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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/11/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2282/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2282/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
Celestino Delfino Spiga, 16, presso e nello studio degli Avv.ti FAZZINI BARBARA e DI FELICE
SS che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. e elettivamente domiciliato in Penne (PE) alla via CP_1 C.F._2
Roma 11 presso lo studio dell'Avv. GRUGNALE PAOLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 28.08.1986 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1 CP_1
, matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Penne,
[...] atto n. 30, Parte II, s. A, anno 1986, unione dalla quale nasceva la figlia oggi maggiorenne. Per_1
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara, alle condizioni trasfuse nell'accordo omologato con decreto del 22.08.2002 (RG. 1148/2002).
3. Con ricorso depositato il 21 luglio 2025 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con il sig. . CP_1
4. Costituitosi in giudizio non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio e all'udienza del 6 novembre 2025 i rispettivi procuratori rappresentavano la volontà dei propri assistiti di non volersi riconciliare ed ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Penne il 28.08.1986.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Pescara per la separazione giudiziale omologata con decreto del
22.08.2002.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 21 luglio 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Penne in data 28.08.1986 tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, atto n. 30, Parte_1 CP_1
Parte II, serie A, anno 1986;
pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 13 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2282/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
Celestino Delfino Spiga, 16, presso e nello studio degli Avv.ti FAZZINI BARBARA e DI FELICE
SS che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. e elettivamente domiciliato in Penne (PE) alla via CP_1 C.F._2
Roma 11 presso lo studio dell'Avv. GRUGNALE PAOLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 28.08.1986 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1 CP_1
, matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Penne,
[...] atto n. 30, Parte II, s. A, anno 1986, unione dalla quale nasceva la figlia oggi maggiorenne. Per_1
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara, alle condizioni trasfuse nell'accordo omologato con decreto del 22.08.2002 (RG. 1148/2002).
3. Con ricorso depositato il 21 luglio 2025 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con il sig. . CP_1
4. Costituitosi in giudizio non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio e all'udienza del 6 novembre 2025 i rispettivi procuratori rappresentavano la volontà dei propri assistiti di non volersi riconciliare ed ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Penne il 28.08.1986.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Pescara per la separazione giudiziale omologata con decreto del
22.08.2002.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 21 luglio 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Penne in data 28.08.1986 tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, atto n. 30, Parte_1 CP_1
Parte II, serie A, anno 1986;
pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 13 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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