi d'impugnazione.
6. Il quarto motivo d'impugnazione, a mente del quale l'appellante si duole del proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo la legittimazione passiva della ente di gestione Controparte_4 dei terreni montani gravati da uso civico nel territorio montano del Comune di è infondato e deve essere rigettato. La L.R. Umbria n. Parte_1
18/2003 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale), nella versione antecedente alla disposta soppressione delle Comunità montane, ha, infatti, disposto: “Fanno parte delle zone omogenee delle Comunità montane i Comuni montani e parzialmente montani con popolazione inferiore a 25 mila abitanti” (art. 7 co. 2); “le hanno autonomia statutaria nei limiti fissati dalla legge” Parte_3
(art. 9, co. 1); “lo Statuto è approvato dal Consiglio della CP
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati” (art. 9 co. 2).
[...]
Per espressa previsione normativa, dunque, fanno parte delle zone omogenee delle Comunità montane i Comuni montani e parzialmente montani con popolazione inferiore a 25 mila abitanti, qual è il Comune di Pt_1
. Inoltre, ferma l'autonomia statutaria normativamente prevista, ai
[...] sensi dell'art. 38 dello Statuto della (doc. 3 Controparte_1 fascicolo parte opposta), la dispone, oltre che delle Controparte_1 entrate provenienti dalla gestione dei servizi attivati e dalle entrate trasferite da Stato, Regioni ed altri enti ed organismi pubblici e privati,
“anche di un contributo annuale per spese di gestione corrisposto da parte dei comuni membri commisurato alla popolazione residente e deliberato dal consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati”. Risulta, pagina 7 di 11 dunque, assolutamente comprovata la legittimazione passiva del
[...]
Fermo il titolo legale (l.r. n. 18/2003) in forza del Parte_1 CP quale incombe sui il pagamento delle quote associative delle Parte_4 rispettive Comunità previste dallo Statuto, anche in questo grado l'appellante ha, peraltro, omesso di chiarire in forza di quale titolo la dovrebbe rispondere delle quote Controparte_4 associative normativamente (l.r. n. 18/2003) e statutariamente (art. 38
Statuto ) poste a carico del associato, Controparte_1 Pt_1 genericamente deducendo che “le attività gestorie, manutentive sui territori in argomento, […] sono al momento svolte da altro soggetto: la aliunde pretesa , salvi, Controparte_4 peraltro, gli esiti di giudizio amministrativo in corso involgente il riparto di competenze fra il e la suddetta Comunanza Agraria. Pt_1
Ebbene, l'asserita sostituzione della nell'attività Controparte_4 manutentiva e gestoria del territorio compreso entro il Parte_1
– neppure comprovata - non risulta in alcun modo idonea, già in
[...] astratto, a derogare agli obblighi di fonte legale incombenti sull'appellante, permanendo a carico del l'obbligo Parte_1 di pagamento delle quote associative di cui agli artt. 7 e 9, l.r. 18/2011 ed all'art. 38 dello Statuto della in ragione Controparte_1 dell'appartenenza del medesimo Comune alla . Controparte_1
7. Il quinto motivo d'impugnazione, - con cui l'appellante si duole, confusamente, del difetto di alcun titolo legale, provvedimentale ovvero contrattuale posto a fondamento del credito azionato nel giudizio monitorio, della nullità del rapporto obbligatorio per mancanza di contratto scritto tassativamente imposto ex lege, della mancata iscrizione a bilancio delle somme richieste ai sensi dell'art. 191 TUEL (d.lgs.
267/2000) e della decadenza dal diritto di credito azionato nel giudizio monitorio in ragione dello scioglimento della Controparte_1 in epoca antecedente a quella in cui sarebbero stati maturati i crediti azionati -, è infondato e deve essere rigettato. Poiché – come detto - il
è tenuto al pagamento del credito azionato nel Parte_1 giudizio monitorio in forza di titolo legale (segnatamente, artt. 7 e 9 l.
r. Umbria, n. 18/2003) e, non già di un contratto di associazione stipulato dall'ente nell'esercizio della propria autonomia negoziale di cui possa predicarsi la nullità per mancanza di forma scritta, le corrispondenti doglianze risultano assolutamente infondate. Del pari, la circostanza che pagina 8 di 11 le somme dovute non siano state iscritte a bilancio – neppure comprovata – risulta priva di pregio e non è certamente idonea ad estinguere il diritto di credito vantato dall'opposta. Da ultimo, la debenza delle quote associative relative agli anni 2012-2018 risulta fondata sulla perdurante attività della in persona del Commissario Controparte_1
Liquidatore regolarmente nominato (D.P.G.R. 3/2012) in mancanza di operatività della prevista Unione Speciale di Comuni, ai sensi dell'art. 63, comma 3, l. r. Umbria n. 18/2011, documentalmente comprovata (doc. 5 fascicolo opposta) dalle numerose richieste di intervento manutentivo nonché di attività istruttorie e consultive inoltrare dal Parte_1
alla medesima .
[...] Controparte_1
8. Il sesto motivo d'impugnazione, con cui l'appellante si duole, con doglianze assolutamente generiche, dell'omessa indicazione di qualsivoglia criterio di computo delle quote associative dedotte in sede monitoria è infondato e deve essere rigettato. Con motivazione integralmente condivisa e fatta propria dalla Corte, il Giudice di prime cure ha, infatti, già accertato che: “ In forza della citata L.R. 18/2003, come modificata dalla successiva L.R. 24/2007, la ha adottato il proprio statuto Controparte_1
(doc. 3 fasc. monitorio) regolarmente approvato da Consiglio secondo le maggioranze di legge, il quale ha disposto, vincolando così i Comuni appartenenti, il contributo annuale per le spese di gestione a carico dei
Comuni membri, commisurato alla popolazione residente e deliberato dal consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati (art. 38 co. 2 dello Statuto). L'opposta ha altresì prodotto le delibere di approvazione dei bilanci di previsione relativi agli anni 2010 e 2011 e la programmazione del triennio 2011-2013 (doc. 5 e 6 fasc. opposta). Del
Consiglio che ha approvato detti bilanci, circostanza non contestata dall'opponente, ha fatto parte anche il opponente che non ha Pt_1 impugnato alcuna di dette delibere. Nei suddetti bilanci sono riportate fra le entrate le somme derivanti dalle quote associative dei singoli comuni membri, circostanza anch'essa non contestata dall'opponente, aggiornata ad
€ 1,00 per ogni abitante. D'altro canto, è pacifico che il opponente Pt_1 abbia provveduto al pagamento della quota associativa così quantificata fino all'anno 2011 salvo poi rifiutare i pagamenti successivi in ragione dello scioglimento della . L'appellante si duole, altresì, Controparte_1 della mancata approvazione dei bilanci successivi all'avvio della fase liquidatoria a cura del Consiglio della Nondimeno, per Controparte_1 pagina 9 di 11 espressa previsione normativa, con l'avvio della fase liquidatoria preordinata alla soppressione delle Comunità i poteri Pt_3 ordinariamente conferiti al Consiglio delle Comunità montane sono stati trasferiti ai Commissari liquidatori, i quali “fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di liquidazione, si sostituiscono agli organi della comunità e garantiscono l'espletamento delle CP attività ordinarie e l'adozione degli atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti”. Il Commissario liquidatore della
[...]
nell'esercizio dei poteri previamente spettanti al Controparte_1
Consiglio della medesima Comunità, ha, dunque, approvato i singoli bilanci di gestione relativi alle annualità in cui la Comunità, pur in liquidazione, ha continuato ad esercitare le proprie mansioni nel difetto di operatività delle Unioni Speciali di Comuni, applicando i medesimi criteri di computo previamente applicati dal Consiglio della Comunità, in conformità all'art. 38, comma 2, dello Statuto.
9. Il settimo motivo d'impugnazione, a mente del quale l'appellante si duole dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, è infondato e deve essere rigettato. Il Tribunale di
Perugia ha correttamente posto le spese di lite del primo grado di giudizio a carico dell'opponente, integralmente soccombente. Né sussiste una complessità delle norme pubblicistiche di riferimento (artt. 7 e 9 l. r.
Umbria n. 18/2011) idonea a giustificare una compensazione delle spese di lite, in deroga al principio della soccombenza.
10. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, sentenza n. 978/2023, emessa dal Tribunale di Perugia in data 20.06.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n.r.g. 5711/2019;
pagina 10 di 11 2. Condanna il al pagamento delle spese di lite Parte_1 del presente grado in favore di che si Controparte_1 liquidano nella somma di € 9.991,00, oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di Pt_1 Parte_1
.
[...]
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 435 / 2023 promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco pt, Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Luigina Matteucci, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, Email_1
APPELLANTE
Contro
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Commissario Liquidatore, dott. difesa dall'avv. Controparte_2
Francesca Polenzani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Città di Castello (PG), Viale Armando Diaz, 13
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Altre controversie di diritto amministrativo”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il
[...] ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 978/2023, Parte_1 emessa dal Tribunale di Perugia in data 20.06.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n.r.g. 5711/2019, con cui era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1611/2019 emesso dal
Tribunale di Perugia in data 17.09.2019 con il quale era stato ingiunto al medesimo il pagamento di € 107.574,00, oltre Parte_1 interessi, spese ed accessori in favore della Controparte_1 per le quote associative relative agli anni 2012-2018. In particolare, il
Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “rigetta
l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 1611/2019 dichiarandolo pagina 1 di 11 esecutivo; condanna il alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore della che liquidano in € Controparte_1
21,30 quale rimborso spese esenti ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: in rito, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) ed f) c.p.a. (d. lgs. n. 104/2010); del difetto di legittimazione processuale e ad agire dell'opposta in persona del Commissario Liquidatore, configurando la richiesta di pagamento di quote associative l'esercizio di poteri di straordinaria amministrazione in relazione ad ente (la Comunità CP previamente soppresso;
del difetto di legittimazione attiva della CP
e del Commissario Liquidatore in favore dell
[...] PA
; del difetto di legittimazione passiva dell'opponente
[...] [...] in favore della Parte_1 Controparte_4 ente di gestione dei terreni montani gravati da uso civico nel territorio montano del Comune di nel merito, della mancanza di alcun Parte_1 titolo legale, provvedimentale ovvero contrattuale posto a fondamento del credito azionato nel giudizio monitorio, della nullità del rapporto obbligatorio per mancanza di contratto scritto tassativamente imposto ex lege, della mancata iscrizione a bilancio delle somme richieste ai sensi dell'art. 191 TUEL (d.lgs. 267/2000) e della decadenza dal diritto di credito azionato nel giudizio monitorio in ragione dello scioglimento della in epoca antecedente a quella in cui sarebbero Controparte_1 stati maturati i crediti azionati;
dell'omessa indicazione di qualsivoglia criterio di computo delle quote associative;
dell'erronea liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, altresì domandando la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
In data 10.01.2024 si è costituita la Controparte_1 mediante comparsa di costituzione in appello, in questa sede integralmente richiamata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., contestando tutti i motivi d'impugnazione ed opponendosi all'istanza di inibitoria avanzata da parte appellante.
3. Con ordinanza del 25.01.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e con pagina 2 di 11 ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 02.07.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. Pur consentendo di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo d'impugnazione, a mente del quale l'appellante si duole del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è infondato e deve essere rigettato. Come già ritenuto dal Giudice di prime cure in forza dell'ordinario criterio di riparto di giurisdizione di cui all'art. 103
Cost., la controversia - involgente il diritto di credito della ricorrente al pagamento delle quote associative Controparte_1 legislativamente imposte all'opponente in ragione Parte_1 dell'appartenenza del medesimo Comune montano all'area di pertinenza della suddetta Comunità nonché della perdurante attività operativa della CP
, ancorché in gestione commissariale, in mancanza di operatività
[...] delle Unioni Speciali di Comuni previste dalla legge regionale n. CP
18/2011 -, involge materia riservata alla giurisdizione ordinaria, non venendo in alcun modo in rilievo l'esercizio di potere amministrativo ed essendo quello azionato pacificamente un diritto soggettivo di credito e non un interesse legittimo. Né sussiste la giurisdizione esclusiva invocata dall'opponente in forza dell'art. 133 comma 1, lett. a) n. 2, c.p.a.
(d.lgs. n. 104/2010), che riserva al G.A. le controversie relative agli accordi tra privati e P.A. diretti alla determinazione del contenuto di un provvedimento ovvero agli accordi che sono sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, l. n. 241/1990, nonché agli accordi fra P.A. raggiunti ai sensi dell'art. 15, l. n. 241/1990, ipotesi che non vengono affatto in rilievo nel caso di specie, ovvero in forza dell'art. 133, comma
1, lett. f) c.p.a., come inopinatamente invocato da parte appellante, non venendo affatto in rilievo atti ovvero provvedimenti della p.a. in materia urbanistica ovvero edilizia quanto, meramente, il diritto di credito al pagamento delle quote associative legislativamente imposte all'opponente in favore dell'opposta, in ragione della perdurante attività operativa della ancorché in gestione commissariale, nel Controparte_1 difetto di operatività delle , non ancora attive. Parte_2
5. Il secondo e terzo motivo d'impugnazione, - con cui l'appellante si duole del difetto di legittimazione processuale e ad agire della CP pagina 3 di 11 in persona del Commissario Liquidatore, asserendo che Controparte_1 la richiesta di pagamento di quote associative dovrebbe qualificarsi come esercizio di poteri di straordinaria amministrazione nel difetto di preventiva autorizzazione dell'organo competente in favore del Commissario liquidatore, in relazione ad ente (la previamente Controparte_1 soppresso, le cui competenze sarebbero state devolute all PA
-, devono essere vagliati congiuntamente in ragione della
[...] continuità logica delle doglianze mosse, sono infondati e devono essere rigettati. L'appellante sostanzialmente reitera le doglianze avanzate nel giudizio di primo grado, già integralmente ed esaustivamente vagliate dal
Giudice di prime cure, il quale, con motivazione condivisa e fatta propria dalla Corte, ha statuito che: “La Legge Regionale n. 18/2011 CP
(Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale con conseguenti modifiche normative), ha demandato al Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, l'adozione del decreto di scioglimento delle con conseguente decadenza degli organi Parte_3
(art. 63 co. 1) e contestuale nomina dei commissari liquidatori (art. 65 co. 1) i quali, fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di liquidazione, si sostituiscono agli organi della comunità
, garantiscono l'espletamento delle attività ordinarie (art. 65 co. CP
5) e compiono tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono fare transazioni e compromessi (art. 65 co. 7). La Giunta regionale, con propri atti, detta criteri ed indirizzi al Commissario liquidatore per l'esercizio delle sue funzioni (art. 65 co. 8). Il citato decreto presidenziale è stato correttamente adottato (D.P.R.G. n. 3 del 14/01/2012) con nomina del CP
Ing. come commissario liquidatore. Dal momento che l'azione Persona_1 esercitata in sede monitoria per il recupero dei contributi associativi scaduti sarebbe rientrata tra gli atti di ordinaria amministrazione degli
Organi della C.M., prima, e quindi del liquidatore poi, sussiste la legittimazione processuale dell'ente nella persona del Commissario liquidatore nominato con DPGR 3/2012 senza necessità di appositi atti autorizzativi che non sono necessari neanche per gli atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, per i quali è invece necessaria e sufficiente un'adeguata motivazione da trasmettere alla Giunta regionale ai fini della ratifica degli atti adottati (art. 64 co. 5). Né vale osservare pagina 4 di 11 che i pretesi crediti sarebbero sorti successivamente alla messa in liquidazione, dal momento che la stessa legge regionale ha disposto: Le comunità montane, ancorché sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell' articolo
11 e all'Agenzia regionale fino alla data di trasferimento del CP_3 personale nei ruoli dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 69 comma 3
(art. 63 co. 3). Ciò significa che lo scioglimento delle Comunità Pt_3 non ha determinato la cessazione della loro attività che, anzi, è proseguita fino all'effettivo conferimento delle loro funzioni ai nuovi soggetti ed in particolare, per quanto qui di interesse, alle Unioni
di Comuni non ancora ad oggi operative. D'altro canto il “piano di Pt_2 liquidazione” che il Commissario deve sottoporre alla Regione, della cui mancanza l'opponente si duole, è quello finale;
e dove la norma prevede “la
Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine al sub ingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario”, fa riferimento al sub ingresso dei nuovi soggetti ( Controparte_5
nei rapporti e nei patrimoni residui, non al sub
[...] ingresso del Commissario (art. 65 co 3). Infine, l'opposta ha documentato la persistenza, a seguito di proroghe, dell'incarico conferito al
Commissario liquidatore (doc. 4 fasc. opposta). In questa sede non può certamente sindacarsi sulla “perdurante e patologica durata della fase liquidatoria dell'Organismo de quo”, come lamentata dall'opponente, trattandosi del frutto dell'esercizio di poteri discrezionali della P.A. sottratti al vaglio del giudice ordinario anche in merito all'esistenza o meno di un adeguato motivo di proroga. Da tutto ciò deriva che la CP
, nella persona del commissario liquidatore e senza necessità di
[...] ratifica e/o autorizzazione, è legittimata ad agire giudizialmente per il recupero dei crediti sorti in ragione del prosieguo della propria attività nella fase di liquidazione”. Il Giudice di prime cure ha, dunque, operato corretta esegesi normativa rilevando che la Legge Regionale Umbria n.
18/2011 di “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell con conseguenti PA modifiche normative” ha demandato al Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, l'adozione del decreto di pagina 5 di 11 scioglimento delle Comunità montane con conseguente decadenza degli organi
(art. 63 co. 1) e contestuale nomina dei commissari liquidatori;
che tale nomina, nel caso di specie, è stata regolarmente eseguita con D.P.G.R. n.
3/2012 in favore dell'Ing. cui è successivamente subentrato Persona_1 il dott. che, sino all'approvazione del piano finale di Controparte_2 liquidazione, il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi della nel compimento degli atti di ordinaria amministrazione Controparte_1 nonché degli atti straordinari indifferibili ed urgenti;
che l'esercizio di azione monitoria per il recupero di quote associative scadute non configura atto di straordinaria amministrazione e non necessita di previa autorizzazione della Giunta Regionale, di talché il procedimento monitorio
è stato validamente avviato dalla ricorrente Controparte_1 in persona del Commissario liquidatore;
che la circostanza che il credito azionato nel giudizio monitorio (involgente il pagamento delle quote associative relative agli anni 2012-2018) sia sorto successivamente alla messa in liquidazione delle è assolutamente irrilevante in Parte_3 quanto, per espressa previsione normativa, “Le ancorché Parte_3 sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell' articolo 11 e all
[...] fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli PA dell stessa ai sensi dell' articolo 69 comma 3” (art. 63, comma 3, CP_3
l. r. Umbria n. 18/2011); che, in mancanza di operatività delle Unioni speciali di Comuni, la ha continuato ad Controparte_1 esercitare la propria attività anche nella fase di liquidazione ed ha, dunque, diritto al pagamento delle quote associative legislativamente e statutariamente imposte al che sussiste, dunque, Parte_1 la legittimazione all'azione della ricorrente, in persona del Commissario liquidatore, per il recupero dei crediti sorti in ragione del prosieguo di detta attività nella fase di liquidazione. Né può in alcun modo ritenersi che le Comunità montane in gestione liquidatoria abbiano cessato la propria attività in ragione della sola operatività dell PA
, in mancanza di operatività delle La
[...] Parte_2
l.r. Umbria n. 18/2011 ha, infatti, designato le di Comuni Parte_2
– non ancora operative, nel difetto di adozione dei loro statuti – quale ente preposto a subentrare alle soppresse Comunità montane in liquidazione, riservando all'Agenzia compiti meramente esecutivi di PA pagina 6 di 11 gestione dei beni pubblici quale ente tecnico-operativo (art. 18), attraverso attività e servizi a connotazione pubblica non economica finalizzati alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico- forestale e alla valorizzazione dell'ambiente, esclusivamente in seguito a delega espressa ovvero ad accordo con gli enti competenti (art. 19) e, precipuamente, con le (non ancora attuate) Comuni. Nel Parte_2 difetto di adozione degli statuti delle di Comuni le Parte_2
ancorché in gestione liquidatoria, hanno, dunque, Parte_3 conservato le proprie competenze di programmazione, gestione e controllo dei beni pubblici del territorio, affatto devolute all PA
, dotato di competenze meramente tecnico-operative. Da tanto
[...] consegue il rigetto dei motivi d'impugnazione.
6. Il quarto motivo d'impugnazione, a mente del quale l'appellante si duole del proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo la legittimazione passiva della ente di gestione Controparte_4 dei terreni montani gravati da uso civico nel territorio montano del Comune di è infondato e deve essere rigettato. La L.R. Umbria n. Parte_1
18/2003 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale), nella versione antecedente alla disposta soppressione delle Comunità montane, ha, infatti, disposto: “Fanno parte delle zone omogenee delle Comunità montane i Comuni montani e parzialmente montani con popolazione inferiore a 25 mila abitanti” (art. 7 co. 2); “le hanno autonomia statutaria nei limiti fissati dalla legge” Parte_3
(art. 9, co. 1); “lo Statuto è approvato dal Consiglio della CP
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati” (art. 9 co. 2).
[...]
Per espressa previsione normativa, dunque, fanno parte delle zone omogenee delle Comunità montane i Comuni montani e parzialmente montani con popolazione inferiore a 25 mila abitanti, qual è il Comune di Pt_1
. Inoltre, ferma l'autonomia statutaria normativamente prevista, ai
[...] sensi dell'art. 38 dello Statuto della (doc. 3 Controparte_1 fascicolo parte opposta), la dispone, oltre che delle Controparte_1 entrate provenienti dalla gestione dei servizi attivati e dalle entrate trasferite da Stato, Regioni ed altri enti ed organismi pubblici e privati,
“anche di un contributo annuale per spese di gestione corrisposto da parte dei comuni membri commisurato alla popolazione residente e deliberato dal consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati”. Risulta, pagina 7 di 11 dunque, assolutamente comprovata la legittimazione passiva del
[...]
Fermo il titolo legale (l.r. n. 18/2003) in forza del Parte_1 CP quale incombe sui il pagamento delle quote associative delle Parte_4 rispettive Comunità previste dallo Statuto, anche in questo grado l'appellante ha, peraltro, omesso di chiarire in forza di quale titolo la dovrebbe rispondere delle quote Controparte_4 associative normativamente (l.r. n. 18/2003) e statutariamente (art. 38
Statuto ) poste a carico del associato, Controparte_1 Pt_1 genericamente deducendo che “le attività gestorie, manutentive sui territori in argomento, […] sono al momento svolte da altro soggetto: la aliunde pretesa , salvi, Controparte_4 peraltro, gli esiti di giudizio amministrativo in corso involgente il riparto di competenze fra il e la suddetta Comunanza Agraria. Pt_1
Ebbene, l'asserita sostituzione della nell'attività Controparte_4 manutentiva e gestoria del territorio compreso entro il Parte_1
– neppure comprovata - non risulta in alcun modo idonea, già in
[...] astratto, a derogare agli obblighi di fonte legale incombenti sull'appellante, permanendo a carico del l'obbligo Parte_1 di pagamento delle quote associative di cui agli artt. 7 e 9, l.r. 18/2011 ed all'art. 38 dello Statuto della in ragione Controparte_1 dell'appartenenza del medesimo Comune alla . Controparte_1
7. Il quinto motivo d'impugnazione, - con cui l'appellante si duole, confusamente, del difetto di alcun titolo legale, provvedimentale ovvero contrattuale posto a fondamento del credito azionato nel giudizio monitorio, della nullità del rapporto obbligatorio per mancanza di contratto scritto tassativamente imposto ex lege, della mancata iscrizione a bilancio delle somme richieste ai sensi dell'art. 191 TUEL (d.lgs.
267/2000) e della decadenza dal diritto di credito azionato nel giudizio monitorio in ragione dello scioglimento della Controparte_1 in epoca antecedente a quella in cui sarebbero stati maturati i crediti azionati -, è infondato e deve essere rigettato. Poiché – come detto - il
è tenuto al pagamento del credito azionato nel Parte_1 giudizio monitorio in forza di titolo legale (segnatamente, artt. 7 e 9 l.
r. Umbria, n. 18/2003) e, non già di un contratto di associazione stipulato dall'ente nell'esercizio della propria autonomia negoziale di cui possa predicarsi la nullità per mancanza di forma scritta, le corrispondenti doglianze risultano assolutamente infondate. Del pari, la circostanza che pagina 8 di 11 le somme dovute non siano state iscritte a bilancio – neppure comprovata – risulta priva di pregio e non è certamente idonea ad estinguere il diritto di credito vantato dall'opposta. Da ultimo, la debenza delle quote associative relative agli anni 2012-2018 risulta fondata sulla perdurante attività della in persona del Commissario Controparte_1
Liquidatore regolarmente nominato (D.P.G.R. 3/2012) in mancanza di operatività della prevista Unione Speciale di Comuni, ai sensi dell'art. 63, comma 3, l. r. Umbria n. 18/2011, documentalmente comprovata (doc. 5 fascicolo opposta) dalle numerose richieste di intervento manutentivo nonché di attività istruttorie e consultive inoltrare dal Parte_1
alla medesima .
[...] Controparte_1
8. Il sesto motivo d'impugnazione, con cui l'appellante si duole, con doglianze assolutamente generiche, dell'omessa indicazione di qualsivoglia criterio di computo delle quote associative dedotte in sede monitoria è infondato e deve essere rigettato. Con motivazione integralmente condivisa e fatta propria dalla Corte, il Giudice di prime cure ha, infatti, già accertato che: “ In forza della citata L.R. 18/2003, come modificata dalla successiva L.R. 24/2007, la ha adottato il proprio statuto Controparte_1
(doc. 3 fasc. monitorio) regolarmente approvato da Consiglio secondo le maggioranze di legge, il quale ha disposto, vincolando così i Comuni appartenenti, il contributo annuale per le spese di gestione a carico dei
Comuni membri, commisurato alla popolazione residente e deliberato dal consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati (art. 38 co. 2 dello Statuto). L'opposta ha altresì prodotto le delibere di approvazione dei bilanci di previsione relativi agli anni 2010 e 2011 e la programmazione del triennio 2011-2013 (doc. 5 e 6 fasc. opposta). Del
Consiglio che ha approvato detti bilanci, circostanza non contestata dall'opponente, ha fatto parte anche il opponente che non ha Pt_1 impugnato alcuna di dette delibere. Nei suddetti bilanci sono riportate fra le entrate le somme derivanti dalle quote associative dei singoli comuni membri, circostanza anch'essa non contestata dall'opponente, aggiornata ad
€ 1,00 per ogni abitante. D'altro canto, è pacifico che il opponente Pt_1 abbia provveduto al pagamento della quota associativa così quantificata fino all'anno 2011 salvo poi rifiutare i pagamenti successivi in ragione dello scioglimento della . L'appellante si duole, altresì, Controparte_1 della mancata approvazione dei bilanci successivi all'avvio della fase liquidatoria a cura del Consiglio della Nondimeno, per Controparte_1 pagina 9 di 11 espressa previsione normativa, con l'avvio della fase liquidatoria preordinata alla soppressione delle Comunità i poteri Pt_3 ordinariamente conferiti al Consiglio delle Comunità montane sono stati trasferiti ai Commissari liquidatori, i quali “fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di liquidazione, si sostituiscono agli organi della comunità e garantiscono l'espletamento delle CP attività ordinarie e l'adozione degli atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti”. Il Commissario liquidatore della
[...]
nell'esercizio dei poteri previamente spettanti al Controparte_1
Consiglio della medesima Comunità, ha, dunque, approvato i singoli bilanci di gestione relativi alle annualità in cui la Comunità, pur in liquidazione, ha continuato ad esercitare le proprie mansioni nel difetto di operatività delle Unioni Speciali di Comuni, applicando i medesimi criteri di computo previamente applicati dal Consiglio della Comunità, in conformità all'art. 38, comma 2, dello Statuto.
9. Il settimo motivo d'impugnazione, a mente del quale l'appellante si duole dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, è infondato e deve essere rigettato. Il Tribunale di
Perugia ha correttamente posto le spese di lite del primo grado di giudizio a carico dell'opponente, integralmente soccombente. Né sussiste una complessità delle norme pubblicistiche di riferimento (artt. 7 e 9 l. r.
Umbria n. 18/2011) idonea a giustificare una compensazione delle spese di lite, in deroga al principio della soccombenza.
10. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, sentenza n. 978/2023, emessa dal Tribunale di Perugia in data 20.06.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n.r.g. 5711/2019;
pagina 10 di 11 2. Condanna il al pagamento delle spese di lite Parte_1 del presente grado in favore di che si Controparte_1 liquidano nella somma di € 9.991,00, oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di Pt_1 Parte_1
.
[...]
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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