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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9618 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20231 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: , con gli avv. MARINO MANLIO e Parte_1 C.F._1
LA AN, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, corso Italia n. 50;
-attrice-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. NABISSI Controparte_1 P.IVA_1
EL ER, domicilio eletto presso il suo studio in Segrate, via Roma n. 17;
, CF/PI: , con gli avv. TE MARIA Parte_2 C.F._2
RA, MU AN CA e TE AU, indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1 Email_2
Email_3
-convenuti-
E NEI CONFRONTI DI
CF/PI: , con l'avv. CAMARDA Controparte_2 P.IVA_2
ER, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Orti n. 14;
-terzo chiamato-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 10 ottobre 2025, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attrice ha agito in giudizio nei confronti dei due convenuti allegandone la responsabilità quale appaltatore e progettista-direttore dei lavori per i gravi difetti presenti nelle opere di c.d.
1 ristrutturazione compiute nell'anno 2013 sull'immobile di sua proprietà in Milano, via Andrea Maffei
n. 12 e domandandone la condanna al risarcimento del danno, indicato nella somma di € 77.500,00.
I convenuti si sono tempestivamente costituiti in giudizio e hanno, ciascuno, avversato la pretesa creditoria dell'attrice, eccependo decadenza e prescrizione della garanzia e l'infondatezza nel merito della pretesa.
Il convenuto è stato autorizzato alla chiamata in causa del proprio assicuratore, che Parte_2 si è costituito in giudizio aderendo alle difese dell'assicurato e concludendo perché le domande dell'attrice contro il convenuto siano respinte. Parte_2
La causa è stata istruita tramite acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva ante causam e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 10 ottobre 2025, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento assunto all'udienza del 10 dicembre 2025.
*
2. Sulla domanda avanzata nei confronti del convenuto Controparte_1
La domanda avanzata nei confronti del convenuto è prescritta, Controparte_1 come tempestivamente eccepito in giudizio dal convenuto medesimo.
Anche a ritenere, infatti, che la denuncia di almeno parte dei difetti sia tempestiva, in quanto formulata entro l'anno dalla scoperta, da individuarsi nel tempo in cui l'attrice prese contezza del contenuto della perizia di parte fatta redigere nel proprio interesse dall'Ing. (e dunque nei Persona_1 giorni successivi il 25 febbraio 2022, giorno di redazione della perizia prodotta come doc. 7 attrice), comunque il diritto alla speciale garanzia di cui all'art. 1669 c.c. è venuto meno a causa del vano decorso del termine annuale di prescrizione.
A seguito della denuncia (con messaggio di posta elettronica certificata a firma del procuratore datato
1° giugno 2022, doc. 8 attrice), l'attrice ha introdotto, entro l'anno, un procedimento di istruzione preventiva nei confronti del convenuto che si è concluso con il Controparte_1 deposito della relazione di TU in data 18 maggio 2023.
Il presente giudizio di merito è stato introdotto con citazione notificata il 23 maggio 2024. Come correttamente eccepito dal convenuto la garanzia è dunque Controparte_1 prescritta essendo decorso oltre un anno fra il deposito della relazione di TU ante causam e la notificazione della citazione.
Anche infatti a volere valorizzare l'effetto sia interruttivo sia sospensivo della prescrizione che la giurisprudenza di legittimità assegna al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., qualificandolo come
“giudizio conservativo” (si veda, da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29643 del 18/11/2024),
2 comunque il termine di prescrizione ricomincia a decorrere con il deposito della relazione di TU, evento che segna la conclusione del procedimento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020:
«L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art.
2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile»).
Al riguardo, è del tutto infondata la pretesa dell'attrice di posticipare il dies a quo del nuovo termine di prescrizione annuale alla data in cui l'ufficio ha dato comunicazione al procuratore dell'attrice dell'avvenuta emissione del decreto di liquidazione del TU (comunicazione del 24 maggio 2023), sul rilievo che solo a quella data il procuratore prese contezza dell'avvenuto deposito della relazione.
Il precedente richiamato dalla difesa dell'attrice (Cass. 7541/1995) attiene infatti una questione di decadenza, non di prescrizione, e come tale non è pertinente: laddove si debba individuare il tempo di scoperta di un difetto (dies a quo del termine di decadenza per la denuncia), sarebbe allora corretto riferirsi al tempo in cui la parte prese effettiva cognizione della relazione peritale che gliene desse per la prima volta evidenza.
Non così per la prescrizione: l'effetto sospensivo della prescrizione che si voglia riconoscere alla pendenza del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. viene meno per il solo fatto della conclusione di tale procedimento, anche se la parte ne abbia avuto conoscenza con qualche giorno di ritardo, come nel caso di specie. Ciò, del resto, è del tutto coerente con il disposto dell'art. 2945 c.c., che, per il caso di sospensione del corso della prescrizione per effetto della pendenza di un giudizio (anche conservativo), individua la data del passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce il momento a partire dal quale la prescrizione ricomincia a decorrere, e ciò a prescindere dalla conoscenza tempestiva che la parte ne abbia, o meno.
La garanzia azionata contro il convenuto è dunque prescritta ai Controparte_1 sensi dell'art. 1669 c.c..
Non soccorre la posizione dell'attrice il richiamo all'art. 1667 c.c., posto che si tratta di vizi e difformità denunciati ben oltre il biennio dalla consegna: anche secondo tale disposizione la garanzia
è prescritta.
Infine, è improprio il richiamo all'art. 2043 c.c., operato con la prima memoria integrativa dell'attrice: come recentemente e condivisibilmente affermato dalla Corte suprema, infatti, «Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui
3 all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui
l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31301 del
10/11/2023).
*
3. Sulla domanda avanzata nei confronti del convenuto Parte_2
La domanda avanzata contro il professionista è del tutto infondata, come di seguito.
Vanno in primo luogo disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate: la responsabilità del professionista, legato all'attrice da un contratto d'opera professionale, non è infatti soggetta alla disciplina dettata in materia di appalto quanto a decadenza e prescrizione. Piuttosto, essa è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, il cui dies a quo va individuato nella data in cui si è manifestato il danno, non in quella del precedente inadempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22059 del
22/09/2017; conforme, Sez. 3, Ordinanza n. 16631 del 12/06/2023, come richiamate da Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 363 del 2025).
L'opposta regola dettata dall'art. 8, l. 21 aprile 2023, n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, non risulta applicabile al contenzioso per cui è causa, in quanto alla novella è espressamente negata efficacia retroattiva (art. 11).
Nel merito, il convenuto ha negato di avere progettato l'intervento edilizio risultato Parte_2 difettoso (costruzione di una copertura in legno, dell'assito del tetto della veranda, impermeabilizzazione), avendo lui ricevuto incarico di progettare solo altre parti di tale intervento, di nessuna incidenza sulle strutture e non contestate in giudizio (rifacimento pavimento rivestimento locale wc e vano lavanderia, demolizione muro divisorio, realizzazione ripostiglio in quota con relativa scala di collegamento, rifacimento pavimenti e intonaci interni locale soggiorno-letto e cucina), e ha negato anche di avere ricevuto alcun incarico di direzione dei lavori.
Ha inoltre prodotto il progetto dell'intervento reputato difettoso, predisposto da una diversa professionista (doc. 4 convenuto . Parte_2
A fronte di ciò l'attrice, cui spetta di dimostrare di avere effettivamente conferito l'incarico di progettista e direttore dei lavori che assume essere stato adempiuto in maniera inesatta, nulla ha dimostrato.
I capitoli di prova per testimoni all'uopo formulati sono del tutto inammissibili perché generici, non indicando essi alcuna circostanza di luogo e di tempo in grado di connotare i fatti da provare, oltre che inammissibilmente valutativi.
Occorre poi ribadire come il progetto che conteneva l'opera che si assume deficitaria era stato
4 predisposto da un diverso professionista (doc. 4 convenuto e che invece il progetto Parte_2 del convenuto non conteneva tale intervento edilizio. Dagli elementi presenti in Parte_2 atti risulta dunque che il danno subito dall'attrice non fu responsabilità del convenuto Parte_2
[...]
Da ultimo, non vi è nemmeno un principio di prova del fatto che il professionista fosse gravato dell'obbligo di dirigere i lavori, obbligazione recisamente negata in giudizio.
Anche la domanda avanzata contro il convenuto deve dunque essere respinta. Parte_2
Ritenuto in conclusione che
Le domande avanzate dall'attrice contro i due convenuti sono del tutto infondate e devono essere respinte.
La domanda di manleva formulata dal convenuto contro il terzo chiamato è Parte_2 assorbita dal rigetto della domanda principale.
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, le spese processuali dei convenuti e del terzo chiamato seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Secondo analogo criterio, in favore del convenuto spetta liquidare Controparte_1 anche le spese di avvocato del procedimento ex art. 696-bis c.p.c..
Non vi è evidenza della spesa per consulenza tecnica di parte di cui il convenuto Controparte_1 chiede la rifusione: nulla può dunque essere riconosciuto a suo favore a tale titolo.
[...]
Non sono emerse condotte di mala fede processuale o colpa grave dell'attrice tali da giustificarne la richiesta condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 23 maggio 2024, da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
con la chiamata in causa di nel contraddittorio Parte_2 Controparte_2 delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge tutte le domande dell'attrice;
2) dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata dal convenuto contro il Parte_2
terzo chiamato;
3) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito in favore del convenuto che si liquidano in € 12.000,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5 4) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito in favore del convenuto che si liquidano in € 759,00 per spese ed € 12.000,00 per compensi Parte_2 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge;
5) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito in favore del terzo chiamato, che si liquidano in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva in favore del convenuto che si liquidano in € 3.827,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: , con gli avv. MARINO MANLIO e Parte_1 C.F._1
LA AN, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, corso Italia n. 50;
-attrice-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. NABISSI Controparte_1 P.IVA_1
EL ER, domicilio eletto presso il suo studio in Segrate, via Roma n. 17;
, CF/PI: , con gli avv. TE MARIA Parte_2 C.F._2
RA, MU AN CA e TE AU, indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1 Email_2
Email_3
-convenuti-
E NEI CONFRONTI DI
CF/PI: , con l'avv. CAMARDA Controparte_2 P.IVA_2
ER, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Orti n. 14;
-terzo chiamato-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 10 ottobre 2025, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attrice ha agito in giudizio nei confronti dei due convenuti allegandone la responsabilità quale appaltatore e progettista-direttore dei lavori per i gravi difetti presenti nelle opere di c.d.
1 ristrutturazione compiute nell'anno 2013 sull'immobile di sua proprietà in Milano, via Andrea Maffei
n. 12 e domandandone la condanna al risarcimento del danno, indicato nella somma di € 77.500,00.
I convenuti si sono tempestivamente costituiti in giudizio e hanno, ciascuno, avversato la pretesa creditoria dell'attrice, eccependo decadenza e prescrizione della garanzia e l'infondatezza nel merito della pretesa.
Il convenuto è stato autorizzato alla chiamata in causa del proprio assicuratore, che Parte_2 si è costituito in giudizio aderendo alle difese dell'assicurato e concludendo perché le domande dell'attrice contro il convenuto siano respinte. Parte_2
La causa è stata istruita tramite acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva ante causam e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 10 ottobre 2025, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento assunto all'udienza del 10 dicembre 2025.
*
2. Sulla domanda avanzata nei confronti del convenuto Controparte_1
La domanda avanzata nei confronti del convenuto è prescritta, Controparte_1 come tempestivamente eccepito in giudizio dal convenuto medesimo.
Anche a ritenere, infatti, che la denuncia di almeno parte dei difetti sia tempestiva, in quanto formulata entro l'anno dalla scoperta, da individuarsi nel tempo in cui l'attrice prese contezza del contenuto della perizia di parte fatta redigere nel proprio interesse dall'Ing. (e dunque nei Persona_1 giorni successivi il 25 febbraio 2022, giorno di redazione della perizia prodotta come doc. 7 attrice), comunque il diritto alla speciale garanzia di cui all'art. 1669 c.c. è venuto meno a causa del vano decorso del termine annuale di prescrizione.
A seguito della denuncia (con messaggio di posta elettronica certificata a firma del procuratore datato
1° giugno 2022, doc. 8 attrice), l'attrice ha introdotto, entro l'anno, un procedimento di istruzione preventiva nei confronti del convenuto che si è concluso con il Controparte_1 deposito della relazione di TU in data 18 maggio 2023.
Il presente giudizio di merito è stato introdotto con citazione notificata il 23 maggio 2024. Come correttamente eccepito dal convenuto la garanzia è dunque Controparte_1 prescritta essendo decorso oltre un anno fra il deposito della relazione di TU ante causam e la notificazione della citazione.
Anche infatti a volere valorizzare l'effetto sia interruttivo sia sospensivo della prescrizione che la giurisprudenza di legittimità assegna al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., qualificandolo come
“giudizio conservativo” (si veda, da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29643 del 18/11/2024),
2 comunque il termine di prescrizione ricomincia a decorrere con il deposito della relazione di TU, evento che segna la conclusione del procedimento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020:
«L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art.
2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile»).
Al riguardo, è del tutto infondata la pretesa dell'attrice di posticipare il dies a quo del nuovo termine di prescrizione annuale alla data in cui l'ufficio ha dato comunicazione al procuratore dell'attrice dell'avvenuta emissione del decreto di liquidazione del TU (comunicazione del 24 maggio 2023), sul rilievo che solo a quella data il procuratore prese contezza dell'avvenuto deposito della relazione.
Il precedente richiamato dalla difesa dell'attrice (Cass. 7541/1995) attiene infatti una questione di decadenza, non di prescrizione, e come tale non è pertinente: laddove si debba individuare il tempo di scoperta di un difetto (dies a quo del termine di decadenza per la denuncia), sarebbe allora corretto riferirsi al tempo in cui la parte prese effettiva cognizione della relazione peritale che gliene desse per la prima volta evidenza.
Non così per la prescrizione: l'effetto sospensivo della prescrizione che si voglia riconoscere alla pendenza del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. viene meno per il solo fatto della conclusione di tale procedimento, anche se la parte ne abbia avuto conoscenza con qualche giorno di ritardo, come nel caso di specie. Ciò, del resto, è del tutto coerente con il disposto dell'art. 2945 c.c., che, per il caso di sospensione del corso della prescrizione per effetto della pendenza di un giudizio (anche conservativo), individua la data del passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce il momento a partire dal quale la prescrizione ricomincia a decorrere, e ciò a prescindere dalla conoscenza tempestiva che la parte ne abbia, o meno.
La garanzia azionata contro il convenuto è dunque prescritta ai Controparte_1 sensi dell'art. 1669 c.c..
Non soccorre la posizione dell'attrice il richiamo all'art. 1667 c.c., posto che si tratta di vizi e difformità denunciati ben oltre il biennio dalla consegna: anche secondo tale disposizione la garanzia
è prescritta.
Infine, è improprio il richiamo all'art. 2043 c.c., operato con la prima memoria integrativa dell'attrice: come recentemente e condivisibilmente affermato dalla Corte suprema, infatti, «Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui
3 all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui
l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31301 del
10/11/2023).
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3. Sulla domanda avanzata nei confronti del convenuto Parte_2
La domanda avanzata contro il professionista è del tutto infondata, come di seguito.
Vanno in primo luogo disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate: la responsabilità del professionista, legato all'attrice da un contratto d'opera professionale, non è infatti soggetta alla disciplina dettata in materia di appalto quanto a decadenza e prescrizione. Piuttosto, essa è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, il cui dies a quo va individuato nella data in cui si è manifestato il danno, non in quella del precedente inadempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22059 del
22/09/2017; conforme, Sez. 3, Ordinanza n. 16631 del 12/06/2023, come richiamate da Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 363 del 2025).
L'opposta regola dettata dall'art. 8, l. 21 aprile 2023, n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, non risulta applicabile al contenzioso per cui è causa, in quanto alla novella è espressamente negata efficacia retroattiva (art. 11).
Nel merito, il convenuto ha negato di avere progettato l'intervento edilizio risultato Parte_2 difettoso (costruzione di una copertura in legno, dell'assito del tetto della veranda, impermeabilizzazione), avendo lui ricevuto incarico di progettare solo altre parti di tale intervento, di nessuna incidenza sulle strutture e non contestate in giudizio (rifacimento pavimento rivestimento locale wc e vano lavanderia, demolizione muro divisorio, realizzazione ripostiglio in quota con relativa scala di collegamento, rifacimento pavimenti e intonaci interni locale soggiorno-letto e cucina), e ha negato anche di avere ricevuto alcun incarico di direzione dei lavori.
Ha inoltre prodotto il progetto dell'intervento reputato difettoso, predisposto da una diversa professionista (doc. 4 convenuto . Parte_2
A fronte di ciò l'attrice, cui spetta di dimostrare di avere effettivamente conferito l'incarico di progettista e direttore dei lavori che assume essere stato adempiuto in maniera inesatta, nulla ha dimostrato.
I capitoli di prova per testimoni all'uopo formulati sono del tutto inammissibili perché generici, non indicando essi alcuna circostanza di luogo e di tempo in grado di connotare i fatti da provare, oltre che inammissibilmente valutativi.
Occorre poi ribadire come il progetto che conteneva l'opera che si assume deficitaria era stato
4 predisposto da un diverso professionista (doc. 4 convenuto e che invece il progetto Parte_2 del convenuto non conteneva tale intervento edilizio. Dagli elementi presenti in Parte_2 atti risulta dunque che il danno subito dall'attrice non fu responsabilità del convenuto Parte_2
[...]
Da ultimo, non vi è nemmeno un principio di prova del fatto che il professionista fosse gravato dell'obbligo di dirigere i lavori, obbligazione recisamente negata in giudizio.
Anche la domanda avanzata contro il convenuto deve dunque essere respinta. Parte_2
Ritenuto in conclusione che
Le domande avanzate dall'attrice contro i due convenuti sono del tutto infondate e devono essere respinte.
La domanda di manleva formulata dal convenuto contro il terzo chiamato è Parte_2 assorbita dal rigetto della domanda principale.
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, le spese processuali dei convenuti e del terzo chiamato seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Secondo analogo criterio, in favore del convenuto spetta liquidare Controparte_1 anche le spese di avvocato del procedimento ex art. 696-bis c.p.c..
Non vi è evidenza della spesa per consulenza tecnica di parte di cui il convenuto Controparte_1 chiede la rifusione: nulla può dunque essere riconosciuto a suo favore a tale titolo.
[...]
Non sono emerse condotte di mala fede processuale o colpa grave dell'attrice tali da giustificarne la richiesta condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 23 maggio 2024, da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
con la chiamata in causa di nel contraddittorio Parte_2 Controparte_2 delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge tutte le domande dell'attrice;
2) dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata dal convenuto contro il Parte_2
terzo chiamato;
3) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito in favore del convenuto che si liquidano in € 12.000,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5 4) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito in favore del convenuto che si liquidano in € 759,00 per spese ed € 12.000,00 per compensi Parte_2 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge;
5) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito in favore del terzo chiamato, che si liquidano in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva in favore del convenuto che si liquidano in € 3.827,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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