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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2803 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2803/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti EL VINCENZO (C.F. Controparte_2
) e EL SE (C.F. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, presso i difensori;
OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del rappresentante legale sig. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZO FEDERICE (C.F.
[...] C.F._3
), elettivamente domiciliata in Grosseto, via Anna Magnani n. 14, presso il C.F._4 difensore;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3969/2023 del 15.12.2023 per difetto di notificazione;
- In via premilitare, accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione passiva della società opponente, per quanto argomentato in parte motiva, con ogni conseguenza di legge;
- Nel merito, accertare e dichiarare, l'infondatezza, l'erroneità e l'illegittimità della pretesa creditoria avversaria, e per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo.”
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis,
In via preliminare:
- In via principale: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 3969/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15.12.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
- In via principale: rigettare le richieste attoree perchè infondate in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3969/2023 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 15.12.2023.
- In via subordinata: rigettare tutte le domande avversarie nonché accertare e condannare
l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di € 17.354,48 oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo 231/2001 dal giorno della scadenza delle fatture al saldo, ovvero del diverso maggiore e/o minore importo, che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di cui al presente giudizio, oltre alle spese del procedimento Controparte_3 monitorio.
In ogni caso con Vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 22.01.2024 veniva notificato alla il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3969/2023, emesso - in data 14.12.2023 - dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, a favore della della somma complessiva di € 17.354,48, a titolo di Controparte_3 corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica relativa al punto di fornitura già intestato alla società CLUB ME US S.a.s., poi volturato - secondo la prospettazione della ricorrente - in capo all'odierna opponente.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 3969/2023, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- la società operante nel settore della vendita di energia elettrica e gas, Controparte_3 aveva stipulato in data 26.05.2023 con CLUB ME US S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, il contratto di somministrazione n. PPONL1S00087 per la fornitura di energia elettrica;
- in data 30.09.2023, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 aveva sottoscritto un modulo di voltura e richiesta di subentro relativa al predetto punto di fornitura, chiedendo di subentrare nel rapporto contrattuale con;
CP_3
- tuttavia, alla non sarebbe mai stata somministrata energia per le mensilità CP_1 indicate nelle fatture portate in monitorio, che l'opponente espressamente contesta;
- i consumi addebitati nelle fatture di cui al decreto ingiuntivo avrebbero dovuto essere imputati alla precedente intestataria, ossia alla società CLUB ME US S.a.s., che – all'epoca dei fatti – sarebbe stata l'unica reale utilizzatrice dell'energia elettrica erogata dall'opposta;
- conseguentemente, il pagamento delle fatture n. 48572 del 15.08.2022, n. 54607 del
15.09.2022 e n. 60589 del 15.10.2022, oggetto della pretesa monitoria, dovrebbe gravare esclusivamente sulla CLUB ME US, quale unica legittimata passiva e unica parte del contratto di somministrazione nel periodo di riferimento.
Preliminarmente, ha eccepito la nullità della citazione, per invalidità, ovvero inesistenza della notifica, assumendo evidenti errori di parte attrice nella relativa procedura.
Sempre preliminarmente, deducendo la mancata allegazione dei fatti al ricorso monitorio, ovvero delle ragioni del credito, ha domandato la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.
Nel merito, deducendo di aver presentato richiesta di voltura solo in data 30.09.2023, la quale, tuttavia, non avrebbe mai prodotto effetti, ovvero che, comunque, l'energia oggetto delle fatture poste a base del monitorio non sarebbe mai stata somministrata all'odierna opponente, ha evidenziando che i consumi de quibus sono riferibili unicamente alla precedente intestataria, restando comunque contestata - anche in via subordinata - la corrispondenza tra quanto fatturato e i dati effettivi del contatore (ritenuti radicalmente difformi).
Ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La regolarmente costituita in giudizio, ha contestato le deduzioni attoree, Controparte_3 eccependo in primo luogo la piena efficacia della richiesta di voltura inoltrata da CP_1 dalla quale sarebbe derivata la successione di quest'ultima nella posizione contrattuale già facente capo alla precedente intestataria del punto di fornitura.
Ha, altresì, eccepito che i consumi oggetto delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio erano stati regolarmente registrati e somministrati in favore dell'odierna opponente, sicché la relativa obbligazione di pagamento doveva ritenersi sorta e validamente imputata a CP_1
In punto di onere probatorio, ha evidenziato che le contestazioni avversarie circa la riferibilità dei consumi alla precedente utente ed alla inesattezza delle misurazioni difettano totalmente di prova, non essendo stata prodotta alcuna documentazione tecnica idonea ad inficiare la corrispondenza tra i dati di contatore e gli importi fatturati.
Ha, in ultimo, dedotto l'assoluta irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della posizione della
CLUB ME US, non avendo quest'ultima alcuna legittimazione passiva rispetto ai periodi fatturati successivamente alla voltura, che aveva comportato - secondo la prospettazione difensiva della convenuta - la piena assunzione in capo alla opponente di tutti gli obblighi contrattuali inerenti la somministrazione.
Dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (con ordinanza del 26 novembre 2024) e lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente ed è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 15/7/2025.
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1. sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione
L'eccezione sollevata dall'opponente, con cui si deduce la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio monitorio per incertezza sull'effettivo destinatario della pretesa e sull'imputazione soggettiva del rapporto obbligatorio, non può essere condivisa.
In primo luogo, va osservato che - come emerge dagli atti prodotti dall'opposta - CP_3 il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato alla quale intestataria del punto CP_1 di fornitura già oggetto di voltura, essendo quest'ultima subentrata alla precedente titolare CLUB
ME US prima dei periodi di consumo oggetto di fatturazione.
Dunque, la notifica dell'ingiunzione nei confronti di è corretta e non è Controparte_1 ravvisabile alcuna incertezza sull'individuazione del soggetto passivamente legittimato rispetto alla pretesa monitoria.
Ma anche a voler ipotizzare, in via astratta, l'esistenza di una irregolarità formale nella notificazione, la stessa non potrebbe condurre alla nullità dell'atto, essendo stato in ogni caso raggiunto lo scopo cui la notificazione è funzionalmente preordinata.
Come noto, l'art. 156, comma 3, c.p.c., stabilisce che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. L'avverbio “mai”, che diversamente inteso si ridurrebbe ad una superflua interazione, sta ad indicare che qualunque ipotesi di deviazione dell'atto dal modello legale può essere considerata irrilevante dal raggiungimento dello scopo. Lo scopo si intende raggiunto tutte le volte in cui il vizio non ha compromesso le possibilità difensive del convenuto. Nelle sue enunciazioni programmatiche, il Legislatore mostra, pertanto, di avere ben presente la differenza tra forma e formalismo, quando sancisce, in primis, che nonostante la mancanza di un'esplicita previsione di nullità, questa può egualmente essere pronunciata se l'atto manca dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo (comma 2, art. 156 c.p.c.), in secundis, che, anche in mancanza di requisiti formali indispensabili, essa non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (comma 3, art. 156 c.p.c.). Lo scopo – quale obiettivo perseguito dall'ordinamento– diviene, in tal modo, il parametro a cui occorre fare riferimento per valutare la validità di un atto.
Pertanto, se l'atto di citazione presenta un duplice scopo – invitare il convenuto a comparire dinanzi al giudice (vocatio in ius) ed informarlo della pretesa così da consentirgli di difendersi
(editio actionis) -, nella fattispecie, lo scopo ben si può considerare integrato, alla luce della corretta opposizione a D.I., che ha introdotto il presente giudizio.
Può essere difatti considerato pacifico che l'odierna opponente abbia ricevuto conoscenza effettiva sia del decreto ingiuntivo sia della pretesa ad esso sottesa, come dimostrato dalla tempestiva proposizione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., dalla costituzione in giudizio e dalla articolata difesa svolta nel presente procedimento. Non risulta, pertanto, compromessa in alcun modo la possibilità dell'opponente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, né è ravvisabile alcun pregiudizio concreto derivante dal dedotto vizio formale.
In questo senso, la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'eventuale irregolarità nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non determina la nullità quando l'intimato si sia comunque costituito, avendo così avuto integrale conoscenza della pretesa e dell'oggetto del giudizio, sicché lo scopo dell'atto deve ritenersi pienamente realizzato (cfr. Cass., 30 ottobre 2024,
n. 28038; Cass., 12 giugno 2024, n. 16440; Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916).
Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, nel quale l'opponente ha potuto articolare tutte le proprie difese - sia in punto di legittimazione passiva sia in punto di contestazione del merito della pretesa - senza alcuna limitazione derivante dalla notificazione dell'ingiunzione.
Ne consegue che l'eccezione di nullità della notifica deve essere rigettata, risultando la notificazione pienamente idonea a raggiungere il proprio scopo e non essendo ravvisabile alcun vulnus effettivo per il diritto di difesa dell'opponente.
2. Sull'eccezione preliminare di invalidità del decreto ingiuntivo
L'eccezione sollevata dalla parte opponente, volta a contestare la validità del decreto ingiuntivo per asserita nullità del ricorso monitorio e del provvedimento per difetto di esposizione della causa petendi e per mancata allegazione del rapporto di somministrazione da cui deriverebbero i consumi fatturati, non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che il procedimento monitorio è un rimedio processuale a cognizione sommaria, finalizzato a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo sulla base di una prova scritta ritenuta idonea a dimostrare l'esistenza del credito.
Il sistema delineato dagli artt. 633 ss. c.p.c. non impone un accertamento pieno della pretesa creditoria, ma solo una verifica preliminare dell'esistenza di un documento che renda il credito almeno prima facie certo e liquido, rinviando ogni ulteriore accertamento alla fase eventuale di opposizione.
Ne deriva che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la prova scritta richiesta dalla legge non deve necessariamente contenere una ricostruzione completa del rapporto causale, essendo sufficiente un supporto documentale idoneo ad attestare il credito azionato. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base delle fatture nn. 48572 del 15.08.2022, 54607 del
15.09.2022 e 60589 del 15.10.2022, prodotte da relative ai consumi di energia Controparte_3 elettrica del punto di fornitura oggetto di voltura in favore dell'odierna opponente CP_1
[...]
Le fatture, la documentazione relativa al punto di fornitura e la voltura sottoscritta dalla stessa opponente costituiscono prova scritta pienamente idonea ai fini monitori, consentendo al giudice dell'ingiunzione di verificare l'esistenza del credito in termini sufficienti, in tale sede, ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
L'eventuale incompletezza, apoditticità o presunta astrattezza della documentazione monitoria non determina invalidità del ricorso o del decreto ingiuntivo, ma incide unicamente sul successivo accertamento nel giudizio di opposizione. È in questa sede, infatti, che si apre un ordinario giudizio a cognizione piena, nel quale il creditore opposto, a fronte della contestazione dell'opponente, deve integrare le proprie allegazioni probatorie riguardanti il rapporto causale, mentre l'opponente – che riveste la posizione sostanziale di convenuto – deve provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Tale principio è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena, nel quale il creditore, pur avendo fatto valere in sede monitoria titoli di credito astratti, ben può allegare e provare il rapporto causale sottostante, senza che ciò integri mutatio libelli” (Cass., 13 luglio 2020, n. 14950).
Parimenti, la Corte ha chiarito che «la mancanza di allegazioni specifiche sul rapporto causale nel ricorso per decreto ingiuntivo non determina la nullità dello stesso, poiché l'eventuale difetto di prova trova rimedio nella fase di opposizione, che introduce un ordinario giudizio di merito idoneo a sanare eventuali carenze probatorie della fase monitoria» (Cass., 21 giugno 2018, n.
16383).
Nella fattispecie, il decreto ingiuntivo risulta emesso sulla base di documenti che la legge considera pienamente idonei ai fini monitori, e non è ravvisabile alcuna violazione di norme procedurali tale da inficiare la validità del provvedimento opposto.
In definitiva, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo deve essere respinta, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
3. sul merito
In punto di diritto, occorre premettere che il contratto di somministrazione di energia elettrica costituisce un contratto di durata, a esecuzione periodica o continuativa, con il quale il somministrante si obbliga a fornire all'utente una determinata prestazione - nel caso di specie energia elettrica - in via continuativa e secondo fabbisogno (art. 1559 c.c.). La struttura “a fatturazione periodica” del rapporto comporta che l'accertamento dell'esatto adempimento e, correlativamente, della debenza delle somme fatturate, debba essere condotto secondo le regole generali dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., lette alla luce del principio della vicinanza della prova, che in tale materia riveste carattere dirimente.
Secondo la giurisprudenza di merito consolidata, infatti, le bollette e gli estratti di fatturazione costituiscono, di regola, prova idonea dei consumi addebitati, salvo contestazione dell'utente; in tal caso, grava sul somministrante l'onere di dimostrare la corrispondenza tra i consumi esposti e quelli effettivamente rilevati da un contatore regolarmente funzionante (cfr. Giudice di Pace Campobasso,
11 maggio 2023, n. 162, in cui si legge che “in materia di somministrazione di energia elettrica, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente. Pertanto, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del "quantum" della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante.”. Similmente Tribunale Agrigento, 30/05/2023, n. 743).
Ne discende il principio secondo cui, in tema di energia elettrica, spetta all'utente - che contesti la correttezza dei consumi - allegare e dimostrare il malfunzionamento del contatore o l'abnormità dei dati rispetto agli ordinari consumi storici, mentre incombe sul gestore la prova dell'esattezza della rilevazione e del corretto funzionamento dell'apparato di misura (Tribunale di Rovigo, 17 luglio 2023, n. 644, secondo cui “in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia. Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che
l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.”).
Pertanto, una volta fornita tale prova, è l'utente che deve dimostrare che l'eccesso dei consumi sia imputabile a terzi e non a propria condotta negligente.
Premessa la disciplina generale dell'onere probatorio, deve essere esaminato il rilievo dell'opponente relativo alla voltura del punto di fornitura. L'istituto della voltura non configura, come noto, una novazione soggettiva del debitore ex art. 1235 c.c., bensì una successione a titolo particolare nel rapporto di somministrazione già in essere tra il fornitore e l'utente precedente. Essa consiste nell'annotazione, da parte del gestore, del subentro di un nuovo intestatario nella medesima utenza, con continuità del rapporto e senza estinzione del contratto originario (cfr., tra le tante, Cass. civ. 7 luglio 2022, n. 21564; Cass. civ. 15 febbraio 2024, n. 4198).
Da ciò discende che: il nuovo intestatario diviene titolare del rapporto dal momento di efficacia della voltura, assumendo i diritti e gli obblighi che ne derivano;
i consumi precedenti all'efficacia della voltura rimangono imputati all'utente cessante, non essendovi continuità soggettiva retroattiva;
i consumi successivi sono imputabili esclusivamente al nuovo intestatario, salvo prova contraria da parte di quest'ultimo in ordine alla mancata erogazione o al malfunzionamento dei sistemi di misura.
Nel caso di specie, la società opponente non ha fornito alcuna dimostrazione CP_1 circa un diverso momento di efficacia della voltura, né ha allegato documentazione idonea a provare che essa non fosse ancora subentrata nel rapporto al momento dei consumi fatturati.
L'opposta, al contrario, ha puntualmente documentato la richiesta di voltura del 30.09.2023, regolarmente recepita, producendo la documentazione contrattuale e amministrativa da cui risulta che era divenuta intestataria del punto di fornitura anteriormente ai periodi riportati CP_1 nelle fatture monitorie (nel doc. 2 di parte opposta, è espressamente indicata la richiesta di voltura
“a partire dal mese di fornitura di ottobre 2021”, ovvero “non prima della data 30/09/2021”, con contestuale sottoscrizione della proposta di contratto con la parte opposta, per la fornitura di energia elettrica, datata 17.09.2021. Mentre dai docc. 4, 5, 6 e 9 del fascicolo del monitorio, si evince chiaramente che la fornitura da cui emerge il credito di parte opposta, oggetto del D.I. sia riferita ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022). Né l'opponente ha allegato e provato l'esistenza di un'interruzione della fornitura, di un mancato allaccio, di un difetto di continuità del servizio o di una qualunque anomalia tecnica idonea ad escludere che i consumi contabilizzati dal contatore fossero effettivamente riferibili alla sua gestione dell'utenza.
Quanto alla contestazione dell'effettiva erogazione dell'energia, le deduzioni dell'opponente sono rimaste del tutto assertive e prive di riscontri oggettivi: l'affermazione secondo cui “alla
[...] non veniva mai somministrata energia per le mensilità indicate” non è stata Controparte_1 supportata né da fotografie del contatore, né da verifiche tecniche, né da richieste di accertamento al distributore, né da confronti con i consumi storici, né da elementi indiziari di segno contrario.
Orbene, se è vero che (alla luce di quanto sopra detto in punto di onere probatorio e circa la giurisprudenza consolidata sul punto) è richiesto che la contestazione sulla correttezza dei consumi sia accompagnata da elementi concreti e oggettivi, è anche vero che, in seno al presente giudizio, tutto ciò nella specie è completamente mancato.
Parimenti generiche risultano le deduzioni secondo cui i consumi dovrebbero imputarsi alla precedente intestataria CLUB ME US S.a.s.: tale affermazione, oltre a presupporre un inesistente effetto retroattivo della voltura, è smentita dalla documentazione prodotta dall'opposta, che dimostra la piena operatività della voltura e la riferibilità dei consumi al periodo di titolarità dell'utenza da parte dell'opponente. In assenza di qualunque elemento di prova contraria, le fatture costituivano dunque titolo idoneo, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., all'emissione del decreto ingiuntivo impugnato (v. par. 2).
Alla luce di quanto precede, risulta pienamente assolto dall'opposta l'onere probatorio relativo alla sussistenza del proprio credito, mentre nessuna prova è stata fornita dall'opponente in ordine ai fatti impeditivi o estintivi dedotti, né in merito alla contestata imputazione dei consumi, né in relazione a eventuali malfunzionamenti del contatore o difetti di somministrazione.
Ne consegue che le doglianze attoree risultano infondate e che il decreto ingiuntivo deve essere confermato integralmente.
4. conclusioni
L'opposizione va quindi respinta, confermando il D.I. n. 3969/2023, emesso in data 14.12.2023, dal Tribunale di Firenze.
5. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 17.354,48, scaglione da 5.201 a 26.000) e dell'attività defensionale effettuata. Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il D.I. n. n. 3969/2023, emesso in data 14.12.2023, dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA la rimborsare, in favore della parte opposta, le spese Controparte_1 di lite che liquida in Euro 3.397,00 per compensi (nello specifico, Euro 919,00, per lo Studio, Euro
777,00, per l'Introduttiva, Euro 1.701,00 per la decisionale), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2803/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti EL VINCENZO (C.F. Controparte_2
) e EL SE (C.F. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, presso i difensori;
OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del rappresentante legale sig. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZO FEDERICE (C.F.
[...] C.F._3
), elettivamente domiciliata in Grosseto, via Anna Magnani n. 14, presso il C.F._4 difensore;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3969/2023 del 15.12.2023 per difetto di notificazione;
- In via premilitare, accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione passiva della società opponente, per quanto argomentato in parte motiva, con ogni conseguenza di legge;
- Nel merito, accertare e dichiarare, l'infondatezza, l'erroneità e l'illegittimità della pretesa creditoria avversaria, e per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo.”
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis,
In via preliminare:
- In via principale: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 3969/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15.12.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
- In via principale: rigettare le richieste attoree perchè infondate in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3969/2023 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 15.12.2023.
- In via subordinata: rigettare tutte le domande avversarie nonché accertare e condannare
l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di € 17.354,48 oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo 231/2001 dal giorno della scadenza delle fatture al saldo, ovvero del diverso maggiore e/o minore importo, che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di cui al presente giudizio, oltre alle spese del procedimento Controparte_3 monitorio.
In ogni caso con Vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 22.01.2024 veniva notificato alla il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3969/2023, emesso - in data 14.12.2023 - dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, a favore della della somma complessiva di € 17.354,48, a titolo di Controparte_3 corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica relativa al punto di fornitura già intestato alla società CLUB ME US S.a.s., poi volturato - secondo la prospettazione della ricorrente - in capo all'odierna opponente.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 3969/2023, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- la società operante nel settore della vendita di energia elettrica e gas, Controparte_3 aveva stipulato in data 26.05.2023 con CLUB ME US S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, il contratto di somministrazione n. PPONL1S00087 per la fornitura di energia elettrica;
- in data 30.09.2023, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 aveva sottoscritto un modulo di voltura e richiesta di subentro relativa al predetto punto di fornitura, chiedendo di subentrare nel rapporto contrattuale con;
CP_3
- tuttavia, alla non sarebbe mai stata somministrata energia per le mensilità CP_1 indicate nelle fatture portate in monitorio, che l'opponente espressamente contesta;
- i consumi addebitati nelle fatture di cui al decreto ingiuntivo avrebbero dovuto essere imputati alla precedente intestataria, ossia alla società CLUB ME US S.a.s., che – all'epoca dei fatti – sarebbe stata l'unica reale utilizzatrice dell'energia elettrica erogata dall'opposta;
- conseguentemente, il pagamento delle fatture n. 48572 del 15.08.2022, n. 54607 del
15.09.2022 e n. 60589 del 15.10.2022, oggetto della pretesa monitoria, dovrebbe gravare esclusivamente sulla CLUB ME US, quale unica legittimata passiva e unica parte del contratto di somministrazione nel periodo di riferimento.
Preliminarmente, ha eccepito la nullità della citazione, per invalidità, ovvero inesistenza della notifica, assumendo evidenti errori di parte attrice nella relativa procedura.
Sempre preliminarmente, deducendo la mancata allegazione dei fatti al ricorso monitorio, ovvero delle ragioni del credito, ha domandato la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.
Nel merito, deducendo di aver presentato richiesta di voltura solo in data 30.09.2023, la quale, tuttavia, non avrebbe mai prodotto effetti, ovvero che, comunque, l'energia oggetto delle fatture poste a base del monitorio non sarebbe mai stata somministrata all'odierna opponente, ha evidenziando che i consumi de quibus sono riferibili unicamente alla precedente intestataria, restando comunque contestata - anche in via subordinata - la corrispondenza tra quanto fatturato e i dati effettivi del contatore (ritenuti radicalmente difformi).
Ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La regolarmente costituita in giudizio, ha contestato le deduzioni attoree, Controparte_3 eccependo in primo luogo la piena efficacia della richiesta di voltura inoltrata da CP_1 dalla quale sarebbe derivata la successione di quest'ultima nella posizione contrattuale già facente capo alla precedente intestataria del punto di fornitura.
Ha, altresì, eccepito che i consumi oggetto delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio erano stati regolarmente registrati e somministrati in favore dell'odierna opponente, sicché la relativa obbligazione di pagamento doveva ritenersi sorta e validamente imputata a CP_1
In punto di onere probatorio, ha evidenziato che le contestazioni avversarie circa la riferibilità dei consumi alla precedente utente ed alla inesattezza delle misurazioni difettano totalmente di prova, non essendo stata prodotta alcuna documentazione tecnica idonea ad inficiare la corrispondenza tra i dati di contatore e gli importi fatturati.
Ha, in ultimo, dedotto l'assoluta irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della posizione della
CLUB ME US, non avendo quest'ultima alcuna legittimazione passiva rispetto ai periodi fatturati successivamente alla voltura, che aveva comportato - secondo la prospettazione difensiva della convenuta - la piena assunzione in capo alla opponente di tutti gli obblighi contrattuali inerenti la somministrazione.
Dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (con ordinanza del 26 novembre 2024) e lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente ed è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 15/7/2025.
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1. sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione
L'eccezione sollevata dall'opponente, con cui si deduce la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio monitorio per incertezza sull'effettivo destinatario della pretesa e sull'imputazione soggettiva del rapporto obbligatorio, non può essere condivisa.
In primo luogo, va osservato che - come emerge dagli atti prodotti dall'opposta - CP_3 il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato alla quale intestataria del punto CP_1 di fornitura già oggetto di voltura, essendo quest'ultima subentrata alla precedente titolare CLUB
ME US prima dei periodi di consumo oggetto di fatturazione.
Dunque, la notifica dell'ingiunzione nei confronti di è corretta e non è Controparte_1 ravvisabile alcuna incertezza sull'individuazione del soggetto passivamente legittimato rispetto alla pretesa monitoria.
Ma anche a voler ipotizzare, in via astratta, l'esistenza di una irregolarità formale nella notificazione, la stessa non potrebbe condurre alla nullità dell'atto, essendo stato in ogni caso raggiunto lo scopo cui la notificazione è funzionalmente preordinata.
Come noto, l'art. 156, comma 3, c.p.c., stabilisce che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. L'avverbio “mai”, che diversamente inteso si ridurrebbe ad una superflua interazione, sta ad indicare che qualunque ipotesi di deviazione dell'atto dal modello legale può essere considerata irrilevante dal raggiungimento dello scopo. Lo scopo si intende raggiunto tutte le volte in cui il vizio non ha compromesso le possibilità difensive del convenuto. Nelle sue enunciazioni programmatiche, il Legislatore mostra, pertanto, di avere ben presente la differenza tra forma e formalismo, quando sancisce, in primis, che nonostante la mancanza di un'esplicita previsione di nullità, questa può egualmente essere pronunciata se l'atto manca dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo (comma 2, art. 156 c.p.c.), in secundis, che, anche in mancanza di requisiti formali indispensabili, essa non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (comma 3, art. 156 c.p.c.). Lo scopo – quale obiettivo perseguito dall'ordinamento– diviene, in tal modo, il parametro a cui occorre fare riferimento per valutare la validità di un atto.
Pertanto, se l'atto di citazione presenta un duplice scopo – invitare il convenuto a comparire dinanzi al giudice (vocatio in ius) ed informarlo della pretesa così da consentirgli di difendersi
(editio actionis) -, nella fattispecie, lo scopo ben si può considerare integrato, alla luce della corretta opposizione a D.I., che ha introdotto il presente giudizio.
Può essere difatti considerato pacifico che l'odierna opponente abbia ricevuto conoscenza effettiva sia del decreto ingiuntivo sia della pretesa ad esso sottesa, come dimostrato dalla tempestiva proposizione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., dalla costituzione in giudizio e dalla articolata difesa svolta nel presente procedimento. Non risulta, pertanto, compromessa in alcun modo la possibilità dell'opponente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, né è ravvisabile alcun pregiudizio concreto derivante dal dedotto vizio formale.
In questo senso, la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'eventuale irregolarità nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non determina la nullità quando l'intimato si sia comunque costituito, avendo così avuto integrale conoscenza della pretesa e dell'oggetto del giudizio, sicché lo scopo dell'atto deve ritenersi pienamente realizzato (cfr. Cass., 30 ottobre 2024,
n. 28038; Cass., 12 giugno 2024, n. 16440; Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916).
Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, nel quale l'opponente ha potuto articolare tutte le proprie difese - sia in punto di legittimazione passiva sia in punto di contestazione del merito della pretesa - senza alcuna limitazione derivante dalla notificazione dell'ingiunzione.
Ne consegue che l'eccezione di nullità della notifica deve essere rigettata, risultando la notificazione pienamente idonea a raggiungere il proprio scopo e non essendo ravvisabile alcun vulnus effettivo per il diritto di difesa dell'opponente.
2. Sull'eccezione preliminare di invalidità del decreto ingiuntivo
L'eccezione sollevata dalla parte opponente, volta a contestare la validità del decreto ingiuntivo per asserita nullità del ricorso monitorio e del provvedimento per difetto di esposizione della causa petendi e per mancata allegazione del rapporto di somministrazione da cui deriverebbero i consumi fatturati, non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che il procedimento monitorio è un rimedio processuale a cognizione sommaria, finalizzato a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo sulla base di una prova scritta ritenuta idonea a dimostrare l'esistenza del credito.
Il sistema delineato dagli artt. 633 ss. c.p.c. non impone un accertamento pieno della pretesa creditoria, ma solo una verifica preliminare dell'esistenza di un documento che renda il credito almeno prima facie certo e liquido, rinviando ogni ulteriore accertamento alla fase eventuale di opposizione.
Ne deriva che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la prova scritta richiesta dalla legge non deve necessariamente contenere una ricostruzione completa del rapporto causale, essendo sufficiente un supporto documentale idoneo ad attestare il credito azionato. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base delle fatture nn. 48572 del 15.08.2022, 54607 del
15.09.2022 e 60589 del 15.10.2022, prodotte da relative ai consumi di energia Controparte_3 elettrica del punto di fornitura oggetto di voltura in favore dell'odierna opponente CP_1
[...]
Le fatture, la documentazione relativa al punto di fornitura e la voltura sottoscritta dalla stessa opponente costituiscono prova scritta pienamente idonea ai fini monitori, consentendo al giudice dell'ingiunzione di verificare l'esistenza del credito in termini sufficienti, in tale sede, ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
L'eventuale incompletezza, apoditticità o presunta astrattezza della documentazione monitoria non determina invalidità del ricorso o del decreto ingiuntivo, ma incide unicamente sul successivo accertamento nel giudizio di opposizione. È in questa sede, infatti, che si apre un ordinario giudizio a cognizione piena, nel quale il creditore opposto, a fronte della contestazione dell'opponente, deve integrare le proprie allegazioni probatorie riguardanti il rapporto causale, mentre l'opponente – che riveste la posizione sostanziale di convenuto – deve provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Tale principio è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena, nel quale il creditore, pur avendo fatto valere in sede monitoria titoli di credito astratti, ben può allegare e provare il rapporto causale sottostante, senza che ciò integri mutatio libelli” (Cass., 13 luglio 2020, n. 14950).
Parimenti, la Corte ha chiarito che «la mancanza di allegazioni specifiche sul rapporto causale nel ricorso per decreto ingiuntivo non determina la nullità dello stesso, poiché l'eventuale difetto di prova trova rimedio nella fase di opposizione, che introduce un ordinario giudizio di merito idoneo a sanare eventuali carenze probatorie della fase monitoria» (Cass., 21 giugno 2018, n.
16383).
Nella fattispecie, il decreto ingiuntivo risulta emesso sulla base di documenti che la legge considera pienamente idonei ai fini monitori, e non è ravvisabile alcuna violazione di norme procedurali tale da inficiare la validità del provvedimento opposto.
In definitiva, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo deve essere respinta, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
3. sul merito
In punto di diritto, occorre premettere che il contratto di somministrazione di energia elettrica costituisce un contratto di durata, a esecuzione periodica o continuativa, con il quale il somministrante si obbliga a fornire all'utente una determinata prestazione - nel caso di specie energia elettrica - in via continuativa e secondo fabbisogno (art. 1559 c.c.). La struttura “a fatturazione periodica” del rapporto comporta che l'accertamento dell'esatto adempimento e, correlativamente, della debenza delle somme fatturate, debba essere condotto secondo le regole generali dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., lette alla luce del principio della vicinanza della prova, che in tale materia riveste carattere dirimente.
Secondo la giurisprudenza di merito consolidata, infatti, le bollette e gli estratti di fatturazione costituiscono, di regola, prova idonea dei consumi addebitati, salvo contestazione dell'utente; in tal caso, grava sul somministrante l'onere di dimostrare la corrispondenza tra i consumi esposti e quelli effettivamente rilevati da un contatore regolarmente funzionante (cfr. Giudice di Pace Campobasso,
11 maggio 2023, n. 162, in cui si legge che “in materia di somministrazione di energia elettrica, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente. Pertanto, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del "quantum" della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante.”. Similmente Tribunale Agrigento, 30/05/2023, n. 743).
Ne discende il principio secondo cui, in tema di energia elettrica, spetta all'utente - che contesti la correttezza dei consumi - allegare e dimostrare il malfunzionamento del contatore o l'abnormità dei dati rispetto agli ordinari consumi storici, mentre incombe sul gestore la prova dell'esattezza della rilevazione e del corretto funzionamento dell'apparato di misura (Tribunale di Rovigo, 17 luglio 2023, n. 644, secondo cui “in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia. Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che
l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.”).
Pertanto, una volta fornita tale prova, è l'utente che deve dimostrare che l'eccesso dei consumi sia imputabile a terzi e non a propria condotta negligente.
Premessa la disciplina generale dell'onere probatorio, deve essere esaminato il rilievo dell'opponente relativo alla voltura del punto di fornitura. L'istituto della voltura non configura, come noto, una novazione soggettiva del debitore ex art. 1235 c.c., bensì una successione a titolo particolare nel rapporto di somministrazione già in essere tra il fornitore e l'utente precedente. Essa consiste nell'annotazione, da parte del gestore, del subentro di un nuovo intestatario nella medesima utenza, con continuità del rapporto e senza estinzione del contratto originario (cfr., tra le tante, Cass. civ. 7 luglio 2022, n. 21564; Cass. civ. 15 febbraio 2024, n. 4198).
Da ciò discende che: il nuovo intestatario diviene titolare del rapporto dal momento di efficacia della voltura, assumendo i diritti e gli obblighi che ne derivano;
i consumi precedenti all'efficacia della voltura rimangono imputati all'utente cessante, non essendovi continuità soggettiva retroattiva;
i consumi successivi sono imputabili esclusivamente al nuovo intestatario, salvo prova contraria da parte di quest'ultimo in ordine alla mancata erogazione o al malfunzionamento dei sistemi di misura.
Nel caso di specie, la società opponente non ha fornito alcuna dimostrazione CP_1 circa un diverso momento di efficacia della voltura, né ha allegato documentazione idonea a provare che essa non fosse ancora subentrata nel rapporto al momento dei consumi fatturati.
L'opposta, al contrario, ha puntualmente documentato la richiesta di voltura del 30.09.2023, regolarmente recepita, producendo la documentazione contrattuale e amministrativa da cui risulta che era divenuta intestataria del punto di fornitura anteriormente ai periodi riportati CP_1 nelle fatture monitorie (nel doc. 2 di parte opposta, è espressamente indicata la richiesta di voltura
“a partire dal mese di fornitura di ottobre 2021”, ovvero “non prima della data 30/09/2021”, con contestuale sottoscrizione della proposta di contratto con la parte opposta, per la fornitura di energia elettrica, datata 17.09.2021. Mentre dai docc. 4, 5, 6 e 9 del fascicolo del monitorio, si evince chiaramente che la fornitura da cui emerge il credito di parte opposta, oggetto del D.I. sia riferita ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022). Né l'opponente ha allegato e provato l'esistenza di un'interruzione della fornitura, di un mancato allaccio, di un difetto di continuità del servizio o di una qualunque anomalia tecnica idonea ad escludere che i consumi contabilizzati dal contatore fossero effettivamente riferibili alla sua gestione dell'utenza.
Quanto alla contestazione dell'effettiva erogazione dell'energia, le deduzioni dell'opponente sono rimaste del tutto assertive e prive di riscontri oggettivi: l'affermazione secondo cui “alla
[...] non veniva mai somministrata energia per le mensilità indicate” non è stata Controparte_1 supportata né da fotografie del contatore, né da verifiche tecniche, né da richieste di accertamento al distributore, né da confronti con i consumi storici, né da elementi indiziari di segno contrario.
Orbene, se è vero che (alla luce di quanto sopra detto in punto di onere probatorio e circa la giurisprudenza consolidata sul punto) è richiesto che la contestazione sulla correttezza dei consumi sia accompagnata da elementi concreti e oggettivi, è anche vero che, in seno al presente giudizio, tutto ciò nella specie è completamente mancato.
Parimenti generiche risultano le deduzioni secondo cui i consumi dovrebbero imputarsi alla precedente intestataria CLUB ME US S.a.s.: tale affermazione, oltre a presupporre un inesistente effetto retroattivo della voltura, è smentita dalla documentazione prodotta dall'opposta, che dimostra la piena operatività della voltura e la riferibilità dei consumi al periodo di titolarità dell'utenza da parte dell'opponente. In assenza di qualunque elemento di prova contraria, le fatture costituivano dunque titolo idoneo, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., all'emissione del decreto ingiuntivo impugnato (v. par. 2).
Alla luce di quanto precede, risulta pienamente assolto dall'opposta l'onere probatorio relativo alla sussistenza del proprio credito, mentre nessuna prova è stata fornita dall'opponente in ordine ai fatti impeditivi o estintivi dedotti, né in merito alla contestata imputazione dei consumi, né in relazione a eventuali malfunzionamenti del contatore o difetti di somministrazione.
Ne consegue che le doglianze attoree risultano infondate e che il decreto ingiuntivo deve essere confermato integralmente.
4. conclusioni
L'opposizione va quindi respinta, confermando il D.I. n. 3969/2023, emesso in data 14.12.2023, dal Tribunale di Firenze.
5. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 17.354,48, scaglione da 5.201 a 26.000) e dell'attività defensionale effettuata. Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il D.I. n. n. 3969/2023, emesso in data 14.12.2023, dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA la rimborsare, in favore della parte opposta, le spese Controparte_1 di lite che liquida in Euro 3.397,00 per compensi (nello specifico, Euro 919,00, per lo Studio, Euro
777,00, per l'Introduttiva, Euro 1.701,00 per la decisionale), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi